Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 26338/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volto alla declaratoria di estinzione dei reati a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha emesso, in data 17 gennaio 2023, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

L'autorità che propone il conflitto ha premesso che il predetto giudice, investito quale giudice dell'esecuzione della richiesta nell'interesse del condannato, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale catanzarese in quanto l'ultima sentenza definitiva a carico di Mazza è stata emessa dal Giudice di pace di Catanzaro il 18 marzo 2021, esecutiva il 4 maggio 2021.

A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, la competenza a decidere sulla richiesta presentata nell'interesse di Mazza spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in quanto l'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, la competenza spetta a quest'ultimo.

Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro non ha emesso alcun provvedimento essendo costituito l'unico provvedimento emesso dal giudice ordinario dal decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 4 novembre 2011 che, quindi, è il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di Catanzaro ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e volta alla dichiarazione di estinzione dei reati ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Sussiste la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.Dalla disamina degli atti risulta che, a carico di Mazza, il Tribunale di Catanzaro non ha emesso alcun provvedimento, fra quelli definitivi.

Pertanto, non esiste alcuna ragione per la quale dovrebbe ritenersi la competenza di quel giudice a provvedere sull'istanza del condannato.

Affinché possa determinarsi la competenza di un giudice diverso dal giudice di pace che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, è necessario che l'esecuzione riguardi più provvedimenti, alcuni dei quali emessi dal giudice di pace, gli altri dal giudice ordinario.

In tal senso dispone l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000.

Nel caso di specie, deve affermarsi la competenza del giudice ordinario; ma deve, pur sempre trattarsi, di un giudice ordinario che abbia emesso un provvedimento in esecuzione, non potendosi configurare alcuna competenza in capo ad un giudice ordinario terzo.

Poiché, dal certificato del Casellario emerge che, a carico di Mazza, risultano emessi due provvedimenti definitivi (decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - esecutivo il 25 febbraio 2012 e sentenza del Giudice di pace di Catanzaro - irrevocabile il 4 maggio 2021), la competenza esecutiva appartiene al primo.

3. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volto alla declaratoria di estinzione dei reati a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha emesso, in data 17 gennaio 2023, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che il predetto giudice, investito quale giudice dell'esecuzione della richiesta nell'interesse del condannato, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale catanzarese in quanto l'ultima sentenza definitiva a carico di Mazza è stata emessa dal Giudice di pace di Catanzaro il 18 marzo 2021, esecutiva il 4 maggio 2021. A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, la competenza a decidere sulla richiesta presentata nell'interesse di Mazza spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in quanto l'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, la competenza spetta a quest'ultimo. Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro non ha emesso alcun provvedimento essendo costituito l'unico provvedimento emesso dal giudice ordinario dal decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 4 novembre 2011 che, quindi, è il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di Catanzaro ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e volta alla dichiarazione di estinzione dei reati ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. 2. Sussiste la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.Dalla disamina degli atti risulta che, a carico di Mazza, il Tribunale di Catanzaro non ha emesso alcun provvedimento, fra quelli definitivi. Pertanto, non esiste alcuna ragione per la quale dovrebbe ritenersi la competenza di quel giudice a provvedere sull'istanza del condannato. Affinché possa determinarsi la competenza di un giudice diverso dal giudice di pace che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, è necessario che l'esecuzione riguardi più provvedimenti, alcuni dei quali emessi dal giudice di pace, gli altri dal giudice ordinario. In tal senso dispone l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000. Nel caso di specie, deve affermarsi la competenza del giudice ordinario; ma deve, pur sempre trattarsi, di un giudice ordinario che abbia emesso un provvedimento in esecuzione, non potendosi configurare alcuna competenza in capo ad un giudice ordinario terzo. Poiché, dal certificato del Casellario emerge che, a carico di Mazza, risultano emessi due provvedimenti definitivi (decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - esecutivo il 25 febbraio 2012 e sentenza del Giudice di pace di Catanzaro - irrevocabile il 4 maggio 2021), la competenza esecutiva appartiene al primo. 3. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasme
Sentenza Cassazione n. 26338/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris