CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza dell'Il gennaio 2022, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 22 settembre 2020, con la quale l'imputato era stato condannato, per i reati di cui: a) all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, perché quale proprietario committente, in assenza del richiesto permesso di costruire, realizzava su di un capannone ad uso industriale/artigianale un solaio in cemento armato, al livello della copertura esistente, e, su una parte del suindicato solaio, una nuova volumetria in sopraelevazione, mentre la rimanente parte era utilizzata come terrazzo di pertinenza dell'ampliamento, con porta d'ingresso e due finestrelle; b) degli artt. 64, 65, 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito le opere di cui al capo precedente senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori allo [OSCURATO:PERSONA] del Comune e comunque al competente [OSCURATO:PERSONA]; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite i propri difensori, due ricorsi per cassazione; che, con un primo ricorso, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si lamentano: 1) mancanza assoluta della motivazione in riferimento al capo b) di imputazione, oggetto di specifiche doglianze formulate dall'appellante con i motivi di appello e dotate del requisito di specificità; 2) vizi della motivazione circa l'elemento soggettivo dei reati contravvenzionali, sul rilievo che non sarebbe stato valutato il rilascio di un nullaosta al progetto come fattore positivo esterno determinante la buona fede del ricorrente; 3) violazione di legge in relazione all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. che, con un secondo ricorso, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si contestano la violazione di legge e i vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che, infatti, il primo motivo (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) è formulato in modo non specifico, ed ha ad oggetto profili fattuali, che non possono essere soggetti al sindacato di legittimità, anche in considerazione del fatto che l'atto di appello non si riferiva al capo b) dell'imputazione, rispetto al quale non prendeva espressamente posizione, mentre la prospettazione proposta con il ricorso per cassazione riguarda elementi sostanzialmente irrilevanti ai fini della responsabilità penale, quali il preteso affidamento dell'incarico delle pratiche a professionisti; che la seconda doglianza formulata (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha ad oggetto profili fattuali, sui quali la motivazione della sentenza impugnata - non sottoposta a critica specifica - risulta pienamente sufficiente, laddove evidenzia che il nulla osta al progetto di sostituzione del solaio è richiesto per la realizzazione di opere edili in zona sismica, ma non sostituisce la necessità del permesso a costruire, poiché, non ha alcuna attinenza con la realizzazione di un nuovo volume; che del tutto generici sono il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'unica doglianza lamentata nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]