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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41989/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 640-bis e 61 n. 2, 81 cpv., 489, 476, comma 2, cod. pen. 1.1.

Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 17) della rubrica (art. 640-bis cod. pen.).

In particolare, ad avviso del ricorrente, il fatto contestato avrebbe dovuto essere ricondotto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., anziché in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen.

L'imputato, al quale è contestata la truffa per avere ottenuto dei finanziamenti pubblici sulla scorta di una domanda formata per il tramite di atti falsi (contratto di locazione di fondo), si era invece limitato a produrre la falsa documentazione, ricevuta dall'ente, mentre gli accertamenti con cui si era asseverata la falsità erano avvenuto successivamente per iniziativa autonoma da parte di soggetti differenti dall'ente cui la domanda era stata rivolta.

Peraltro, difettava anche la prova dell'elemento soggettivo del reato, tenuto conto che sui contratti falsi era riportata una firma apocrifa differente da quella dell'imputato.

1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo 18) della rubrica (artt. 489 - 476, comma 2, cod. pen.).

Posto che l'imputato aveva disconosciuto le firma apocrife apposte sugli atti falsi (contratti di locazione di fondo) che erano stati allegati alla domanda e, quindi, non aveva concorso nella realizzazione della falsità, mancava da parte della sentenza impugnata l'indicazione di elementi dai quali si potesse ritenere che vi fosse nel ricorrente la consapevolezza poi di utilizzare un atto falso allorché lo allegò alla domanda di contributo.

1.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/7/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è inammissibile risultando i motivi manifestamente infondati avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei consolidati principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità sulle questioni dedotte con l'Atto di appello.2.1.

Corretta risulta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 17) quale truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Posta, infatti, la natura sussidiaria del reato di indebita percezione, deve ritenersi che, allorché l'agente non si limiti ad esporre all'ente erogatore falsi dati o false notizie, ma invece trasferisca gli uni o le altre in pubblici documenti ovvero fornisca alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia probatoria, la condotta eccede i confini di tale falsa rappresentazione per connotarsi, a tal punto, di veri artifici, dovendosi nei medesimi ricomprendere la simulazione o la dissimulazione della realtà mediante la stessa creazione della situazione di apparenza resa credibile dalla prefabbricata costruzione documentale, e integra quindi il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.; la meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 316- ter cod. pen. punisce l'indebita percezione conseguita dal mero utilizzatore o presentatore del documento o della dichiarazione falsa ovvero recante attestazione contra verum della presenza dei presupposti per l'erogazione della pubblica sovvenzione o infine da chi abbia omesso le informazioni dovute, mentre l'articolo 640-bis cod. pen. sanziona l'artefice stesso della falsità che induce in errore l'ente erogatore sicché è coerente la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio in riferimento alla condotta che crea l'inganno e non si limita la mera acquisizione dell'erogazione non dovuta ovvero un atteggiamento puramente omissivo.

Nel caso in esame, la riconducibilità del fatto nell'alveo della più grave ipotesi della truffa aggravata ex 'art. 640-bis cod. pen. si lega in modo del tutto coerente alla circostanza che lo stesso imputato è stato ritenuto l'artefice, seppur a titolo concorsuale, nella produzione della falsa documentazione posta a fondamento delle domande di aiuto comunitario, non limitandosi alla mera acquisizione dell'erogazione non dovuta ovvero ad un atteggiamento puramente omissivo (sul tema cfr. Sez.

F, n. 44878 del 2019 - Rv. 279036 - 03, in cui si è confermata la qualificazione in termini di truffa dell'artificiosa redazione, ai fini dell'erogazione di rimborsi elettorali in favore di un partito politico, di rendiconti apparentemente regolari, in realtà basati su false annotazioni contabili, prive di documenti giustificativi, ma supportati da una certificazione di regolarità dei revisori dei conti ideologicamente falsa, trattandosi di condotta decettiva che ha indotto in errore l'ente quanto alla sussistenza dei presupposti dell'erogazione).

2.2. Nessun vizio di motivazione è dato scorgersi nell'affermazione di responsabilità con riguardo al fatto di cui al capo 18), in quanto sul punto si è affermato come sia stato l'imputato materialmente a realizzare o comunque a commissionare ad altri la realizzazione di atti per avere dei documenti di supporto per la truffa al fine di percepire aiuti non dovuti perché non spettanti, con la conseguenza che la natura apocrifa delle firme apposte sui documenti a contenuto falso prodotti e, strumentali alla realizzazione del fine illecito perseguito dal ricorrente, non assume alcun decisivo rilievo, in quanto unicum dell'ordito truffaldino da costui ideato e realizzato anche quale concorrente-istigatore.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 606 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10/9/2021.

Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 640-bis e 61 n. 2, 81 cpv., 489, 476, comma 2, cod. pen. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 17) della rubrica (art. 640-bis cod. pen.). In particolare, ad avviso del ricorrente, il fatto contestato avrebbe dovuto essere ricondotto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., anziché in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen. L'imputato, al quale è contestata la truffa per avere ottenuto dei finanziamenti pubblici sulla scorta di una domanda formata per il tramite di atti falsi (contratto di locazione di fondo), si era invece limitato a produrre la falsa documentazione, ricevuta dall'ente, mentre gli accertamenti con cui si era asseverata la falsità erano avvenuto successivamente per iniziativa autonoma da parte di soggetti differenti dall'ente cui la domanda era stata rivolta. Peraltro, difettava anche la prova dell'elemento soggettivo del reato, tenuto conto che sui contratti falsi era riportata una firma apocrifa differente da quella dell'imputato. 1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo 18) della rubrica (artt. 489 - 476, comma 2, cod. pen.). Posto che l'imputato aveva disconosciuto le firma apocrife apposte sugli atti falsi (contratti di locazione di fondo) che erano stati allegati alla domanda e, quindi, non aveva concorso nella realizzazione della falsità, mancava da parte della sentenza impugnata l'indicazione di elementi dai quali si potesse ritenere che vi fosse nel ricorrente la consapevolezza poi di utilizzare un atto falso allorché lo allegò alla domanda di contributo. 1.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/7/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile risultando i motivi manifestamente infondati avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei consolidati principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità sulle questioni dedotte con l'Atto di appello.2.1. Corretta risulta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 17) quale truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Posta, infatti, la natura sussidiaria del reato di indebita percezione, deve ritenersi che, allorché l'agente non si limiti ad esporre all'ente erogatore falsi dati o false notizie, ma invece trasferisca gli uni o le altre in pubblici documenti ovvero fornisca alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia probatoria, la condotta eccede i confini di tale falsa rappresentazione per connotarsi, a tal punto, di veri artifici, dovendosi nei medesimi ricomprendere la simulazione o la dissimulazione della realtà mediante la stessa creazione della situazione di apparenza resa credibile dalla prefabbricata costruzione documentale, e integra quindi il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.; la meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 316- ter cod. pen. punisce l'indebita percezione conseguita dal mero utilizzatore o presentatore del documento o della dichiarazione falsa ovvero recante attestazione contra verum della presenza dei presupposti per l'erogazione della pubblica sovvenzione o infine da chi abbia omesso le informazioni dovute, mentre l'articolo 640-bis cod. pen. sanziona l'artefice stesso della falsità che induce in errore l'ente erogatore sicché è coerente la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio in riferimento alla condotta che crea l'inganno e non si limita la mera acquisizione dell'erogazione non dovuta ovvero un atteggiamento puramente omissivo. Nel caso in esame, la riconducibilità del fatto nell'alveo della più grave ipotesi della truffa aggravata ex 'art. 640-bis cod. pen. si lega in modo del tutto coerente alla circostanza che lo stesso imputato è stato ritenuto l'artefice, seppur a titolo concorsuale, nella produzione della falsa documentazione posta a fondamento delle domande di aiuto comunitario, non limitandosi alla mera acquisizione dell'erogazione non dovuta ovvero ad un atteggiamento puramente omissivo (sul tema cfr. Sez. F, n. 44878 del 2019 - Rv. 279036 - 03, in cui si è confermata la qualificazione in termini di truffa dell'artificiosa redazione, ai fini dell'erogazione di rimborsi elettorali in favore di un partito politico, di rendiconti apparentemente regolari, in realtà basati su false annotazioni contabili, prive di documenti giustificativi, ma supportati da una certificazione di regolarità dei revisori dei conti ideologicamente falsa, trattandosi di condotta decettiva che ha indotto in errore l'ente quanto alla sussistenza dei presupposti dell'erogazione). 2.2. Nessun vizio di motivazione è dato scorgersi nell'affermazione di responsabilità con riguardo al fatto di cui al capo 18), in quanto sul punto si è affermato come sia stato l'imputato materialmente a realizzare o comunque a commissionare ad altri la realizzazione di atti per avere dei documenti di supporto per la truffa al fine di percepire aiuti non dovuti perché non spettanti, con la conseguenza che la natura apocrifa delle firme apposte sui documenti a contenuto falso prodotti e, strumentali alla realizzazione del fine illecito perseguito dal ricorrente, non assume alcun decisivo rilievo, in quanto unicum dell'ordito truffaldino da costui ideato e realizzato anche quale concorrente-istigatore. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 606 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10/9/2021. Il consi
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