Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17523/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –Avverso la sentenza n. 2073/2021 resa dalla Corte di Appello di Catania,pubblicata il 03/11/2021, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con atto di citazione notificato il 30/11/1983 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026tenesse luogo del contratto di compravendita, avente a oggetto unappezzamento di terreno di circa mq. 5.000, sito nel Comune di Augusta efacente parte di un più ampio fondo lottizzato e individuato nei suoiconfini, ma non ancora frazionato catastalmente, alla cui stipula iconvenuti, promittenti venditori, si erano obbligati con contrattopreliminare del 19/10/1979, registrato il 18/11/1983, oltre al risarcimentodei danni per avere il terreno tuttora destinazione agricola, anzichéedificatoria, deducendo di avere già corrisposto parzialmente il prezzopattuito in lire 34.000.000 e di essere pronti a provvedere al saldo.Il Tribunale di Siracusa accolse integralmente le domande dell’attrice,deceduta nelle more del processo, e condannò i convenuti al pagamento dilire 3.000.000 a titolo risarcitorio per danno da inadempimento in favoredella figlia, [OSCURATO:PERSONA], subentrata nel giudizio e al pagamento dellespese di lite.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siconcluse con la sentenza n. 894/2006, con la quale la Corte d’appello diCatania riformò la sentenza impugnata limitatamente alla domanda ex art.2932 c.c., in quanto il bene, al momento del preliminare, non era diproprietà dei promittenti venditori, che lo avevano acquistatosuccessivamente insieme a [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla pattuizione,mentre la confermò con riguardo al risarcimento dei danni.Successivamente al passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, KatiaMarchini chiese, in data 22/01/2007, e ottenne in sede di reclamo ex art.669-terdecies c.p.c., il sequestro conservativo ex art. 669-ter c.p.c., deibeni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di lire714.000.000, e, successivamente, in data 18/06/2007, citò in giudizio imedesimi davanti al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta,perché, previa risoluzione del preliminare del 19/10/1979 per loro fatto eNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026colpa, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., venisse pronunciata la lorocondanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.Costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepironopreliminarmente che il diritto di chiedere la risoluzione del contratto del19/10/1979 si fosse prescritto e che, essendo trascorso il termine perl’impugnazione della sentenza della Corte d’appello n. 894/2006, si fosseformato il giudicato sia sulla condanna degli allora convenuti alrisarcimento del danno quantificato in lire 3.000.000, sia sulla condannadegli stessi alle spese di lite.Con sentenza non definitiva n. 1675/2016 del 9/8/2016, il Tribunale diSiracusa, risolto il contratto preliminare, escluse l’intervenuta prescrizionedella domanda risarcitoria, e con successiva sentenza definitiva n.498/2020 del 4/5/2020, condannò i convenuti al risarcimento dei danni,quantificati in lire 18.000.000.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla quantificazionedel danno sofferto, a suo dire, pari a euro 252.485,00, si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che reiteraronole eccezioni preliminari già svolte in primo grado, con la sentenza n.2073/2021 del 3/11/2021, con la quale la Corte d’appello di Cataniarigettò l’impugnazione.Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale accolse le eccezionisollevate dagli appellati in via incidentale, sostenendo, quanto a quella diprescrizione, che il precedente giudizio non avesse interrotto il relativotermine di decorrenza, potendo le due azioni (risoluzione e risarcimentodei danni) essere proposte separatamente, e, quanto a quella di giudicato,che la somma liquidata nel precedente giudizio non potesse considerarsicome mero acconto e che l’appellante, se non soddisfatta, avrebbe dovutoimpugnare quella pronuncia.Numero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/20262.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1453 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, in contrasto con il principioaffermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4126/95,avevano ritenuto estinto il diritto a ottenere il risarcimento dei danni dainadempimento, senza considerare che la precedente domanda di esattoadempimento aveva interrotto il termine di prescrizione, non potendosiprocedere alla richiesta risarcitoria prima dell’accertamento, con sentenzadefinitiva, dell’impossibilità dell’adempimento.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il giudicatoesterno, costituito dalla precedente sentenza n. 894/2006, senzaconsiderare che quello deciso da quest’ultima pronuncia si riferiva aldanno da ritardato adempimento, mentre quello oggetto della presentecontesa riguardava il maggior danno derivante dalla rimozione degli effettidel contratto, corrispondente al vantaggio che lo stesso avrebbeconsentito di ottenere, da quantificarsi al momento della domanda dirisoluzione.

Ad avviso della ricorrente, non vi era, dunque, identità tra idue giudizi e in questo vi era stata un’erronea interpretazione deigiudicati, in quanto i giudici d’appello in quel risalente giudizio avevanoerroneamente qualificato come “danno da inadempimento” quello liquidatodal Tribunale a titolo di “danno da ritardo”, conformemente alla domandaproposta.Numero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono fondati.Con la sentenza n. 4126 de 10/04/1995, citata nella censura, le Sezioniunite di questa Corte, partendo dal presupposto che l’azione diadempimento - volta a ottenere la prestazione dovuta in base all'accordoconcluso con il soggetto divenuto inadempiente - e quella di risoluzione -volta a ottenere lo scioglimento del rapporto negoziale costituito -,ancorché fondate su un diverso petitum, sono dirette alla tutela delmedesimo diritto alla prestazione, hanno affermato che, qualora il terminedi prescrizione sia stato interrotto dall'azione di adempimento, quella dirisoluzione potrà esercitarsi fino a quando il nuovo termine prescrizionalenon sarà interamente decorso, atteso che, alla stregua dell’art. 2946 c.c.,in entrambi i casi è il diritto sostanziale alla prestazione a essere soggettoalla prescrizione, giacché le due azioni possono essere sempre promossefinché di tale diritto non sopravvenga l'estinzione.La medesima pronuncia ha anche chiarito che il nesso di accessorietàesistente tra l'azione d’adempimento e quella di risarcimento del danno exart. 1453 c.c.

“induce, poi, a ritenere che, per effetto della proposizionedella domanda d'adempimento, si sia verificata l'interruzione anche deltermine di prescrizione del diritto al pagamento della penale, non fattovalere dagli attori nei due processi anteriormente svoltisi tra loro e ilconvenuto”.Quest’ultimo principio, che poi è quello che opera nel caso di specie,afferma, in sostanza, che la proposizione della domanda di adempimentodetermina l’interruzione anche del termine di prescrizione del diritto alpagamento della penale, istituto questo che, come noto, ha natura efunzione indennitaria, in quanto configura una liquidazione preventiva eonnicomprensiva dei danni da inadempimento (o da ritardonell'adempimento), concordata dalle parti al fine di esonerare il creditoreNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026dalla prova della sussistenza e dell'ammontare dei danni medesimi, onderafforzare il vincolo contrattuale (Cass., Sez. 1, 04/06/1976, n. 2020;Cass., Sez. 3, 19/1/2007, n. 1183), così da poter essere applicato ancheall’azione risarcitoria.L’interruzione della prescrizione dei diritto al risarcimento del danno dainadempimento, derivante dalla proposizione dell’azione di adempimento,al pari di quanto accade per il diritto al pagamento della penale, chepartecipa della stessa natura del primo, è del resto la naturaleconseguenza del principio, pure più volte affermato da questa Corte,secondo cui la proposizione di una domanda giudiziale determinal'interruzione della prescrizione, che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., si protraefino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio conriguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità,anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanzaprincipale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate levarie domande, volte a un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singoleazioni sono serventi (Cass., Sez. 3, 07/06/2023, n. 16120; Cass., Sez.

L,09/04/2024, n. 9542).Hanno, dunque, errato i giudici di merito allorché hanno ritenuto prescrittoil diritto al risarcimento del danno da inadempimento della ricorrente inquanto non interrotto dal pregresso giudizio instaurato dalla medesima alfine di ottenere l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludereil contatto definitivo ai sensi dell’art. 2932 c.c.Né può dirsi che, con riguardo al risarcimento del danno, si sia formato ilgiudicato per effetto della precedente sentenza n. 894/2006.Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone pertanto che la causaprecedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche ilNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevantel'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare perpervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez.

I, 7/06/2021, n. 15817;24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16688).Nella specie, il giudicato formatosi non aveva a che vedere con l’oggettodel presente giudizio, in quanto il procedimento nel quale si era formatoaveva preso avvio dalla domanda di esecuzione in forma specificaavanzata dalla promissaria acquirente e dalla contestuale domanda dirisarcimento del danno da ritardo, mentre in questo procedimento ladomanda risarcitoria proposta postulava la risoluzione del medesimocontratto per inadempimento.Come affermato dalla dottrina, il risarcimento combinato con l’azione diadempimento ha lo scopo di procurare al contraente adempiente tutte leutilità che gli sarebbero derivate dalla piena esecuzione del contratto;mentre quello dipendente dalla risoluzione del contratto tende a collocareil contraente che ha adempiuto in quella situazione patrimoniale in cui sisarebbe trovato se il contratto non fosse stato conchiuso.Ciò comporta che, in caso di domanda di adempimento, il danno va acoincidere con la diminuzione patrimoniale subita dal creditore, andando acolmare il valore che il patrimonio avrebbe avuto se la prestazione fossestata esattamente eseguita, mentre, in caso di azione di risoluzione, variferito alle risorse inutilmente impiegate nell’operazione economicaineseguita.Traslando tali principi nell’ambito del rapporto preliminare/definitivo, puòdirsi che i danni per ritardata vendita sono quelli che si verificano a partiredalla data della prevista stipulazione del contratto definitivo e a finire alladata in cui la vendita si realizza, ossia tutti quegli eventi lesivi delpatrimonio del promissario acquirente, non suscettibili di elencazioneesaustiva, che il medesimo possa avere subìto per il ritardo con cui ilNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026promittente venditore ha adempiuto l'obbligazione di stipulare il contrattodefinitivo rispetto alla data stabilita nel preliminare, con esclusionedell’avvenuto pagamento del prezzo prima della data prevista per lastipula del contratto definitivo.

Ciò accade, ad esempio, in caso dimancata raccolta dei frutti di un bene naturalmente o civilmente fruttifero;di mancato guadagno per il bene produttivo; di perdita dell'occasione dirivendere il bene a un prezzo maggiore; di impossibilità di ricorrere alcredito bancario per mancanza di garanzie patrimoniali, etc. etc. (in questitermini Cass., Sez. 5, 03/05/2001, n. 6207; vedi anche Cass., Sez. 2,21/12/1977, n. 5670).Diversamente, il risarcimento del danno dovuto, a titolo di lucro cessante,al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contrattodefinitivo di vendita di un bene immobile, imputabileal promittente venditore, consiste nella differenza tra il valorecommerciale del bene medesimo e il prezzo pattuito, differenza dacalcolare in riferimento al momento in cui l'inadempimento è divenutodefinitivo e da rivalutare al tempo della liquidazione, per compensare glieffetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio(Cass., Sez. 2, 22/2/1997, n. 1641; Cass., Sez.

U, 22/2/1997, n. 1641);tale importo è suscettibile di rivalutazione monetaria fino al momentodella liquidazione del danno, sempreché il debitore, non avendo fatto inprecedenza offerta della prestazione dovuta, sia da considerare in mora(Cass., Sez. 2, 30/1/2007, n. 1956).Nella specie, i giudici di merito hanno invece ritenuto fondata l’eccezionedi giudicato sollevata dagli appellanti, sostenendo che l’appellata, sescontenta dell’importo riconosciutole a titolo di risarcimento perl’inadempimento delle controparti, avrebbe dovuto impugnare la sentenzaemessa dalla Corte d’Appello di Catania il 5/4/2006, senza procedereNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026all’interpretazione della stessa alla luce delle domande svolte in quellasede e nel primo grado del giudizio.In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –Avverso la sentenza n. 2073/2021 resa dalla Corte di Appello di Catania,pubblicata il 03/11/2021, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 30/11/1983 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026tenesse luogo del contratto di compravendita, avente a oggetto unappezzamento di terreno di circa mq. 5.000, sito nel Comune di Augusta efacente parte di un più ampio fondo lottizzato e individuato nei suoiconfini, ma non ancora frazionato catastalmente, alla cui stipula iconvenuti, promittenti venditori, si erano obbligati con contrattopreliminare del 19/10/1979, registrato il 18/11/1983, oltre al risarcimentodei danni per avere il terreno tuttora destinazione agricola, anzichéedificatoria, deducendo di avere già corrisposto parzialmente il prezzopattuito in lire 34.000.000 e di essere pronti a provvedere al saldo.Il Tribunale di Siracusa accolse integralmente le domande dell’attrice,deceduta nelle more del processo, e condannò i convenuti al pagamento dilire 3.000.000 a titolo risarcitorio per danno da inadempimento in favoredella figlia, [OSCURATO:PERSONA], subentrata nel giudizio e al pagamento dellespese di lite.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siconcluse con la sentenza n. 894/2006, con la quale la Corte d’appello diCatania riformò la sentenza impugnata limitatamente alla domanda ex art.2932 c.c., in quanto il bene, al momento del preliminare, non era diproprietà dei promittenti venditori, che lo avevano acquistatosuccessivamente insieme a [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla pattuizione,mentre la confermò con riguardo al risarcimento dei danni.Successivamente al passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, KatiaMarchini chiese, in data 22/01/2007, e ottenne in sede di reclamo ex art.669-terdecies c.p.c., il sequestro conservativo ex art. 669-ter c.p.c., deibeni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di lire714.000.000, e, successivamente, in data 18/06/2007, citò in giudizio imedesimi davanti al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta,perché, previa risoluzione del preliminare del 19/10/1979 per loro fatto eNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026colpa, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., venisse pronunciata la lorocondanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.Costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepironopreliminarmente che il diritto di chiedere la risoluzione del contratto del19/10/1979 si fosse prescritto e che, essendo trascorso il termine perl’impugnazione della sentenza della Corte d’appello n. 894/2006, si fosseformato il giudicato sia sulla condanna degli allora convenuti alrisarcimento del danno quantificato in lire 3.000.000, sia sulla condannadegli stessi alle spese di lite.Con sentenza non definitiva n. 1675/2016 del 9/8/2016, il Tribunale diSiracusa, risolto il contratto preliminare, escluse l’intervenuta prescrizionedella domanda risarcitoria, e con successiva sentenza definitiva n.498/2020 del 4/5/2020, condannò i convenuti al risarcimento dei danni,quantificati in lire 18.000.000.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla quantificazionedel danno sofferto, a suo dire, pari a euro 252.485,00, si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che reiteraronole eccezioni preliminari già svolte in primo grado, con la sentenza n.2073/2021 del 3/11/2021, con la quale la Corte d’appello di Cataniarigettò l’impugnazione.Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale accolse le eccezionisollevate dagli appellati in via incidentale, sostenendo, quanto a quella diprescrizione, che il precedente giudizio non avesse interrotto il relativotermine di decorrenza, potendo le due azioni (risoluzione e risarcimentodei danni) essere proposte separatamente, e, quanto a quella di giudicato,che la somma liquidata nel precedente giudizio non potesse considerarsicome mero acconto e che l’appellante, se non soddisfatta, avrebbe dovutoimpugnare quella pronuncia.Numero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/20262. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1453 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, in contrasto con il principioaffermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4126/95,avevano ritenuto estinto il diritto a ottenere il risarcimento dei danni dainadempimento, senza considerare che la precedente domanda di esattoadempimento aveva interrotto il termine di prescrizione, non potendosiprocedere alla richiesta risarcitoria prima dell’accertamento, con sentenzadefinitiva, dell’impossibilità dell’adempimento.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il giudicatoesterno, costituito dalla precedente sentenza n. 894/2006, senzaconsiderare che quello deciso da quest’ultima pronuncia si riferiva aldanno da ritardato adempimento, mentre quello oggetto della presentecontesa riguardava il maggior danno derivante dalla rimozione degli effettidel contratto, corrispondente al vantaggio che lo stesso avrebbeconsentito di ottenere, da quantificarsi al momento della domanda dirisoluzione. Ad avviso della ricorrente, non vi era, dunque, identità tra idue giudizi e in questo vi era stata un’erronea interpretazione deigiudicati, in quanto i giudici d’appello in quel risalente giudizio avevanoerroneamente qualificato come “danno da inadempimento” quello liquidatodal Tribunale a titolo di “danno da ritardo”, conformemente alla domandaproposta.Numero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono fondati.Con la sentenza n. 4126 de 10/04/1995, citata nella censura, le Sezioniunite di questa Corte, partendo dal presupposto che l’azione diadempimento - volta a ottenere la prestazione dovuta in base all'accordoconcluso con il soggetto divenuto inadempiente - e quella di risoluzione -volta a ottenere lo scioglimento del rapporto negoziale costituito -,ancorché fondate su un diverso petitum, sono dirette alla tutela delmedesimo diritto alla prestazione, hanno affermato che, qualora il terminedi prescrizione sia stato interrotto dall'azione di adempimento, quella dirisoluzione potrà esercitarsi fino a quando il nuovo termine prescrizionalenon sarà interamente decorso, atteso che, alla stregua dell’art. 2946 c.c.,in entrambi i casi è il diritto sostanziale alla prestazione a essere soggettoalla prescrizione, giacché le due azioni possono essere sempre promossefinché di tale diritto non sopravvenga l'estinzione.La medesima pronuncia ha anche chiarito che il nesso di accessorietàesistente tra l'azione d’adempimento e quella di risarcimento del danno exart. 1453 c.c. “induce, poi, a ritenere che, per effetto della proposizionedella domanda d'adempimento, si sia verificata l'interruzione anche deltermine di prescrizione del diritto al pagamento della penale, non fattovalere dagli attori nei due processi anteriormente svoltisi tra loro e ilconvenuto”.Quest’ultimo principio, che poi è quello che opera nel caso di specie,afferma, in sostanza, che la proposizione della domanda di adempimentodetermina l’interruzione anche del termine di prescrizione del diritto alpagamento della penale, istituto questo che, come noto, ha natura efunzione indennitaria, in quanto configura una liquidazione preventiva eonnicomprensiva dei danni da inadempimento (o da ritardonell'adempimento), concordata dalle parti al fine di esonerare il creditoreNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026dalla prova della sussistenza e dell'ammontare dei danni medesimi, onderafforzare il vincolo contrattuale (Cass., Sez. 1, 04/06/1976, n. 2020;Cass., Sez. 3, 19/1/2007, n. 1183), così da poter essere applicato ancheall’azione risarcitoria.L’interruzione della prescrizione dei diritto al risarcimento del danno dainadempimento, derivante dalla proposizione dell’azione di adempimento,al pari di quanto accade per il diritto al pagamento della penale, chepartecipa della stessa natura del primo, è del resto la naturaleconseguenza del principio, pure più volte affermato da questa Corte,secondo cui la proposizione di una domanda giudiziale determinal'interruzione della prescrizione, che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., si protraefino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio conriguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità,anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanzaprincipale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate levarie domande, volte a un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singoleazioni sono serventi (Cass., Sez. 3, 07/06/2023, n. 16120; Cass., Sez. L,09/04/2024, n. 9542).Hanno, dunque, errato i giudici di merito allorché hanno ritenuto prescrittoil diritto al risarcimento del danno da inadempimento della ricorrente inquanto non interrotto dal pregresso giudizio instaurato dalla medesima alfine di ottenere l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludereil contatto definitivo ai sensi dell’art. 2932 c.c.Né può dirsi che, con riguardo al risarcimento del danno, si sia formato ilgiudicato per effetto della precedente sentenza n. 894/2006.Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone pertanto che la causaprecedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche ilNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevantel'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare perpervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817;24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16688).Nella specie, il giudicato formatosi non aveva a che vedere con l’oggettodel presente giudizio, in quanto il procedimento nel quale si era formatoaveva preso avvio dalla domanda di esecuzione in forma specificaavanzata dalla promissaria acquirente e dalla contestuale domanda dirisarcimento del danno da ritardo, mentre in questo procedimento ladomanda risarcitoria proposta postulava la risoluzione del medesimocontratto per inadempimento.Come affermato dalla dottrina, il risarcimento combinato con l’azione diadempimento ha lo scopo di procurare al contraente adempiente tutte leutilità che gli sarebbero derivate dalla piena esecuzione del contratto;mentre quello dipendente dalla risoluzione del contratto tende a collocareil contraente che ha adempiuto in quella situazione patrimoniale in cui sisarebbe trovato se il contratto non fosse stato conchiuso.Ciò comporta che, in caso di domanda di adempimento, il danno va acoincidere con la diminuzione patrimoniale subita dal creditore, andando acolmare il valore che il patrimonio avrebbe avuto se la prestazione fossestata esattamente eseguita, mentre, in caso di azione di risoluzione, variferito alle risorse inutilmente impiegate nell’operazione economicaineseguita.Traslando tali principi nell’ambito del rapporto preliminare/definitivo, puòdirsi che i danni per ritardata vendita sono quelli che si verificano a partiredalla data della prevista stipulazione del contratto definitivo e a finire alladata in cui la vendita si realizza, ossia tutti quegli eventi lesivi delpatrimonio del promissario acquirente, non suscettibili di elencazioneesaustiva, che il medesimo possa avere subìto per il ritardo con cui ilNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026promittente venditore ha adempiuto l'obbligazione di stipulare il contrattodefinitivo rispetto alla data stabilita nel preliminare, con esclusionedell’avvenuto pagamento del prezzo prima della data prevista per lastipula del contratto definitivo. Ciò accade, ad esempio, in caso dimancata raccolta dei frutti di un bene naturalmente o civilmente fruttifero;di mancato guadagno per il bene produttivo; di perdita dell'occasione dirivendere il bene a un prezzo maggiore; di impossibilità di ricorrere alcredito bancario per mancanza di garanzie patrimoniali, etc. etc. (in questitermini Cass., Sez. 5, 03/05/2001, n. 6207; vedi anche Cass., Sez. 2,21/12/1977, n. 5670).Diversamente, il risarcimento del danno dovuto, a titolo di lucro cessante,al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contrattodefinitivo di vendita di un bene immobile, imputabileal promittente venditore, consiste nella differenza tra il valorecommerciale del bene medesimo e il prezzo pattuito, differenza dacalcolare in riferimento al momento in cui l'inadempimento è divenutodefinitivo e da rivalutare al tempo della liquidazione, per compensare glieffetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio(Cass., Sez. 2, 22/2/1997, n. 1641; Cass., Sez. U, 22/2/1997, n. 1641);tale importo è suscettibile di rivalutazione monetaria fino al momentodella liquidazione del danno, sempreché il debitore, non avendo fatto inprecedenza offerta della prestazione dovuta, sia da considerare in mora(Cass., Sez. 2, 30/1/2007, n. 1956).Nella specie, i giudici di merito hanno invece ritenuto fondata l’eccezionedi giudicato sollevata dagli appellanti, sostenendo che l’appellata, sescontenta dell’importo riconosciutole a titolo di risarcimento perl’inadempimento delle controparti, avrebbe dovuto impugnare la sentenzaemessa dalla Corte d’Appello di Catania il 5/4/2006, senza procedereNumero registro generale 29737/2021Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17523/2026Data pubblicazione 02/06/2026all’interpretazione della stessa alla luce delle domande svolte in quellasede e nel primo grado del giudizio.In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 17523/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris