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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2021

Cassazione n. 44674/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La sentenza emessa il 18 gennaio 2021 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento RGN. 39303/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] contiene un evidente errore nel dispositivo, nella parte in cui è stata omessa la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva richiesto la liquidazione con nota trasmessa alla Cancelleria a mezzo p.e.c. ex art. 23 dl. 137/2020 in data 12 gennaio 2021, unitamente alle conclusioni.

L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, l'integrazione che si va a disporre assume una funzione strettamente adeguatrice alla lettera della legge.

La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è, invero, applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152).

Deve, pertanto, disporsi la correzione del dispositivo della sentenza n. 8896/21 e di quello letto all'udienza del 18 gennaio 2021 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M. dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 8896/21 e di quello letto all'udienza del 18 gennaio 2021 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo la condanna alle spese processuali si legga: "nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge".

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La sentenza emessa il 18 gennaio 2021 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento RGN. 39303/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] contiene un evidente errore nel dispositivo, nella parte in cui è stata omessa la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva richiesto la liquidazione con nota trasmessa alla Cancelleria a mezzo p.e.c. ex art. 23 dl. 137/2020 in data 12 gennaio 2021, unitamente alle conclusioni. L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, l'integrazione che si va a disporre assume una funzione strettamente adeguatrice alla lettera della legge. La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è, invero, applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152). Deve, pertanto, disporsi la correzione del dispositivo della sentenza n. 8896/21 e di quello letto all'udienza del 18 gennaio 2021 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 8896/21 e di quello letto all'udienza del 18 gennaio 2021 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo la condanna alle spese processuali si legga: "nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge". Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021 Il
Sentenza Cassazione n. 44674/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris