CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 33293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18 dicembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Catanzaro, determinava in ventuno anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli. Per alcuni di tali reati, costui si trovava sottoposto a custodia cautelare in carcere, in virtù di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 12 dicembre 2019. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di appello di Catanzaro di dichiarare che la misura cautelare aveva perduto efficacia per decorrenza dei termini previsti dalla legge ma il giudice adito rigettava l'istanza con ordinanza del 5 gennaio 2026. 3. Avverso la menzionata ordinanza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello cautelare rivolto al Tribunale di Catanzaro che lo rigettava con ordinanza del 10 marzo 2026 affermando che, versandosi in ipotesi di sentenza di condanna "doppia conforme", e avuto riguardo anche alle sospensioni, il termine di durata massima della misura cautelare in applicazione non era decorso, dovendosi fare riferimento - ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. d), e comma 4, cod. proc. pen. - alla pena prevista in astratto per i reati per quali vi era stata condanna, non alla pena inflitta in concreto. 4. Avverso quest'ultima ordinanza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. La difesa afferma che dal solo dispositivo della citata sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 18 dicembre 2025, non ancora depositata con la relativa motivazione, può arguirsi che detta Corte ha disposto la scarcerazione dei coimputati la cui pena in concreto è risultata determinata in misura pari o inferiore a 20 anni di reclusione. La Corte di appello avrebbe così mostrato di essersi riferita alla quantità di pena in concreto, al fine di stabilire se il termine massimo di efficacia della misura cautelare fosse stato raggiunto. In base a tale logica, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere che la misura cautelare cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava sottoposto aveva perduto efficacia, in quanto riferibile a reati per i quali la pena era stata determinata in concreto dalla stessa Corte in misura di quattordici anni e sei mesi di reclusione, nell'ambito di una pena complessiva determinata in concreto in ventuno anni di reclusione. La difesa afferma che la Corte di appello e, poi, il Tribunale dell'appello cautelare, avrebbero dovuto ritenere che la misura, essendo 2stata applicata il 19 dicembre 2019, aveva perduto efficacia, perché era stato raggiunto il termine di legge di 6 anni, cioè di 4 anni oltre le sospensioni, ai sensi dell'art. 303, comma 4, lett. b) , e dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., dovendosi tener conto della pena inflitta in concreto, non di quella prevista in astratto dalla legge per i reati in questione. La difesa lamenta disparità di trattamento rispetto ai coimputati e afferma che, se le norme non fossero interpretate nel senso proposto, cioè di doversi fare riferimento alla pena inflitta in concreto, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto delle norme applicate con gli artt. 3 e 13, comma 5, Cost. 5. La difesa del ricorrente ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che i termini di custodia cautelare da applicare in caso di conferma in appello della condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto con la medesima. (Sez. 2, n. 16752 del 21/12/2020, dep. 2021, Rv. 281066 - 01; Sez. 6, n. 27408 del 16/06/2010, Rv. 247779 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 10 marzo 2026, ora impugnata, è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, perché i! termine previsto dalla legge per la cessazione dell'efficacia della misura cautelare in applicazione non è decorso, dovendosi fare riferimento alla pena edittale e non a quella irrogata, mentre sono pacifici gli altri elementi di rilievo, come quelli riguardanti la decorrenza della misura e le sospensioni dei termini. Per completezza, deve notarsi che la questione di legittimità costituzionale proposta nel ricorso, con riguardo all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. e in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., è stata già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223 del 2006, come ricordato anche nel ricorso. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la trasmissione, a cura 3della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] f J Giacomo R CORTE SUPREMA DI CASSAZO5NE Deponi1,3:a in Canf:Ar.i.,,,. I.Regrm- lì 1 . 0 SET, 2026 :,:uNzIoNARro [OSCURATO:PERSONA]/W'', TLDIZLARJQ Afa 4