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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11701/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale relativa al registro dei beni ammortizzabili e per il rigetto del ricorso nel resto; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e le pene accessorie fallimentari ed applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del 15 maggio 2028 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati, ai fini sanzionatori, in un unico reato di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, l'aveva condannata alla pena di giustizia ed alle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratrice della fallita I.M.

Costruzioni s.r.I., tenuto le scritture in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ed in particolare di avere compilato il registro dei beni ammortizzabili in maniera generica, indicando solo il valore di tali beni, senza consentirne l'esatta indicazione; inoltre, le si contesta, nella predetta qualità, di avere distratto somme di denaro e numerosi autoveicoli, un semirimorchio, un rimorchio, tre escavatori ed una ruspa, beni tutti appartenenti alla società fallita.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione ad entrambi i delitti di bancarotta, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il dolo della bancarotta fraudolenta.

2.1. Nello specifico, la ricorrente sostiene, con riferimento alla bancarotta patrimoniale, che, essendo la società stata dichiarata fallita su istanza di un solo creditore, ossia la società che aveva concesso in leasing un escavatore le cui rate non erano state pagate, mentre le istanze di ammissione al passivo erano state complessivamente solo sette, per due delle quali il credito neppure era stato ammesso, doveva concludersi, anche in virtù della data in cui alcuni dei crediti ammessi erano sorti e della rateizzazione di altri, che il fallimento era stato determinato non da un preesistente stato di decozione della società, ma da una situazione improvvisa, sorta pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento e legata ad un contenzioso sorto con la predetta società di leasing in conseguenza del mancato pagamento delle rate relative ad un escavatore che aveva costituito oggetto di furto.

Gli atti di disposizione dei beni societari contestati quali atti distrattivi erano, quindi, intervenuti in un periodo in cui la società era in condizioni floride, cosicché doveva escludersi che essi fossero realizzati dall'amministratore nella consapevolezza del pregiudizio che gli stessi arrecavano alle ragioni dei creditori, al fine di conseguire un profitto.

Anche le movimentazioni bancarie erano riconducibili ad una normale gestione societaria e non erano finalizzate a recare pregiudizio ai creditori sociali.2.2.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente deduce che l'irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili, oltre ad essere inidonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato, neppure può costituire elemento utile ai fini dell'individuazione dell'elemento psicologico del delitto, poiché esso non era stato correttamente tenuto sin dalla costituzione della società.

Non sarebbe, quindi, possibile ricondurre l'irregolare tenuta del registro all'intenzione dell'imputata di rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della società al fine di recare pregiudizio ai creditori, atteso che, come sopra già esposto, la società non versava in stato di decozione sino al verificarsi del furto degli escavatori che, dopo pochi mesi, a seguito del mancato pagamento delle rate di leasing, aveva condotto la società al fallimento.

3. Il difensore della ricorrente ha pure fatto pervenire una memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente osservarsi che con l'originario atto di appello l'odierna ricorrente aveva articolato quattro motivi.

Con il primo si contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo esclusivamente in relazione al reato contestato al capo A), ossia il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo di essere estranea alla effettiva gestione della società, della quale si sarebbe occupata esclusivamente suo marito.

Con il secondo motivo di appello, relativo al diverso delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stata sostenuta la insussistenza dell'elemento materiale della bancarotta e la sua estraneità alle attività distrattive, decise dal marito.

Con il terzo ed il quarto motivo sono state invocate la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, un'attenuazione della pena e la sua sospensione condizionale.

Solo con i motivi nuovi di appello l'odierno ricorrente aveva lamentato la insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte di appello ha ritenuto che la memoria contenente i motivi nuovi integrasse una memoria difensiva e quindi si è pronunciata anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In contrario, deve osservarsi che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076).

Ne deriva la inammissibilità del motivo nuovo con il quale nel giudizio di appello è stata sostenuta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Dalla inammissibilità del motivo nuovo discende necessariamente la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenta la violazione di legge per mancanza dell'elemento soggettivo in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2. Quanto all'altra imputazione, deve osservarsi che l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/04/2012, Pupillo, Rv. 252973).

Ne consegue che non rileva che l'irregolare tenuta si riferisca al registro dei beni ammortizzabili, che è un libro richiesto dalla legislazione tributaria.

In relazione a tale questione il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

Nel resto, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la ricorrente poggia il motivo di impugnazione su una circostanza — ossia che la irregolare tenuta di detto libro risale sino alla costituzione della società — che non emerge dalle due sentenze di merito e che neppure era stata dedotta con l'atto di appello o può costituire oggetto di accertamento in questa sede, cosicché anche in questa parte il motivo risulta inammissibile.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale relativa al registro dei beni ammortizzabili e per il rigetto del ricorso nel resto; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e le pene accessorie fallimentari ed applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del 15 maggio 2028 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati, ai fini sanzionatori, in un unico reato di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, l'aveva condannata alla pena di giustizia ed alle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratrice della fallita I.M. Costruzioni s.r.I., tenuto le scritture in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ed in particolare di avere compilato il registro dei beni ammortizzabili in maniera generica, indicando solo il valore di tali beni, senza consentirne l'esatta indicazione; inoltre, le si contesta, nella predetta qualità, di avere distratto somme di denaro e numerosi autoveicoli, un semirimorchio, un rimorchio, tre escavatori ed una ruspa, beni tutti appartenenti alla società fallita. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione ad entrambi i delitti di bancarotta, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il dolo della bancarotta fraudolenta. 2.1. Nello specifico, la ricorrente sostiene, con riferimento alla bancarotta patrimoniale, che, essendo la società stata dichiarata fallita su istanza di un solo creditore, ossia la società che aveva concesso in leasing un escavatore le cui rate non erano state pagate, mentre le istanze di ammissione al passivo erano state complessivamente solo sette, per due delle quali il credito neppure era stato ammesso, doveva concludersi, anche in virtù della data in cui alcuni dei crediti ammessi erano sorti e della rateizzazione di altri, che il fallimento era stato determinato non da un preesistente stato di decozione della società, ma da una situazione improvvisa, sorta pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento e legata ad un contenzioso sorto con la predetta società di leasing in conseguenza del mancato pagamento delle rate relative ad un escavatore che aveva costituito oggetto di furto. Gli atti di disposizione dei beni societari contestati quali atti distrattivi erano, quindi, intervenuti in un periodo in cui la società era in condizioni floride, cosicché doveva escludersi che essi fossero realizzati dall'amministratore nella consapevolezza del pregiudizio che gli stessi arrecavano alle ragioni dei creditori, al fine di conseguire un profitto. Anche le movimentazioni bancarie erano riconducibili ad una normale gestione societaria e non erano finalizzate a recare pregiudizio ai creditori sociali.2.2. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente deduce che l'irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili, oltre ad essere inidonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato, neppure può costituire elemento utile ai fini dell'individuazione dell'elemento psicologico del delitto, poiché esso non era stato correttamente tenuto sin dalla costituzione della società. Non sarebbe, quindi, possibile ricondurre l'irregolare tenuta del registro all'intenzione dell'imputata di rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della società al fine di recare pregiudizio ai creditori, atteso che, come sopra già esposto, la società non versava in stato di decozione sino al verificarsi del furto degli escavatori che, dopo pochi mesi, a seguito del mancato pagamento delle rate di leasing, aveva condotto la società al fallimento. 3. Il difensore della ricorrente ha pure fatto pervenire una memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente osservarsi che con l'originario atto di appello l'odierna ricorrente aveva articolato quattro motivi. Con il primo si contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo esclusivamente in relazione al reato contestato al capo A), ossia il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo di essere estranea alla effettiva gestione della società, della quale si sarebbe occupata esclusivamente suo marito. Con il secondo motivo di appello, relativo al diverso delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stata sostenuta la insussistenza dell'elemento materiale della bancarotta e la sua estraneità alle attività distrattive, decise dal marito. Con il terzo ed il quarto motivo sono state invocate la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, un'attenuazione della pena e la sua sospensione condizionale. Solo con i motivi nuovi di appello l'odierno ricorrente aveva lamentato la insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di appello ha ritenuto che la memoria contenente i motivi nuovi integrasse una memoria difensiva e quindi si è pronunciata anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. In contrario, deve osservarsi che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076). Ne deriva la inammissibilità del motivo nuovo con il quale nel giudizio di appello è stata sostenuta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Dalla inammissibilità del motivo nuovo discende necessariamente la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenta la violazione di legge per mancanza dell'elemento soggettivo in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Quanto all'altra imputazione, deve osservarsi che l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/04/2012, Pupillo, Rv. 252973). Ne consegue che non rileva che l'irregolare tenuta si riferisca al registro dei beni ammortizzabili, che è un libro richiesto dalla legislazione tributaria. In relazione a tale questione il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. Nel resto, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la ricorrente poggia il motivo di impugnazione su una circostanza — ossia che la irregolare tenuta di detto libro risale sino alla costituzione della società — che non emerge dalle due sentenze di merito e che neppure era stata dedotta con l'atto di appello o può costituire oggetto di accertamento in questa sede, cosicché anche in questa parte il motivo risulta inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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