CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25651/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.L.P. COOP. A RL rappresentata e difesa dall'avvocatoSANDRO LIVIERO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 870/2023 depositata il 11/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6986/2024Numero sezionale 5758/2026Numero di raccolta generale 25651/2026Data pubblicazione 21/09/2026La società [OSCURATO:PERSONA] Ambiente e Servizi([OSCURATO:SOCIETA]), quale concessionaria per l’accertamento e riscossione perconto del Comune di Chioggia (VE), notificò alla [OSCURATO:PERSONA] C.L.P.Coop a r.l., quale impresa svolgente attività d’impresa portuale in forza diun contratto di locazione 6/10/2016 stipulato con l’Azienda speciale per ilporto di Chioggia (ASPO), tre avvisi di pagamento per TARI 2019 (1/4-30/6/2019) per un importo totale di € 20.008,15.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Venezia che, con sentenza n. 446/02/2021, accolseparzialmente il ricorso ritenendo che la TARI fosse dovuta solo per €258,00, calcolati sulla superficie di mq 117 adibiti ad uffici, mentre nullaera dovuto per l’area portuale (€ 19.749,65) atteso che la gestione deirifiuti in detta area doveva ritenersi di competenza esclusiva dell’Autoritàdi sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] sicché il Comune non poteva gestireil servizio di gestione dei rifiuti e non avrebbe pertanto avuto titolo allarichiesta di pagamento della TARI.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto, nel contraddittorio con la Cooperativa e mediante la sentenzaindicata in epigrafe, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- non era necessario estendere il contraddittorio al Comune e alla CittàMetropolitana di Venezia, atteso che il servizio di accertamento eriscossione della TARI erano state affidate dall’ente locale alla societàappellante;- il ricorso avverso l’avviso era ammissibile anche quale atto atipico;- la cessazione della competenza del Comune e la conseguente gestionedei rifiuti non poteva ritenersi esclusa dalla mancata precisa delimitazionedelle aree portuali di Chioggia, che sarebbe dovuta seguire all’istituzionedell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico (legge 169/2016), inquanto trattasi comunque di area delimitata dalla linea doganale eNumero registro generale 6986/2024Numero sezionale 5758/2026Numero di raccolta generale 25651/2026Data pubblicazione 21/09/2026inaccessibile a terzi che non siano autorizzati sotto il controllo degli agentidella Guardia di Finanza e/o della Capitaneria di Porto;- ne deriva che è la stessa Autorità ad essere gravata dell’istituzione delservizio di raccolta rifiuti (Cass. 42089/21 e 17092/21), escludendosipertanto il potere impositivo dei Comuni;- al fine del diritto al pagamento della tassa, è irrilevante che, in fatto, ilservizio sia stato effettivamente svolto dal Comune.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di tre motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch’esso integrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione di inammissibilità della memoriaintegrativa di parte ricorrente, come eccepita nell’analoga memoria diparte controricorrente, in relazione alla prospettazione di fatti nuovi.L’eccezione è infatti generica non indicando quali fatti o prospettazionidovrebbero ritenersi nuovi mentre la memoria censurata costituisce inrealtà una mera rielaborazione normativa delle medesime tematiche giàoggetto del ricorso. Essa non comporta pertanto nuovi temi d’indaginebenché la stessa, rilevando l’ultrattività della potestà impositiva comunaleanche in epoca successiva, si collochi al di fuori dell’ambito delprocedimento non apparendo rilevante in questa sede che un successivoprovvedimento della medesima [OSCURATO:PERSONA] statuisca in ordine allapermanenza della succitata potestà e financo con effetti retroattivi, attesoche la potestà impositiva può derivare solo dalla legge (art. 23 Cost.).1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92, 132, comma secondo, n. 4,118, disp. att. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. SostieneNumero registro generale 6986/2024Numero sezionale 5758/2026Numero di raccolta generale 25651/2026Data pubblicazione 21/09/2026che la CTR abbia adottato una motivazione apparente e inintelligibile conriferimento generico a un “quadro normativo” che avrebbe trasferito lagestione dei rifiuti dal Comune (e quindi [OSCURATO:SOCIETA]) all’[OSCURATO:PERSONA].I rinvii alla sentenza di primo grado e a pronunce di legittimità sarebberoinconferenti.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Va ricordato come la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.(Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 - 01).La sentenza impugnata ha chiarito in modo del tutto comprensibile elogico le ragioni per cui ha ritenuto che la potestà impositiva, a seguitodelle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 169/2016, fosse transitata incapo all’[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la censura appareinquadrabile piuttosto nella doglianza per “insufficienza” della motivazione,lamentandosi il mancato esame di un parere della Corte dei Conti o unadichiarazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] del 2022 la cui irrilevanza peril presente procedimento è già stata richiamata in premessa, conconseguente inammissibilità alla luce dell’insegnamento appena citato.Numero registro generale 6986/2024Numero sezionale 5758/2026Numero di raccolta generale 25651/2026Data pubblicazione 21/09/20262. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 della l. n. 84/1994, come modificato dal d.lgs.n. 186/2016 e dal d.lgs. n. 232/2017, 198 e 177, comma 3, del d.lgs. n.152/2006; 1, comma 642, della l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. Evidenzia come il quadro normativo suindicatoporti a una conclusione opposta a quella sostenuta dalla Corte territoriale.Sostiene che l’istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 2016 non siasufficiente a far venir meno il potere impositivo del Comune, atteso che ladelimitazione delle aree relative è avvenuta solo nel 2019 e, con decretodel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti adottato con provvedimento17/4/2018, si è stabilita la competenza degli enti locali ove si tratti dirifiuti prodotti in porto, oltre a provvedimenti della Corte dei Conti, nelsenso indicato dalla ricorrente, nonché una determinazione della stessaAutorità Portuale del 19/12/2022, depositata con gli altri documentisopravvenuti avanti la Corte di merito il 8/5/23, con cui si attestaespressamente la sussistenza del potere impositivo TARI in capo alComune stabilendo che il calcolo del tributo avvenga con effettoretroattivo. Sostiene in tal senso che le norme vadano interpretate nelsenso che la raccolta rifiuti è servizio che comunque resta di competenzadell’ente locale. Contesta in ogni caso l’equiparazione operata dalla Cortedi merito tra cinta doganale e determinazione territoriale dellacompetenza dell’[OSCURATO:PERSONA] non potendo configurarsi unadelimitazione delle aree prima del relativo verbale adottato nel 2019,Portuale avesse istituito un valido servizio di raccolta e trasporto rifiuti.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Questa Corte ha già in più occasioni affermato che l'attività di gestionedei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenzedell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deveNumero registro generale 6986/2024Numero sezionale 5758/2026Numero di raccolta generale 25651/2026Data pubblicazione 21/09/2026escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo deglistessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, daun lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio(giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamentenella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività difatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativacompetenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che sipretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, siatuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali edalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore disistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84del 1994 (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34251, Rv. 663234 – 01; Cass.,Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583;Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 26gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass. 13 giugno 2026, n.19684).2.3 Quanto al problema della successiva individuazione delle aree, questaCorte ha già chiarito come la stessa non determini il procrastinare dellapotestà impositiva comunale atteso che, come evidenziato nell’ordinanzadi questa Sezione n. 2058/2024 (punto 12.5), non è possibile far derivarela condizione d’operatività della legge dalla pretesa mancata conclusionedel procedimento di delimitazione delle aree demaniali, atteso che la leggeche ha istituito l’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] è entrata immediatamente invigore e non vi sono, dunque, ragioni giuridiche per sostenere undifferimento dell’operatività normativa. Deve pertanto concludersi che lamancata delimitazione di tali aree, nell’annata impositiva in oggetto, nonNumero registro generale 6986/2024Numero sezionale 5758/2026Numero di raccolta generale 25651/2026Data pubblicazione 21/09/2026prova che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell’AutoritàPortuale. Quanto al provvedimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] del 2022vale quanto già evidenziato in premessa e con riferimento al primo motivodi ricorso.3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. 546/92, 39 del d.lgs. 112/1999,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Lamenta che sia statarespinta la richiesta di chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] (exProvincia di Venezia) atteso che il tributo comprende una quota peraddizionale provinciale, sostenendo che si tratterebbe di un tributoautonomo.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Quanto alla qualifica della [OSCURATO:PERSONA], ove sia stato affidatoalla società l’accertamento e la riscossione del tributo, non vi è alcunlitisconsorzio necessario con l’ente impositore. La chiamata in causa puòessere autorizzata solo ove vengano denunciate violazioni da partedell’ente medesimo (Cass. Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528, Rv. 644101 –01), rimanendo in tal caso e comunque in facoltà del contribuente agireindifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro (Sez. 5, Ordinanza n.27737 del 25/10/2024 (Rv. 672767 – 01).A maggior ragione e sempre con riferimento alla medesima CittàMetropolitana, non vi sarebbe comunque tale qualifica atteso chel’addizionale non può considerarsi un tributo provinciale autonomo ma unamera percentuale sul tributo comunale che era, secondo la disciplina di cuiall’art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/92 (poi modificato dal d.l. 124/19conv in legge 157/19 con effetto dal 2020), successivamente girato,decorso l’intero periodo di riscossione del tributo, alle Province. Questeultime si limitano a stabilire la percentuale d’addizionale, all’interno dellaforbice prevista dal comma 3 del citato art. 19, mentre, ai sensi delcomma 5, il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai ComuniNumero registro generale 6986/2024Numero sezionale 5758/2026Numero di raccolta generale 25651/2026Data pubblicazione 21/09/2026contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e conl’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, lariscossione e le sanzioni. Ne deriva che non può configurarsi unlitisconsorzio necessario con la Provincia di Venezia, oggi CittàMetropolitana.4. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.082,00 per compensi,spese generali 15%, oltre € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]