Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 14/2021
ECLI:EU:C:2021:623
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0431
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 luglio 2021 (
1
)
Causa C‑431/20 P
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Impugnazione – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Atto impugnabile – Nozione – Effetti giuridici obbligatori – Memoria di adattamento del ricorso – Ricevibilità»
I.
Introduzione
1.
Con la loro impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
2
), con cui esso ha respinto in quanto manifestamente irricevibili i ricorsi da essi proposti volti a ottenere l’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui essi beneficiano (
3
) a seguito dell’entrata in vigore, il 1
o
gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana (
4
).
2.
Dette note, dirette a numerosi ex deputati europei o ai loro aventi causa, sono state oggetto di vari ricorsi dichiarati manifestamente irricevibili dal Tribunale. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni proposte avverso le suddette decisioni, pronunciate lo stesso giorno e in termini simili (
5
).
3.
La Corte deve così pronunciarsi sulle condizioni richieste ai fini della proposizione di ricorsi avverso le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia di revisione delle pensioni dei deputati europei, adottate nel quadro di un procedimento amministrativo che non è oggetto di una specifica disciplina.
4.
La parte essenziale delle considerazioni risultanti dalla presente impugnazione e dall’impugnazione nella causa C‑408/20 P, che la Corte ha deciso di esaminare congiuntamente, verterà sulla nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE (
6
).
II.
Contesto normativo
5.
L’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale (
7
) enuncia quanto segue:
«1. Quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.
(...)
6. Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento.
7. Il presidente assegna, eventualmente, un termine agli intervenienti al fine di integrare le loro memorie di intervento alla luce della memoria di adattamento del ricorso e della relativa memoria del convenuto. A tal fine, queste memorie sono notificate contemporaneamente agli intervenienti».
III.
Fatti
6.
I fatti sono illustrati ai punti da 1 a 9 dell’ordinanza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.
7.
I ricorrenti godono, in qualità di ex membri del [OSCURATO:PERSONA] eletti in Italia o di coniugi superstiti di detti membri, di un trattamento pensionistico, concesso in base alla regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA], o di una pensione di reversibilità.
8.
Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha deciso, con la deliberazione n. 14/2018, di ricalcolare, secondo il sistema contributivo, l’importo delle pensioni degli ex membri di detta Camera per gli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (
8
). Su tale base, l’importo delle pensioni versate a detti membri o ai loro coniugi superstiti è stato ridotto a partire dal 1
o
gennaio 2019.
9.
Con l’aggiunta di una nota sui loro cedolini di pensione di gennaio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato i ricorrenti del fatto che l’importo delle pensioni loro erogate avrebbe potuto essere rideterminato in esecuzione della deliberazione n. 14/2018 e che tale ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.
10.
Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA], allegata ai cedolini di pensione dei ricorrenti di febbraio 2019, questi ultimi venivano informati delle seguenti circostanze:
–
il servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla loro situazione;
–
non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto a comunicare loro la nuova liquidazione dei loro diritti pensionistici e a recuperare l’eventuale differenza sulle successive 12 mensilità, e
–
la liquidazione definitiva dei loro diritti pensionistici sarebbe stata fissata con atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un ricorso a norma dell’articolo 72 della decisione dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello Statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo (
9
), o un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE.
11.
Con le note dell’11 aprile 2019 (
10
), detto capo dell’unità ha informato i ricorrenti che, come preannunciato nella sua nota di febbraio 2019:
–
l’ammontare delle loro pensioni sarebbe stato adattato a concorrenza della riduzione delle pensioni analoghe erogate in Italia agli ex deputati nazionali, in applicazione della deliberazione n. 14/2018, a partire da aprile 2019 e con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2019, conformemente ai progetti di fissazione dei nuovi diritti a pensione trasmessi in allegato a dette note, e
–
veniva concesso loro un termine di 30 giorni, a decorrere dalla ricezione di dette note, per far valere le loro osservazioni; in mancanza di tali osservazioni, gli effetti di tali note sarebbero stati considerati definitivi e avrebbero comportato, in particolare, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.
12.
Con messaggi di posta elettronica inviati tra il 13 maggio e il 4 giugno 2019, i ricorrenti hanno trasmesso le loro osservazioni al servizio competente del [OSCURATO:PERSONA].
13.
Con messaggi di posta elettronica trasmessi tra il 22 maggio e il 24 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricezione di tali osservazioni e ha comunicato ai ricorrenti che sarebbe stata data loro una risposta dopo aver esaminato i loro argomenti.
14.
Con lettere datate tra il 20 giugno e il 23 luglio 2019, ossia a seguito della proposizione dei ricorsi di primo grado da parte dei ricorrenti (
11
), il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le osservazioni trasmesse da questi ultimi non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del [OSCURATO:PERSONA], quale espressa nelle note controverse, e che, di conseguenza, i diritti a pensione e il piano di recupero dell’indebito, come ricalcolati e comunicati in allegato a dette note, erano divenuti definitivi alla data della notifica di dette decisioni.
15.
Tuttavia, alla data dell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] non si era pronunciato definitivamente sulla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑437/19), a motivo delle peculiarità di quest’ultima.
IV.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
16.
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 28 giugno e l’8 luglio 2019, i ricorrenti proponevano ricorsi volti a ottenere l’annullamento delle note controverse.
17.
Il 16, il 19 e il 24 settembre 2019, il [OSCURATO:PERSONA], con atti separati, ha eccepito l’irricevibilità di detti ricorsi.
18.
Tra il 19 settembre e il 4 ottobre 2019, i ricorrenti, fatta eccezione per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑396/19) e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑437/19), hanno depositato memorie di adattamento dei rispettivi ricorsi. Tra il 15 e il 28 ottobre 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato osservazioni su tali memorie.
19.
Tra il 3 e il 12 novembre 2019, i ricorrenti, ad eccezione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑437/19) (
12
), hanno depositato le loro osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] avverso i ricorsi.
20.
Con ordinanze del 10 dicembre 2019, il Tribunale ha deciso di riunire al merito l’esame delle eccezioni di irricevibilità. Il 27 e 28 gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato i suoi controricorsi.
21.
Il 3 febbraio 2020 il Tribunale ha deciso che non era necessario un secondo scambio di memorie.
22.
Con l’ordinanza impugnata, adottata in applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto detti ricorsi in quanto manifestamente irricevibili.
23.
In primo luogo, per quanto attiene alla domanda di annullamento delle note controverse, il Tribunale ha dichiarato, anzitutto, che le eccezioni di irricevibilità erano state presentate dal [OSCURATO:PERSONA] entro i termini prescritti, poiché essi devono essere calcolati tenendo conto di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza (
13
).
24.
Il Tribunale ha poi dichiarato che le note controverse non costituivano atti che arrecano pregiudizio (
14
). Dopo aver rilevato che l’applicazione del nuovo metodo di calcolo delle pensioni a partire da aprile 2019 non era da sola sufficiente per stabilire che il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una posizione definitiva sull’importo delle pensioni (
15
), il Tribunale ha dedotto dalla formulazione delle note controverse e dalla facoltà accordata ai ricorrenti, come ivi ricordata, di formulare osservazioni – facoltà da questi ultimi esercitata (
16
) – che le risposte fornite dal [OSCURATO:PERSONA] ai ricorrenti costituivano le decisioni definitive di detta istituzione e non potevano, quindi, essere analizzate come atti puramente confermativi delle note controverse (
17
).
25.
Infine, il Tribunale ha considerato che il fatto che le note controverse non precisassero entro quale termine il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto alle osservazioni dei ricorrenti era irrilevante, al pari delle censure vertenti sul difetto di motivazione e sulla violazione del principio di proporzionalità (
18
).
26.
In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che le memorie di adattamento depositate dai ricorrenti erano manifestamente irricevibili in ragione dell’irricevibilità dei loro ricorsi iniziali al momento della loro proposizione (
19
), e che, in ogni caso, i capi delle conclusioni formulati in tali memorie, che riguardavano altri atti «presupposti, preparatori, successivi o connessi», dovevano essere respinti in quanto irricevibili poiché non indicavano l’oggetto della controversia in maniera sufficientemente precisa (
20
).
27.
In terzo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibili le domande dei ricorrenti volte a ottenere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme da questo indebitamente trattenute con la motivazione che, secondo una giurisprudenza costante, esso non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione (
21
).
V.
Conclusioni delle parti
28.
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata;
–
rinviare la causa al Tribunale, e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento in grado di appello.
29.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare i ricorrenti alle spese del procedimento in grado di appello.
VI.
Sull’impugnazione
30.
I ricorrenti invocano un motivo principale vertente sull’impugnabilità delle note controverse. In via subordinata, deducono altri due motivi, uno relativo a un errore di interpretazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale e l’altro vertente sulla violazione del principio del contraddittorio e su un errore di interpretazione dell’articolo 126 di detto regolamento.
A.
Sul primo motivo vertente sull’impugnabilità delle note controverse
31.
Con il motivo di cui trattasi, i ricorrenti contestano la decisione del Tribunale allorché considera che le note controverse non costituiscono atti che arrecano pregiudizio, impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (
22
).
1.
Argomenti delle parti
32.
I ricorrenti fanno valere:
–
in via principale, che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’impugnabilità di un atto deriva dai suoi effetti giuridici e non dal suo carattere definitivo, a fortiori in mancanza di una base giuridica individuata che distingua un atto provvisorio da un atto definitivo. Nel caso di specie, le note controverse hanno prodotto i loro effetti sull’importo delle pensioni erogate da aprile 2019, nonché, a titolo sovrabbondante;
–
che non era chiaro che le note controverse avrebbero potuto essere seguite da decisioni non puramente confermative, che dal contenuto delle risposte del [OSCURATO:PERSONA] alle osservazioni risulta che esse erano puramente confermative e che il [OSCURATO:PERSONA] si contraddice nel sostenere che era tenuto ad applicare la deliberazione n. 14/2018;
–
che la natura delle note controverse non può cambiare a seconda che siano o meno presentate osservazioni, dato che non è necessario alcun altro elemento vista la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di recepire automaticamente la deliberazione n. 14/2018, e che, in mancanza di informazioni sul termine di risposta del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non potevano attendere per proporre i loro ricorsi, e
–
che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑396/19) ha proposto il suo ricorso avverso la nota controversa che la riguardava il giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto alle sue osservazioni scritte, vale a dire il giorno in cui detto atto è divenuto definitivo.
33.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la riduzione dell’importo della pensione poteva essere modificata alla luce delle osservazioni dei ricorrenti e che la sua posizione definitiva è stata espressa successivamente alle note controverse, come risulta dalla formulazione di dette note e dall’esercizio della facoltà accordata agli interessati di presentare osservazioni scritte. L’assenza di una base giuridica che consenta di considerare dette note come preparatorie non ha alcuna incidenza sulla loro qualificazione, posto che la prassi del [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire il diritto degli interessati di essere ascoltati prima che venga adottata una decisione definitiva che riduce l’ammontare dei loro diritti. Per quanto attiene agli effetti immediati di dette note, il [OSCURATO:PERSONA] ne sottolinea il carattere provvisorio.
2.
Valutazione
34.
Con il presente primo motivo i ricorrenti contestano, in sostanza, alla luce della giurisprudenza della Corte, la valutazione da parte del Tribunale del criterio dell’effetto giuridico che permette di consentire la via del ricorso previsto all’articolo 263 TFUE.
35.
Si deve quindi ricordare che sono considerati «atti impugnabili», ai sensi di detto articolo, tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, a prescindere dalla loro forma, intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (
23
).
36.
Sono, invece, sottratti al controllo giurisdizionale previsto all’articolo 263 TFUE tutti gli atti che non producono effetti giuridici vincolanti, quali gli atti preparatori e gli atti di mera esecuzione, le semplici raccomandazioni e i pareri nonché, in linea di principio, le istruzioni interne (
24
).
37.
Per accertare se l’atto impugnato produca simili effetti, occorre riferirsi alla sua sostanza e all’intenzione del suo autore (
25
) e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione da cui esso promana (
26
).
38.
In tal senso, i provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento. Tale è l’ipotesi che ricorre quando essi esprimono un punto di vista provvisorio dell’istituzione (
27
).
39.
Gli atti intermedi non sono impugnabili nemmeno se si stabilisce che i loro vizi potranno essere fatti valere nel ricorso diretto contro la decisione finale, di cui essi costituiscono una fase di elaborazione. In simili circostanze, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicurerà una tutela giurisdizionale sufficiente (
28
).
40.
Inoltre, la decisione controversa può costituire oggetto di un ricorso di annullamento soltanto se, anche senza alterare i termini del dispositivo della decisione precedente, la modificazione di una parte della motivazione di quest’ultima ha cambiato il merito di quanto è stato deciso nel suo dispositivo, e ciò arrecando pregiudizio agli interessi dei ricorrenti ai sensi della giurisprudenza relativa all’articolo 263 TFUE. In caso contrario, si tratta di un atto confermativo non impugnabile ai sensi dell’articolo di cui trattasi.
41.
Nel caso di specie, in applicazione della giurisprudenza corrispondente a quella ricordata ai paragrafi 35 e 38 delle presenti conclusioni (
29
), il Tribunale ha riscontrato gli elementi vertenti sul contenuto delle note controverse, vale a dire l’utilizzo del termine «progetto» e la precisazione che la revisione dei diritti a pensione e il recupero delle somme indebitamente percepite per i mesi da gennaio a marzo 2019 sarebbero divenuti definitivi solo decorso un termine di 30 giorni durante il quale potevano essere formulate osservazioni. Secondo quanto ritenuto dal Tribunale, l’esercizio di detta facoltà da parte dei ricorrenti ha impedito che i progetti di fissazione dei nuovi diritti a pensione acquisissero carattere definitivo e, di conseguenza, le lettere successive alle osservazioni dei ricorrenti costituiscono le decisioni definitive del [OSCURATO:PERSONA].
42.
Inoltre, il Tribunale ha stabilito che dette lettere non sono atti puramente confermativi, poiché le note controverse non avevano alcun carattere definitivo, e che, a questo riguardo, il fatto che dette note non precisassero il termine previsto per la risposta del [OSCURATO:PERSONA] è privo di incidenza.
43.
Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti non contestano gli accertamenti compiuti dal Tribunale in merito al contenuto delle note controverse e al contesto in cui sono state emanate. I ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel valutare l’impugnabilità di dette note sotto il profilo dei poteri dell’amministrazione emanante, facendo valere che esse hanno comportato l’immediata riduzione dell’importo delle pensioni.
44.
Dai punti 5, 6 e 51 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha rilevato che le note controverse sono state emanate dal [OSCURATO:PERSONA], investito di un potere decisionale, e che quest’ultimo è tenuto a rivedere l’importo delle pensioni versate in conformità di un meccanismo di fissazione dell’importo delle pensioni dei deputati europei. In base a quanto riscontrato dal Tribunale, in tale contesto, la prassi seguita dalla DG delle finanze di detta istituzione è consistita nell’informare i ricorrenti, nel febbraio 2019, della futura revisione dell’importo delle pensioni, derivante dall’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018, e, due mesi più tardi, mediante tali note, della sua effettiva attuazione e della facoltà di presentare osservazioni entro un termine di 30 giorni a decorrere dall’invio delle suddette note.
45.
Di conseguenza, se ne può desumere che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato in modo univoco una misura che comporta effetti giuridici lesivi degli interessi dei ricorrenti e obbligatori nei loro confronti.
46.
Per giungere alla conclusione che le note controverse non costituivano decisioni, il Tribunale ha preso in considerazione l’esistenza della facoltà di presentare osservazioni successivamente alla loro adozione, rilevando che detta facoltà era stata esercitata, che le osservazioni dei ricorrenti erano state oggetto di esame e che le somme indebitamente versate a partire da gennaio 2019 non erano state recuperate.
47.
In tal modo, il Tribunale non ha tenuto conto dei seguenti elementi che risultano da quanto da esso rilevato:
–
la mancata sospensione degli effetti vincolanti delle note controverse lesivi degli interessi dei ricorrenti in caso di presentazione di osservazioni, e
–
la certezza che il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe revocare, in linea di principio, la sua decisione dal momento che essa è necessariamente vincolata alla deliberazione n. 14/2018.
48.
Ne deriva che, nelle circostanze del tutto peculiari del caso di specie, molto diverse da quelle sfociate nella giurisprudenza citata dal Tribunale nel punto 50 dell’ordinanza impugnata, le note controverse non possono essere considerate, a differenza di quelle inviate a febbraio 2019, come semplici lettere di informazione inviate ai ricorrenti nell’ottica di conoscere il loro punto di vista e di fornire al [OSCURATO:PERSONA] quanti più elementi possibili prima che esso adotti la sua decisione o, in altre parole, come una tappa necessaria prima di limitare i loro diritti.
49.
In tali condizioni, le note controverse potrebbero essere valutate come una presa di posizione preliminare o preparatoria solo se il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiaramente indicato che la sua decisione di ridurre le pensioni a seguito della deliberazione n. 14/2018 avrebbe spiegato effetti concreti solo in mancanza di osservazioni da parte degli interessati o decorso un determinato termine per formulare siffatte osservazioni, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
50.
A questo riguardo, è inconferente la constatazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha consentito che la riduzione dell’importo delle pensioni, effettiva a partire da aprile 2019, spiegasse integralmente i suoi effetti, omettendo di recuperare le somme indebitamente versate tra gennaio e marzo 2019. Infatti, tale costatazione non è idonea a modificare la qualificazione delle note controverse risultante dalla revisione automatica dell’importo delle pensioni percepite e percepende, posto che le condizioni materiali del recupero dell’indebito sono legate anch’esse alla decisione n. 14/2018.
51.
L’impugnabilità delle note controverse trova conferma nella constatazione, risultante dal punto 56 dell’ordinanza impugnata, del fatto che, nel quadro di detta procedura di revisione delle pensioni, non è stata adottata alcuna ulteriore decisione alla scadenza del termine di 30 giorni concesso ai beneficiari della pensione per presentare osservazioni o in caso di loro rigetto. Pertanto, in mancanza di una procedura di riesame sfociante in una decisione accompagnata da una motivazione dettagliata in risposta alle osservazioni di detti beneficiari della pensione, la legittimità dell’atto che ha determinato una modifica dell’importo di quest’ultima sarà valutata, allo scadere di detto termine, in funzione degli elementi di informazione di cui il [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre nel momento in cui ha informato i beneficiari.
52.
Parimenti, in circostanze come quelle del caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] non può utilmente pretendere che i ricorrenti, che, dopo aver ricevuto le note controverse, hanno formulato osservazioni, avrebbero dovuto attendere una conferma della riduzione dell’importo delle loro pensioni da parte di detta istituzione per poter considerare tale risposta alle loro osservazioni come un atto definitivo e, quindi, impugnabile. Infatti, era altamente improbabile che un siffatto approccio da parte dei ricorrenti potesse avere successo rispetto al principio della riduzione dell’importo delle pensioni in forza della deliberazione n. 14/2018 e ciò alla luce delle informazioni ribadite dal [OSCURATO:PERSONA], che li esponevano al rischio che la risposta da questo fornita fosse considerata, in mancanza di elementi nuovi, come un atto confermativo, non suscettibile di impugnazione (
30
).
53.
L’analisi che precede trova conferma nella giurisprudenza relativa alla definizione di atto che arreca pregiudizio nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica in caso di contestazione degli effetti pecuniari di una decisione. In tal senso, dal foglio paga mensile può risultare l’esistenza di una decisione (
31
). Quando detto foglio paga attesta, per la prima volta, l’applicazione di un nuovo atto di portata generale riguardante la fissazione di diritti pecuniari, questo traduce necessariamente, nei confronti del suo destinatario, l’adozione di una decisione amministrativa di portata individuale che produce effetti giuridici vincolanti, tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del funzionario interessato. Per contro, i fogli paga successivi si limitano, dal canto loro, a dar conto del mantenimento nel tempo di detta decisione amministrativa di portata individuale iniziale e possono essere qualificati come decisioni amministrative di portata individuale confermative (
32
).
54.
Può inoltre ricordarsi la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando un candidato ad un concorso sollecita il riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice, è la decisione presa da quest’ultima, previo riesame della situazione del candidato, a costituire l’atto che gli arreca pregiudizio, poiché la decisione adottata a seguito di riesame sostituisce così la decisione iniziale della commissione giudicatrice (
33
).
55.
Infine, posto che, a mio avviso, l’impugnabilità delle note controverse, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, risulta essenzialmente dalla serie di informazioni fornite ai ricorrenti e dalla concretizzazione di una decisione generale in condizioni che rendono incerta la tutela giurisdizionale degli stessi, mi sembra opportuno richiamare l’attenzione della Corte sulla portata della sentenza del 28 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
34
).
56.
Per certi aspetti, le circostanze oggetto della causa che ha dato luogo a tale sentenza si avvicinano a quelle su cui si fonda il primo motivo di impugnazione. Infatti, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva ricevuto un messaggio di posta elettronica che questi poteva considerare come la notifica del rigetto della sua proposta da parte della Commissione europea (
35
) e ignorava l’esistenza della decisione definitiva adottata da quest’ultima successivamente alla data di proposizione del suo ricorso. Contrariamente al Tribunale, che, per dichiarare irricevibile il ricorso di cui trattasi, aveva ritenuto che esso fosse diretto contro un messaggio di posta elettronica di cui la Commissione non era l’autore e che l’atto impugnato aveva quindi unicamente natura provvisoria (
36
), la Corte ha dedotto dalle constatazioni del Tribunale che quest’ultimo avrebbe dovuto, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie e al fine di garantire al ricorrente una tutela giurisdizionale effettiva, riconoscere che l’oggetto del ricorso avverso la Commissione (
37
) riguardava l’annullamento della decisione definitiva.
57.
Pertanto, nella suddetta sentenza, la Corte non si è pronunciata sul carattere provvisorio dell’atto controverso, bensì sul fatto che il ricorrente non poteva identificare la decisione di esecuzione della Commissione che costituiva l’atto definitivo, alla luce della procedura attuata, prendendo anche in considerazione il fatto che il messaggio di posta elettronica controverso conteneva le informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione e che essi sono stati esercitati senza essere a conoscenza della decisione di esecuzione (
38
). In tal senso, tale sentenza merita un’attenzione particolare in quanto illustra le conseguenze procedurali che devono essere tratte in caso di incertezza quanto alla natura e alla portata degli atti sotto il profilo degli effetti giuridici da essi spiegati in ragione della loro formulazione e del loro contesto (
39
). In via subordinata, propongo quindi alla Corte di accogliere una motivazione analoga.
58.
Dall’insieme delle considerazioni che precedono deduco che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere in quanto manifestamente irricevibili i ricorsi di annullamento delle note controverse proposti dai ricorrenti sulla base della motivazione che dette note non costituissero atti impugnabili, tali da essere oggetto di un ricorso siffatto ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
59.
Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che il primo motivo di impugnazione è fondato e, quindi, di annullare l’ordinanza impugnata senza che occorra esaminare il secondo e terzo motivo di impugnazione, che hanno carattere subordinato.
60.
Tuttavia, nell’ipotesi che la Corte dovesse decidere di respingere questo primo motivo, completo la mia analisi in merito a tali altri due motivi.
B.
Sul secondo motivo vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
1.
Argomenti delle parti
61.
A sostegno di tale secondo motivo, i ricorrenti fanno valere, sostanzialmente, che le memorie di adattamento riguardano gli atti che avrebbero reso definitivi gli atti teoricamente provvisori, impugnati in un primo momento. Dichiararle irricevibili sarebbe quindi illogico e contrario al principio di economia processuale e integrerebbe un diniego di giustizia.
62.
Essi si riferiscono alle sentenze del 9 novembre 2017, HX/Consiglio (
40
), e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, da cui risulterebbe che l’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale dovrebbe essere interpretato nel senso di garantire una tutela giurisdizionale effettiva.
63.
Inoltre, a parere dei ricorrenti, ai punti 68 e 69 dell’ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli atti oggetto delle memorie di adattamento non fossero individuati in maniera sufficientemente chiara.
64.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene quanto segue:
–
il motivo è inconferente per quanto riguarda la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (
41
), che non hanno depositato alcuna memoria di adattamento;
–
le decisioni infine adottate non sostituirebbero le note controverse e la decisione di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, fondata sull’errore scusabile della ricorrente, non potrebbe essere trasposta al caso di specie;
–
gli argomenti vertenti sui punti 68 e 69 dell’ordinanza impugnata sarebbero infondati in ragione della netta distinzione operata dal Tribunale tra le decisioni definitive del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri atti oggetto della memoria di adattamento, e
–
il principio della tutela giurisdizionale effettiva non può indurre a disattendere le condizioni di ricevibilità stabilite nell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale.
2.
Valutazione
65.
Nella sentenza del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione (
42
), la Corte ha ricordato quanto segue:
–
dalla giurisprudenza della Corte risulta che le conclusioni delle parti sono caratterizzate, in linea di principio, dalla loro immutabilità (
43
). L’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo all’adattamento dell’atto introduttivo del giudizio, costituisce una codificazione di una giurisprudenza preesistente relativa alle eccezioni cui tale principio di invariabilità può andare soggetto (
44
);
–
detto articolo 86 dispone che, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo, vale a dire modificare l’oggetto del ricorso;
–
in quanto eccezione al principio di invariabilità dell’istanza, detto articolo 86 deve, di conseguenza, essere interpretato restrittivamente, e
–
l’adattamento del ricorso esige che il ricorrente indichi, inequivocabilmente e in modo sufficientemente chiaro e preciso, l’oggetto della controversia nonché le relative conclusioni al fine di evitare che il Tribunale statuisca ultra petita. A tal proposito, una memoria di adattamento, a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale, deve contenere, segnatamente, le conclusioni adattate (
45
).
66.
La giurisprudenza citata sia dal Tribunale che dai ricorrenti a sostegno della loro impugnazione non affronta questioni processuali analoghe a quelle poste dai loro ricorsi.
67.
Le decisioni di irricevibilità di cui al punto 66 dell’ordinanza impugnata si limitano a ricordare i principi applicabili senza offrire spiegazioni pertinenti nel caso di specie. Infatti, nell’ordinanza del 14 gennaio 2015, SolarWorld e a./Commissione (
46
), il Tribunale ha stabilito che il ricorso era irricevibile per difetto di interesse ad agire e, nell’ordinanza del 21 novembre 2019, ZW/BEI (
47
), per tardività.
68.
Per quanto attiene alla giurisprudenza invocata dai ricorrenti, i fatti oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 novembre 2017, HX/Consiglio (
48
), non sono comparabili. Il rappresentante di HX era venuto a conoscenza dell’atto che modificava l’atto impugnato con il ricorso in occasione dell’udienza e, a causa delle imprecisioni nella versione del regolamento di procedura del Tribunale nella lingua processuale, egli non aveva confermato con un documento scritto la sua volontà di adattare le sue conclusioni come espresse in occasione di detta udienza. La Corte ha ritenuto che spettasse al Tribunale segnalare al ricorrente l’errore commesso e metterlo in grado di rettificarlo.
69.
Nella causa che ha dato luogo alla seconda sentenza citata, vale a dire la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, la Corte non si è pronunciata sulle condizioni di applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale (
49
).
70.
Tenuto conto della formulazione dell’articolo 86 e del contesto in cui è stata riconosciuta la facoltà di adeguare il ricorso inizialmente proposto dinanzi al Tribunale, non mi sembra possibile ampliare il suo ambito di applicazione ai casi in cui il ricorrente abbia mal valutato la portata dell’atto di cui contesta la legittimità.
71.
Infatti, pur essendo molto attento al fatto che l’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale mira a soddisfare l’esigenza di economia processuale consistente nel far sì che il ricorrente non debba proporre un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale in un separato procedimento, le mie riserve si fondano sulla modifica dell’oggetto della controversia operata con la memoria di adattamento, sottolineata dalla Corte nella sentenza del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione (
50
).
72.
Tale modifica del ricorso iniziale impone di prestare particolare attenzione al rispetto del contraddittorio (
51
). Le condizioni formali sancite nel succitato articolo 86 mirano a conseguire tale obiettivo.
73.
Pur potendosi ammettere che il livello di requisiti quanto a tali prescrizioni sia adattato in virtù del fatto che l’individuazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dai riferimenti fatti nel ricorso e dall’insieme dei suoi argomenti e che un ricorso formalmente diretto contro un atto che fa parte di un insieme di atti che formano un tutt’uno potrebbe essere considerato come diretto anche, per quanto necessario, contro gli altri (
52
), le condizioni previste per l’applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale mi sembrano dover essere strettamente limitate ai casi in cui una decisione definitiva è stata modificata.
74.
In altre parole, posto che le disposizioni dell’articolo 86 di cui trattasi non possono essere interpretate nell’ottica di ovviare alle incertezze quanto alla natura e alla portata degli atti impugnati derivanti dalla formulazione di detti atti e dal contesto in cui essi sono emanati, solo un’interpretazione della nozione di «atto impugnabile» che tenga conto di dette circostanze mi sembra garantire una tutela giurisdizionale effettiva e una buona amministrazione della giustizia (
53
).
75.
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto è applicando correttamente la consolidata giurisprudenza della Corte che il Tribunale ha dichiarato, in via principale, che sono irricevibili le memorie di adattamento, presentate dai ricorrenti – fatta eccezione per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T‑396/19 e T‑437/19 – sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale e a seguito delle eccezioni di irricevibilità del [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’annullamento di un qualsiasi altro atto, nota o comunicazione presupposti, preparatori, successivi o connessi ai progetti di decisione.
C.
Sul terzo motivo vertente sulla violazione del principio del contraddittorio e su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
1.
Argomenti delle parti
76.
I ricorrenti fanno valere che:
–
il Tribunale avrebbe dovuto consentire loro di replicare all’eccezione di irricevibilità della memoria di adattamento sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], direttamente o mediante un secondo scambio di memorie, e
–
le decisioni del Tribunale sulla riunione delle eccezioni di irricevibilità al merito e le richieste di produzione di memorie indirizzate al [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che l’irricevibilità dei ricorsi non era manifesta.
77.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che:
–
il motivo è inconferente in relazione alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e al sig. [OSCURATO:PERSONA] (
54
), i quali non hanno presentato alcuna memoria di adattamento;
–
dall’articolo 86, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che quest’ultimo può verificare d’ufficio la ricevibilità della memoria di adattamento senza acquisire le osservazioni dei ricorrenti, e
–
il Tribunale può statuire sull’irricevibilità di un ricorso in qualsiasi momento in forza dell’articolo 126 del regolamento di cui trattasi e le decisioni processuali adottate in precedenza non hanno alcun rilievo.
78.
In risposta al quesito scritto della Corte vertente sulla pertinenza dell’articolo 86, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale per quanto concerne la violazione del principio del contraddittorio, i ricorrenti sostengono che tale disposizione, che riserva al Tribunale la facoltà di valutare le condizioni di ricevibilità della memoria di adattamento, non esclude l’applicazione per analogia dell’articolo 130, paragrafo 4, di detto regolamento al fine di acquisire le osservazioni del ricorrente in merito agli argomenti invocati dal convenuto a fondamento dell’eccezione di irricevibilità da esso sollevata. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che il Tribunale aveva rispettato il principio del contraddittorio concedendogli un termine per replicare alle memorie di adattamento e che si era pronunciato sulla loro ricevibilità alla luce della propria giurisprudenza e senza peraltro fondarsi sugli argomenti illustrati dal [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie osservazioni difensive, richiamati al punto 65 dell’ordinanza impugnata.
2.
Valutazione
79.
L’articolo 86, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che, «[s]enza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento».
80.
L’articolo 130, paragrafo 4, di detto regolamento, vertente sulle eccezioni trattate mediante ordinanza, stabilisce che, a seguito della presentazione da parte del convenuto, con atto separato, di una domanda con cui chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito, il presidente assegna al ricorrente un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.
81.
Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’irricevibilità delle memorie di adattamento nelle sue osservazioni citate al punto 20 dell’ordinanza impugnata, fondate sull’articolo 86, paragrafo 6, del regolamento di cui trattasi. Dal punto 21 di tale ordinanza si può dedurre che esse sono state notificate ai ricorrenti dopo che questi ultimi avevano depositato le proprie osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] avverso i ricorsi, come confermato anche nelle indicazioni contenute nella nota a piè di pagina 3 della risposta dei ricorrenti al quesito della Corte.
82.
In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto, a meno che il Tribunale non decida che un secondo scambio di memorie non è necessario perché il contenuto del fascicolo di causa è sufficientemente completo. La decisione del Tribunale di autorizzare o meno la parte ricorrente a depositare una replica in applicazione della disposizione di cui trattasi rientra nel potere discrezionale del Tribunale (
55
).
83.
In secondo luogo, si deve sottolineare che il Tribunale ha riscontrato il carattere manifesto dell’irricevibilità delle memorie di adattamento in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura.
84.
Orbene, detta disposizione autorizza il Tribunale, che ha esaminato la ricevibilità di un ricorso d’ufficio o sulla base delle osservazioni che gli sono sottoposte in replica, a dichiarare il carattere manifesto della sua irricevibilità, senza sottoporre la sua valutazione alla discussione delle parti e in qualsiasi momento del procedimento in corso.
85.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un ricorrente ritenga che il Tribunale non abbia correttamente applicato la disposizione di cui trattasi, egli deve contestare la valutazione compiuta dal giudice di primo grado delle condizioni di applicabilità di tale disposizione (
56
). Rilevano unicamente i motivi diretti contro la parte della motivazione relativa all’irricevibilità riscontrata dal Tribunale.
86.
Nel caso di specie, la decisione del Tribunale si fonda sulla giurisprudenza costante da esso ricordata al punto 66 dell’ordinanza impugnata. Detta parte della motivazione è contestata nel secondo motivo di impugnazione.
87.
In tali circostanze, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto infondato.
D.
Sul ricorso di primo grado
88.
Nell’ipotesi in cui la Corte decida di annullare l’ordinanza impugnata, occorre chiedersi se essa possa avocare a sé la causa.
89.
A norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
90.
Nel caso di specie, la Corte non è in grado, nella fase attuale del procedimento, di statuire sul merito dei ricorsi proposti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale, poiché quest’ultimo si è pronunciato unicamente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA].
91.
Per contro, la Corte dispone degli elementi necessari per pronunciarsi definitivamente su detta eccezione di irricevibilità (
57
).
92.
Pertanto, propongo alla Corte di respingere la succitata eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che le note controverse non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento.
93.
Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esamini i ricorsi proposti dai ricorrenti volti ad ottenere l’annullamento delle note controverse.
VII.
Sulle spese
94.
Il rinvio della causa dinanzi al Tribunale giustifica la riserva della decisione sulle spese relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.
VIII.
Conclusione
95.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte:
–
di annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, da T‑458/19 a T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 e T‑477/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:302
);
–
di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo dinanzi al Tribunale;
–
di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sulle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e delle altre parti ricorrenti dirette a ottenere l’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui essi beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, il 1
o
gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), e
–
di riservare le spese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, da T‑458/19 a T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 e T‑477/19, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»,
EU:T:2020:302
.
(
3
) V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
(
4
) In prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018».
(
5
) Oltre alla presente impugnazione, viene trattata nello stesso tempo anche l’impugnazione proposta da un altro ex deputato europeo [causa Poggiolini/[OSCURATO:PERSONA] (C‑408/20 P)] contro l’ordinanza del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑347/19 e T‑348/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:303
). Altre impugnazioni sono pendenti nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑725/20 P) e Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑198/21 P) relative a note identiche, recanti la data dell’11 aprile 2019 o dell’8 maggio 2019. Dette impugnazioni sono state presentate, rispettivamente, contro le sentenze del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19
,
EU:T:2020:494
), e del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19, e T‑385/19
, non pubblicata,
EU:T:2021:78
). La fase scritta di detti procedimenti è in corso.
(
6
) Tale nozione è oggetto del primo motivo della presente impugnazione e del secondo motivo di impugnazione nella causa C‑408/20 P. Esporrò in termini identici la mia analisi in queste due cause.
(
7
) Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-it-div-t-0000-2018-201810296-05_02.pdf.
(
8
) Al punto 3 dell’ordinanza impugnata è precisato che l’esame della legittimità della deliberazione n. 14/2018 è attualmente al vaglio del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia).
(
9
)
GU 2009, C 159, pag. 1
.
(
10
) In prosieguo: le «note controverse».
(
11
) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. In una sola causa, quella relativa alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑396/19), la risposta del [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2019 è anteriore al ricorso depositato il 28 giugno 2019. V., a tal riguardo, punti 10 e 12 dell’ordinanza impugnata.
(
12
) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto il 27 ottobre 2019. Il 30 gennaio 2020 il Tribunale è stato informato del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] intendeva proseguire il procedimento.
(
13
) V. punti da 45 a 48 dell’ordinanza impugnata.
(
14
) V. punto 57 dell’ordinanza impugnata.
(
15
) V. punto 51, ultima frase, dell’ordinanza impugnata.
(
16
) V. punti 52 e 53 dell’ordinanza impugnata.
(
17
) V. punti 56 e 60 dell’ordinanza impugnata.
(
18
) V. punti 61 e 62 dell’ordinanza impugnata.
(
19
) V. punti 66 e 67 dell’ordinanza impugnata.
(
20
) V. punto 69 dell’ordinanza impugnata.
(
21
) V. punti 73 e 74 dell’ordinanza impugnata.
(
22
) V. paragrafi 24 e 25 delle presenti conclusioni.
(
23
) V. sentenze del 25 febbraio 2021, VodafoneZiggo [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑689/19 P
,
EU:C:2021:142
, punto
48
e giurisprudenza citata), e del 22 aprile 2021, thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA] e thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑572/18 P
,
EU:C:2021:317
, punto
46
e giurisprudenza citata).
(
24
) V. sentenza del 22 aprile 2021, thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA] e thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑572/18 P
,
EU:C:2021:317
, punto
47
e giurisprudenza citata).
(
25
) Sull’irrilevanza di taluni requisiti di forma, v. sentenza del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑521/06 P
,
EU:C:2008:422
, punti da
42
a
45
).
(
26
) V. sentenza del 22 aprile 2021, thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA] e thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑572/18 P
,
EU:C:2021:317
, punto
48
e giurisprudenza citata).
(
27
) V. sentenza del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, (
C‑463/10 P e C‑475/10 P
,
EU:C:2011:656
, punto
50
e giurisprudenza citata).
(
28
) V. sentenze del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, (
C‑463/10 P e C‑475/10 P
,
EU:C:2011:656
, punto
53
e giurisprudenza citata), e del 22 aprile 2021, thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA] e thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑572/18 P
,
EU:C:2021:317
, punto
50
e giurisprudenza citata).
(
29
) V. punti 50 e 51 dell’ordinanza impugnata.
(
30
) V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
(
31
) V. sentenza del 15 giugno 1976, Wack/Commissione (
1/76
,
EU:C:1976:91
, punto
5
).
(
32
) V. sentenze del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio (
T‑527/16
,
EU:T:2019:856
, punto
37
), e del 5 dicembre 2012, Lebedef e a./Commissione (
F‑110/11
,
EU:F:2012:174
, punti
36
e
37
e giurisprudenza citata).
(
33
) V. sentenza del 5 settembre 2018, Villeneuve/Commissione (
T‑671/16
,
EU:T:2018:519
, punto
24
).
(
34
) C‑635/16 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
EU:C:2018:510
.
(
35
) Al punto 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, la Corte ha rilevato «che dai termini del messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015, come figuranti al punto 21 della presente sentenza, risulta che l’[Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)] ha espressamente
informato [la società [OSCURATO:PERSONA] BV] del fatto che la sua “proposta non [era] stata selezionata
”. Certamente, l’INEA ha precisato che
il procedimento
avente ad oggetto l’adozione della decisione della Commissione relativa alla selezione dei progetti e alla concessione di sovvenzioni
era ancora in corso
. Tuttavia, essa ha aggiunto che “
nel caso improbabile in cui l’adozione di tale decisione comporti modifiche in relazione alla Sua proposta, verrà informata separatamente via e-mail
”. Orbene, [detta società] non ha, successivamente, ricevuto nessun altro messaggio di posta elettronica da parte dell’INEA o della Commissione a tale riguardo». Il corsivo è mio.
(
36
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (punti 31, 34 e 65).
(
37
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (punto 71).
(
38
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (punti da 66 a 70).
(
39
) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑635/16 P
,
EU:C:2018:28
, paragrafi
6
e
7
). L’avvocato generale ha precisato che la ricorrente ha proposto al Tribunale un altro ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione, di cui quest’ultima ha eccepito la tardività.
(
40
)
C‑423/16 P
,
EU:C:2017:848
.
(
41
) Dovrebbe trattarsi del sig. [OSCURATO:PERSONA]; v. paragrafo 18 e nota a piè di pagina 12 delle presenti conclusioni.
(
42
)
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:753
, punti da
52
a
54
,
56
e
59
e giurisprudenza citata.
(
43
) V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Spagna/Commissione (
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:309
, paragrafo
40
), in cui si ricorda che «[l]’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale impone al ricorrente di precisare, nel suo ricorso, l’oggetto della controversia. In linea di principio, una parte non può modificare tale oggetto nel corso del procedimento; inoltre, la fondatezza di un ricorso deve essere esaminata unicamente alla luce delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio». L’avvocato generale Sharpston si riferisce, in tal senso, alla sentenza dell’11 novembre 2010, Commissione/Portogallo (
C‑543/08
,
EU:C:2010:669
, punto
20
e giurisprudenza citata).
(
44
) V., a tal riguardo, le precisazioni contenute nelle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Spagna/Commissione (
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:309
, paragrafo
42
e nota a piè di pagina 23). Vi si ricorda altresì che si tratta di ovviare al fatto che l’autore dell’atto impugnato possa modificarlo dinanzi alla Corte o sostituirlo con un altro atto al fine di rendere vano il procedimento in corso.
(
45
) V., per quanto attiene a questa formalità introdotta nel 2015 nel regolamento di procedura del Tribunale, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Spagna/Commissione (
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:309
, paragrafo
43
e nota a piè di pagina 24, in cui si ricorda che il Tribunale consentiva al ricorrente di modificare il suo ricorso nel corso dell’udienza).
(
46
)
T‑507/13
,
EU:T:2015:23
.
(
47
) T‑727/18, non pubblicata,
EU:T:2019:809
.
(
48
)
C‑423/16 P
,
EU:C:2017:848
, punto
21
.
(
49
) V., altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Spagna/Commissione (
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:309
, nota a piè di pagina 36).
(
50
)
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:753
. V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni.
(
51
) V. sentenza del 9 novembre 2017, HX/Consiglio (
C‑423/16 P
,
EU:C:2017:848
, punto
23
).
(
52
) V. sentenza dell’8 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑490/18
, non pubblicata,
EU:T:2020:318
, punto
53
e giurisprudenza citata).
(
53
) V. paragrafi da 55 a 57 delle presenti conclusioni.
(
54
) Dovrebbe trattarsi del sig. [OSCURATO:PERSONA]; v. paragrafo 18 e nota a piè di pagina 12 delle presenti conclusioni.
(
55
) V. ordinanza del 15 gennaio 2020, BS/[OSCURATO:PERSONA] [
C‑642/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:32
, punto
5
(presa di posizione dell’avvocato generale Pikamäe, paragrafo 7 e giurisprudenza citata)].
(
56
) V. ordinanza del 15 gennaio 2020, BS/[OSCURATO:PERSONA] [
C‑642/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:32
, punto
5
(presa di posizione dell’avvocato generale Pikamäe, paragrafo 10 e giurisprudenza citata)].
(
57
) V. sentenze del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (
C‑319/07 P
,
EU:C:2009:435
, punto
98
), e del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, (
C‑463/10 P e C‑475/10 P
,
EU:C:2011:656
, punto
78
). V., altresì, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑465/16 P
,
EU:C:2019:155
, punto
128
).