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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18535/2026

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so la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sost.processuale dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha anche depositato conclusioniscritte, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], del 17 dicembre2025, veniva confermata la sentenza del 14 Febbraio 2024 del tribunale di Palmi,con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cuiall'articolo 7 comma uno del decreto legge numero 4 del 2019, per aver resodichiarazioni false al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.

Inparticolare, aveva omesso di dichiarare che il proprio marito convivente eradetenuto presso la casa di reclusione di Parma, percependo una sommamaggiore di quella dovuta, per i predetti motivi.2.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] mediante il propriodifensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi diimpugnazione.3.

Con il primo, si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione conriguardo alla responsabilità penale della ricorrente.

Si premette che secondo ilpreferibile indirizzo di legittimità, il reato in questione sarebbe posto a tutela delpatrimonio dell'ente pubblico erogatore e che la valorizzazione da parte delgiudice di merito, invece, del bene giuridico di lealtà del cittadino verso leistituzioni integrerebbe già in tal modo il vizio motivazionale.

La Corte inoltre,non avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta ingrado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dallanorma incriminatrice.

Si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltantodall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggioredel dovuto.

Non si sarebbero invece esaminati gli elementi che deponevano peruna condotta semplicemente poco attenta o negligente.4.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge conriguardo alla mancata riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cuiall'articolo 316 ter del codice penale e si contesta, invero, la specialità del reatoex articolo 7 in questione rispetto all'articolo 316 ter del codice penale.

Siaggiunge che la valorizzazione del principio per cui, in caso di pagamento disingole rate non intese in senso unitario, si avrebbe un illecito amministrativo exarticolo 316 ter ultimo comma c.p., laddove l’unitarietà del pagamentoconfigurerebbe il primo comma dell’art. 316 ter citato, dovrebbe portareall'applicazione anche nel caso di specie di tale principio, con conseguenteapplicazione di quest’ultima fattispecie incriminatrice.5.

Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecon riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice non sisarebbe confrontato con elementi di segno positivo dedotti dalla difesa perottenere l'applicazione delle predette attenuanti, quali le modalità della condotta,tradottasi nella compilazione di un modello prestampato, privo della sezione incui dichiarare lo stato detentivo del familiare, la difficoltà nell'individuarel'obbligo dichiarativo ritenuto omesso, il grado di minima offensività dellacondotta.6.

Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecon riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.

Sul punto vi sarebbe la totale assenza di motivazione.

Ilgiudice avrebbe omesso l'esercizio del potere-dovere sollecitato dalla difesa, diapplicare il predetto beneficio, con assenza di ogni motivazione.7.

Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecon riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva.

La Corte d'appelloavrebbe escluso la sostituzione per le stesse ragioni per cui ha escluso lee per la finalità di locupletazione perseguita nel caso specifico, quali circostanzeidonee ad escludere la capacità di rispettare autonomamente le prescrizioniconnaturate alle pene sostitutive.

Si tratterebbe di motivazione che trascura lafinalità rieducativa cui tendono le pene sostitutive ed in realtà le modalità delfatto e il lieve grado di offensività avrebbero giustificato l'applicazione della penasostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è del tutto infondato.

La prima deduzione sullacritica inerente il bene giuridico protetto è di per sé sterile, sia a fronte di unadisquisizione di cui non si rinviene l'illustrazione della funzionalità rispettoall'annullamento della sentenza, posto che in ogni caso non ogni viziomotivazionale determina di per sé l'alterazione dell'equilibrio argomentativo, siaa fronte di una congrua analisi giuridica della fattispecie elaborata dai giudici diappello ( cfr. pagine 8 e 9 in particolare) con citazione, altrettanto corretta, diquesta Suprema Corte quanto al rapportarsi della punibilità del reato "…ben oltreil pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzionidalle quali riceve un beneficio economico".

Quanto alla tematica per cui la Cortenon avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta ingrado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dallanorma incriminatrice e si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltantodall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggioredel dovuto, va innanzitutto ribadito l'indirizzo, cui la corte di appello si èconformata, secondo il quale integra il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019,n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessacomunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causadi riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidentesulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala diequivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez. 3 - n. 1351 del25/11/2021 Cc. (dep. 14/01/2022 ) Rv. 282637 - 01).

Quanto alla censura sulrinvenimento del dolo del reato, si osserva che tale tema, alla luce del riepilogodei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, era stato proposto soloin termini di persistenza, comunque, del diritto al reddito nonostante la omessacomunicazione contestata, con assenza di intenzione di percepire l'indebito.

Percui la relativa censura qui proposta in ricorso, sulla mera negligenza dellaricorrente nell'agire al fine di ottenere il reddito in parola, appare nuova, oltre atradursi, in ogni caso, in termini di mera asserzione di error iuris e non di buonafede idonea a scardinare il dolo, in assenza di deduzioni almeno astrattamente ingrado di fondare la stessa secondo i noti canoni sanciti dalla giurisprudenza.2.

Riguardo al secondo motivo in tema di applicazione dell'art. 316ter c.p., esso è inammissibile, siccome nuovo alla luce del riepilogo del gravame.Ad ogni modo, si ribadisce che sussiste concorso materiale di reati tra il delittoomessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzataall'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e checontemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di unrapporto di specialità tra loro. (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Rv. 288387 -01).3.

Del tutto infondato è il terzo motivo proposto: il diniego delleelementi positivi, ma anche sul rilievo della personalità negativa della ricorrente,gravata da due precedenti che non le hanno impedito di realizzare la condottacontestata.

Può allora anche ribadirsi che la sussistenza di circostanze attenuantirilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e puòessere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,purché non contraddittoria e congruamente motivata, come nel caso in esame,neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesifattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.

VI, n. 42688del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).4.

Riguardo alla mancata applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena, si osserva che la relativa richiesta non è stata proposta,alla luce del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.In proposito si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione delriepilogo delle stesse, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenzaimpugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesimaquestione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predettacontestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta incassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessacontestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).4.

Quanto al motivo sulla pena sostitutiva, esso è del tutto infondatoalla luce di una motivazione di rigetto più che congrua, laddove si evidenzia nonsolo la genericità della richiesta, senza alcuna confutazione di tale rilievo in sededi ricorso, ma anche la portata ostativa, rispetto ad un necessario giudizioprognostico circa la possibilità che l'imputata rispetti le prescrizioni connaturatealle pene sostitutive, delle due condanne già patite e della finalità di ingiustalocupletazione perseguita nel caso in esame.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere perla ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sost.processuale dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha anche depositato conclusioniscritte, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], del 17 dicembre2025, veniva confermata la sentenza del 14 Febbraio 2024 del tribunale di Palmi,con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cuiall'articolo 7 comma uno del decreto legge numero 4 del 2019, per aver resodichiarazioni false al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. Inparticolare, aveva omesso di dichiarare che il proprio marito convivente eradetenuto presso la casa di reclusione di Parma, percependo una sommamaggiore di quella dovuta, per i predetti motivi.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] mediante il propriodifensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi diimpugnazione.3. Con il primo, si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione conriguardo alla responsabilità penale della ricorrente. Si premette che secondo ilpreferibile indirizzo di legittimità, il reato in questione sarebbe posto a tutela delpatrimonio dell'ente pubblico erogatore e che la valorizzazione da parte delgiudice di merito, invece, del bene giuridico di lealtà del cittadino verso leistituzioni integrerebbe già in tal modo il vizio motivazionale. La Corte inoltre,non avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta ingrado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dallanorma incriminatrice. Si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltantodall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggioredel dovuto. Non si sarebbero invece esaminati gli elementi che deponevano peruna condotta semplicemente poco attenta o negligente.4. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge conriguardo alla mancata riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cuiall'articolo 316 ter del codice penale e si contesta, invero, la specialità del reatoex articolo 7 in questione rispetto all'articolo 316 ter del codice penale. Siaggiunge che la valorizzazione del principio per cui, in caso di pagamento disingole rate non intese in senso unitario, si avrebbe un illecito amministrativo exarticolo 316 ter ultimo comma c.p., laddove l’unitarietà del pagamentoconfigurerebbe il primo comma dell’art. 316 ter citato, dovrebbe portareall'applicazione anche nel caso di specie di tale principio, con conseguenteapplicazione di quest’ultima fattispecie incriminatrice.5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecon riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice non sisarebbe confrontato con elementi di segno positivo dedotti dalla difesa perottenere l'applicazione delle predette attenuanti, quali le modalità della condotta,tradottasi nella compilazione di un modello prestampato, privo della sezione incui dichiarare lo stato detentivo del familiare, la difficoltà nell'individuarel'obbligo dichiarativo ritenuto omesso, il grado di minima offensività dellacondotta.6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecon riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena. Sul punto vi sarebbe la totale assenza di motivazione. Ilgiudice avrebbe omesso l'esercizio del potere-dovere sollecitato dalla difesa, diapplicare il predetto beneficio, con assenza di ogni motivazione.7. Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecon riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva. La Corte d'appelloavrebbe escluso la sostituzione per le stesse ragioni per cui ha escluso lee per la finalità di locupletazione perseguita nel caso specifico, quali circostanzeidonee ad escludere la capacità di rispettare autonomamente le prescrizioniconnaturate alle pene sostitutive. Si tratterebbe di motivazione che trascura lafinalità rieducativa cui tendono le pene sostitutive ed in realtà le modalità delfatto e il lieve grado di offensività avrebbero giustificato l'applicazione della penasostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è del tutto infondato. La prima deduzione sullacritica inerente il bene giuridico protetto è di per sé sterile, sia a fronte di unadisquisizione di cui non si rinviene l'illustrazione della funzionalità rispettoall'annullamento della sentenza, posto che in ogni caso non ogni viziomotivazionale determina di per sé l'alterazione dell'equilibrio argomentativo, siaa fronte di una congrua analisi giuridica della fattispecie elaborata dai giudici diappello ( cfr. pagine 8 e 9 in particolare) con citazione, altrettanto corretta, diquesta Suprema Corte quanto al rapportarsi della punibilità del reato "…ben oltreil pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzionidalle quali riceve un beneficio economico". Quanto alla tematica per cui la Cortenon avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta ingrado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dallanorma incriminatrice e si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltantodall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggioredel dovuto, va innanzitutto ribadito l'indirizzo, cui la corte di appello si èconformata, secondo il quale integra il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019,n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessacomunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causadi riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidentesulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala diequivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez. 3 - n. 1351 del25/11/2021 Cc. (dep. 14/01/2022 ) Rv. 282637 - 01). Quanto alla censura sulrinvenimento del dolo del reato, si osserva che tale tema, alla luce del riepilogodei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, era stato proposto soloin termini di persistenza, comunque, del diritto al reddito nonostante la omessacomunicazione contestata, con assenza di intenzione di percepire l'indebito. Percui la relativa censura qui proposta in ricorso, sulla mera negligenza dellaricorrente nell'agire al fine di ottenere il reddito in parola, appare nuova, oltre atradursi, in ogni caso, in termini di mera asserzione di error iuris e non di buonafede idonea a scardinare il dolo, in assenza di deduzioni almeno astrattamente ingrado di fondare la stessa secondo i noti canoni sanciti dalla giurisprudenza.2. Riguardo al secondo motivo in tema di applicazione dell'art. 316ter c.p., esso è inammissibile, siccome nuovo alla luce del riepilogo del gravame.Ad ogni modo, si ribadisce che sussiste concorso materiale di reati tra il delittoomessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzataall'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e checontemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di unrapporto di specialità tra loro. (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Rv. 288387 -01).3. Del tutto infondato è il terzo motivo proposto: il diniego delleelementi positivi, ma anche sul rilievo della personalità negativa della ricorrente,gravata da due precedenti che non le hanno impedito di realizzare la condottacontestata. Può allora anche ribadirsi che la sussistenza di circostanze attenuantirilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e puòessere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,purché non contraddittoria e congruamente motivata, come nel caso in esame,neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesifattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).4. Riguardo alla mancata applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena, si osserva che la relativa richiesta non è stata proposta,alla luce del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.In proposito si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione delriepilogo delle stesse, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenzaimpugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesimaquestione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predettacontestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta incassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessacontestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).4. Quanto al motivo sulla pena sostitutiva, esso è del tutto infondatoalla luce di una motivazione di rigetto più che congrua, laddove si evidenzia nonsolo la genericità della richiesta, senza alcuna confutazione di tale rilievo in sededi ricorso, ma anche la portata ostativa, rispetto ad un necessario giudizioprognostico circa la possibilità che l'imputata rispetti le prescrizioni connaturatealle pene sostitutive, delle due condanne già patite e della finalità di ingiustalocupletazione perseguita nel caso in esame.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere perla ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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