CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pontarelli;-controricorrente-nonché nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA],n. 4023/2024 depositata il 21 giugno 2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaNumero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/2026Tributaria Provinciale di Salerno, poi ridenominata Corte di giustiziatributaria (CGT) di primo grado, l’intimazione di pagamento notificatagli il28 marzo 2022 dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), nonchè leundici cartelle esattoriali da essa presupposte, eccependo la prescrizionedei crediti di natura tributaria azionati nei suoi confronti dall’Agenzia delleEntrate, con i relativi interessi e le connesse sanzioni amministrativepecuniarie.2. Il giudice adìto, nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agentedella riscossione, accoglieva il ricorso del contribuente, annullandol’impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione deicrediti portati dalle cartelle presupposte.3. La decisione veniva in sèguito riformata dalla CGT di secondo gradodella Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, con sentenza n.4023/2024 del 21 giugno 2024, in parziale accoglimento dell’appelloproposto dall’ADER, respingeva l’eccezione di prescrizione sollevata dalcontribuente con riferimento ai tributi portati dalle cartelle indicate inmotivazione con le lettere g), l) e m), ovvero quelle distinte dai numeri100 2012 0001792322, 100 2013 0031719503 e 100 2014 0008243652,ferma l’accertata prescrizione dei relativi interessi e sanzioni.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate – Riscossione haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, impropriamenteintitolato «comparsa di costituzione e risposta».6. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 1, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 26 delNumero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/2026d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 8della legge n. 890 del 1982.1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver erroneamentedichiarato la nullità della notificazione di quattro delle undici cartelle dipagamento presupposte -precisamente quelle indicate in sentenza con lelettere d), e), f) e i), corrispondenti ai numeri 100 2010 0075808026, 1002011 0015134708, 100 2011 0041371523 e 100 2012 0043374642-,tutte quante ricevute da familiare convivente del destinatario, inmancanza di prova dell’invio della comunicazione di avvenuto deposito(CAD) prescritta dal citato art. 8 della legge n. 890 del 1982.Viene obiettato che l’osservanza di tale adempimento non era richiestanel caso di specie, essendosi in presenza di notificazioni eseguite a mezzodel servizio postale ordinario.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Il collegio d’appello ha affermato che per le cartelle di pagamentodi cui alle lettere d), e), f) e i) risultava mancante la «raccomandatainformativa», ritenuta «elemento essenziale della notifica».1.4 Ha osservato, in proposito, che «le disposizioni normative diriferimento (art. 8 Legge 890/1982 e art. 60 DPR 60[0]/1973) prevedonoche, nei casi in cui l’attività notificatoria avvenga a mezzo del serviziopostale [...], il messo notificatore non si limiti a depositare l’atto presso lacasa comunale o l’ufficio postale più prossimo, ma debba procedere anchealla spedizione della raccomandata informativa (CAD) con l’avviso diricevimento».Nel prosieguo della motivazione i giudici di seconde cure hannosoggiunto che, «se la cartella di pagamento è consegnata a una personadi famiglia del destinatario dell’atto, l’Ufficio finanziario deve provare ingiudizio la spedizione della raccomandata informativa», precisando che intale evenienza «trova applicazione la lettera b-bis) del primo commadell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis [...]».Numero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/20261.5 Dal tenore della surriportata motivazione non è dato comprenderecon quali modalità fosse stata eseguita la notificazione delle cartelle di cuitrattasi: se a mezzo posta in base alla disciplina dettata dalla legge n. 890del 1982, come lascerebbe intendere il riferimento alla spedizione dellaCAD prevista dall’art. 8, quarto comma, della detta legge; se tramitemesso, come farebbe pensare il richiamo alla raccomandata informativa dicui all’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973,applicabile anche alla notificazione delle cartelle di pagamento in virtù delrinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973;se mediante spedizione diretta di raccomandata con avviso di ricevimento,a mente dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del1973, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, che a supporto delleproprie asserzioni ha riprodotto per immagine, nel corpo del ricorso, lecartoline di ritorno inerenti alle cartelle notificate.1.6 Occorre, al riguardo, tener presente che la notifica effettuatadirettamente dall’agente della riscossione mediante invio postale, ai sensidell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona con laconsegna dell’atto al familiare convivente del destinatario, senza necessitàdella raccomandata informativa, la quale è richiesta dall’art. 60, primocomma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 nella diversa ipotesi dinotifica eseguita tramite messo (cfr. Cass. n. 23384/2025).Alla luce delle considerazioni che precedono, soltanto in caso diaccertata notifica delle cartelle mediante messo avrebbe assunto rilievo laverifica della spedizione della predetta raccomandata al destinatario degliQuanto, invece, alla CAD prevista dall’art. 8, quarto comma, dellalegge n. 890 del 1982, va notato che la sua spedizione è richiestanell’ipotesi in cui il piego raccomandato sia stato depositato presso ilpunto di giacenza a sèguito dell’infruttuoso tentativo di notifica dovuto allatemporanea assenza del destinatario o al rifiuto, alla mancanza,Numero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/2026all’inidoneità o all’assenza delle persone abilitate a riceverlo in luogo delmedesimo, e non invece laddove l’atto sia stato consegnato a personadiversa dal destinatario.1.7 In mancanza degli accertamenti necessari per la correttasussunzione della fattispecie concreta nella pertinente previsionenormativa, deve, quindi, ritenersi sussistente la dedotta falsa applicazionedelle norme invocate nella rubrica del motivo.2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 68,comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, edell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015.2.1 Si sostiene che avrebbe errato il collegio regionale nel ritenereestinti per intervenuta prescrizione decennale i crediti tributari portatidalla cartella indicata in sentenza con la lettera c), ovvero quella distintadal n. 100 2010 0010797887, notificata il 26 marzo 2010.I giudici regionali non avrebbero, infatti, tenuto conto dellasospensione dei termini di prescrizione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto2021 prevista dall’art 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, recantemisure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dellaproroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine delperiodo di sospensione operante a favore degli agenti della riscossione anorma dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, espressamenterichiamato dall’ultimo periodo dello stesso comma 1 innanzi citato.2.2 Va anzitutto notato che nessun dubbio può sussistere circal’ammissibilità della doglianza in scrutinio, in quanto la configurabilità diuna causa di sospensione della prescrizione non integra un’eccezione insenso stretto ed è, pertanto, rilevabile d’ufficio, anche in sede dilegittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti giàritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (cfr. Cass. n.21929/2009, Cass. n. 27998/2918, Cass. n. 960/2025).Numero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/20262.3 Oltre che ammissibile, il motivo è fondato.2.4 La questione di diritto che esso veicola è stata recentementeaffrontata da questa Corte con le ordinanze nn. 34329/2025 e34336/2025 del 28 dicembre 2025, rese in fattispecie analoghe a quellache qui ci occupa.2.5 È utile ripercorrere l’iter argomentativo seguìto nei menzionatiarresti.L’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del2020, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidatiall’agente della riscossione», così recita:«Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi itermini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti dellariscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essereeffettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine delperiodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24settembre 2015, n. 159».Il finale richiamo all’art. 12 del d.lgs. 159 del 2015 impone di dareconto anche di questo, che a sua volta recita:«1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamentodei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi perl’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì,per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materiadi liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favoreNumero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/2026degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agentidella riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamentisospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo disospensione.2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli ufficidegli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agentidella riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventieccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi mariguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori diComuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta lasospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadonoentro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre delsecondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.3. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle dipagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».La lettura coordinata degli artt. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 e12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sulversante dei termini di prescrizione e decadenza relativi al compimentodelle attività amministrative (compresa quella riscossiva), fra gli atti chenon avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelliche invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché inscadenza) notificati fra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (ossia:«il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica lasospensione», a mente del comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 159 del2015, tenuto conto che la sospensione prevista dal comma 1 dell’art. 68del d.l. n. 18 del 2020 copre «[i]l periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto2021»).Numero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/2026La disciplina dei primi -cioè quelli che, in quanto non in scadenza, nonavrebbero dovuto essere notificati fra il 31 dicembre 2020 ed il 31dicembre 2021- si ricava dalla regola generale derivante dallacombinazione del comma 1 dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2002 con ilcomma 1 dell’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015.In ragione dell’incipit della prima norma, i termini dei (soli) versamentisono «sospesi» per 542 giorni, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.Tuttavia, in ragione di quanto disposto dalla seconda norma, sonocorrispondentemente «sospesi» i «termini di prescrizione e decadenza»dell’attività amministrativa, e in particolare, per quanto qui interessa, diquella riscossiva.Ora, poiché il richiamo dell’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020all’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche ilsuo comma 2.Ne discende che gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza,avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiaccionoalla proroga fino al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo annosuccessivo alla scadenza della sospensione.Infatti, a tenore del comma 2 dell’art. 12 più volte citato, a venire inrilievo è la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli attiamministrativi «entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i qualisi verifica la sospensione».Tale presupposto fa scattare la «proroga», espressamente prevista «inderoga» all'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, «fino al 31dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo disospensione».2.6 A conclusione del ragionamento innanzi riassunto è statoenunciato il seguente principio di diritto, con specifico riguardo alleintimazioni di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del1973:Numero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/2026- quelle non in scadenza «entro il 31 dicembre dell’anno o degli annidurante i quali si verifica la sospensione» (ossia il 31 dicembre 2020 o il31 dicembre 2021), per le quali il termine di notifica era pendente alladata dell’8 marzo 2020, sono prorogate ex se di 542 giorni;- quelle, invece, in scadenza in tale periodo beneficiano della prorogabiennale fino al 31 dicembre 2023 (ciò che realizza una situazione diriequilibrio rispetto alla previsione dell’art. 68, comma 4-bis, lett. b), deld.l. n. 18 del 2020, secondo cui «[c]on riferimento ai carichi, relativi alleentrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossionedurante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche seaffidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazionidi cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77, sono prorogati [...] di ventiquattro mesi, anche in deroga alledisposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ea ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza eprescrizione relativi alle stesse entrate»).2.7 Agli evocati precedenti giurisprudenziali il Collegio intende darecontinuità.2.8 La decisione assunta dal collegio d’appello non ha tenuto contodella disciplina emergenziale applicabile al caso in esame, comeinterpretata dalle pronunce in questione, risultando, perciò, affetta dalprospettato error in iudicando.3. Va conseguentemente disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, sezionestaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale procederà a unnuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delleNumero registro generale 1448/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 10500/2026Data pubblicazione 21/04/2026spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.Il Presidente