CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 28846/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con atto sottoscritto dai difensori. Considerato che i suddetti difensori non sono muniti di procura speciale, così come emerge dagli atti ed accertato anche all'esito di richiesta in tal senso inoltrata al Tribunale di Palermo. Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (ex multís Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 271722). Rilevato che a tali conclusioni non osta il precedente citato dai difensori della ricorrente nella memoria depositata il 13 maggio 2022, che invero si limita a richiamare il condiviso principio per cui è dal contenuto dell'atto e non dalla sua intitolazione che deve ricavarsi la sua qualificazione, principio che però non rileva nella misura in cui non viene precisato in che termini e da quale specifico atto dovrebbe ricavarsi il conferimento di procura speciale agli stessi difensori per proporre ricorso per cassazione. Rilevato che nemmeno sono fondate le ulteriori obiezioni svolte con la suddetta memoria, posto che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex multís Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C