CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 12451/2024
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o, nonostante all’interno dell’ordinanza di rimessione sia stata svolta una illustrazione delle decisioni della Corte costituzionaleche investono il quesito: la n. 99 del 2020, che ha escluso l’automatismo applicativo della revoca della patente per chi sia soggetto a misure di prevenzione o sicurezza; la n. 88 del 2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che statuiscono la revoca della patente di guida come conseguenza automatica di alcune tipologie di reato (omicidio stradale il più rilevante) e non prevedono la possibilità per il giudice di disporre la sospensione; la n. 68 del 2021, che partendo dalla decisione da ultimo richiamata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della l. n. 87 del 195 3 in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art.222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., trattandosi di sanzione amministrativa a carattere punitivo cui si applica il principio di retroattività della lex mitior(Corte c ost. n. 63 del 2019). Ciò che manca, tuttavia, è l’effettivo collegamento tra il quesito a carattere generico, lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale e la fattispecie dedotta in giudizio unitamente alla peculiare domanda proposta(di restituzione della patente di guida). Il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida ha esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione. Questa conclusione si desume dalle stesse indicazioni e citazioni del provvedimento di rinvio. Se così è, non viene specificato quale efficacia possa residuare per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2020 che ha ripristinato nel Prefetto, sempre all’interno di un procedimento che ha ad oggetto un diritto soggettivo, il potere di modulare la sanzione accessoria. Non viene esplicitato il carattere punitivodella sanzione né seper effetto della declaratoria d’incostituzionalità (Corte Cost. 99 del 2020)si potrebbe pervenireall’applicazione del principio di retroattività della lex mitior, anche se,per le sanzioni punitive di cui alla sentenza n. 63 del 2019, la Corte costituzionale esplicita questa qualificazione. Non è infine chiarito quale effetto la soluzione del quesito, come già rilevato, formulato in modo astratto, possa determinare sulla domanda di restituzione della patente di guida e non di mera caducazione del provvedimento di revoca. Non ci si confronta con la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato la questione della natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida(S.U. 10406 del 2014 e S.U. 8188 del 2022). In conclusione, il quesito, così come formulato, riveste un carattere eminentemente esplorativo e lascia al giudice della nomofilachia la individuazione delle ipotesi ricostruttive della fattispecie,rimanendo così indeterminato anche il collegamento tra il quesito e la domanda proposta. Ne consegue che il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinv