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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09635/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare : il primo, perché superato dalla disamina degli atti trasmessi (la notifica del decreto di citazione in appello è stata effettuata presso il difensore domiciliatario); il secondo perché la prescrizione, assertivamente precedente alla data della sentenza impugnata, nel caso era impedita dalla recidiva, reiterata e infraquinquennale, contestata e riconosciuta; il terzo perché rivendica apoditticamente l'applicabilità alla specie dell'art 131 bis cod. pen., peraltro sollecitata per la prima volta in questa sede, senza mai argomentare sulle specifiche connotazioni del fatto a giudizio; l'ultimo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, per la genericità della relativa doglianza a fronte di una motivazione sul punto che, per quanto sintetica, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione facendo leva sulle modalità dell'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare : il primo, perché superato dalla disamina degli atti trasmessi (la notifica del decreto di citazione in appello è stata effettuata presso il difensore domiciliatario); il secondo perché la prescrizione, assertivamente precedente alla data della sentenza impugnata, nel caso era impedita dalla recidiva, reiterata e infraquinquennale, contestata e riconosciuta; il terzo perché rivendica apoditticamente l'applicabilità alla specie dell'art 131 bis cod. pen., peraltro sollecitata per la prima volta in questa sede, senza mai argomentare sulle specifiche connotazioni del fatto a giudizio; l'ultimo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, per la genericità della relativa doglianza a fronte di una motivazione sul punto che, per quanto sintetica, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione facendo leva sulle modalità dell'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzelli
Decreto Cassazione n. 09635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris