CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 4 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui all'art. 481 cod. pen., meglio descritti ai capi E) ed F) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 481 cod. pen. e vizio di motivazione - in relazione alla valutazione di falsità delle attestazioni rilasciate dal ricorrente allegate alle domande di permesso di costruire -, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il fatto, per come descritto in contestazione, integrerebbe, comunque, il reato ex art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte «Il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art.481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi» (Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Rv. 270432); e che «Commettono il delitto di falsità ideologica in certificati (previsto dall'art. 481 cod. pen.), e non quello più grave di falsità ideologica in atto pubblico (previsto dall'art. 483 cod. pen.), il professionista che redige planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realtà, ed il committente che le allega alla domanda stessa, giacché dette planimetrie non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. - la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi - un'esatta informazione sullo stato dei luoghi» (Sez. 3, n. 15228 del 31/01/2017, Rv. 269579), come nel caso che occupa [vedasi pag. 3 della sentenza impugnata]; - rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore