Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17080/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo ad un asserito travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, non è consentito dalla legge in questa sede, perché, essendo privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., esso risulta generico per indeterminatezza, non indicando con concreta specificità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata, e non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito - essendo le censure prospettate dal ricorrente, avulse da precisa individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, e dunque volte genericamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio posto a base del decisum, invero preclusa a questa Corte - giova ribadire come, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, sia necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro, puntuale e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi pertanto, escludere che integri il suddetto difetto un presunto e generico errore nella valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le tante: Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273911 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo ad un asserito travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, non è consentito dalla legge in questa sede, perché, essendo privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., esso risulta generico per indeterminatezza, non indicando con concreta specificità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata, e non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito - essendo le censure prospettate dal ricorrente, avulse da precisa individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, e dunque volte genericamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio posto a base del decisum, invero preclusa a questa Corte - giova ribadire come, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, sia necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro, puntuale e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi pertanto, escludere che integri il suddetto difetto un presunto e generico errore nella valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le tante: Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273911 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17080/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris