CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. SENTENZA GLOIN. i O V) sul ricorso iscritto al n. 24701/2017 R.G., proposto DA il Comune di Predappio (FC), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] 1'11 ottobre 2017 n. 136, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, con studio in Forlì, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 23 marzo 2017 n. 1084/09/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Predappio (FC) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 23 marzo 2017 n. 1084/09/2017, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l'IC relativa agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione alla comproprietà di nove fabbricati ubicati nel territorio comunale, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì il 2 aprile 2013 n. 5/03/2013, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo: a) che la denuncia di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità ai predetti fabbricati era stata presentata nell'anno 2010, con decorrenza retroattiva dall'anno 2005; b) che la ruralità doveva esser riconosciuta di fatto anche per l'anno 2004, nonostante l'assenza di iscrizione in catasto, essendo stati concessi i fabbricati in locazione ad una cooperativa agricola per l'esercizio dell'allevamento avicolo. Il ricorso è affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, con l'assorbimento dei restanti motivi. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, e 2, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente avesse diritto all'esenzione da ICI per gli anni 2005, 2006 e 2007, nonostante la presentazione della denuncia di variazione catastale nell'anno 2010, cioè in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, che non consentiva la retrodatazione quinquennale della ruralità. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, 2, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, •con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che i fabbricati non iscritti in catasto non potessero essere soggetti ad ICI , che il Comune dovesse accertare l'insussistenza del requisito della ruralità e che la concessione in locazione ad una cooperativa agricola per l'esercizio dell'allevamento avicolo non bastasse al riconoscimento della ruralità di fatto. 3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver pronunziato extra o ultra petitum, non essendo stato dedotto in appello dal contribuente la questione dell'esenzione da ICI per i fabbricati non iscritti in catasto. 4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello relativo alla prova della ruralità dei fabbricati non iscritti in catasto.5. Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto: a) che i fabbricati non erano stati concessi in locazione ad una cooperativa agricola; b) che i fabbricati non erano destinati all'esercizio della manipolazione, della trasformazione, della conservazione, della valorizzazione o della commercializzazione di prodotti agricoli; c) che l'esercizio dell'allevamento avicolo presupponeva la qualità di imprenditore agricolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cas., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6A-5, 13 ottobre 2020, n. 22124; Cass., Sez. 6"-5, 15 aprile 2021, n. 9971; Cass., Sez. 5", 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5", 24 giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5", 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5", 21 ottobre 2021, n. 29283). 1.2 L'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria "A/6" e "D/10", a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo».Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133». L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283). 1.3 Ciò posto, considerando che la domanda ex art. 7, comma 2 -bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, quanto la data di entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201), il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 1010 (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5", 25 novembre 2015, nn. 24019 e 24020; Cass., Sez. 5", 6 luglio 2016, n. 13763; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016, nn. 16178, 16179, 16180, 16181 e 16182; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30815; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, nn. 16711, 16714 e 16715). 1.4 Ne consegue che la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 nell'anno 2010, cioè prima dell'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, non poteva valere per il quinquennio antecedente (cioè, dall'anno 2005 all'anno 2009), dovendo escludersi l'efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate prima del 14 maggio 2011 (data della sua entrata in vigore) (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2017, n. 12663; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, nn. 19196 e 19197; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19814). 1.5 Pertanto, in palese difformità da tale principio, il giudice di appello ha ritenuto che, «avendo il contribuente accatastato per la prima volta gli immobili con categoria 0/10 nell'anno 2010 (...), l'esenzione si estende retroattivamente all'anno 2005». 2. Il secondo motivo ed il quarto motivo (quest'ultimo, da riqualificarsi in relazione alla causa di nullità della sentenza impugnata, che, in base alla volontà manifestata dal ricorrente alle pagine 22 e 23 del ricorso, deve individuarsi nella carenza o apparenza di motivazione per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546) - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, seppur in deroga all'ordine di prospettazione del ricorso, per la comune attinenza al riconoscimento della ruralità di fatto del fabbricati per la destinazione all'esercizio di impresa agricola - sono fondati, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 2.1 Le censure attingono, per un verso, l'affermazione dell'esenzione da ICI per i fabbricati non iscritti in catasto, sul presupposto che, trattandosi - secondo la valutazione del giudice di appello - del «presupposto impositivo», l'ente impositore sarebbe gravato dall'onere di accertarne l'esistenza e la destinazione; per un altro verso, il riconoscimento della ruralità dei fabbricati anche per l'anno 2004, sul presupposto che «il requisito era comunque di fatto esistente» in base all'accertamento fattone dal giudice di appello, secondo il quale i fabbricati in questione erano stati concessi in locazione ad una cooperativa agricola per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo. In proposito, secondo la sentenza impugnata: «Per l'anno 2004 il requisito era comunque di fatto esistente e non essendo accatastati gli immobili il Comune non poteva procedere ad emettere avviso di accertamento ai fini ICI, mancando il presupposto impositivo dell'iscrizione degli immobili in catasto, né risulta che il Comune abbia fatto, a suo tempo, un sopralluogo per verificare l'esistenza degli immobili e la categoria catastale applicabile. Quanto alla locazione degli stessi, l'attività di allevamento avicolo della cooperativa è considerato a tutti gli effetti di legge agricola e gli immobili strumentali all'attività agricola possiedono per legge il requisito della ruralità (...)». 2.2 Su un piano generale, in tema di ICI, il fabbricato per essere soggetto ad imposta deve essere ultimato ed utilizzabile, senza che sia necessaria la sua iscrizione al catasto, rilevando a fini impositivi le condizioni per la sua iscrivibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero il momento a partire dal quale può essere considerato fabbricato in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (da ultime: Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32217). 2.3 Nello specifico, per i fabbricati non iscritti in catasto, si deve confermare l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'esenzione da ICI è condizionata all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, che può essere immediatamente condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., Sez. 5", 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5", 12 aprile 2019, n. 10283; Cass., Sez. 5", 6 novembre 2019, nn. 28556 e 28557). 2.4 Peraltro, la rilevanza delle caratteristiche oggettive della ruralità - al di fuori dell'ipotesi di mancato accatastamento - è stata esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte anche alla luce dello ius superveniens, con particolare riguardo all'emanazione di due norme interpretative (entrambe con efficacia retroattiva), vale a dire: A) il comma 3-bis dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, come introdotto dall'articolo 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, secondo cui: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; I) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso»; B) il comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, secondo cui: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni». 2.5 Nel prendere in esame, in particolare, quest'ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14), le Sezioni Unite hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini ICI, della classificazione catastale, l'abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all'imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14) mediante, non già l'esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di "fabbricato" (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565 - nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283). Per cui, riaffermando la «decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato», le Sezioni Unite hanno osservato che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, «sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI» (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565). Affermazione, quest'ultima, certamente valida anche nell'interpretazione del comma 3 -bis dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283). 2.6 Secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2015, n. 16973). 2.7 Nella specie, a ben vedere, la sentenza impugnata non contiene un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello con riguardo all'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati secondo le previsioni dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133. Ciò anche alla luce della disciplina applicabile ratione temporis con riguardo all'esercizio in forma collettiva dell'impresa agricola, che è stata organicamente regolamentata soltanto con l'entrata in vigore del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99. Invero, il giudice di appello si è laconicamente limitato ad affermare, in modo vago e generico, che «gli immobili strumentali all'attività agricola possiedono per legge il requisito della ruralità», senza fare alcun riferimento alle prove che la contribuente avrebbe dovuto fornire, pur essendo gravata dall'assolvimento di un onere stringente, in ordine alla concessione in locazione ad un imprenditore agricolo (in particolare, ad una società) ed alla destinazione all'esercizio dell'impresa agricola (in particolare, all'allevamento avicolo). Per cui, non si può ritenere che la motivazione del decisum raggiunga in parte qua la soglia del minimo costituzionale (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondo motivo e del quarto motivo, nonché l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti