CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 05697/2026
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PDFBox: AULA 'A' 4817 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1793-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1040/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1049/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il Tribunale di Marsala, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. esercente in Castelvetrano l’attività di [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 1793/2022 Cron. Rep. Ud. 25/11/2025 Numero registro generale 1793/2022 Numero sezionale 4817/2025 Numero di raccolta generale 5697/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 supermercato sotto le insegne CONAD dal 9.8.2012 al 27.11.2015, ha condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 24.296,80, oltre accessori, a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto fino al mese di dicembre 2014 e previa detrazione di una percentuale forfettariamente determinata del 20% correlata ai permessi fruiti dal lavoratore nel corso del rapporto. che la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarata la contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., ha rideterminato l’importo dovuto da quest’ultima in euro 41.299,44, all’esito di una diversa lettura delle risultanze istruttorie. che avverso la decisione di secondo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva. che il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dalla ricorrente dichiarazione di rinuncia; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva; che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). Numero registro generale 1793/2022 Numero sezionale 4817/2025 Numero di raccolta generale 5697/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1793/2022 Numero sezionale 4817/2025 Numero di raccolta generale 5697/2026 Data pubblicazione 12/03/2026