CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura dei Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Torino il 15 settembre 2020, all'esito del dibattimento, li ha riconosciuti responsabili, rispettivamente, del reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il [OSCURATO:PERSONA] e del reato di cui agli artt. 110 e 593 cod. pen. il [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di giustizia. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della condotta collaborativa dell'imputato e dell'avvenuto risarcimento parziale del danno. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non formula specifiche richieste con la indicazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto poste a sostegno delle stesse, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché si articola su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 4), rappresentati dall'assenza di elementi positivamente valutabili, dai precedenti penali dell'imputato, nonché dalla condotta di guida in assenza di patente e di assicurazione del veicolo. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.