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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2021

Cassazione n. 46195/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta sia di sospensione della confisca nei confronti de.11'Apruzzi quale usufruttuario di taluni beni immobili (contraddistinti in catasto ai fogli 6, particella 500 sub 1 e 2; 7 particella 353 sub 3 e 4; 8, particella 666), sia di accertamento della sussistenza di un errore materiale nella trascrizior e. del sequestro e successiva confisca, per non essere stata specificata, con riferimento ai predetti beni immobili, la distinzione tra nuda proprietà e diritto di usufrutto in capo all'Apruzzi, diritto quest'ultimo non attinto dal sequestro e dalla confis:a.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e la spcietà [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione, affidato a un -r otivo, con cui denunciano la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., 321 e 322-ter cod. proc. pen., 373, comma 1, lett. a) e b) e 389, comma 1-bis, d.lgs. n. 14 del 2019, 5 d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. in I. n. 40 del 2020, 52 d.lgs. n. 159 del 2011, 11 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Premette il difensore che [OSCURATO:PERSONA] è stato definidvamente condannato dal Tribunale di Brindisi, con sentenza del 17 dicembre 2015, per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere trasferito in modc simulato e fraudolento, tra l'altro, la nuda proprietà di quattro immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di sottrar a alla procedura esecutiva azionata dall'Agenzia delle Entrate; il provved mento di confisca, disposto ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non specificava che trattavasi di mera nuda proprietà, avendo l'imputato conservato il diritto di usufrutto; tale omissione della sentenza avrebbe determinato un errore nella trascrizione dell'oggetto della confisca, che si chiedeva al Giudice dell'esecuzio le di emendare.

Ciò posto, ad avviso del difensore, il Tribunale ha errato nel rilenere applicabile, nella vicenda in esame, l'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. ad, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 373, comma 1, lett. a), d.lgs. n. :.4 del 2019, a mente del quale trova applicazione la disciplina predisposta dal d.lgs. 159 del 2011 nel caso di beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art 321 comma 2, cod. proc. pen., e, in particolare, l'art. 52, comma 4, che p -evede, quale effetto della confisca, lo scioglimento di tutti i diritti reali gravant sugli immobili interessati e l'acquisizione del diritto di proprietà dello Stato a titolo originario.

Tale norma, infatti, ad avviso del difensore, non può trpvare applicazione nel caso in esame, essendo entrata in vigore solo 11 settembre 2021, e considerando che, secondo la giurisprudenza di 'egittimità puntualmente indicata nel ricorso, l'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att cod. proc. pen. non è applicabile al sequestro preventivo finalizzato alla confis::a del profitto ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La diversa interpretazione, accolta dal Tribunale, sarebbe erronea, posto che le dispopAzioni del "codice antimafia" relative alle procedure applicabili al caso in esame sono solo quelle attinenti alla gestione dei beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto applicare la disciplina di cui all'art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011.

3. In data 26 ottobre 2021 il codifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]:o, ha depositato "motivi aggiunti" nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i qi.ali si censura l'interpretazione dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.oc. proc. pen. seguita dal Giudice dell'esecuzione, che si discosta sia dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 14 del 2019, passi della quale sono riportati nel Totivo, sia dall'esegesi della Corte regolatrice, i cui arresti vengono puni:ualriente indicati.

Di conseguenza, essendo il sequestro stato disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., l'art. 52 del "[OSCURATO:PERSONA]" trova applicazione solo dall'i settembre 2021, sicché, nel caso di specie, l'estinzione dei diritti reali riinori non poteva essere disposta ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 20] 1.

4. In data 3 novembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato "Note di replica alla requisitoria scritta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]", evideiviando l'interesse del ricorrente, in quanto, per un verso, il pignoramento, a differenza del sequestro e della confisca, non determina un vincolo di indispor ibili:à del bene, e, per altro verso, dall'allegata nota ipotecaria relativa a [OSCURATO:PERSONA] emerge come il diritto di usufrutto sia ancora nella disponibilità del ricorrente, non essendo intervenuto e trascritto alcun decreto di trasferimento a suo :Janrio in sede di procedura esecutiva e nessun sequestro risulta trascritto in epoca antecedente rispetto alla trascrizione del pignoramento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguito indicati.

2. Quanto al ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], si osserva che nei suoi confronti è stata emessa dal Tribunale di Brindisi in data 17 dicembre 2015 sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, "perché - come recita il capo di imputazione -, al fine di sottrarsi al pagamento di debiti erariali pari ad euro 2.2888.246,04, e/o a rendere inel .,:icace la relativa procedura di riscossione coattiva, alienava simulatamente i propri diritti di proprietà e/o nuda proprietà e/o enfiteusi sugli immobili di seguito descritti, mediante rogito del 9 agosto 2012, con il quale li cedeva onerosamente (prezzo complessivo dichiarato di euro 250.000) a tale [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (padre di Pasquale) e con soci [OSCURATO:PERSONA] (già promissario acquirente degli immobili in base a preliminare, parimenti simulato e artificioso, che in sede di rogito nominava acquirente la predetta s.r.I.) e [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Pasquale) s.r.l. costituita il 31 luglio 2012, iscritta alla cciaa di Brindisi 1'8 agosto 2012, de tutto priva di attività e contabilità; 9 agosto 2012, giorno seguente a quello in cui veniva depositata la sentenza 129-01-02 della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, emessa il 19 luglio 2012, con cui si autorizzava, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi, il sequestro conservativo di tutti beni immobili e mobili registrati risultanti nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA].

Immobili simulatamente ceduti identificati al catasto fabbricati del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al: foglio 7, particelle 353 sub 3 e sub 4; foglio 6, particella 500; foglio 8, particella 666, foglio 12, particella 109; foglio 9 particella

380. [OSCURATO:PERSONA] terreni del medesimo Comune: foglio 12, particella 110; .rc gli() 9 particella 36; foglio 13, particella 103; foglio 12, particella 463; fcglio 9, particella 381; foglio 9, particella

75. Al catasto terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni: foglio 83, particelle 96 e 97".

Con l'indicata sentenza di condanna, è stata disposta, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., la confisca di tutti i beni oggetto di sequestro veve vale a dire di tutti quelli indicati nell'indicato capo di imputazione.

3. Orbene, il ricorrente, nella parte in cui chiede, con l'incidente di esecuzione, di emendare il provvedimento di confisca, propone una questione che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione con gli ordinari mezzi di impugnazione.

In altri termini, a fronte della chiara statuizione pronunciata dal TribJnale, poi confermata nei successivi gradi di giudizio, con cui veniva disposta la confisca di tutti gli immobili indicati nel capo di imputazione - e, quindi, senza alcuna distinzione tra nuda proprietà ed usufrutto - il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la questione qui proposta con l'atto di appello ed, eventualmente, con il ricorsc per cassazione: non, appunto, con l'incidente di esecuzione, essendo tale statuizione ormai coperta dal giudicato e non essendo sopravvenuti elementi di novità che, astrattamente, potrebbero comportare una modifica del giu:licatc medesimo.

4. Quanto invece, alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., soggetto terzo, si osse -va che l'incidente di esecuzione è astrattamente ammissibile in quanto la società ron ha partecipato al processo di cognizione e, quindi, non ha avuto modo di rappresentare e di tutelare i propri interessi civilistici.

5. Nel merito, la questione è manifestamente infondata.

Poiché, come detto, la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., trova applicazione la disposizione di cui al comrna 3 di tale articolo, che esclude la possibilità di disporre la confisca se il bene "apoait ene a persona estranea al reato".

Di conseguenza, sul terzo, il quale, estraneo al processo di merito, in sede esecutiva invochi la restituzione del bene di CL, con sentenza irrevocabile, è stata disposta la confisca, grava l'onere di provare la sua buona fede, vale a dire la sua estraneità al reato in relazione al m. ale è intervenuta condanna definitiva.

6. Nella vicenda in esame non solo la società non ha adempiuto 3 tale onere, non avendo dimostrato il suo incolpevole affidamento in ordine .31Ia liceità dei contratti ad oggetto gli immobili dell'Apruzzi - e tanta basta per ritenere inammissibile il ricorso -, ma dalla sentenza di primo grado emerge, al coi -T:rari°, che la società fu appositamente costituita da [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di acquistare in maniera simulata i suoi beni immobili per sottrarli alla procedura esecutiva, tanto che il Tribunale ha disposto la trasmissione dégli atti al pubblico ministero con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] — rispetivariente amministratore unico della società e finto acquirente per persona da nominare dei beni compravenduti con il contratto di vendita simulato -, ipotizzando, a loro carico, il concorso nel delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Sulla base di tali elementi di fatto, che la società ricorrente non contesta, è perciò evidente, a tutto concedere, quantomeno l'assenza di buona fede ir capo [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

7. Per i motivi indicati, i ricorsi devono perciò essere dichiarati inarnmi:>sibili.

Non ravvisandosi tuttavia, a carico dei ricorrenti, elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1E5 del 13/06/2000), posto che il giudice dell'esecuzione ha rigettato le istan2:e sulla base dell'interpretazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. senza pprsi la questione della preclusione del giudicato quanto all'Apruzzi e della sussistenza della buona fede quanto alla società, i ricorrenti devono essere condannati unicamente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta sia di sospensione della confisca nei confronti de.11'Apruzzi quale usufruttuario di taluni beni immobili (contraddistinti in catasto ai fogli 6, particella 500 sub 1 e 2; 7 particella 353 sub 3 e 4; 8, particella 666), sia di accertamento della sussistenza di un errore materiale nella trascrizior e. del sequestro e successiva confisca, per non essere stata specificata, con riferimento ai predetti beni immobili, la distinzione tra nuda proprietà e diritto di usufrutto in capo all'Apruzzi, diritto quest'ultimo non attinto dal sequestro e dalla confis:a. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e la spcietà [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione, affidato a un -r otivo, con cui denunciano la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., 321 e 322-ter cod. proc. pen., 373, comma 1, lett. a) e b) e 389, comma 1-bis, d.lgs. n. 14 del 2019, 5 d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. in I. n. 40 del 2020, 52 d.lgs. n. 159 del 2011, 11 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Premette il difensore che [OSCURATO:PERSONA] è stato definidvamente condannato dal Tribunale di Brindisi, con sentenza del 17 dicembre 2015, per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere trasferito in modc simulato e fraudolento, tra l'altro, la nuda proprietà di quattro immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di sottrar a alla procedura esecutiva azionata dall'Agenzia delle Entrate; il provved mento di confisca, disposto ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non specificava che trattavasi di mera nuda proprietà, avendo l'imputato conservato il diritto di usufrutto; tale omissione della sentenza avrebbe determinato un errore nella trascrizione dell'oggetto della confisca, che si chiedeva al Giudice dell'esecuzio le di emendare. Ciò posto, ad avviso del difensore, il Tribunale ha errato nel rilenere applicabile, nella vicenda in esame, l'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. ad, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 373, comma 1, lett. a), d.lgs. n. :.4 del 2019, a mente del quale trova applicazione la disciplina predisposta dal d.lgs. 159 del 2011 nel caso di beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art 321 comma 2, cod. proc. pen., e, in particolare, l'art. 52, comma 4, che p -evede, quale effetto della confisca, lo scioglimento di tutti i diritti reali gravant sugli immobili interessati e l'acquisizione del diritto di proprietà dello Stato a titolo originario. Tale norma, infatti, ad avviso del difensore, non può trpvare applicazione nel caso in esame, essendo entrata in vigore solo 11 settembre 2021, e considerando che, secondo la giurisprudenza di 'egittimità puntualmente indicata nel ricorso, l'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att cod. proc. pen. non è applicabile al sequestro preventivo finalizzato alla confis::a del profitto ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La diversa interpretazione, accolta dal Tribunale, sarebbe erronea, posto che le dispopAzioni del "codice antimafia" relative alle procedure applicabili al caso in esame sono solo quelle attinenti alla gestione dei beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto applicare la disciplina di cui all'art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. 3. In data 26 ottobre 2021 il codifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]:o, ha depositato "motivi aggiunti" nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i qi.ali si censura l'interpretazione dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.oc. proc. pen. seguita dal Giudice dell'esecuzione, che si discosta sia dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 14 del 2019, passi della quale sono riportati nel Totivo, sia dall'esegesi della Corte regolatrice, i cui arresti vengono puni:ualriente indicati. Di conseguenza, essendo il sequestro stato disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., l'art. 52 del "[OSCURATO:PERSONA]" trova applicazione solo dall'i settembre 2021, sicché, nel caso di specie, l'estinzione dei diritti reali riinori non poteva essere disposta ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 20] 1. 4. In data 3 novembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato "Note di replica alla requisitoria scritta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]", evideiviando l'interesse del ricorrente, in quanto, per un verso, il pignoramento, a differenza del sequestro e della confisca, non determina un vincolo di indispor ibili:à del bene, e, per altro verso, dall'allegata nota ipotecaria relativa a [OSCURATO:PERSONA] emerge come il diritto di usufrutto sia ancora nella disponibilità del ricorrente, non essendo intervenuto e trascritto alcun decreto di trasferimento a suo :Janrio in sede di procedura esecutiva e nessun sequestro risulta trascritto in epoca antecedente rispetto alla trascrizione del pignoramento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguito indicati. 2. Quanto al ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], si osserva che nei suoi confronti è stata emessa dal Tribunale di Brindisi in data 17 dicembre 2015 sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, "perché - come recita il capo di imputazione -, al fine di sottrarsi al pagamento di debiti erariali pari ad euro 2.2888.246,04, e/o a rendere inel .,:icace la relativa procedura di riscossione coattiva, alienava simulatamente i propri diritti di proprietà e/o nuda proprietà e/o enfiteusi sugli immobili di seguito descritti, mediante rogito del 9 agosto 2012, con il quale li cedeva onerosamente (prezzo complessivo dichiarato di euro 250.000) a tale [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (padre di Pasquale) e con soci [OSCURATO:PERSONA] (già promissario acquirente degli immobili in base a preliminare, parimenti simulato e artificioso, che in sede di rogito nominava acquirente la predetta s.r.I.) e [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Pasquale) s.r.l. costituita il 31 luglio 2012, iscritta alla cciaa di Brindisi 1'8 agosto 2012, de tutto priva di attività e contabilità; 9 agosto 2012, giorno seguente a quello in cui veniva depositata la sentenza 129-01-02 della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, emessa il 19 luglio 2012, con cui si autorizzava, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi, il sequestro conservativo di tutti beni immobili e mobili registrati risultanti nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA]. Immobili simulatamente ceduti identificati al catasto fabbricati del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al: foglio 7, particelle 353 sub 3 e sub 4; foglio 6, particella 500; foglio 8, particella 666, foglio 12, particella 109; foglio 9 particella 380. [OSCURATO:PERSONA] terreni del medesimo Comune: foglio 12, particella 110; .rc gli() 9 particella 36; foglio 13, particella 103; foglio 12, particella 463; fcglio 9, particella 381; foglio 9, particella 75. Al catasto terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni: foglio 83, particelle 96 e 97". Con l'indicata sentenza di condanna, è stata disposta, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., la confisca di tutti i beni oggetto di sequestro veve vale a dire di tutti quelli indicati nell'indicato capo di imputazione. 3. Orbene, il ricorrente, nella parte in cui chiede, con l'incidente di esecuzione, di emendare il provvedimento di confisca, propone una questione che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione con gli ordinari mezzi di impugnazione. In altri termini, a fronte della chiara statuizione pronunciata dal TribJnale, poi confermata nei successivi gradi di giudizio, con cui veniva disposta la confisca di tutti gli immobili indicati nel capo di imputazione - e, quindi, senza alcuna distinzione tra nuda proprietà ed usufrutto - il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la questione qui proposta con l'atto di appello ed, eventualmente, con il ricorsc per cassazione: non, appunto, con l'incidente di esecuzione, essendo tale statuizione ormai coperta dal giudicato e non essendo sopravvenuti elementi di novità che, astrattamente, potrebbero comportare una modifica del giu:licatc medesimo. 4. Quanto invece, alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., soggetto terzo, si osse -va che l'incidente di esecuzione è astrattamente ammissibile in quanto la società ron ha partecipato al processo di cognizione e, quindi, non ha avuto modo di rappresentare e di tutelare i propri interessi civilistici. 5. Nel merito, la questione è manifestamente infondata. Poiché, come detto, la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., trova applicazione la disposizione di cui al comrna 3 di tale articolo, che esclude la possibilità di disporre la confisca se il bene "apoait ene a persona estranea al reato". Di conseguenza, sul terzo, il quale, estraneo al processo di merito, in sede esecutiva invochi la restituzione del bene di CL, con sentenza irrevocabile, è stata disposta la confisca, grava l'onere di provare la sua buona fede, vale a dire la sua estraneità al reato in relazione al m. ale è intervenuta condanna definitiva. 6. Nella vicenda in esame non solo la società non ha adempiuto 3 tale onere, non avendo dimostrato il suo incolpevole affidamento in ordine .31Ia liceità dei contratti ad oggetto gli immobili dell'Apruzzi - e tanta basta per ritenere inammissibile il ricorso -, ma dalla sentenza di primo grado emerge, al coi -T:rari°, che la società fu appositamente costituita da [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di acquistare in maniera simulata i suoi beni immobili per sottrarli alla procedura esecutiva, tanto che il Tribunale ha disposto la trasmissione dégli atti al pubblico ministero con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] — rispetivariente amministratore unico della società e finto acquirente per persona da nominare dei beni compravenduti con il contratto di vendita simulato -, ipotizzando, a loro carico, il concorso nel delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Sulla base di tali elementi di fatto, che la società ricorrente non contesta, è perciò evidente, a tutto concedere, quantomeno l'assenza di buona fede ir capo [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Per i motivi indicati, i ricorsi devono perciò essere dichiarati inarnmi:>sibili. Non ravvisandosi tuttavia, a carico dei ricorrenti, elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1E5 del 13/06/2000), posto che il giudice dell'esecuzione ha rigettato le istan2:e sulla base dell'interpretazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. senza pprsi la questione della preclusione del giudicato quanto all'Apruzzi e della sussistenza della buona fede quanto alla società, i ricorrenti devono essere condannati unicamente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de
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