Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 18218/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe n. 4141/2025 SIUS emessa il 22 gennaio 2026 ilTribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo in sede di reclamo ex art. 51-ter ord. pen.,ha revocato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa exart. 47-ter, comma 1-bis ord. pen. con ordinanza del 18 settembre 2025 ed iniziata in data 26settembre 2025.1.1.

La misura era stata già provvisoriamente sospesa dal Magistrato di sorveglianzacon motivazione riportata nel corpo del provvedimento che dà atto: - della concessione dellapossibilità di espiare la pena residua di anni uno e giorni cinque di reclusione, di cuiall’ordine di cumulo emesso dalla Procura generale di Catanzaro in data 14/08/2024comprensivo di condanne per procurata inosservanza di pena (2013) e per associazione distampo mafioso (dal 2001 con condotta perdurante) e danneggiamento seguito da incendio(2017); - della pendenza di un procedimento per associazione di stampo mafioso, omicidio,sequestro di persona, violenza privata, estorsione e detenzione illegale di armi tutti aggravatiex art. 416-bis.1 cod. pen. (commessi negli anni tra il 2000 e il 2016) definitosi con condannaad anni 7 e mesi dieci di reclusione su cui pende ricorso per cassazione; - dell’esito dellaperquisizione domiciliare operata dai Carabinieri del NORM di [OSCURATO:PERSONA] e personaledello [OSCURATO:PERSONA]Unità cinofili a carico del [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare,culminata con la consegna spontanea di una pistola a salve “scacciacani” priva di tapporosso marca Olimpic 38 calibro 380 9 mm. e di nn. 39 cartucce marca “fiocchi” cal.380/9/+X17 a salve (oggetti rinvenuti all’interno della cucina) nonché nel successivorinvenimento e sequestro di ulteriori n. 23 cartucce calibro 12 marca “fiocchi” a pallinirinvenute nel garage adiacente la casa (presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato spessointento a riparare meccanicamente alcuni dei suoi mezzi di lavoro); - del successivodeferimento alla locale Procura della Repubblica del [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 697 cod.pen.; - della accertata violazione del divieto di detenere armi e dell’obbligo di permanereall’interno del domicilio, essendo stato rinvenuto più volte dai militari in occasione di controllifuori dall’abitazione e all’interno dei garages adiacenti la casa, senza avere avuto alcunaautorizzazione.1.2.

La difesa del condannato con memoria depositata al Tribunale di sorveglianza insede di reclamo ex art. 51-ter ord. pen. con allegata documentazione catastale e fotograficarelativa al domicilio di esecuzione della pena nonché al porto d’armi del nonno del detenuto([OSCURATO:PERSONA]) e con la documentazione attestante la cessione di armi e munizioni, avevarappresentato che:- la finalità di dimostrare attraverso i documenti allegati che sino al 2020 [OSCURATO:PERSONA],in possesso di regolare porto d’ami, aveva conservato tra le altre cose cartucce dello stessocalibro e della stessa tipologia di quelle sequestrate;- il garage ove sono state rinvenute le cartucce è di proprietà del padre del detenuto,- l’abitazione del detenuto dei genitori e il garage si trovano tutti all’interno della stessaproprietà ove era in esecuzione la detenzione domiciliare;- non vi è alcuna circostanza che dimostrasse la violazione da parte del detenutodell’obbligo di permanere presso il domicilio e il possesso delle munizioni sequestrate.1.3.

Il Tribunale ha escluso che quanto argomentato dalla difesa fosse idoneo adeterminare l’accoglimento dell’interposto reclamo, considerato che:- dalla documentazione prodotta non si evince affatto che le nn. 23 cartuccesequestrate fossero dello stesso calibro e della stessa tipologia di quelle che il nonno delcondannato ([OSCURATO:PERSONA]) deteneva fino al 2020, con regolare porto d’armi e che poiavrebbe ceduto a tale [OSCURATO:PERSONA];- nessuna rilevanza ha il fatto che il garage ove sono state nascoste le cartucce siaformalmente di proprietà del padre del condannato ([OSCURATO:PERSONA]), atteso che costui,pur presente durante tutte le operazioni, non si è assunto la paternità delle stesse né hadichiarato alcunché ai carabinieri ed è pacifico che il condannato frequentasse con assiduitài citati garage peraltro senza alcuna autorizzazione,conseguentemente ha ritenuto che il condannato abbia violato il divieto di deteneremunizioni, commettendo una violazione delle prescrizioni così grave da minare la fiducia chegli è stata accordata con la concessione della misura alternativa.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione, a mezzo difensore di fiducia,il condannato che, con unico motivo, deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 51-ter ord. pen., per non avere il Tribunale correttamente valutato, con effetti decisivi sull’esitodel procedimento, la documentazione prodotta dalla difesa al fine di smentire che ilcondannato avesse violato il divieto di detenere munizioni nel corso di esecuzione dellamisura alternativa.2.0.

Si premette che il ricorrente è stato imputato – e parzialmente giudicato – per unsolo processo relativo al delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis cod. pen. edalle imputazioni connesse di danneggiamento ed estorsione aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen.: la sentenza – con decisione emessa da questa Corte (Sez. 2, n. 28562 del 4/07/2024,[OSCURATO:PERSONA] e altri) – è divenuta parzialmente definitiva per il solo delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per il danneggiamento mentre è sub iudice per l’episodio estorsivo e perl’eventuale concessione delle attenuanti generiche; peraltro la sentenza emessa nel giudiziodi rinvio è stata nuovamente annullata con rinvio da questa Corte (Sez. 6, n. 27419 del2025).

Si paventa che questa parziale irrevocabilità abbia indotto in errore il Magistrato disorveglianza che ha così duplicato, parlando di ‘condanna definitiva’ e di un ‘nuovoprocesso’, lo stesso procedimento penale, così offrendo un quadro personalistico del Rotellaben diverso da quello reale.Si precisa, altresì, che la condanna ad anni uno e mesi cinque di reclusione per cui èstata concessa la detenzione domiciliare non era pena residua del medesimo processo incui il ricorrente è stato anche condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. bensìpena relativa a condanna emessa anni prima in un procedimento separato, per il quale ilricorrente aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata; solo aseguito di ciò le due condanne sono state inserite nel medesimo provvedimento esecutivoemesso il 14/08/2024 (all. 4) ma il [OSCURATO:PERSONA] aveva terminato di espiare con conseguentescarcerazione il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravatogià dal 26/7/2024 (all. 5), come risulta anche dalla sentenza della Cassazione Sez. 1, n.2206 del 5/12/2025, [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Ciò premesso, si richiamano i documenti prodotti dalla difesa in sede di reclamo edi deduce il completo travisamento del loro contenuto.Difatti, le cartucce rinvenute nel garage intestato al padre del condannato erano cal. 12a pallini; erano il residuo delle munizioni del fucile a cal. 12 del nonno di [OSCURATO:PERSONA],regolarmente denunciato e ceduto nel 2020 ad altra persona.Inesatta lettura degli atti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 23aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.1.

Occorre premettere, avuto riguardo ai motivi di ricorso, che perché si possa fare utileapplicazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che: siaspecificamente indicato l’atto del processo dal quale risulterebbe in tesi il viziomotivazionale; sia individuato l’elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto eincompatibile con la ricostruzione propria della decisione impugnata; sia fornita la prova dellacorrispondenza al vero di tale elemento o dato; vengano indicate le ragioni per le quali taledato, non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazionegià adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argomentativosottoposto ad esame (Sez. 3, n. 19858 del 28/05/2025, non mass.; Sez. 1, n. 6112 del22/01/2009, Rv. 243225-01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Rv. 233711-01; Sez. 6, n.14054 del 24/03/2006, Rv. 233454-01).Dunque, il vizio in questione – configurabile, in definitiva, quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette lavalutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia – ha natura decisiva solo se l’erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica lamotivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 3, n. 24986 del23/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 16096 del 28/04/2025, Isaia, non mass. sul punto; Sez.3, n. 5296 del 24/9/2021, dep. 2022, Fini, non mass.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.,Rv. 277758-01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635-01; Sez.6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).3.

Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non resiste alle odierne censure per avere ilTribunale ritenuto sussistente la violazione del divieto di detenere munizioni in esito adun’impropria (preliminare) valutazione del percorso giudiziario del detenuto e, soprattutto, aduna errata lettura della documentazione difensiva prodotta a sostegno del reclamo.Si tratta di due profili aventi effetti potenzialmente decisivi per la tenuta logica dellamotivazione che sorregge l’impugnato provvedimento di rigetto.3.1.

Anzitutto, ai fini del giudizio della personalità del ricorrente, mette conto rilevarel’erronea “duplicazione” compiuta dal Magistrato di sorveglianza – le cui motivazionicontenute nell’ordinanza provvisoria sono “incorporate” nella prima parte dell’impugnataordinanza – del medesimo procedimento penale relativo al delitto di associazione mafiosa eai reati connessi; reato associativo in relazione al quale – come si evince dalla sentenzaemessa da questa Corte, Sez. 2, n. 28562 del 2024, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, cit. – il ricorrente è statoimputato (e parzialmente giudicato) per un solo processo mentre è ancora sub iudice per ladeterminazione della pena del delitto estorsivo e per l’eventuale concessione delle attenuantigeneriche.3.2.

In secondo luogo, il Tribunale ha operato un’errata lettura della documentazioneprodotta dalla difesa in sede di reclamo (e riprodotta, per autosufficienza, in all. 6 al ricorso)costituita, nella specie:- da due dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonno del ricorrente, datate 10/02/1965, diretteentrambe al [OSCURATO:PERSONA] CC di Serrastretta, una in cui lo stesso, possessore diregolare porto d’armi, denunciava il possesso di una pistola automatica “Beretta” cal. 7,65matr. 95384, acquistata il giorno 9/02/1965 dalla armeria [OSCURATO:PERSONA] da Nicastro, eun’altra relativa alla detenzione di un fucile da caccia “Beretta” cal. 12 ad un colpo matr. n.C.17071 acquistata da [OSCURATO:PERSONA] (all. 6 ricorso);- da una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui lo stesso dichiarava diaver ricevuto, tra gli altri, dal suddetto [OSCURATO:PERSONA], una serie di armi e munizioni, tra cui -per quel che qui rileva - il fucile da caccia “Beretta” calibro 12 matr.

C. 17071 (prima pagina)e di detenere, tra l’altro, nn. 40 cartucce “a palla” calibro 12 (seconda pagina).

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, sul punto, con la seguente motivazione: «dalladocumentazione prodotta dalla stessa [difesa, NdE] non si evince affatto che le n. 23cartucce sono dello stesso calibro e della stessa tipologia di quelle che il nonno di RotellaAngelo, ossia [OSCURATO:PERSONA], deteneva fino al 2020 con regolare porto d’ami e che poiavrebbe ceduto a tale [OSCURATO:PERSONA]; […] le cartucce rinvenute e sequestrate, in numerodi 23, dai Carabinieri di Serrastretta in data 19/12/2025, sono calibro 12 marca Fiochi apallini a non anche cal. 7.65» (pag. 2 ord. imp.).Trattasi di motivazione erronea, frutto del denunciato travisamento perché come risultadalla dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] – accessibile a questa Corte in ragionedel vizio denunciato e comunque allegata al ricorso per autosufficienza – lo stesso haindicato espressamente di aver ricevuto anche “n° 40 Cartucce a palla cal. 12”, ossia,giustappunto, della stessa tipologia della cartucce da caccia rinvenute e sequestrate il18/12/2025 presso la proprietà dei [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di quanto dedotto e documentato, sussiste il denunciato vizio di travisamentoquanto al fatto – potenzialmente decisivo rispetto al compiuto accertamento della violazione,da parte del ricorrente, del divieto di detenere munizioni – che le cartucce cal. 12 rinvenutenel garage potessero essere il residuo di quelle attinenti al fucile cal. 12 del nonno delricorrente regalato a terza persona nel 2020.Peraltro, poiché dette cartucce – come risulta dagli atti – non vennero rinvenuteall’interno dell’abitazione del ricorrente ma nel locale garage che la difesa stessa deduceessere nella disponibilità dell’intero nucleo familiare (pag. 8, nota 9 ricorso), il Tribunale, insede di rinvio, dovrà contestualmente valutare se, tenuto conto del dato (formale) dellaproprietà del plesso immobiliare e delle altre risultanze fattuali, possa ascriversi (anche) alladiretta responsabilità del ricorrente, quantomeno a titolo di colpa, l’omessa denuncia delpossesso delle munizioni (anche nella forma della variazione dei titolari, come prescrittodalla legge).4.

In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia frutto dellacongiunta considerazione di tutti gli elementi dedotti e potenzialmente rilevanti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCatanzaroCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 4141/2025 SIUS emessa il 22 gennaio 2026 ilTribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo in sede di reclamo ex art. 51-ter ord. pen.,ha revocato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa exart. 47-ter, comma 1-bis ord. pen. con ordinanza del 18 settembre 2025 ed iniziata in data 26settembre 2025.1.1. La misura era stata già provvisoriamente sospesa dal Magistrato di sorveglianzacon motivazione riportata nel corpo del provvedimento che dà atto: - della concessione dellapossibilità di espiare la pena residua di anni uno e giorni cinque di reclusione, di cuiall’ordine di cumulo emesso dalla Procura generale di Catanzaro in data 14/08/2024comprensivo di condanne per procurata inosservanza di pena (2013) e per associazione distampo mafioso (dal 2001 con condotta perdurante) e danneggiamento seguito da incendio(2017); - della pendenza di un procedimento per associazione di stampo mafioso, omicidio,sequestro di persona, violenza privata, estorsione e detenzione illegale di armi tutti aggravatiex art. 416-bis.1 cod. pen. (commessi negli anni tra il 2000 e il 2016) definitosi con condannaad anni 7 e mesi dieci di reclusione su cui pende ricorso per cassazione; - dell’esito dellaperquisizione domiciliare operata dai Carabinieri del NORM di [OSCURATO:PERSONA] e personaledello [OSCURATO:PERSONA]Unità cinofili a carico del [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare,culminata con la consegna spontanea di una pistola a salve “scacciacani” priva di tapporosso marca Olimpic 38 calibro 380 9 mm. e di nn. 39 cartucce marca “fiocchi” cal.380/9/+X17 a salve (oggetti rinvenuti all’interno della cucina) nonché nel successivorinvenimento e sequestro di ulteriori n. 23 cartucce calibro 12 marca “fiocchi” a pallinirinvenute nel garage adiacente la casa (presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato spessointento a riparare meccanicamente alcuni dei suoi mezzi di lavoro); - del successivodeferimento alla locale Procura della Repubblica del [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 697 cod.pen.; - della accertata violazione del divieto di detenere armi e dell’obbligo di permanereall’interno del domicilio, essendo stato rinvenuto più volte dai militari in occasione di controllifuori dall’abitazione e all’interno dei garages adiacenti la casa, senza avere avuto alcunaautorizzazione.1.2. La difesa del condannato con memoria depositata al Tribunale di sorveglianza insede di reclamo ex art. 51-ter ord. pen. con allegata documentazione catastale e fotograficarelativa al domicilio di esecuzione della pena nonché al porto d’armi del nonno del detenuto([OSCURATO:PERSONA]) e con la documentazione attestante la cessione di armi e munizioni, avevarappresentato che:- la finalità di dimostrare attraverso i documenti allegati che sino al 2020 [OSCURATO:PERSONA],in possesso di regolare porto d’ami, aveva conservato tra le altre cose cartucce dello stessocalibro e della stessa tipologia di quelle sequestrate;- il garage ove sono state rinvenute le cartucce è di proprietà del padre del detenuto,- l’abitazione del detenuto dei genitori e il garage si trovano tutti all’interno della stessaproprietà ove era in esecuzione la detenzione domiciliare;- non vi è alcuna circostanza che dimostrasse la violazione da parte del detenutodell’obbligo di permanere presso il domicilio e il possesso delle munizioni sequestrate.1.3. Il Tribunale ha escluso che quanto argomentato dalla difesa fosse idoneo adeterminare l’accoglimento dell’interposto reclamo, considerato che:- dalla documentazione prodotta non si evince affatto che le nn. 23 cartuccesequestrate fossero dello stesso calibro e della stessa tipologia di quelle che il nonno delcondannato ([OSCURATO:PERSONA]) deteneva fino al 2020, con regolare porto d’armi e che poiavrebbe ceduto a tale [OSCURATO:PERSONA];- nessuna rilevanza ha il fatto che il garage ove sono state nascoste le cartucce siaformalmente di proprietà del padre del condannato ([OSCURATO:PERSONA]), atteso che costui,pur presente durante tutte le operazioni, non si è assunto la paternità delle stesse né hadichiarato alcunché ai carabinieri ed è pacifico che il condannato frequentasse con assiduitài citati garage peraltro senza alcuna autorizzazione,conseguentemente ha ritenuto che il condannato abbia violato il divieto di deteneremunizioni, commettendo una violazione delle prescrizioni così grave da minare la fiducia chegli è stata accordata con la concessione della misura alternativa.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione, a mezzo difensore di fiducia,il condannato che, con unico motivo, deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 51-ter ord. pen., per non avere il Tribunale correttamente valutato, con effetti decisivi sull’esitodel procedimento, la documentazione prodotta dalla difesa al fine di smentire che ilcondannato avesse violato il divieto di detenere munizioni nel corso di esecuzione dellamisura alternativa.2.0. Si premette che il ricorrente è stato imputato – e parzialmente giudicato – per unsolo processo relativo al delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis cod. pen. edalle imputazioni connesse di danneggiamento ed estorsione aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen.: la sentenza – con decisione emessa da questa Corte (Sez. 2, n. 28562 del 4/07/2024,[OSCURATO:PERSONA] e altri) – è divenuta parzialmente definitiva per il solo delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per il danneggiamento mentre è sub iudice per l’episodio estorsivo e perl’eventuale concessione delle attenuanti generiche; peraltro la sentenza emessa nel giudiziodi rinvio è stata nuovamente annullata con rinvio da questa Corte (Sez. 6, n. 27419 del2025). Si paventa che questa parziale irrevocabilità abbia indotto in errore il Magistrato disorveglianza che ha così duplicato, parlando di ‘condanna definitiva’ e di un ‘nuovoprocesso’, lo stesso procedimento penale, così offrendo un quadro personalistico del Rotellaben diverso da quello reale.Si precisa, altresì, che la condanna ad anni uno e mesi cinque di reclusione per cui èstata concessa la detenzione domiciliare non era pena residua del medesimo processo incui il ricorrente è stato anche condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. bensìpena relativa a condanna emessa anni prima in un procedimento separato, per il quale ilricorrente aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata; solo aseguito di ciò le due condanne sono state inserite nel medesimo provvedimento esecutivoemesso il 14/08/2024 (all. 4) ma il [OSCURATO:PERSONA] aveva terminato di espiare con conseguentescarcerazione il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravatogià dal 26/7/2024 (all. 5), come risulta anche dalla sentenza della Cassazione Sez. 1, n.2206 del 5/12/2025, [OSCURATO:PERSONA].2.1. Ciò premesso, si richiamano i documenti prodotti dalla difesa in sede di reclamo edi deduce il completo travisamento del loro contenuto.Difatti, le cartucce rinvenute nel garage intestato al padre del condannato erano cal. 12a pallini; erano il residuo delle munizioni del fucile a cal. 12 del nonno di [OSCURATO:PERSONA],regolarmente denunciato e ceduto nel 2020 ad altra persona.Inesatta lettura degli atti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 23aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.1. Occorre premettere, avuto riguardo ai motivi di ricorso, che perché si possa fare utileapplicazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che: siaspecificamente indicato l’atto del processo dal quale risulterebbe in tesi il viziomotivazionale; sia individuato l’elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto eincompatibile con la ricostruzione propria della decisione impugnata; sia fornita la prova dellacorrispondenza al vero di tale elemento o dato; vengano indicate le ragioni per le quali taledato, non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazionegià adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argomentativosottoposto ad esame (Sez. 3, n. 19858 del 28/05/2025, non mass.; Sez. 1, n. 6112 del22/01/2009, Rv. 243225-01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Rv. 233711-01; Sez. 6, n.14054 del 24/03/2006, Rv. 233454-01).Dunque, il vizio in questione – configurabile, in definitiva, quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette lavalutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia – ha natura decisiva solo se l’erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica lamotivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 3, n. 24986 del23/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 16096 del 28/04/2025, Isaia, non mass. sul punto; Sez.3, n. 5296 del 24/9/2021, dep. 2022, Fini, non mass.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.,Rv. 277758-01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635-01; Sez.6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).3. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non resiste alle odierne censure per avere ilTribunale ritenuto sussistente la violazione del divieto di detenere munizioni in esito adun’impropria (preliminare) valutazione del percorso giudiziario del detenuto e, soprattutto, aduna errata lettura della documentazione difensiva prodotta a sostegno del reclamo.Si tratta di due profili aventi effetti potenzialmente decisivi per la tenuta logica dellamotivazione che sorregge l’impugnato provvedimento di rigetto.3.1. Anzitutto, ai fini del giudizio della personalità del ricorrente, mette conto rilevarel’erronea “duplicazione” compiuta dal Magistrato di sorveglianza – le cui motivazionicontenute nell’ordinanza provvisoria sono “incorporate” nella prima parte dell’impugnataordinanza – del medesimo procedimento penale relativo al delitto di associazione mafiosa eai reati connessi; reato associativo in relazione al quale – come si evince dalla sentenzaemessa da questa Corte, Sez. 2, n. 28562 del 2024, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, cit. – il ricorrente è statoimputato (e parzialmente giudicato) per un solo processo mentre è ancora sub iudice per ladeterminazione della pena del delitto estorsivo e per l’eventuale concessione delle attenuantigeneriche.3.2. In secondo luogo, il Tribunale ha operato un’errata lettura della documentazioneprodotta dalla difesa in sede di reclamo (e riprodotta, per autosufficienza, in all. 6 al ricorso)costituita, nella specie:- da due dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonno del ricorrente, datate 10/02/1965, diretteentrambe al [OSCURATO:PERSONA] CC di Serrastretta, una in cui lo stesso, possessore diregolare porto d’armi, denunciava il possesso di una pistola automatica “Beretta” cal. 7,65matr. 95384, acquistata il giorno 9/02/1965 dalla armeria [OSCURATO:PERSONA] da Nicastro, eun’altra relativa alla detenzione di un fucile da caccia “Beretta” cal. 12 ad un colpo matr. n.C.17071 acquistata da [OSCURATO:PERSONA] (all. 6 ricorso);- da una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui lo stesso dichiarava diaver ricevuto, tra gli altri, dal suddetto [OSCURATO:PERSONA], una serie di armi e munizioni, tra cui -per quel che qui rileva - il fucile da caccia “Beretta” calibro 12 matr. C. 17071 (prima pagina)e di detenere, tra l’altro, nn. 40 cartucce “a palla” calibro 12 (seconda pagina). Il Tribunale ha rigettato il reclamo, sul punto, con la seguente motivazione: «dalladocumentazione prodotta dalla stessa [difesa, NdE] non si evince affatto che le n. 23cartucce sono dello stesso calibro e della stessa tipologia di quelle che il nonno di RotellaAngelo, ossia [OSCURATO:PERSONA], deteneva fino al 2020 con regolare porto d’ami e che poiavrebbe ceduto a tale [OSCURATO:PERSONA]; […] le cartucce rinvenute e sequestrate, in numerodi 23, dai Carabinieri di Serrastretta in data 19/12/2025, sono calibro 12 marca Fiochi apallini a non anche cal. 7.65» (pag. 2 ord. imp.).Trattasi di motivazione erronea, frutto del denunciato travisamento perché come risultadalla dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] – accessibile a questa Corte in ragionedel vizio denunciato e comunque allegata al ricorso per autosufficienza – lo stesso haindicato espressamente di aver ricevuto anche “n° 40 Cartucce a palla cal. 12”, ossia,giustappunto, della stessa tipologia della cartucce da caccia rinvenute e sequestrate il18/12/2025 presso la proprietà dei [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di quanto dedotto e documentato, sussiste il denunciato vizio di travisamentoquanto al fatto – potenzialmente decisivo rispetto al compiuto accertamento della violazione,da parte del ricorrente, del divieto di detenere munizioni – che le cartucce cal. 12 rinvenutenel garage potessero essere il residuo di quelle attinenti al fucile cal. 12 del nonno delricorrente regalato a terza persona nel 2020.Peraltro, poiché dette cartucce – come risulta dagli atti – non vennero rinvenuteall’interno dell’abitazione del ricorrente ma nel locale garage che la difesa stessa deduceessere nella disponibilità dell’intero nucleo familiare (pag. 8, nota 9 ricorso), il Tribunale, insede di rinvio, dovrà contestualmente valutare se, tenuto conto del dato (formale) dellaproprietà del plesso immobiliare e delle altre risultanze fattuali, possa ascriversi (anche) alladiretta responsabilità del ricorrente, quantomeno a titolo di colpa, l’omessa denuncia delpossesso delle munizioni (anche nella forma della variazione dei titolari, come prescrittodalla legge).4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia frutto dellacongiunta considerazione di tutti gli elementi dedotti e potenzialmente rilevanti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCatanzaroCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris