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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 03518/2023

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO Parti: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; relativamente alla ordinanza n. 8674/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 08157 sez.

M3 - ud. 20-12-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] del mare s.r.l. proponeva informale istanza di correzione di errore materiale, in relazione all'omessa liquidazione delle spese della fase cautelare avente ad oggetto la duplice richiesta di sospensiva, ex art. 373, cod. proc. civ., riscontabile nell'ordinanza n. 8674 del 2022 di questa Corte; il Presidente titolare della Sezione Sesta disponeva l'iscrizione a ruolo quale procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio; la controparte dell'originario istante, [OSCURATO:SOCIETA]., depositava memoria eccependo il difetto di notifica e difendendosi nel merito nella presunzione si trattasse di quanto poi effettivamente esposto in ricorso; il Collegio con ordinanza interlocutoria del 19 ottobre 2022 n. 30742 disponeva la notifica del qualificato ricorso e del provvedimento medesimo; Vista la riassegnazione al relatore indicata nell'attergato del Consigliere delegato del 30 maggio 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che deve provvedersi alla correzione di errore materiale in oggetto; le spese in parola non sono state liquidate, sono documentate in atti ed erano state richieste anche con memoria notificata prima dell'adunanza, essendosi così instaurato sulle stesse il contraddittorio qui altresì dispiegato: cfr. Cass. n. 19229 del 2009, Cass., Sez.

U., n. 16415 del 2018; non è pertinente l'arresto di Cass., n. 3968 del 2020, che ritiene diversamente solo impugnabile l'omissione in mancanza di statuizione sul punto anche in parte motiva: nella fattispecie, in parte motiva si pongono le spese a carico della parte soccombente, sia pure con riferimento al giudizio di 2r- riegittimità, sicché non vi è dubbio sull'esclusione di ogni compensazione e sull'applicazione del generale principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ.; va precisato che la fase di trattazione istruttoria per essere a tal fine liquidata non può essere limitata, come nel caso, alla mera acquisizione di • prove precostituite documentali: Cass., n. 10206 del 2021; P.Q.M.

La Corte dispone correggersi l'errore materiale contenuto nell'ordinanza del 19 ottobre 2022 n. 30742 di questa stessa Corte dovendosi aggiungere, nel dispositivo, le seguenti parole: «Condanna altresì [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio "ex" art. 373, cod. proc. civ., liquidate in euro 6.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori legali».

Manda alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni.

Roma, 20 dicembre 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] E o Scoditti) CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico F 01- Cal t-‘i-CCA1UL C-CM O 2-0/A ‘A-42“1/12.'.:(à m .3644 5/2,3 ^L'Q ANA-en- Ate 41m ipnAsg) \\cikA " \ ..7_9(.:14011A 3 al C;L(- 4,9 c troy,)2,e, 30-t-, z DI- „emremdeArko JII 02-dcivcwizo., gOZ 2 AA il r empttA) oGic2.74 f.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO Parti: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; relativamente alla ordinanza n. 8674/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 08157 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] del mare s.r.l. proponeva informale istanza di correzione di errore materiale, in relazione all'omessa liquidazione delle spese della fase cautelare avente ad oggetto la duplice richiesta di sospensiva, ex art. 373, cod. proc. civ., riscontabile nell'ordinanza n. 8674 del 2022 di questa Corte; il Presidente titolare della Sezione Sesta disponeva l'iscrizione a ruolo quale procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio; la controparte dell'originario istante, [OSCURATO:SOCIETA]., depositava memoria eccependo il difetto di notifica e difendendosi nel merito nella presunzione si trattasse di quanto poi effettivamente esposto in ricorso; il Collegio con ordinanza interlocutoria del 19 ottobre 2022 n. 30742 disponeva la notifica del qualificato ricorso e del provvedimento medesimo; Vista la riassegnazione al relatore indicata nell'attergato del Consigliere delegato del 30 maggio 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che deve provvedersi alla correzione di errore materiale in oggetto; le spese in parola non sono state liquidate, sono documentate in atti ed erano state richieste anche con memoria notificata prima dell'adunanza, essendosi così instaurato sulle stesse il contraddittorio qui altresì dispiegato: cfr. Cass. n. 19229 del 2009, Cass., Sez. U., n. 16415 del 2018; non è pertinente l'arresto di Cass., n. 3968 del 2020, che ritiene diversamente solo impugnabile l'omissione in mancanza di statuizione sul punto anche in parte motiva: nella fattispecie, in parte motiva si pongono le spese a carico della parte soccombente, sia pure con riferimento al giudizio di 2r- riegittimità, sicché non vi è dubbio sull'esclusione di ogni compensazione e sull'applicazione del generale principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ.; va precisato che la fase di trattazione istruttoria per essere a tal fine liquidata non può essere limitata, come nel caso, alla mera acquisizione di • prove precostituite documentali: Cass., n. 10206 del 2021; P.Q.M. La Corte dispone correggersi l'errore materiale contenuto nell'ordinanza del 19 ottobre 2022 n. 30742 di questa stessa Corte dovendosi aggiungere, nel dispositivo, le seguenti parole: «Condanna altresì [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio "ex" art. 373, cod. proc. civ., liquidate in euro 6.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori legali». Manda alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni. Roma, 20 dicembre 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] E o Scoditti) CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico F 01- Cal t-‘i-CCA1UL C-CM O 2-0/A ‘A-42“1/12.'.:(à m .3644 5/2,3 ^L'Q ANA-en- Ate 41m ipnAsg) \\cikA " \ ..7_9(.:14011A 3 al C;L(- 4,9 c troy,)2,e, 30-t-, z DI- „emremdeArko JII 02-dcivcwizo., gOZ 2 AA il r empttA) oGic2.74 f.
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