Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 45707/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] P.C.R.), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29 novembre 2021, della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto il reato per prescrizione; lette le conclusioni depositate il 29 settembre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate il 19 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati originariamente tratti a giudizio per rispondere dei reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia aggravata ai danni l'uno dell'altro e, il solo Fattore, ai danni anche di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, al Fattore era contestato il reato di lesioni personali commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; al [OSCURATO:PERSONA] i reati di ingiurie, lesioni e minacce ai danni del Fattore.

In primo grado, il Tribunale ha ritenuto il Fattore responsabile delle sole lesioni personali causate al [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto dal reato di lesioni ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (perché commesso per legittima difesa).

Parallelamente, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ingiuria (perché non più previsto dalla legge come reato) e da quello di minaccia (perché il fatto non sussiste), condannandolo, invece, per il reato di lesioni commesso ai danni del Fattore.

La corte d'appello, investita delle impugnazioni proposte dal Fattore e dal [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato esclusivamente il capo relative alle spese), nelle loro rispettive e reciproche qualità di imputato e parte civile, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall'unico reato per il quale era stato condannato in primo grado (le lesioni ai danni del Fattore) e ha ritenuto la responsabilità, ai soli fini civili, del Fattore per il reato di lesioni ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (per il quale era stato assolto in primo grado).

2. La sentenza è stata impugnata dal Fattore, tanto nella sua qualità di imputato, quanto nella sua qualità di parte civile.

2.1. Nella sua qualità di parte civile, il Fattore si duole dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni commesso ai suoi danni; articola un solo motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di norma processuale, con il quale lamenta che la corte territoriale avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza che le parti fossero presenti e, quindi, senza il loro previo contraddittorio.

L'udienza nella quale la corte territoriale ha provveduto a disporre, con ordinanza, la rinnovazione dell'istruttoria, sarebbe stata celebrata ai sensi dell'art. 23-bis

I. 176/2021, in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

L'ordinanza sarebbe, quindi, nulla con conseguente inutilizzabilità delle prove assunte.

Da ciò il necessario annullamento della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità (seppur ai soli fini civili) del Fattore utilizzando, appunto, prove assunte illegittimamente.

2.2. Nella sua qualità di imputato, si duole, invece, della condanna (ai soli fini civili) pronunciata nei suoi confronti in relazione alle lesioni commesse ai danni del [OSCURATO:PERSONA].

Articola tre motivi di censura, di cui il primo è sostanzialmente sovrapponibile a quello già proposto quale parte civile.

Con il secondo, invece, sempre afferente sempre al profilo della rinnovazione istruttoria, il Fattore si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria in relazione a quelle prove dichiarative, acquisite in primo grado, ma diversamente apprezzate dalla corte territoriale, al fine di giungere ad una decisione simmetrica di quella adottata, invece, dal Tribunale.

La corte, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe giunta all'accertamento della sua responsabilità alla luce di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dallo stesso Fattore quale testimone, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Rainone, tutte diversamente valutate dalla corte territoriale senza alcuna rinnovazione dell'istruttoria.

Con il terzo, in ultimo, il Fattore si duole del diniego del beneficio della sospensione condizionale, negata senza tener conto degli effetti estintivi determinatisi, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., in relazione ai due precedenti ritenuti ostativi dal giudice, e senza tener conto del comportamento processuale dello stesso Fattore e della situazione psico-fisica vissuta al momento del fatto, riconosciuta dalla stessa corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo (comune ad entrambi i ricorsi) è manifestamente infondato.

La corte d'appello ha provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (disponendo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA], Alfonso ed [OSCURATO:PERSONA]) all'udienza del 17 maggio 2021, celebrata ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla

I. 176/20) e, quindi, senza la presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] deduce che l'assenza delle parti (pubbliche e private) si risolverebbe in una violazione dell'art. 603, comma 5, cod. proc. pen., che, invece, impone che il giudice provveda con ordinanza assunta nel contraddittorio delle parti.

La censura è manifestamente infondata.

La partecipazione dell'imputato al "suo" processo è effettivamente condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e, perciò, non è "confiscabile", potendo al più essere oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di una non equivoca manifestazione di volontà (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 283143).

Essa, tuttavia, non presuppone, necessariamente, la presenza fisica all'udienza (comunque assicurata, dalla normativa emergenziale, dalla facoltà riconosciuta alle parti, dallo stesso art. 23-bis, di richiederne la celebrazione orale), ma solo la facoltà, incomprimibile, di "intervenire" esercitando tutti i diritti e le facoltà di cui esso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Rv. 208597), a prescindere dalle modalità attraverso le quali è previsto tale intervento.

Ciò premesso, il citato art. 23-bis ha disposto, per il periodo emergenziale, che le udienze di appello si celebrino in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il p.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire», disponendo, conseguentemente, le regole per la discussione finale, secondo le quali le conclusioni devono essere formulate con atto scritto e trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica.

E così assicurando una consapevole ed attiva partecipazione dell'imputato al "suo" processo.

La deduzione è, quindi, per come detto, manifestamente infondata.

Né a diverse conclusioni può giungersi con riferimento specifico all'ordinanza con la quale si dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di primo grado (esclusa dal procedimento cartolare, per esplicita previsione normativa contenuta nello stesso art. 23 -bis, ma solo per la parte relativa al suo concreto espletamento).

È pur vero, infatti, che, con l'introduzione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. il contraddittorio dev'essere implementato con i principi dell'oralità e dell'immediatezza anche in appello «perché questo è il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni» (Sez.

U. 14426 del 28/01/2019, Pavan).

Ma tanto attiene al profilo della concreta acquisizione della prova e, non già di quello, preliminare, della sua ammissione.

2. Il secondo motivo formulato dal Fattore, nella sua qualità di imputato, è infondato.

Secondo l'autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite Pavan, la norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ha, sì, introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di assoluzione che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa); c) che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" (Sez. 5 n. 19730 del 16/04/2019, Rv. 275997).

Cosicché "l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità" (Sez.

U., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc.

Troise, Rv. 272431).In altri termini, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2 n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050: in motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma).

In concreto, la nuova e diversa decisione assunta dalla corte territoriale (peraltro resa a seguito dell'appello della sola parte civile) si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese dai due Aster, acquisite in appello, rispetto alle quali il ruolo assunto dalle precedenti dichiarazioni rese dagli altri testi (escussi solo in primo grado) è di mero elemento di contorno, posto a conferma delle dichiarazioni rese dai primi.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377).

E tanto legittima la decisione assunta dalla corte territoriale che, nell'escludere il beneficio, richiama i due specifici precedenti (per rapina aggravata e danneggiamento aggravato).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La dichiarazione di inammissibilità preclude la possibilità di valutare eventuali prescrizioni maturate (SU, n. 32 del 22/11/2000).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] P.C.R.), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29 novembre 2021, della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto il reato per prescrizione; lette le conclusioni depositate il 29 settembre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate il 19 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati originariamente tratti a giudizio per rispondere dei reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia aggravata ai danni l'uno dell'altro e, il solo Fattore, ai danni anche di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, al Fattore era contestato il reato di lesioni personali commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; al [OSCURATO:PERSONA] i reati di ingiurie, lesioni e minacce ai danni del Fattore. In primo grado, il Tribunale ha ritenuto il Fattore responsabile delle sole lesioni personali causate al [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto dal reato di lesioni ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (perché commesso per legittima difesa). Parallelamente, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ingiuria (perché non più previsto dalla legge come reato) e da quello di minaccia (perché il fatto non sussiste), condannandolo, invece, per il reato di lesioni commesso ai danni del Fattore. La corte d'appello, investita delle impugnazioni proposte dal Fattore e dal [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato esclusivamente il capo relative alle spese), nelle loro rispettive e reciproche qualità di imputato e parte civile, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall'unico reato per il quale era stato condannato in primo grado (le lesioni ai danni del Fattore) e ha ritenuto la responsabilità, ai soli fini civili, del Fattore per il reato di lesioni ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (per il quale era stato assolto in primo grado). 2. La sentenza è stata impugnata dal Fattore, tanto nella sua qualità di imputato, quanto nella sua qualità di parte civile. 2.1. Nella sua qualità di parte civile, il Fattore si duole dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni commesso ai suoi danni; articola un solo motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di norma processuale, con il quale lamenta che la corte territoriale avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza che le parti fossero presenti e, quindi, senza il loro previo contraddittorio. L'udienza nella quale la corte territoriale ha provveduto a disporre, con ordinanza, la rinnovazione dell'istruttoria, sarebbe stata celebrata ai sensi dell'art. 23-bis I. 176/2021, in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. L'ordinanza sarebbe, quindi, nulla con conseguente inutilizzabilità delle prove assunte. Da ciò il necessario annullamento della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità (seppur ai soli fini civili) del Fattore utilizzando, appunto, prove assunte illegittimamente. 2.2. Nella sua qualità di imputato, si duole, invece, della condanna (ai soli fini civili) pronunciata nei suoi confronti in relazione alle lesioni commesse ai danni del [OSCURATO:PERSONA]. Articola tre motivi di censura, di cui il primo è sostanzialmente sovrapponibile a quello già proposto quale parte civile. Con il secondo, invece, sempre afferente sempre al profilo della rinnovazione istruttoria, il Fattore si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria in relazione a quelle prove dichiarative, acquisite in primo grado, ma diversamente apprezzate dalla corte territoriale, al fine di giungere ad una decisione simmetrica di quella adottata, invece, dal Tribunale. La corte, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe giunta all'accertamento della sua responsabilità alla luce di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dallo stesso Fattore quale testimone, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Rainone, tutte diversamente valutate dalla corte territoriale senza alcuna rinnovazione dell'istruttoria. Con il terzo, in ultimo, il Fattore si duole del diniego del beneficio della sospensione condizionale, negata senza tener conto degli effetti estintivi determinatisi, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., in relazione ai due precedenti ritenuti ostativi dal giudice, e senza tener conto del comportamento processuale dello stesso Fattore e della situazione psico-fisica vissuta al momento del fatto, riconosciuta dalla stessa corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo (comune ad entrambi i ricorsi) è manifestamente infondato. La corte d'appello ha provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (disponendo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA], Alfonso ed [OSCURATO:PERSONA]) all'udienza del 17 maggio 2021, celebrata ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla I. 176/20) e, quindi, senza la presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] deduce che l'assenza delle parti (pubbliche e private) si risolverebbe in una violazione dell'art. 603, comma 5, cod. proc. pen., che, invece, impone che il giudice provveda con ordinanza assunta nel contraddittorio delle parti. La censura è manifestamente infondata. La partecipazione dell'imputato al "suo" processo è effettivamente condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e, perciò, non è "confiscabile", potendo al più essere oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di una non equivoca manifestazione di volontà (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 283143). Essa, tuttavia, non presuppone, necessariamente, la presenza fisica all'udienza (comunque assicurata, dalla normativa emergenziale, dalla facoltà riconosciuta alle parti, dallo stesso art. 23-bis, di richiederne la celebrazione orale), ma solo la facoltà, incomprimibile, di "intervenire" esercitando tutti i diritti e le facoltà di cui esso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Rv. 208597), a prescindere dalle modalità attraverso le quali è previsto tale intervento. Ciò premesso, il citato art. 23-bis ha disposto, per il periodo emergenziale, che le udienze di appello si celebrino in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il p.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire», disponendo, conseguentemente, le regole per la discussione finale, secondo le quali le conclusioni devono essere formulate con atto scritto e trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica. E così assicurando una consapevole ed attiva partecipazione dell'imputato al "suo" processo. La deduzione è, quindi, per come detto, manifestamente infondata. Né a diverse conclusioni può giungersi con riferimento specifico all'ordinanza con la quale si dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di primo grado (esclusa dal procedimento cartolare, per esplicita previsione normativa contenuta nello stesso art. 23 -bis, ma solo per la parte relativa al suo concreto espletamento). È pur vero, infatti, che, con l'introduzione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. il contraddittorio dev'essere implementato con i principi dell'oralità e dell'immediatezza anche in appello «perché questo è il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni» (Sez. U. 14426 del 28/01/2019, Pavan). Ma tanto attiene al profilo della concreta acquisizione della prova e, non già di quello, preliminare, della sua ammissione. 2. Il secondo motivo formulato dal Fattore, nella sua qualità di imputato, è infondato. Secondo l'autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite Pavan, la norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ha, sì, introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di assoluzione che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa); c) che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" (Sez. 5 n. 19730 del 16/04/2019, Rv. 275997). Cosicché "l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità" (Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431).In altri termini, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2 n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050: in motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma). In concreto, la nuova e diversa decisione assunta dalla corte territoriale (peraltro resa a seguito dell'appello della sola parte civile) si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese dai due Aster, acquisite in appello, rispetto alle quali il ruolo assunto dalle precedenti dichiarazioni rese dagli altri testi (escussi solo in primo grado) è di mero elemento di contorno, posto a conferma delle dichiarazioni rese dai primi. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di ritenere che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377). E tanto legittima la decisione assunta dalla corte territoriale che, nell'escludere il beneficio, richiama i due specifici precedenti (per rapina aggravata e danneggiamento aggravato). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La dichiarazione di inammissibilità preclude la possibilità di valutare eventuali prescrizioni maturate (SU, n. 32 del 22/11/2000).
Sentenza Cassazione n. 45707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris