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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25708/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21651-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 44/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 21651 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, lamentando violazione degli artt. 21, 43 e 51 d.P.R. 131/86 nonchè dell'art. 2560 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in eprugrafe.

Sostiene la ricorrente che la CTR ha contravvenuto alle disposizioni suddette con l'affermare, in controversia su avviso emesso ai fini dell'imposta di registro in rettifica del valore di una azienda oggetto di contratto di compravendita in data 30.3.2016, tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, che essa ricorrente, nell'accertamento del valore del compendio, non avrebbe dovuto applicare "meccanicamente" il disposto dell'art. 43 ma avrebbe dovuto tener conto dell'art.51, comma 4, e pertanto, non avrebbe dovuto sommare al prezzo dichiarato, il valore dei debiti accollati, "essendo l'accollo un modo di scomputate in concreto le perdite per determinare il valore effettivo dell'azienda"; 2.1e società contribuenti resistono con controricorso;

3. le società contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale hanno segnalato la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della Corte di altra causa -n.14023 RG dell'anno 2020- tra le stesse parti e su identica questione; considerato che:

1. il Collegio ravvisa l'opportunità di rimettere la causa alla Sezione Quinta perché possa essere trattata congiutamente alla causa n.14023/2020 sussistendo tra le due cause regioni di connessione soggettiva ed oggettiva; PQM dispone la trasmissione della causa alla Sezione Quinta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21651-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 44/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21651 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, lamentando violazione degli artt. 21, 43 e 51 d.P.R. 131/86 nonchè dell'art. 2560 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in eprugrafe. Sostiene la ricorrente che la CTR ha contravvenuto alle disposizioni suddette con l'affermare, in controversia su avviso emesso ai fini dell'imposta di registro in rettifica del valore di una azienda oggetto di contratto di compravendita in data 30.3.2016, tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, che essa ricorrente, nell'accertamento del valore del compendio, non avrebbe dovuto applicare "meccanicamente" il disposto dell'art. 43 ma avrebbe dovuto tener conto dell'art.51, comma 4, e pertanto, non avrebbe dovuto sommare al prezzo dichiarato, il valore dei debiti accollati, "essendo l'accollo un modo di scomputate in concreto le perdite per determinare il valore effettivo dell'azienda"; 2.1e società contribuenti resistono con controricorso; 3. le società contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale hanno segnalato la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della Corte di altra causa -n.14023 RG dell'anno 2020- tra le stesse parti e su identica questione; considerato che: 1. il Collegio ravvisa l'opportunità di rimettere la causa alla Sezione Quinta perché possa essere trattata congiutamente alla causa n.14023/2020 sussistendo tra le due cause regioni di connessione soggettiva ed oggettiva; PQM dispone la trasmissione della causa alla Sezione Quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
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