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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1994

Cassazione n. 44399/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/08/1994 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Trento in data 24/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, perché l'articolato motivo, volto a censurare l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione tra circostanze, si risolve nella prospettazione di un alternativo approccio valutativo, non consentito in questa sede in assenza di vizi di ordine logico o giuridico, riscontrabili nella motivazione.

La Corte ha invero dato conto -con valutazione tutt'altro che arbitraria o apodittica- sia dei reati per i quali sono state pronunciate condanne a carico del ricorrente sia dei plurimi fatti di evasione registratisi anche prima e dopo il reato per cui è processo, rilevando come non potesse parlarsi di episodi occasionali e come fosse invece valutabile, in conformità con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, invocati anche nel motivo di ricorso, l'intero iter criminale del ricorrente al fine di suffragare il giudizio di maggiore pericolosità, alla base dell'applicazione della recidiva reiterata, di per sé preclusiva di una comparazione in termini di prevalenza delle riconosciute attenuanti.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente o Riccra elli Anna iisouolo O E P O $1,[OSCURATO:PERSONA] etrir'.$71

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/08/1994 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Trento in data 24/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché l'articolato motivo, volto a censurare l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione tra circostanze, si risolve nella prospettazione di un alternativo approccio valutativo, non consentito in questa sede in assenza di vizi di ordine logico o giuridico, riscontrabili nella motivazione. La Corte ha invero dato conto -con valutazione tutt'altro che arbitraria o apodittica- sia dei reati per i quali sono state pronunciate condanne a carico del ricorrente sia dei plurimi fatti di evasione registratisi anche prima e dopo il reato per cui è processo, rilevando come non potesse parlarsi di episodi occasionali e come fosse invece valutabile, in conformità con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, invocati anche nel motivo di ricorso, l'intero iter criminale del ricorrente al fine di suffragare il giudizio di maggiore pericolosità, alla base dell'applicazione della recidiva reiterata, di per sé preclusiva di una comparazione in termini di prevalenza delle riconosciute attenuanti. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente o Riccra elli Anna iisouolo O E P O $1,[OSCURATO:PERSONA] etrir'.$71
Sentenza Cassazione n. 44399/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris