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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03501/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28872-2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CUPELLO, alla via [OSCURATO:PERSONA], N. 18, nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1107/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di Vasto il sig. [OSCURATO:PERSONA]Aloisio per chiedere la risoluzione del contratto preliminare di vendita di immobile da costruire stipulato Ric. 2017 n. 28872 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 2 - tra le parti il 06.05.2002 per inadempimento di quest’ultimo, oltre al risarcimento dei danni.

Lamentavano gli attori le modifiche apportate dal convenuto al progetto originario di immobile e la mancata stipulazione del contratto definitivo nel termine di 18 mesi.

Costituitosi, il sig.

D’Aloisio a sua volta proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione per l’inadempimento dei promissari acquirenti.

1.1. Con sentenza n. 135/2010 il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda attorea di risoluzione del contratto per violazione dell’obbligo a vendere da parte del convenuto, avendo questi alienato a terzi il cespite di cui è causa nelle more del giudizio; condannava quest’ultimo al pagamento di €31.200,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; rigettava doma nda di risarcimento del danno esistenziale; rigettava la domanda riconvenzionale.

2. Avverso detta pronuncia proponeva gravame il sig.

D’Aloisio dinanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila che , con sentenza n. 1107/2016,rigettava l’appello , ponendo anch’ess a a fondamento della sua decisione la circostanza della vendita dell’immobile a terzi da parte del promittente alienante, intercorsa nelle more del giudizio di primo grado, non sussistendo elementi per constatare la risoluzione consensuale del contratto preliminare, né la risoluzione di diritto, non potendosi considerare i 18 mesi per la consegna dell’immobile quale termine essenziale, avuto riguardo alla natura della prestazione e all’interesse delle parti.

Le altre ragioni poste a fondamento dello stesso inadempimento non hanno alcun rilievo sostanziale.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Ric. 2017 n. 28872 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 3 - Si difendevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in particolare denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata: la corte territoriale, infatti, avrebbe concluso per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell’appellato, quando invece anche i promissari acquirenti non avevano più interesse alla stipulazione del contratto definitivo.

In altri termini, la volontà comune delle parti era quella di risolvere il contratto preliminare, non avendo nessuna di esse interesse ad adempiere.

1.1. La lagnanza non ha pregio, e il motivo deve ritenersi infondato.

Come risulta dagli atti processuali prodotti dal ricorrente, già in primo grado gli attuali resistenti avevano chiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, lamentando molteplici inadempimenti del promissario venditore diversi dalla (successiva) vendita dello stesso immobile a terzi.

Né i giudici di merito hanno attribuito un bene della vita diverso (p.e.: il trasferimento della proprietà dell’immobile di cui è causa), come si richiede ai fini dell’accoglimento del vizio di ultrapetizione nel quale incorre il giudice che pronunci oltre i confini delle domande proposte dalle parti, ignorando l'individuazione degli elementi essenziali della domanda, segnatamente integrati dalla c.d. causa petendi(ossia dai fatti posti a fondamento della pretesa spiegata in giudizio) e dal petitum, ossia dal bene della vita concretamente perseguito (c.d. petitumindiretto) o, alternativamente, dalla pronuncia giudiziale strumentale al conseguimento di detto bene (c.d. petitum diretto): ex plurimis, cfr. di recente Cass. Sez. 3, n. 15734 del 2022.

Ric. 2017 n. 28872 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 4 - Nel caso di specie, infatti, entrambi i giudici di merito hanno decretato la risoluzione del contratto preliminare, come richiesto in domanda da parte attrice e in riconvenzionale dall’attuale ricorrente, ponendo a fondamento della decisione i fatti (l’inadempimento) posti a fondamento della pretesa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1453 cod. civ., difetto di motivazione e vizio di ultrapetizione: i resistenti, infatti, non avevano chiesto l’adempimento del contratto preliminare, ossia il trasferimento della proprietà dell’immobile tramite stipulazione del contratto definitivo.

La corte d’appello avrebbe ignorato tale circostanza, basando la sua decisione sul fatto sopravvenuto della vendita a terzi dello stesso immobile considerandolo immotivatamente come inadempimento dell’appellato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi della controversia: i giudici territoriali avrebbero deliberatamente e dichiaratamente omesso di esaminare il materiale istruttorio acquisito, in quanto considerato irrilevante ai fini della decisione; nonché la data di vendita a terzi dell’immobile in causa, avvenuta nel gennaio 2006, cioè in data posterioreall’atto di citazione degli avversari (notificato il 15.04.2005) e alla costituzione in giudizio dell’attuale ricorrente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Pertanto, il riferimento insentenza alla vendita a terzi «compresa nelle ragioni di fatto e di diritto dedotte nella domanda di risoluzione del contratto preliminare»sarebbe inspiegabile.

4. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché entrambi censurano la pronuncia sotto lo stesso profilo attinente all’attribuzione di responsabilità del ricorrente per inadempimento del contratto preliminare tramite Ric. 2017 n. 28872 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 5 - vendita a terzi, e sono inammissibili.

Che l’alienazione a terzi fosse avvenuta a cura del sig.

D’Aloisio successivamente all’instaurazione del giudizio è fatto storico (non controverso) noto anche agli attori, da questi menzionato come ulteriore motivo di grave inadempienza, tale da soddisfare di per sé la richiesta degli attori di risoluzione del contratto preliminare.

Per altro verso, quelle censurate attraverso il (mancato) richiamo in ricorso all’art. 116 cod. proc. civ.sono omissioni sull’accertamento in fatto, motivate daentrambi i giudici di merit o : il giudice d’appello.

Come è noto, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

Poiché la sentenza di appello non è viziata da palese illogicità e incongruità, avendo fondato l’accertamento dell’inadempimento su un fatto grave, dimostrato e non controverso (l’ingiustificata alienazione dell’immobile nelle more del giudizio di primo grado: il promittente alienante, dice la Corte, non poteva modificare unilateralmente la situazione giuridica costituita dalla stipulazione del contratto preliminare finché non fosse intervenuta la risoluzione giudiziale del contratto preliminare: p. 5 della sentenza, righe 3-6), le scelte ritenute idonee alla formazione del convincimento dei giudici di merito non sono sindacabili in questa sede.

5. In definitiva, il Collegio dichiara infondato il primo motivo, inammissibili i restanti due , e si pronuncia sulle spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; Ric. 2017 n. 28872 sez.

S2 -ud. 27-06-2022 - 6 - condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28872-2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CUPELLO, alla via [OSCURATO:PERSONA], N. 18, nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1107/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di Vasto il sig. [OSCURATO:PERSONA]Aloisio per chiedere la risoluzione del contratto preliminare di vendita di immobile da costruire stipulato Ric. 2017 n. 28872 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 2 - tra le parti il 06.05.2002 per inadempimento di quest’ultimo, oltre al risarcimento dei danni. Lamentavano gli attori le modifiche apportate dal convenuto al progetto originario di immobile e la mancata stipulazione del contratto definitivo nel termine di 18 mesi. Costituitosi, il sig. D’Aloisio a sua volta proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione per l’inadempimento dei promissari acquirenti. 1.1. Con sentenza n. 135/2010 il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda attorea di risoluzione del contratto per violazione dell’obbligo a vendere da parte del convenuto, avendo questi alienato a terzi il cespite di cui è causa nelle more del giudizio; condannava quest’ultimo al pagamento di €31.200,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; rigettava doma nda di risarcimento del danno esistenziale; rigettava la domanda riconvenzionale. 2. Avverso detta pronuncia proponeva gravame il sig. D’Aloisio dinanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila che , con sentenza n. 1107/2016,rigettava l’appello , ponendo anch’ess a a fondamento della sua decisione la circostanza della vendita dell’immobile a terzi da parte del promittente alienante, intercorsa nelle more del giudizio di primo grado, non sussistendo elementi per constatare la risoluzione consensuale del contratto preliminare, né la risoluzione di diritto, non potendosi considerare i 18 mesi per la consegna dell’immobile quale termine essenziale, avuto riguardo alla natura della prestazione e all’interesse delle parti. Le altre ragioni poste a fondamento dello stesso inadempimento non hanno alcun rilievo sostanziale. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Ric. 2017 n. 28872 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 3 - Si difendevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in particolare denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata: la corte territoriale, infatti, avrebbe concluso per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell’appellato, quando invece anche i promissari acquirenti non avevano più interesse alla stipulazione del contratto definitivo. In altri termini, la volontà comune delle parti era quella di risolvere il contratto preliminare, non avendo nessuna di esse interesse ad adempiere. 1.1. La lagnanza non ha pregio, e il motivo deve ritenersi infondato. Come risulta dagli atti processuali prodotti dal ricorrente, già in primo grado gli attuali resistenti avevano chiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, lamentando molteplici inadempimenti del promissario venditore diversi dalla (successiva) vendita dello stesso immobile a terzi. Né i giudici di merito hanno attribuito un bene della vita diverso (p.e.: il trasferimento della proprietà dell’immobile di cui è causa), come si richiede ai fini dell’accoglimento del vizio di ultrapetizione nel quale incorre il giudice che pronunci oltre i confini delle domande proposte dalle parti, ignorando l'individuazione degli elementi essenziali della domanda, segnatamente integrati dalla c.d. causa petendi(ossia dai fatti posti a fondamento della pretesa spiegata in giudizio) e dal petitum, ossia dal bene della vita concretamente perseguito (c.d. petitumindiretto) o, alternativamente, dalla pronuncia giudiziale strumentale al conseguimento di detto bene (c.d. petitum diretto): ex plurimis, cfr. di recente Cass. Sez. 3, n. 15734 del 2022. Ric. 2017 n. 28872 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 4 - Nel caso di specie, infatti, entrambi i giudici di merito hanno decretato la risoluzione del contratto preliminare, come richiesto in domanda da parte attrice e in riconvenzionale dall’attuale ricorrente, ponendo a fondamento della decisione i fatti (l’inadempimento) posti a fondamento della pretesa. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1453 cod. civ., difetto di motivazione e vizio di ultrapetizione: i resistenti, infatti, non avevano chiesto l’adempimento del contratto preliminare, ossia il trasferimento della proprietà dell’immobile tramite stipulazione del contratto definitivo. La corte d’appello avrebbe ignorato tale circostanza, basando la sua decisione sul fatto sopravvenuto della vendita a terzi dello stesso immobile considerandolo immotivatamente come inadempimento dell’appellato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi della controversia: i giudici territoriali avrebbero deliberatamente e dichiaratamente omesso di esaminare il materiale istruttorio acquisito, in quanto considerato irrilevante ai fini della decisione; nonché la data di vendita a terzi dell’immobile in causa, avvenuta nel gennaio 2006, cioè in data posterioreall’atto di citazione degli avversari (notificato il 15.04.2005) e alla costituzione in giudizio dell’attuale ricorrente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Pertanto, il riferimento insentenza alla vendita a terzi «compresa nelle ragioni di fatto e di diritto dedotte nella domanda di risoluzione del contratto preliminare»sarebbe inspiegabile. 4. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché entrambi censurano la pronuncia sotto lo stesso profilo attinente all’attribuzione di responsabilità del ricorrente per inadempimento del contratto preliminare tramite Ric. 2017 n. 28872 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 5 - vendita a terzi, e sono inammissibili. Che l’alienazione a terzi fosse avvenuta a cura del sig. D’Aloisio successivamente all’instaurazione del giudizio è fatto storico (non controverso) noto anche agli attori, da questi menzionato come ulteriore motivo di grave inadempienza, tale da soddisfare di per sé la richiesta degli attori di risoluzione del contratto preliminare. Per altro verso, quelle censurate attraverso il (mancato) richiamo in ricorso all’art. 116 cod. proc. civ.sono omissioni sull’accertamento in fatto, motivate daentrambi i giudici di merit o : il giudice d’appello. Come è noto, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). Poiché la sentenza di appello non è viziata da palese illogicità e incongruità, avendo fondato l’accertamento dell’inadempimento su un fatto grave, dimostrato e non controverso (l’ingiustificata alienazione dell’immobile nelle more del giudizio di primo grado: il promittente alienante, dice la Corte, non poteva modificare unilateralmente la situazione giuridica costituita dalla stipulazione del contratto preliminare finché non fosse intervenuta la risoluzione giudiziale del contratto preliminare: p. 5 della sentenza, righe 3-6), le scelte ritenute idonee alla formazione del convincimento dei giudici di merito non sono sindacabili in questa sede. 5. In definitiva, il Collegio dichiara infondato il primo motivo, inammissibili i restanti due , e si pronuncia sulle spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; Ric. 2017 n. 28872 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 6 - condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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