CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod.proc. pen., avverso la sentenza , in epigrafe indicata, del medesimo Tribunale che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 2. Con il ricorso si lamenta violazione dell’ art. 131 - bis cod. pen. , nonché illogicità ed apparenza della motivazione, osservandosi come la sentenza impugnatanon abbia tenuto conto non solo dellacircostanza che l'imputato si impossessavadel portafogli e del giubbotto e della cartadi credito della persona offesa ma anche del fatto che, con l’anzidetta carta di credito,venivano effettuate due diverse operazioni commerciali. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza. 4. I n data 21/11/25 sono pervenute note scritte del difensore dell ’ imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento . 2. É invero errone a in diritto, nonché illogica, l’esclusione, operata dal Tribunale, dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, sulla base dell’assunto che «il bene di cui l’imputato si era impossessato era stato dimenticato», secondo le dichiarazioni della persona offesa. Sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., la motivazione è apparente perché il Giudice non ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto la particolare tenuità del fatto. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-biscod. pen., invero, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo ( Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , Tushaj , Rv.266590). Nel caso di specie, detta valutazione è assente, traducendosi la motivazione in argomentazioni meramente assertive. 3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione. P.Q.M Annullala sentenz a impugnata e rinvia per nuovo giudizio al T ribunale di Torino in diversa composizione. Così deciso il 26 novembre