CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5555-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 0.50 [OSCURATO:PERSONA] 326 C/0 ST. SCOGNAMIGLIO avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1) [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Genova, la germana [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della sorella a levare un rubinetto, apposto sulla comune condotta idrica, il cui utilizzo cagionava anomalie di funzionamento dell"erogazione dell'acqua calda e fredda nel suo alloggio, con il ristoro del danno così patito. [OSCURATO:PERSONA] contestando la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale ritenuta tardiva. Il Tribunale di Genova ebbe, ritenuta la propria competenza, ad accogliere la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo la rimozione del rubinetto e liquidando la somma di C 2.500,00 a titolo di ristoro danno. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Genova che, sempre opponendosi la germana Irene, rigettò l'impugnazione, osservando come l'eccezione afferente la competenza era priva di pregio, posto che si verteva in tema di alterazione di bene comune e non già di regolamentazione del suo uso, e che comunque la domanda di danni proposta non era stata determinata, con conseguente applicazione della regola ex art. 14 comma 1 cod. proc. civ. Quanto al merito della controversia il Collegio ligure rilevava come le risultanze della espletata consulenza tecnica del geom. Paci confermavano la fondatezza della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] poiché l'utilizzo del rubinetto, apposto sua sponte dalla sorella sulla condotta comune, comportava anomalie nell'erogazione dell'acqua all'alloggio dell'appellata con conseguenti disservizi, che più rettamente - in riforma della prima sentenza - erano da ristorare con la somma onnniconnprensiva di C 2.500,00. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, anche illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione l 2) Il ricorso svolto da [OSCURATO:PERSONA] non ha fondamento giuridico e va rigettato. La ricorrente con il primo mezzo d'impugnazione lamenta la violazione delle norme processuali in tema di competenza ex artt. 7 e 14 cod. proc. civ., in quanto il Collegio genovese non ebbe a rilevare che la rimozione del rubinetto comportava una spesa minima e che il consumo d'acqua, utilizzata per scopi personali, da ristorare era pure esso di minima entità, sicché la causa era per valore di competenza del Giudice di Pace. In tale prospettiva a nulla rilevava l'indicazione a fini fiscali di valore della lite fatta dalla controparte nell'iscrivere la causa a ruolo avanti il Tribunale. La censura appare priva di fondamento posto che in effetti la ricorrente non si confronta con la motivazione sul punto esposta dalla Corte territoriale e travisa il concetto sotteso all'istituto giuridico " valore della causa ". Difatti i diritti fatti valere in causa erano afferenti all'alterazione della cosa comune - art 1102 cod. civ. - che, non già, si risolveva nella mera spesa di asporto del rubinetto illecitamente collocato sulla condotta idrica comune, ed al ristoro del danno conseguito, non solamente per l'acqua utilizzata dalla sola ricorrente pur facendo ricadere il costo anche sulla sorella, come appare ritenere parte ricorrente, bensì anche per i disagi patiti dalla resistente a cagione dell'accertato malfunzionamento dell'approvvigionamento idrico del proprio alloggio. Inoltre parte ricorrente, se rileva che l'indicazione a fini fiscali, fatta all'iscrizione a ruolo della causa circa il suo valore, non assume valenza ai fini della determinazione della competenza, tuttavia non si confronta con la precisazione del Tribunale che comunque nella specie trovava applicazione la norma ex art 14 comma 1 cod. proc. civ. Difatti la richiesta di risarcimento del danno non era dall'attrice stata determinata e la ricorrente si limita ad affermare, senza alcuna indicazione specifica dell'atto nel quale un tanto era evidenziato, d'aver contestato la pretesa avversaria ed aver, invece, indicato un valore determinato della controversia.3) Con la seconda doglianza [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 1102 cod. civ. posto che il Collegio ligure non ebbe ad, adeguatamente, considerare gli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente d'ufficio, anche su stimolo del suo consulente di parte, circa la funzionalità dell'impianto idrico della sorella, in effetti alterato dalle opere da questa autonomamente eseguite, in violazione del disposto ex art 1102 cod. civ., che effettivamente rappresentano la reale causa efficiente del malfunzionamento osservato a cagione dell'utilizzo del rubinetto, per cui è causa. La censura mossa appare inammissibile poiché aspecifica, in quanto si compendia in argomentazione fattuale centrata sulla mancata valutazione degli accertamenti e valutazioni tecniche portate nella " terza " consulenza tecnica svolta in causa, non meglio precisata, che lumeggiava come la resistente avesse modificato l'impianto idrico comune e tale modifica, in realtà, aveva cagionato il disservizio denunciato in causa. Tuttavia parte ricorrente non si confronta con la motivazione esposta al riguardo nella sentenza impugnata, che aveva messo in evidenza - conformemente a quanto aveva già precisato il primo Giudice - che solo la consulenza, depositata dal geom. Paci il 29.4.2004, aveva rilievo ai fini della decisione circa la questione mossa con la citazione iniziale - illegittima apposizione del rubinetto e danni conseguenti -; perizia espletata nell'ambito del procedimento possessorio azionato da [OSCURATO:PERSONA] prima di introdurre la causa di natura petitoria. L'argomento critico svolto, invece, si fonda sulle consulenze rese in causa nell'ambito dei procedimenti incidentali svolti ex art 700 cod. proc. civ. e 1170 cod. proc. civ. dal geom. Cicala - nel corpo della terza censura la stessa ricorrente qualifica siccome " prima " la perizia Paci -, cui né il Tribunale né la Corte di merito operano riferimento, posto che avevano ad oggetto le modifiche all'impianto idrico apportate dalle parti in corso di causa. Inoltre non va obliato che il Tribunale ebbe a dichiarare tardiva la domanda riconvenzionale svolta da [OSCURATO:PERSONA], afferente proprio alla denunzia dell'illegittima posa, da parte della germana, di allaccio diretto alla colonna montante comune dell'impianto idrico. Nello svolgere il proprio argomento di critica la ricorrente nemmeno chiarisce l'inerenza rispetto alla decisione assunta dalla Corte dell'elaborato peritale - non meglio identificato -, cui opera riferimento nel ricorso trascrivendone dei passaggi, e nemmeno attinge con critica la scelta dei Giudici di merito di ritenere come unico dato tecnico rilevante, ai fini di questa controversia, la consulenza svolta dal geom. Paci nel 2004. 4) Con la terza ragione d'impugnazione la ricorrente deduce violazione del disposto ex artt. 2697, 1226 e 2056 cod. civ. nonché artt. 115 e 116 cod. proc. civ., posto che il Collegio ligure ha ritenuto provato il danno subito dalla resistente e ebbe a liquidarlo in via equitativa non tenendo conto di quanto illustrato al riguardo dal consulente tecnico, che lumeggiava come il disservizio non era permanente ma si verificava solo alla saltuaria apertura del rubinetto di causa, sicché non v'era in atti prova del danno effettivamente subito. Con il quarto mezzo d'impugnazione - proposto in via subordinata al mancato accoglimento del terzo motivo - la Cabona lamenta violazione delle norme ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., stante l'esagerata quantificazione del ristoro danno in via equitativa, nonostante l'evidente ridotta dimensione del pregiudizio patito, posto che il rubinetto di causa rimase privo di contatore solo per circa tre anni, sicché il consumo di acqua, ad uso esclusivamente personale, pagato anche dalla sorella non poteva superare l'ammontare di C 500. I due motivi possono esser trattati unitariamente stante la loro stretta connessione, come evidenziato dalla stessa impugnante. L'argomento critico risulta afferire al riconoscimento del danno in dipendenza dell'illecito posizionamento del rubinetto di derivazione, a monte della casa, sulla derivazione idrica comune ed alla tassazione in via equitativa del ristoro.In effetti la critica portata appare attingere il merito della questione, contestando e la valutazione, operata dalla Corte distrettuale, circa la sussistenza del danno lamentato e circa la tassazione in via equitativa del ristoro riconosciuto, sulla scorta di osservazioni fattuali e presuntive elaborate dalla parte ricorrente in mera contrapposizione alla motivazione illustrata dal Collegio ligure al riguardo. Difatti la Corte distrettuale ha riconosciuto l'esistenza del pregiudizio sulla base degli accertamenti condotti di geom. Paci - unica consulenza utile al riguardo - ed ha tenuto adeguato conto che l'irregolarità dell'erogazione idrica era correlata all'effettivo utilizzo del rubinetto, sicché l'enfasi su tale dettaglio, presente in ricorso, appare apodittica contestazione difensiva. Inoltre i Giudici genovesi, non già come pare ritenere la ricorrete a tenor del suo argomento critico, ebbero a ristorare esclusivamente il consumo dell'acqua, fatto mediante il rubinetto di causa, ma anche il disagio conseguente al mancato funzionamento regolare dell'approvvigionamento di acqua calda e fredda nell'alloggio dei [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza ambedue le ragioni critiche appaiono prive di fondamento giuridico. Al rigetto del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio di legittimità, che si tassano in C 4.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di questa lite di legittimità tassate in C 4.200,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deci