CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 43521/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 06/02/2020 dalla CORTE di APPELLO di BOLOGNA. esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ridcrsi; udito, per gli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Svolgimento del processo e motivi della decisione Namik ed Alfred SKUQI ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la loro condanna per i reati di concorso nella rapina aggravata di un orologio e nella tentata rapina aggravata di un telefono cellulare alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del secondo, alla configurazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, alla qualificazione giuridica dei fatti accertati ed al conclusivo trattamento sanzionatorio. I ricorsi, presentati per motivi in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, in parte non consentiti ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., sono integralmente inammissibili. Il motivo riguardante l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo della necessaria specificità, nonché manifestamente infondato: la Corte di appello (ff. 1 s. della sentenza impugnata), pur in estrema sintesi, ha incensurabilmente osservato che la configurabilità del ritenuto concorso nel reato emerge dalle dichiarazioni degli stessi imputati, puntualmente riportate e correttamente interpretate; la configurabilità della contestata circostanza aggravante consegue alla ricostruzione del fatto cui si è incensurabilmente addivenuti (i due imputati operarono insieme). Il motivo riguardante la qualificazione giuridica dei fatti accertati non è consentito, poiché non dedotto in appello ed implicante accertamenti fattuali non sollecitati nei gradi di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza non appare agevolmente comprensibile atteso che, come già evidenziato dalla Corte di appello (f. 2 della sentenza impugnata), è già stato (benevolmente) irrogato ad entrambi gli imputati il minimo consentito. In data 04/10/2021 sono stati depositati tardivamente (poiché in violazione del prescritto termine di giorni 15, da computarsi in giorni "liberi"), nell'interesse degli imputati, motivi aggiunti, che sarebbero comunque travolti, ex art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., dall'inammissibilità del ricorso principale. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, essi vanno anche condannati al pagamento della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. z_ P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] B trani DEPOSITATO I