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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05526/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14841/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 15. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 37/08/2014 , depositata in data 13 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IRES / credito d’imposta2009 Rilevato che:

1. In data 09/06/2010 l’ufficio notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n.

TVFCR0600027, avente ad oggetto la maggiore IRES accertata per l’anno d’imposta 2009.

La rettifica promanava dall’accertamento che aveva interessato le dichiarazioni dei redditi della detta società relative agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008; l’ufficio riscontrava, per l’anno 2009, l’indebito utilizzo di una somma, a titolo di creditod’imposta, di importo pari a € 56.087,02, per investimenti nelle aree svantaggiate, pur tuttavia in assenza dei presupposti legittimanti l’agevolazione.

2. La società, in data 17/09/2010, proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Bari avverso il detto provvedimento, chiedendone l’annullamento; si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese; la C.t.p., con sentenza 37/17/12, rigettava il ricorso della ricorrente.

3. Contro tale decisione proponeva appello la Società dinanzi la C.t.r.

Puglia , in data 08/11/2012, ove si costituiva anche il contribuente con controdeduzioni; tale Commissione, consentenza n. 37/08/2014, depositata in data 13 gennaio 2014, accoglieva il gravame della contribuente, in riforma della sentenza impugnata.

4. Avverso la sentenza della C.t.r.

Puglia, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuentesi è costituita con controricorso.

La causa è stata trattatanella camera di consiglio del 25 novembre 2022per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 18, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C. t.r. ha ritenuto – piuttosto che l’insussistenza del credito di imposta – la non spettanza del credito.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di escludere l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 perché il reato penale relativo alle indebite compensazioni era stato archiviato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presto il Tribunale di Bariin considerazione dell’errore, riconosciuto con dichiarazione scritta, dal commercialista.

2. Va premesso che la problematica sottesa alla vicenda riguarda solo l’importo delle sanzioni conseguenti alla indebita compensazione ossia se la fattispecie rientra o meno nella previsione dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 che stabilisce che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

3. Va altresì rilevato che, con ordinanze di questa Corte n.ri 3784 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 35536 del 2/12/2022, questa Sezione, preso atto di un persistente contrasto interpretativo all’interno della Sezione Tributaria e della rilevanza della questione, idonea a riproporsi in numerosi futuri giudizi, ha ordina to la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni unite.

4. Tanto premesso, va disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio in attesa della decisione delle SS.UU.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. sulle questioni rimesse con le ordinanze n.ri 3784

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14841/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 15. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 37/08/2014 , depositata in data 13 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IRES / credito d’imposta2009 Rilevato che: 1. In data 09/06/2010 l’ufficio notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n. TVFCR0600027, avente ad oggetto la maggiore IRES accertata per l’anno d’imposta 2009. La rettifica promanava dall’accertamento che aveva interessato le dichiarazioni dei redditi della detta società relative agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008; l’ufficio riscontrava, per l’anno 2009, l’indebito utilizzo di una somma, a titolo di creditod’imposta, di importo pari a € 56.087,02, per investimenti nelle aree svantaggiate, pur tuttavia in assenza dei presupposti legittimanti l’agevolazione. 2. La società, in data 17/09/2010, proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Bari avverso il detto provvedimento, chiedendone l’annullamento; si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese; la C.t.p., con sentenza 37/17/12, rigettava il ricorso della ricorrente. 3. Contro tale decisione proponeva appello la Società dinanzi la C.t.r. Puglia , in data 08/11/2012, ove si costituiva anche il contribuente con controdeduzioni; tale Commissione, consentenza n. 37/08/2014, depositata in data 13 gennaio 2014, accoglieva il gravame della contribuente, in riforma della sentenza impugnata. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. Puglia, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuentesi è costituita con controricorso. La causa è stata trattatanella camera di consiglio del 25 novembre 2022per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 18, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C. t.r. ha ritenuto – piuttosto che l’insussistenza del credito di imposta – la non spettanza del credito. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di escludere l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 perché il reato penale relativo alle indebite compensazioni era stato archiviato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presto il Tribunale di Bariin considerazione dell’errore, riconosciuto con dichiarazione scritta, dal commercialista. 2. Va premesso che la problematica sottesa alla vicenda riguarda solo l’importo delle sanzioni conseguenti alla indebita compensazione ossia se la fattispecie rientra o meno nella previsione dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 che stabilisce che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. 3. Va altresì rilevato che, con ordinanze di questa Corte n.ri 3784 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 35536 del 2/12/2022, questa Sezione, preso atto di un persistente contrasto interpretativo all’interno della Sezione Tributaria e della rilevanza della questione, idonea a riproporsi in numerosi futuri giudizi, ha ordina to la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni unite. 4. Tanto premesso, va disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio in attesa della decisione delle SS.UU. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. sulle questioni rimesse con le ordinanze n.ri 3784
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