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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 34311/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena del 20/05/2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Siena con ordinanza del 20 maggio 2021 (motivazione depositata il successivo 28 giugno), in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del locale Gip del 24 marzo 2021 - che aveva disposto la revoca parziale del sequestro preventivo disposto nei confronti del Guasconi, indagato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 318, 321 cod. pen. (capo 19 dell'addebito provvisorio), determinandolo nella minor somma di euro 100.000 - ha ripristinato il sequestro nella misura originaria di euro 300.000.

2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 318 cod. pen. e 322 ter cod. proc. pen.

In particolare, il Tribunale del riesame ha erroneamente disposto il sequestro di tutto il "profitto del reato", compresa una somma, pari ad euro 200.000 non percepita dall'indagato ma da una società, la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., a titolo di caparra per una futura operazione di vendita, di cui è titolare non il Guasconi ma il di lui padre, da ritenersi dunque soggetto estraneo al reato (circostanza, questa, sulla quale si è formato "un giudicato cautelare").

Si evidenzia altresì che, risultando contestata all'indagato una corruzione per l'esercizio delle funzioni (e a prescindere dall'assenza di concreti indizi di colpevolezza in tal senso), appare contraddittoria l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui la indicata società "è il terzo per cui il predetto indagato ha ricevuto il denaro che integra l'asservimento della funzione".

Si deduce ancora che il profitto del reato sequestrabile è solo quello che l'indagato ha percepito direttamente (avendo peraltro escluso l'ordinanza impugnata la fittizia interposizione della società, profilo sul quale si è formato il giudicato cautelare).

Sotto altro aspetto, il ricorrente eccepisce che sebbene la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. preveda la sussistenza del reato anche nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva indebitamente "per un terzo" denaro e altra utilità, il prezzo o il profitto del reato - possibile oggetto del sequestro - va individuato esclusivamente nelle somme ricevute indebitamente, direttamente dal medesimo pubblico ufficiale e non in quelle versate a soggetti terzi ed estranei al fatto delittuoso.

Tale ricostruzione - si sostiene - è avvalorata dalla considerazione che in base all'art. 322 ter cod. pen. non possono essere oggetto di confisca somme appartenenti a soggetto terzo estraneo al reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In merito alla legittimazione del soggetto indagato a impugnare il sequestro disposto nei confronti del terzo, questa Corte ha già avuto modo di precisare che «in materia di misure cautelari reali, i soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile: Sez. 3, 22/04/2010 n.26196 Rv. 247693).

L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (giurisprudenza costante: da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Rv. 281098)» (conforme, Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282890).

3. In una recente pronuncia questa Sezione ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'indagato a ricorrere avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di altra persona, indicata nel provvedimento cautelare reale mera intestataria formale di beni dei quali l'indagato invocava la proprietà (n. 30151 del 26/04/2023, Grandinetti).

In quel caso si è argomentato nel senso che, altrimenti, nei confronti del provvedimento di sequestro nessuno sarebbe stato legittimato ad agire dal momento che il terzo poteva dolersi solo della "formale intestazione" ma non far valere un vizio intrinseco del decreto di sequestro (nella specie l'assenza di motivazione circa il periculum in mora, vizio riconosciuto dal riesame che aveva annullato il sequestro per i beni di proprietà dell'indagato dichiarando inammissibile la richiesta avente ad oggetto i beni formalmente intestati alla di lui moglie).

La situazione oggetto del presente ricorso è diversa.

Infatti, l'indagato non sostiene di essere lui l'effettivo dominus della società (che anzi qualifica come terzo estraneo, circostanza che sarebbe coperta da "giudicato cautelare") di tal che la prospettazione a fondamento del ricorso da egli proposto non deduce alcun rapporto (né formale, né sostanziale) con i beni oggetto del sequestro preventivo, rispetto ai quali egli si pone in posizione di assoluta estraneità.

4. In ogni caso, anche a ritenere che il Guasconi fosse legittimato (e dunque il ricorso non inammissibile per carenza del presupposto soggettivo), comunque il provvedimento del riesame non risulta illegittimamente adottato.

Infatti, «possono costituire prezzo del reato di corruzione anche somme di denaro che siano state erogate a soggetti terzi e non al funzionario pubblico» (Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone, Rv. 255609, che ha ritenuto qualificabile come prezzo del reato i finanziamenti erogati da un imprenditore a società di produzione cinematografica, per favorire la carriera di attore del figlio di un funzionario pubblico e, di conseguenza, legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni nelle disponibilità delle parti del rapporto corruttivo); situazione che risulta del tutto assimilabile a quella oggetto del presente ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo motivi per ritenerlo esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena del 20/05/2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Siena con ordinanza del 20 maggio 2021 (motivazione depositata il successivo 28 giugno), in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del locale Gip del 24 marzo 2021 - che aveva disposto la revoca parziale del sequestro preventivo disposto nei confronti del Guasconi, indagato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 318, 321 cod. pen. (capo 19 dell'addebito provvisorio), determinandolo nella minor somma di euro 100.000 - ha ripristinato il sequestro nella misura originaria di euro 300.000. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 318 cod. pen. e 322 ter cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale del riesame ha erroneamente disposto il sequestro di tutto il "profitto del reato", compresa una somma, pari ad euro 200.000 non percepita dall'indagato ma da una società, la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., a titolo di caparra per una futura operazione di vendita, di cui è titolare non il Guasconi ma il di lui padre, da ritenersi dunque soggetto estraneo al reato (circostanza, questa, sulla quale si è formato "un giudicato cautelare"). Si evidenzia altresì che, risultando contestata all'indagato una corruzione per l'esercizio delle funzioni (e a prescindere dall'assenza di concreti indizi di colpevolezza in tal senso), appare contraddittoria l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui la indicata società "è il terzo per cui il predetto indagato ha ricevuto il denaro che integra l'asservimento della funzione". Si deduce ancora che il profitto del reato sequestrabile è solo quello che l'indagato ha percepito direttamente (avendo peraltro escluso l'ordinanza impugnata la fittizia interposizione della società, profilo sul quale si è formato il giudicato cautelare). Sotto altro aspetto, il ricorrente eccepisce che sebbene la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. preveda la sussistenza del reato anche nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva indebitamente "per un terzo" denaro e altra utilità, il prezzo o il profitto del reato - possibile oggetto del sequestro - va individuato esclusivamente nelle somme ricevute indebitamente, direttamente dal medesimo pubblico ufficiale e non in quelle versate a soggetti terzi ed estranei al fatto delittuoso. Tale ricostruzione - si sostiene - è avvalorata dalla considerazione che in base all'art. 322 ter cod. pen. non possono essere oggetto di confisca somme appartenenti a soggetto terzo estraneo al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito alla legittimazione del soggetto indagato a impugnare il sequestro disposto nei confronti del terzo, questa Corte ha già avuto modo di precisare che «in materia di misure cautelari reali, i soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile: Sez. 3, 22/04/2010 n.26196 Rv. 247693). L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (giurisprudenza costante: da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Rv. 281098)» (conforme, Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282890). 3. In una recente pronuncia questa Sezione ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'indagato a ricorrere avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di altra persona, indicata nel provvedimento cautelare reale mera intestataria formale di beni dei quali l'indagato invocava la proprietà (n. 30151 del 26/04/2023, Grandinetti). In quel caso si è argomentato nel senso che, altrimenti, nei confronti del provvedimento di sequestro nessuno sarebbe stato legittimato ad agire dal momento che il terzo poteva dolersi solo della "formale intestazione" ma non far valere un vizio intrinseco del decreto di sequestro (nella specie l'assenza di motivazione circa il periculum in mora, vizio riconosciuto dal riesame che aveva annullato il sequestro per i beni di proprietà dell'indagato dichiarando inammissibile la richiesta avente ad oggetto i beni formalmente intestati alla di lui moglie). La situazione oggetto del presente ricorso è diversa. Infatti, l'indagato non sostiene di essere lui l'effettivo dominus della società (che anzi qualifica come terzo estraneo, circostanza che sarebbe coperta da "giudicato cautelare") di tal che la prospettazione a fondamento del ricorso da egli proposto non deduce alcun rapporto (né formale, né sostanziale) con i beni oggetto del sequestro preventivo, rispetto ai quali egli si pone in posizione di assoluta estraneità. 4. In ogni caso, anche a ritenere che il Guasconi fosse legittimato (e dunque il ricorso non inammissibile per carenza del presupposto soggettivo), comunque il provvedimento del riesame non risulta illegittimamente adottato. Infatti, «possono costituire prezzo del reato di corruzione anche somme di denaro che siano state erogate a soggetti terzi e non al funzionario pubblico» (Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone, Rv. 255609, che ha ritenuto qualificabile come prezzo del reato i finanziamenti erogati da un imprenditore a società di produzione cinematografica, per favorire la carriera di attore del figlio di un funzionario pubblico e, di conseguenza, legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni nelle disponibilità delle parti del rapporto corruttivo); situazione che risulta del tutto assimilabile a quella oggetto del presente ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo motivi per ritenerlo esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in
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