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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1968

Cassazione n. 11671/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1968avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso risulta articolato in modo del tutto aspecificoed atecnico (neanche evocando il parametro normativo di riferimento ed articolando neltitoletto una conclusione di merito);dell’odierna ricorrente quale autrice del reato di truffa ascrittole, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze che fuoriescono dal perimetrodel sindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare un’alternativa lettura del merito,censurando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali comeeffettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), esso risulta meramente riproduttivo di rilievi giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corretteargomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 8 e 9 dellaimpugnata sentenza sulla irrilevanza degli assunti difensivi e la condivisione delleconclusioni del giudice di primo grado circa la disponibilità delle carta Postepay da partedell’imputata al momento del fatto e la strumentalità della denuncia di smarrimento di dettacarta, presentata solo dopo che le somme versate dalla persona offesa erano state quasiinteramente prelevate);che, inoltre, priva di specificità è anche la seconda censura avanzata con il medesimomotivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale dellapena per l’errata attribuzione di precedenti penali all’odierna ricorrente, avendo i giudici diappello già evidenziato l’irrilevanza di detto errore, tenuto conto che risultano altre le ragioniostative alla concessione del suddetto beneficio (si veda pag. 8 e, più dettagliatamente, pag.12);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale hafatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi didiritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sottolineando come nel casodi specie l’offesa non risulti di particolare tenuità, a fronte della callidità e gravità dellacondotta, connotata dall’approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima, e dellanon esiguità del profitto conseguito (si veda pag. 12 della impugnata sentenza);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di mancanza e diillogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, oltre che formulato intermini alquanto generici, non connotati da puntualità e pertinenza censoria, è anchemanifestamente infondato perchè il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è quello – non presente nel caso di specie della manifesta illogicità cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11671/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4572/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39417/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1968avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso risulta articolato in modo del tutto aspecificoed atecnico (neanche evocando il parametro normativo di riferimento ed articolando neltitoletto una conclusione di merito);dell’odierna ricorrente quale autrice del reato di truffa ascrittole, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze che fuoriescono dal perimetrodel sindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare un’alternativa lettura del merito,censurando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali comeeffettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), esso risulta meramente riproduttivo di rilievi giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corretteargomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 8 e 9 dellaimpugnata sentenza sulla irrilevanza degli assunti difensivi e la condivisione delleconclusioni del giudice di primo grado circa la disponibilità delle carta Postepay da partedell’imputata al momento del fatto e la strumentalità della denuncia di smarrimento di dettacarta, presentata solo dopo che le somme versate dalla persona offesa erano state quasiinteramente prelevate);che, inoltre, priva di specificità è anche la seconda censura avanzata con il medesimomotivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale dellapena per l’errata attribuzione di precedenti penali all’odierna ricorrente, avendo i giudici diappello già evidenziato l’irrilevanza di detto errore, tenuto conto che risultano altre le ragioniostative alla concessione del suddetto beneficio (si veda pag. 8 e, più dettagliatamente, pag.12);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale hafatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi didiritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sottolineando come nel casodi specie l’offesa non risulti di particolare tenuità, a fronte della callidità e gravità dellacondotta, connotata dall’approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima, e dellanon esiguità del profitto conseguito (si veda pag. 12 della impugnata sentenza);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di mancanza e diillogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, oltre che formulato intermini alquanto generici, non connotati da puntualità e pertinenza censoria, è anchemanifestamente infondato perchè il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è quello – non presente nel caso di specie della manifesta illogicità cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1968avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso risulta articolato in modo del tutto aspecificoed atecnico (neanche evocando il parametro normativo di riferimento ed articolando neltitoletto una conclusione di merito);dell’odierna ricorrente quale autrice del reato di truffa ascrittole, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze che fuoriescono dal perimetrodel sindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare un’alternativa lettura del merito,censurando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali comeeffettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), esso risulta meramente riproduttivo di rilievi giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corretteargomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 8 e 9 dellaimpugnata sentenza sulla irrilevanza degli assunti difensivi e la condivisione delleconclusioni del giudice di primo grado circa la disponibilità delle carta Postepay da partedell’imputata al momento del fatto e la strumentalità della denuncia di smarrimento di dettacarta, presentata solo dopo che le somme versate dalla persona offesa erano state quasiinteramente prelevate);che, inoltre, priva di specificità è anche la seconda censura avanzata con il medesimomotivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale dellapena per l’errata attribuzione di precedenti penali all’odierna ricorrente, avendo i giudici diappello già evidenziato l’irrilevanza di detto errore, tenuto conto che risultano altre le ragioniostative alla concessione del suddetto beneficio (si veda pag. 8 e, più dettagliatamente, pag.12);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale hafatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi didiritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sottolineando come nel casodi specie l’offesa non risulti di particolare tenuità, a fronte della callidità e gravità dellacondotta, connotata dall’approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima, e dellanon esiguità del profitto conseguito (si veda pag. 12 della impugnata sentenza);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di mancanza e diillogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, oltre che formulato intermini alquanto generici, non connotati da puntualità e pertinenza censoria, è anchemanifestamente infondato perchè il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è quello – non presente nel caso di specie  della manifesta illogicità cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11671/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4572/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39417/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1968avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso risulta articolato in modo del tutto aspecificoed atecnico (neanche evocando il parametro normativo di riferimento ed articolando neltitoletto una conclusione di merito);dell’odierna ricorrente quale autrice del reato di truffa ascrittole, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze che fuoriescono dal perimetrodel sindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare un’alternativa lettura del merito,censurando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali comeeffettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), esso risulta meramente riproduttivo di rilievi giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corretteargomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 8 e 9 dellaimpugnata sentenza sulla irrilevanza degli assunti difensivi e la condivisione delleconclusioni del giudice di primo grado circa la disponibilità delle carta Postepay da partedell’imputata al momento del fatto e la strumentalità della denuncia di smarrimento di dettacarta, presentata solo dopo che le somme versate dalla persona offesa erano state quasiinteramente prelevate);che, inoltre, priva di specificità è anche la seconda censura avanzata con il medesimomotivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale dellapena per l’errata attribuzione di precedenti penali all’odierna ricorrente, avendo i giudici diappello già evidenziato l’irrilevanza di detto errore, tenuto conto che risultano altre le ragioniostative alla concessione del suddetto beneficio (si veda pag. 8 e, più dettagliatamente, pag.12);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale hafatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi didiritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sottolineando come nel casodi specie l’offesa non risulti di particolare tenuità, a fronte della callidità e gravità dellacondotta, connotata dall’approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima, e dellanon esiguità del profitto conseguito (si veda pag. 12 della impugnata sentenza);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di mancanza e diillogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, oltre che formulato intermini alquanto generici, non connotati da puntualità e pertinenza censoria, è anchemanifestamente infondato perchè il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è quello – non presente nel caso di specie  della manifesta illogicità cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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