CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato — quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. — che nessuna richiesta al riguardo è stata formulata con l'atto di appello o in sede di conclusioni; peraltro, pur a volere trascurare tale dirimente rilievo, deve considerarsi che non risultano con evidenza profili positivamente apprezzabili da parte di codesta Corte al fine del riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci