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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 08566/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 90/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36073/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] 2.[OSCURATO:PERSONA] (cl. 59) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] (cl. 71) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con annullamento con rinvio sul punto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; nonché chiedendo che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8566/2026 Roma, lì, 04/03/2026 (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori dei ricorrenti e in particolare: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi articolati nei rispettivi ricorsi, con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con conferma sul punto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 14/07/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 1-bis) della rubrica perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA], classe 1959, in anni 9 di reclusione (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA], classe 1971, previa esclusione della contestata recidiva, in anni 9 di reclusione (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA], classe 1965, in anni 15 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa (capo 1 e capo 3); - [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 4500,00 di multa (capo 1 riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 81, 379, 416-bis.1 cod. pen., nonché artt. 4 e 7 della l. n. 895 del 1967); - [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione ed euro 9000,00 di multa (capo 3); - [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione (capo 1 riqualificato ai sensi degli artt. 110, 416-bis, comma quarto, cod. pen.); - [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata recidiva, in anni 9 di reclusione (capo 1) ed ha revocato la confisca dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e relativo patrimonio aziendale, con conferma nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello.

3.1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché manifestamente illogica, oltre che omessa, in relazione all’art. 416-bis cod. pen. per avere escluso la perdurante esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA], senza considerare le ripetute affermazioni e approdi ermeneutici relativi alle caratteristiche e modalità di articolazione della ‘ndrangheta (con particolare riferimento alle accertate ricostruzioni emerse nei processi Crimine e Meta) e per avere conseguentemente escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una incompleta considerazione degli elementi di prova emersi, in assenza di un effettivo confronto con le diverse affermazioni rese sul punto dal Tribunale, con una motivazione non solo manifestamente illogica sul punto, ma anche carente e, dunque, sostanzialmente omessa.

In tal senso, la parte pubblica ricorrente ha evidenziato come la Corte di appello avesse anche erroneamente interpretato il capo di imputazione, senza considerare che all’evidenza la contestazione era da riferire alla partecipazione alla associazione per delinquere denominata ‘ndrangheta, come emergeva tra l’altro dagli elementi di prova acquisiti durante il giudizio, che riscontravano i ripetuti contatti con soggetti di spicco di tale consorteria criminale ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), confermati anche dagli esiti delle captazioni (che chiarivano come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato referente per la zona di Catona, con ruolo di risolutore di controversie tra sodali e attività di costante verifica e controllo del territorio, anche grazie ai suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], con chiara evocazione di metodi e atteggiamenti mafiosi, caratterizzati altresì dall’uso di violenza e armi), oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Infine, la parte pubblica ricorrente ha osservato come la carenza motivazionale sia resa palese dall’aver la Corte di appello totalmente pretermesso le ulteriori condotte accertate e provate a carico del [OSCURATO:PERSONA], sulla base del contenuto inequivoco delle captazioni presso il casolare di contrada [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959).

4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, oltre che violazione di norme processuali in relazione al capo 1) della rubrica con particolare riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 238-bis cod. pen. per avere ritenuto la costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle precedenti decisioni definitive nei procedimenti Prima, Virus e Xenopolis.

La difesa ha sostenuto come le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, basate su identità soggettiva, comunanza territoriale e finalità illecite, fossero sostanzialmente apodittiche e sintomo di una motivazione: - manifestamente illogica nel collegare i suddetti elementi al mantenimento in vita del sodalizio senza alcun riscontro fattuale; - contraddittoria e carente avendo omesso di confrontarsi con dati decisivi come la lunga cesura temporale tra i fatti oggetto di giudizio e i pregressi accertamenti, in mancanza di qualsiasi collegamento operativo tra le condotte; - viziata da travisamento del fatto per avere attribuito significati erronei ad alcune risultanze dibattimentali, giungendo così ad applicare un automatismo giuridico probatorio inaccettabile, senza effettivamente accertare se nel periodo 2013/2014 esistesse un vincolo associativo operativo e rispetto a tale vincolo potesse effettivamente riscontrarsi la responsabilità del ricorrente quale partecipe.

La difesa ha evidenziato come la mera vicinanza familiare e l’avere alcuni dei ricorrenti lo stesso cognome di precedenti soggetti condannati, non potesse assurgere ad elemento sostitutivo in ordine alla certa sussistenza della associazione, mentre la Corte di appello aveva omesso di considerare le plurime allegazioni difensive volte a riscontrare la possibile realizzazione di iniziative criminali sporadiche ed autonome.

La notorietà mafiosa pregressa non poteva essere ritenuto un valido elemento di prova della responsabilità del ricorrente e sul punto la motivazione si doveva ritenere manifestamente illogica. [OSCURATO:SOCIETA] appello si era assestata su di un sillogismo implicito conseguente alla mera elencazione di elementi ritenuti rilevanti in assenza di riscontri concreti, basandosi sulla notorietà criminale pregressa e giungendo così al travisamento del fatto in mancanza di qualsiasi evidenza in ordine alla attualità mafiosa.

Infine, si è sottolineato come la Corte di appello avesse omesso di considerare la collocazione in ambito familiare delle condotte ascritte, confondendo tale contesto con una vera e propria partecipazione associativa, senza alcuna effettiva emersione del vincolo associativo, della affectio societatis e della attiva messa a disposizione del ricorrente, creando in sostanza una sorta di responsabilità per lignaggio.

La contraddittorietà della motivazione era poi evidente considerato l’intervenuto dissequestro, ad esito del giudizio di primo grado, della masseria in contrada [OSCURATO:PERSONA], ritenuta centro operativo della consorteria criminale, eppure restituita agli odierni ricorrenti.

4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica nell’aver ritenuto la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. sulla base del travisamento delle risultanze processuali; la difesa ha richiamato la contestazione a carico del ricorrente ed ha sottolineato come la aggravante fosse stata ritenuta dal giudice di primo grado con estrema superficialità, senza neanche aver effettivamente preso cognizione in modo specifico delle captazioni ritenute risolutive in tal senso, mentre la Corte di appello, di fronte alla trascrizione della captazione (1339 rit 1680/13) sulla quale la difesa aveva proposto una serie di censure che tendevano ad evidenziare una portata alternativa, con possibili significanti opposti, aveva di fatto omesso di motivare, limitandosi a trarre una massima di esperienza sulla base di un esito di indagine riferibile ad altro procedimento e ad altri indagati (ovvero l’occultamento di armi in tubi di pvc sotterrati) e senza tenere conto di rilevanti elementi di prova in senso contrario (con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) così dimostrando di avere ritenuto la aggravante in questione sulla base di un mero pregiudizio in violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, con chiara violazione anche del disposto dell’art. 192 cod. proc. pen.

Invero, la motivazione non si era attenuta in alcun modo alle regole ermeneutiche sancite dalla giurisprudenza di legittimità nella costruzione del ragionamento indiziario, mentre erano state pretermesse le allegazioni difensive che avevano anche evidenziato come nel caso di specie il dialogo si dovesse riferire al furto di attrezzatura agricola.

4.3. Vizio della motivazione perché illogica, carente e contraddittoria nell’aver ritenuto provata la condotta di partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo 1) della rubrica ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.; la difesa ha ampiamente richiamato i principi sul tema affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle Sezioni Unite “Mannino” e “Modaffari”, nonché la considerazione della Corte di appello quanto al ruolo di minor rilievo del ricorrente rispetto a quello dei fratelli, per poi sottolineare come la partecipazione dello stesso alla associazione per delinquere si fosse basata solo su alcune captazioni del tutto equivoche nel loro portato (consapevolezza quanto all’arsenale di armi occultato nel territorio di riferimento con piena partecipazione alla discussione con altri sodali per difenderlo, le preoccupazioni espresse per l’installazione di telecamere di video sorveglianza come sintomo del timore di sottrare al clan spazi di controllo del territorio, l’avere ascoltato la richiesta di appoggio del Callea per favorire l’assunzione di due autisti presso una impresa locale) in assenza di qualsiasi riscontro concreto o accertamento materiale a sostegno della affermazione di responsabilità.

La carenza argomentativa, la contraddittorietà degli elementi valorizzati e la manifesta illogicità appaioni evidenti in assenza di un effettivo contributo concreto del ricorrente, avendo la Corte di appello ritenuto, in mancanza di prova, meri atteggiamenti ideologici come indicatori di mafiosità, in assenza di riscontri esterni e materiali alle captazioni, con argomentazioni, tra l’altro in contraddizione tra loro (minore rilevanza della condotta e assoluta indispensabilità del contributo).

4.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa, in mancanza di qualsiasi specifica caratterizzazione in relazione alla posizione del ricorrente, nell’avere omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; la Corte di appello si è attestata su argomentazioni apodittiche, generalmente collegate alla gravità dei fatti.

5. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971).

5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis cod. pen. quanto al capo 1) della rubrica; la difesa con un articolato motivo di ricorso ha criticato l’opzione interpretativa della Corte di appello (conforme a quella del giudice di primo grado) quanto alla ritenuta operatività della c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2013-2014 perché collegata agli accertamenti che ne riscontravano la piena operatività negli anni 1980 e seguenti, con evidente salto logico in relazione alla posizione del ricorrente, atteso che egli risultava del tutto estraneo a dinamiche associative e non risultava mai condannato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.

I giudici di merito avevano desunto la responsabilità del ricorrente sulla base di un vero e proprio pregiudizio basato sulla mera prossimità parentale del ricorrente con altri componenti della sua famiglia invece condannati per il delitto di cui al capo 1).

La storicità del sodalizio mafioso non poteva essere considerato elemento sufficiente a riscontrarne l’attualità e la continuità rispetto alla imputazione ascritta al ricorrente, essendo stata del tutto omessa una valutazione specifica e individualizzante, mentre era stato seguìto un ragionamento circolare, caratterizzato da automatismi valutativi, che trovava la sua evidente trasposizione grafica nel generico richiamo ad una sovrapposizione soggettiva tra imputati di diversi procedimenti, nonché nella comunanza di territori e di strategie illecite condivise, senza che possa effettivamente attribuirsi portata risolutiva a vincoli parentali con soggetti già condannati e soprattutto all’unico elemento di prova effettivamente richiamato dalla Corte di appello, rappresentato dalla conversazione del 08/10/2013, il cui contenuto era stato totalmente travisato dai giudici di merito.

In tal senso, si è sostenuto come la conversazione avesse portata generica, aspecifica, e si caratterizzasse per un dialogo riferito all’attività di pascolo svolta dal ricorrente, in assenza della pregnanza e significatività ritenuta dalle sentenze di merito.

La motivazione è illogica perché in concreto aveva omesso di confrontarsi con le plurime censure sollevate sul punto con l’atto di appello (pag. 10/18 del ricorso) e aveva eluso ogni reale valutazione critica delle conversazioni.

5.2. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. quanto al capo 1) della rubrica per avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenza della circostanza aggravante della associazione armata non solo sulla base di scarni elementi probatori (la conversazione captata evocata nel primo motivo di ricorso), ma anche in contrasto con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, attesa la mancanza di qualsiasi attività di sequestro o rinvenimento delle armi.

Ricorre ancora un automatismo valutativo, trasformando l’aggravante in una sorta di presunzione di fatto non prevista per legge, mediante il richiamo al dato storico della natura armata delle associazioni per delinquere di stampo mafioso, mentre non era stata in alcun modo riscontrata la disponibilità immediata delle armi, l’accessibilità concreta alle stesse da parte del ricorrente, la connessione funzionale delle armi con l’attività della associazione.

5.3. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per avere la Corte di appello rigettato la richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione apparente ed apodittica, sostanzialmente sottraendosi al dovere di motivare anche quanto al trattamento sanzionatorio, non apparendo sufficiente a tal fine il richiamo alla complessiva gravità delle condotte ed alla presunta disponibilità del ricorrente a compiere atti intimidatori (per come desunta dalla travisata considerazione della unica captazione a carico dello stesso).

La motivazione della Corte di appello si doveva ritenere meramente riproduttiva delle considerazioni del giudice di primo grado in assenza di autonoma valutazione.

5.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 416-bis cod. pen., attesa la rideterminazione del trattamento sanzionatorio sulla base del regime previgente alla l. n. 69 del 2015 e della esclusione della recidiva per giungere tuttavia alla irrogazione di una pena di anni 9 di reclusione, da ritenersi non solo eccessiva, ma del tutto immotivata anche considerato il quadro fattuale accertato e la posizione marginale del ricorrente.

5.5. Violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 125 e 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché totalmente omessa quanto alla dosimetria della pena, in presenza di una pena del tutto sproporzionata, in assenza di qualsiasi specifica giustificazione sulla quantità di pena prescelta, atteso il tempo decorso rispetto ai fatti contestati, la riconosciuta modestia dei precedenti penali, circostanze che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a partire nella propria valutazione dal minimo edittale, senza chiarire il criterio sulla base del quale era stata prescelta una pena così elevata sin nella determinazione della pena base.

5.6. Il ricorrente ha, inoltre, proposto motivi nuovi.

Con il primo motivo nuovo, intitolato approfondimento del primo motivo di ricorso, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla condotta associativa ai sensi dell’art. 416-bis, comma primo, cod. pen., attesa la ricostruzione della responsabilità del ricorrente solo ed esclusivamente sulla base della intercettazione c.d. dei tubi, già ampiamente contestata per come recepita dalla Corte di appello e richiamata l’erronea valutazione di tale materiale probatorio sin dal primo grado (pag. 257 quanto al muoversi tutti per contrastare i cercatori di funghi che danneggiavano le coltivazioni e quanto all’asserito occultamento delle armi nei tubi sotterrati, senza alcun riscontro concreto in tal senso).

Il ruolo di armiere del ricorrente era stato ritenuto in modo del tutto apodittico, atteso che la partecipazione alle occasioni conviviali presso la casetta [OSCURATO:PERSONA] era dato neutro, neanche a carattere indiziario, il riferimento al maneggio di armi descriveva una mera attività personale non condivisa, il riferimento alle precedenti condanne quanto alla cosca di riferimento non aveva mai coinvolto il ricorrente.

Con il secondo motivo, intitolato approfondimento del terzo motivo di ricorso è stata dedotta la non condivisibile negazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., attesa la durata del processo e il tempo lunghissimo che aveva caratterizzato, nel caso di specie, il deposito della decisione.

6. [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Violazione di legge, vizio della motivazione in ogni sua forma e mancata assunzione di prova decisiva quanto al capo 3) della rubrica con riferimento agli artt. 192, 530, 546, comma 1, lett. e), 603 cod. proc. pen., artt. 629, comma primo e secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen.

La difesa ha contestato le conclusioni della Corte di appello, che aveva ritenuto provato il fatto ascritto al ricorrente, ovvero l’estorsione contestata al capo 3) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], classe 68 (assolto), quale mandante, nonché con [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale, sulla base della sequenza logico cronologica emergente dalle captazioni, mentre dagli atti del processo non era emerso in alcun modo il passaggio di denaro tra i due interlocutori.

In tal senso si è osservato come la conversazione fosse stata video ripresa e tale ripresa escludeva qualsiasi passaggio di denaro.

La difesa ha richiamato: - la richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale ex art. 603, cod. proc. pen. per visualizzare tale captazione audio video; - il rigetto della richiesta a fronte della affermazione della Corte di appello quanto alla acquisizione di tale dato ed alla visualizzazione in camera di consiglio da parte della Corte; - la mancanza di qualsiasi passaggio argomentativo sul punto nella motivazione della sentenza, sottolineando la decisività di tale materiale al fine della ricostruzione della condotta ascritta al ricorrente.

La motivazione, che aveva affermato la ricorrenza del passaggio della somma di denaro, doveva ritenersi quindi manifestamente illogica, oltre ad avere introdotto un vero e proprio travisamento probatorio.

È stata anche contestata la valutazione delle ulteriori emergenze istruttorie con particolare riferimento alle captazioni, che sarebbero state oggetto di una lettura frazionata e parcellizzata, senza considerare plurimi elementi che rendevano chiara la assoluta estraneità del ricorrente al fatto ascritto e la mancata conoscenza del meccanismo estorsivo e degli importi dovuti (pag. 4 del ricorso), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di configurare una responsabilità dello stesso quale mandante, con evidente assenza di prova quanto alla presenza di un effettivo contributo da parte del ricorrente nella condotta ascritta a titolo di concorso, con conseguente violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo stato chiarito in che cosa sarebbe consistita la istigazione posta in essere.

Infine, si è affermata la assoluta assenza dell’elemento materiale del delitto ascritto, non essendo emersa nell’occasione alcuna minaccia o pretesa economica tale da determinare un ingiusto profitto.

6.2. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., nonché dell’art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione al capo 1) per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza e la perdurante operatività della c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei precedenti giudiziari richiamati in sentenza e riferibili ai procedimenti c.d.

Prima, Virus e Xenopolis, con conseguente violazione anche di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma.

La difesa ha ritenuto insufficiente a provare la sussistenza della fattispecie associativa sulla base degli elementi richiamati in sentenza (identità soggettiva di alcuni protagonisti, comunanza territoriale, finalità illecite analoghe) in considerazione dell’ampio lasso temporale intercorrente tra le decisioni evocate e l’associazione oggetto di imputazione, in mancanza di prova effettiva quanto alla continuità della associazione contestata con quella oggetto dei precedenti accertamenti, considerato non solo il tempo trascorso, ma anche le operazioni repressive subìte dal clan evocato in passato.

La motivazione è stata ritenuta sul punto manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che viziata da travisamento del fatto per avere considerato la mera appartenenza territoriale e familiare come prova di appartenenza alla associazione mafiosa, applicando un automatismo giuridico probatorio inaccettabile, non potendosi inferire la attualità e sussistenza della associazione da trascorsi giudiziari in mancanza di qualsiasi prova quanto alla ricorrenza di un vincolo associativo effettivamente operativo.

Sono state allegate numerose considerazioni in ordine alla manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta continuità del sodalizio mafioso (pag. 12 e seg.) sottolineando come la motivazione abbia del tutto omesso di confrontarsi con la alternativa prospettazione della difesa secondo la quale poteva trattarsi di iniziative criminali sporadiche e autonome, in assenza di qualsiasi prova di un nesso causale operativo tra il vecchio clan e le presunte condotte recenti, in modo non consentito, non essendo sufficiente a tal fine il richiamo alla notorietà mafiosa in assenza di ulteriori riscontri.

Nella prospettazione difensiva è del tutto mancata la considerazione di un passaggio definito cruciale, ovvero come si sia mantenuto o rinnovato il pactum sceleris, attesa la decimazione intervenuta della leadership della consorteria criminale oggetto delle sentenze definitive di condanna.

Ancòra si è sottolineata l’assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza effettiva di un metodo mafioso, al quale dovrebbe conseguire l’esistenza di una intimidazione diffusa e di un assoggettamento omertoso, essendosi altresì omesso di evidenziare la specifica ricorrenza di una continuità strutturale del clan (mancata indicazione di un organigramma attualmente riconducibile per linea di continuità a quello passato, patrimonio e luoghi di incontro comuni, con scavalcamento indebito della già richiamata cesura temporale).

In conclusione, si è osservato come la Corte di appello abbia omesso di motivare, rendendo di fatto una motivazione apparente che ha confuso la sfera familiare con la sfera criminale associativa (pag. 22 e seg.), giungendo così a sanzionare una condizione, ovvero l’essere parte di un nucleo familiare, piuttosto che una condotta.

A sostegno delle proprie argomentazioni la difesa ha anche richiamato la decisione in tema di dissequestro della masseria realizzata dal giudice di primo grado (che dunque non aveva ritenuto la natura mafiosa della azienda familiare), rilevando come la Corte di appello avesse in tal senso omesso di confrontarsi con un dato rilevante, nonostante la specifica deduzione sul punto introdotta con i motivi di appello, pur continuando a ritenere la disponibilità della masseria come elemento di contiguità mafiosa.

6.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza della associazione per delinquere armata ai sensi dell’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.; la sentenza di primo grado ha ritenuto la contestata aggravante in considerazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto armiere della cosca indagata, sulla base delle conversazioni captate di cui al rit 1680/13, progressivi 1339, 1340 e 1341, in assenza di qualsiasi effettivo elemento di prova in tal senso e richiamando elementi e soggetti estranei al presente procedimento (pag. 32 del ricorso). [OSCURATO:SOCIETA] appello, nonostante le critiche della difesa quanto alla illegittima e meramente presuntiva estensione al caso in esame delle circostanze accertate su di un terreno in contrada Mojo, disponeva la riapertura della istruttoria realizzando la trascrizione della prima delle tre conversazioni, ma ne travisava completamente i contenuti, muovendo da un pregiudizio sul fatto (ovvero che all’interno di eventuali tubi sotterrati di pvc si dovessero trovare occultate le armi), estendendo al caso di specie le conclusioni relative al diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (classe 59) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 90) in mancanza di qualsiasi correlazione o connessione tra le due condotte, peraltro realizzate in diversi luoghi.

Era dunque apodittica la motivazione nell’aver affermato la ricorrenza della associazione armata sulla base di una mera presunzione interpretativa delle captazioni, con estensione delle conclusioni raggiunte in diverso procedimento (ovvero ritenere che normalmente le armi venissero occultate sottoterra in tubi di pvc).

La difesa ha, inoltre, sottolineato come la motivazione si dovesse ritenere anche omessa in considerazione dei plurimi elementi allegati dalle difese a sostegno di una logica versione alternativa (pag. 37 e seg. del ricorso), con conseguente travisamento della prova.

Sul punto è stata quindi rilevata la violazione dei principi ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ragionamento indiziario, con omessa considerazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, avendo la Corte di appello motivato sulla base di un inammissibile automatismo fra la partecipazione ad una delle mafie storiche e la sussistenza conseguente della circostanza aggravante, soprattutto considerato che dagli elementi acquisiti in giudizio non era emersa alcuna necessità di ricorso alle armi per il raggiungimento degli eventuali obiettivi associativi, né era risultata in alcun modo dimostrata la disponibilità delle armi stesse.

6.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione al capo 1) della rubrica con riferimento all’art. 416- bis, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto.

Dopo un ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (pag. 52 e seg.) in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sezioni Unite “Mannino” e “Modaffari”), la difesa ha rilevato come la motivazione sul punto si dovesse ritenere in parte apodittica e, dunque omessa, e in parte contraddittoria, oltre che basata su ragionamenti illogici, attesa la pretermissione di numerosi elementi probatori, senza verificare in modo approfondito se si trattasse della prosecuzione della precedente associazione (oggetto di condanne definitive) o di una nuova associazione, riscontrando la presenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie imputata (capacità intimidatoria del gruppo, assoggettamento del territorio, omertà diffusa). [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva ritenuto che ricorresse una estensione e prosecuzione della [OSCURATO:PERSONA] già oggetto di accertamento nel processo prima senza considerare l’amplissimo iato temporale che aveva caratterizzato questo primo accertamento riferibile a fatti commessi negli anni 1990 e 2000, in assenza di qualsiasi elemento di prova, neanche citato dalla Corte di appello, valido a configurare il contributo effettivo del ricorrente alla vita del sodalizio, il suo inserimento fattivo, il suo ruolo, richiamando in realtà circostanze cariche di ambiguità e non risolutive (pag. 60 e seg. del ricorso).

6.5. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma nel riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma del metodo, in mancanza di qualsiasi accertamento o riscontro effettivo sul punto.

6.6. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la assoluta mancanza di argomentazioni a sostegno di tale scelta nel determinare la dosimetria della pena.

6.7. Violazione di legge ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché dell’art. 49 CDFUE oltre che dell’art. 27, comma terzo, della Costituzione; la difesa ha richiamato la mancanza di una valida motivazione al fine di poter individuare il criterio valutativo applicato nella dosimetria della pena, in presenza di una sanzione decisamente eccessiva, in violazione del principio di proporzionalità.

7. [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione alle argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello per ritenere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto, così come riqualificato.

La difesa, richiamata la posizione cautelare attuale del ricorrente e l’andamento del giudizio di primo e di secondo grado, ha, a sua volta, sostenuto che la condanna era intervenuta sulla base di un pregiudizio evidente, attribuendo a tutti i ricorrenti la disponibilità di armi sulla base di una lettura fuorviante delle captazioni, basata poi su un evidente travisamento del fatto e violazione dei criteri valutativi nell’ambito di un procedimento indiziario, essendo stata ritenuta, come massima di esperienza, del tutto priva di riscontri, la condotta di occultamento delle armi in tubi di pvc sotterrati, in assenza di qualsiasi effettivo riscontro sul punto, estendendo al caso di specie circostanze che erano emerse a carico di altri soggetti in diverso procedimento, senza confrontarsi con le versioni alternative fornite dalla difesa (quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] classe 71), così violando il principio del ragionevole dubbio.

8. [OSCURATO:PERSONA].

8.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione al capo 3) della rubrica, considerata la ricostruzione del tutto congetturale della Corte di appello che si è sostanziata in una acritica adesione alla ipotesi investigativa, senza alcuna considerazione della alternativa versione fornita dalla difesa (quanto alla lecita destinazione della somma di euro 2500,00 come pagamento in favore del ristorante [OSCURATO:PERSONA] di Bacco, nonché quanto alla affermata inverosimiglianza della versione offerta dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine quanto alla interpretazione illogica ed arbitraria delle conversazioni intercettate in data 21/05/2014, dove il termine pensiero è stato apoditticamente identificato con il denaro, il termine giovanotto associato alla persona offesa senza alcun elemento obiettivo di riferimento, i dialoghi sono quasi totalmente inintelligibili).

8.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente quanto alle aggravanti contestate ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.; è mancata qualsiasi considerazione della Corte di appello in ordine alla consapevolezza e volontà del [OSCURATO:PERSONA] di agire per conto e a vantaggio della cosca, anche in considerazione del fatto che non sussistono gli elementi costitutivi dell’estorsione e risulta mancante qualsiasi forma di spendita del vincolo associativo e di prova quanto alla esplicita percezione della minaccia da parte della vittima.

Le conclusioni della Corte sono solo supposizioni basate sulla notorietà della cosca [OSCURATO:PERSONA].

8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente e sostanzialmente omessa in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna considerazione della posizione marginale del ricorrente e della limitata offensività della condotta.

9. [OSCURATO:PERSONA].

9.1. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].

9.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica in relazione al disposto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., in ordine alla connotazione della condotta come concorso esterno e non più partecipazione alla associazione, soprattutto con riferimento alla latitudine della condotta contestata ed alla effettiva ricorrenza di un contributo causale alle dinamiche del sodalizio.

La difesa ha ampiamente richiamato l’andamento del giudizio, la riqualificazione del fatto, con incisione delle attività difensive, la diversa connotazione della condotta emergente dalle valutazioni effettuate dai giudici di primo grado rispetto ai giudici di secondo grado.

È stata contestata la qualificazione della condotta ascritta al ricorrente, sostenendo l’inoffensività e l’irrilevanza della stessa, in assenza di qualsiasi effettiva capacità di rafforzare il sodalizio mafioso di riferimento, proprio per le caratteristiche della condotta e per l’analitica descrizione di un patto politico elettorale condizionato dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], conclusosi in epoca precedente ai fatti ascritti (anno 2010 rispetto all’anno 2013).

Il ricorrente ha richiamato le valutazioni dei due giudici di merito, ne ha sottolineato differenze ed asserite aporie, ritenendo la motivazione della Corte di appello manifestamente illogica proprio per aver ritenuto, in contrasto con i pochi elementi di fatto accertati, un contributo rafforzativo conseguente alla minima condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo la sussistenza di un contributo esterno idoneo ed efficiente, attesa la preesistenza dell’accordo nella gestione del comune di Delianova tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, si è anche sottolineato come fosse manifestamente illogico considerare unitariamente la posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA], attesa la evidente differenziazione delle due situazioni nel corso del giudizio, soprattutto perché la piena consapevolezza in capo al ricorrente del ruolo della cosca emerge esclusivamente in occasione dell’incontro del 3 ottobre 2013, mentre la cosca aveva ben prima acquisito una posizione di primazia e controllo rispetto all’assegnazione dei lavori pubblici da parte del Comune.

Richiamata l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’accordo politico elettorale mafioso intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha sottolineato come la affermazione di responsabilità fosse stata tra l’altro basata su una mera valutazione ex ante, in assenza di qualsiasi riscontro in ordine alla efficienza causale della condotta nel senso della presenza di una reale prova in ordine alla natura ed effettività del vantaggio conseguito dalla cosca grazie al contributo del ricorrente, anche attesa l’effettiva ricostruzione da parte della sentenza del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in termini di occasionalità; ruolo individuato nell’aver organizzato un incontro tra le parti del precedente accordo politico elettorale mafioso, nel quale si sarebbe dovuta ribadire la vigenza e attualità degli accordi precedentemente presi.

Nessuna considerazione emerge in ordine alla reale incidenza effettuale della condotta del [OSCURATO:PERSONA], sicché sul punto la motivazione si doveva considerare anche omessa, attesa altresì l’evidente accessorietà e sostanziale irrilevanza della sua condotta rispetto alle finalità dei soggetti originariamente parte degli accordi illeciti quanto alla gestione degli appalti e all’assegnazione dei lavori del Comune di Delianuova.

9.3. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].

9.4. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 110, 416-bis cod. pen., nonché all’art. 6 Cedu, quanto alla intervenuta qualificazione della condotta originariamente ascritta come partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso esterno alla stessa, essendo di fatto mancata la considerazione da parte della Corte di appello della assoluta diversità delle condotte oggetto di contestazione rispetto a quelle oggetto di riqualificazione, sicché non poteva assolutamente essere considerata presente una contestazione in fatto della condotta per la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato.

La difesa ha sottolineato come il ricorrente sia stato condannato, in mancanza di contraddittorio e possibilità di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa per fatto del tutto diverso nella sua dimensione storica, in assenza di effettivo confronto con le doglianze difensive sul punto (pag. 6 e seg. del ricorso, con particolare riferimento alla affermazione resa dalla stessa Corte di appello secondo la quale gli elementi fattuali su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità sarebbero emerse nel corso del giudizio, con totale omissione, mediante verifica ex post, della incidenza eziologica del contributo prestato quale concorrente esterno).

9.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 416-bis cod. pen., nonché all’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; il percorso argomentativo della Corte di appello è manifestamente illogico, perché non riesce ad individuare l’effettiva portata del contributo del ricorrente ed omette di considerare del tutto la sua relazione con il [OSCURATO:PERSONA] e la natura servente della sua posizione rispetto allo stesso.

La difesa ha sul punto sottolineato come fosse stato del tutto pretermesso il dato risolutivo di un intervento posto in essere nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e non della consorteria mafiosa, senza alcuna effettiva esplicazione di circostanze dirimenti quanto all’effettivo coinvolgimento del sodalizio nelle vicende amministrative del paese, al vantaggio conseguentemente ottenuto, ai destinatari di tali attività, alla presenza di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio che non aveva in alcun modo coinvolto il ricorrente.

Il ruolo e il tipo di condotta posta in essere sono elementi carichi di ambiguità non esplicitate nel senso del concorso esterno, senza chiarire, quanto alle condotte ritenute rilevanti (evocazione del primo incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mediare con i [OSCURATO:PERSONA] e invito ad intervenire ai [OSCURATO:PERSONA] all’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] presso la masseria [OSCURATO:PERSONA]), quale sarebbe stato il beneficio derivato al sodalizio, attesa la impossibilità di risolvere tali tensioni e la mancata partecipazione dei [OSCURATO:PERSONA] all’incontro al quale erano stati invitati.

Era stata quindi omessa la motivazione sul tema centrale della ricorrenza di una piena prova quanto all’accrescimento della potenzialità del sodalizio proprio ad esito della condotta tenuta dal ricorrente.

Le condotte ritenute rilevanti dalla Corte di appello non avevano alcuna univocità (pag. 22 del ricorso), mancando la possibilità di ritenere effettivo un rafforzamento del sodalizio anche in forma indiretta.

Si è quindi rilevata la sostanziale apparenza della motivazione che, nel tentativo di ricostruire l’elemento oggettivo del reato, si era limitata a richiamare la piena consapevolezza da parte del ricorrente, senza specificare effettivamente a quale profilo riferire tale dato (alla condotta contestata o alla presenza di un precedente accordo politico elettorale del [OSCURATO:PERSONA] con la cosca [OSCURATO:PERSONA]).

Era mancata qualsiasi considerazione in ordine all’eventuale ruolo assunto dal ricorrente nella conclusione dell’accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], né - quanto al periodo 2013 - era stato provato che il suo intervento avesse determinato ed innescato una reazione della consorteria mafiosa, elemento questo affermato in termini meramente propositivi.

In conclusione, la condotta posta in essere in favore del [OSCURATO:PERSONA] non poteva integrare un contributo al sodalizio, in mancanza, tra l’altro, di qualsiasi forma di intimidazione o richiamo alla capacità criminale riferibile alla associazione per delinquere.

Ricorreva un evidente erroneo apprezzamento nell’aver valorizzato la piena consapevolezza del contesto da parte del ricorrente, imputando il fatto per come riqualificato sulla base di un accordo pregresso che non lo vedeva in alcun modo coinvolto.

In tal senso la difesa ha sostenuto che la Corte di appello aveva eluso un tema specifico devoluto in appello quanto alla sufficienza della assunzione di un impegno a favore del sodalizio (convocare i [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]) senza che sia stata dimostrata la realizzazione effettiva di tale impegno.

9.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere imputato al ricorrente, nella forma della responsabilità colposa, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il richiamo al fatto notorio della disponibilità di armi in capo a tali associazioni, soprattutto considerato che il fatto ascritto era stato riqualificato come concorso e non come partecipazione alla associazione per delinquere.

9.7. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apodittica quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base della mera definizione della condotta come “spregiudicata”, anche attesa l’incensuratezza del ricorrente.

10. Ricorso Napoli.

10.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen. quanto alle intercettazioni ambientali di cui al rit 1603/17, eseguite a mezzo captatore informatico, in quanto non risulta che le scelte di attivazione e disattivazione siano state preventivamente determinate dal Pubblico Ministero, in violazione dell’art. 267 cod. proc. pen.; la disattivazione del dispositivo, inoltre, nella prospettazione della difesa, impedisce la continuità delle captazioni, che sarebbe necessaria per apprezzare la genuinità della prova, invece definitivamente compromessa in mancanza di una considerazione complessiva della portata dei dialoghi.

Infine, dopo una ampia ricostruzione tecnica e di sistema, la difesa ha rilevato che le apparecchiature utilizzate per la registrazione non erano quelle installate presso i locali della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ma quelle installate, fino al 04/04/2019, presso i locali privati della società RCS, siti in Napoli, sicché tutte le captazioni dovevano essere ritenute inutilizzabili per violazione del disposto dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. anche tenuto conto della portata inequivoca della nota del 09/06/2021 della Procura di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite “Carli”.

10.2. Violazione di norme processuali in relazione agli artt.430, 468 e 507 cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazione perché apparente, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al rit 1603/2017; la difesa ha sostenuto l’introduzione nel presente procedimento di esiti intercettivi in violazione delle ordinarie sequenze procedimentali, atteso che gli stessi esiti erano a disposizione dell’ufficio di Procura ben prima dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. e, ciò nonostante, non erano stati inseriti nel materiale a disposizione delle parti, così incidendo in modo decisivo sulle scelte di accesso al rito dibattimentale ordinario piuttosto che ad altre forme di giudizio.

Le captazioni sono state difatti acquisite in modo scorretto, evocando l’art.430 cod. proc. pen., ma non potevano in alcun modo considerarsi esito di indagine sopravvenuta, ma anzi riferibili ad un procedimento parallelo a quello oggetto di esame e giudizio, con identiche tempistiche.

La motivazione della Corte di appello sul punto era erronea e non centrata quanto alle esigenze di garantire la prosecuzione di altre indagini ancora in corso.

Le intercettazioni relative al rit citato non erano originariamente comprese nel compendio indiziario a carico del Napoli e rappresentano elemento risolutivo quanto al giudizio espresso dalla Corte di appello.

La difesa ha richiamato la sequenza procedimentale relativa al processo Iris (pag. 26 del ricorso) sottolineando come il quadro delle acquisizioni documentali fosse stato modificato dopo che l’imputato aveva definitivamente optato per il rito ordinario, avendo l’ufficio della Procura modificato lo stato degli atti per come cristallizzato al momento del rinvio a giudizio, sicché l’acquisizione di tali captazioni si doveva ritenere illegittima.

10.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 416-bis, cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto provata la condotta partecipativa del ricorrente in violazione dei princìpi statuiti dalle Sezioni Unite “Mannino” e “Modaffari”, attesa non solo l’intervenuta assoluzione del ricorrente dai reati fine, ma anche l’assenza di qualsiasi contributo effettivo, dinamico e reale da parte dello stesso per sostenere l’associazione per delinquere.

In tal senso, si è osservato come tale affermazione di responsabilità si basi - quasi esclusivamente - sulle intercettazioni precedentemente richiamate e risulti smentita dalla revoca della confisca imposta sulla impresa riferibile al ricorrente e sul suo patrimonio.

Il richiamo alle emergenze dibattimentali si doveva ritenere del tutto insufficiente (pag. 32 del ricorso) in assenza di prova quanto al rafforzamento della associazione conseguente all’asserito contributo del ricorrente, non apparendo a tal fine risolutiva l’attribuzione allo stesso della dote della santa che implicherebbe il possesso una qualifica emblematica quanto ad un elevato livello associativo (anche atteso il mancato sostegno ad interessi personali del Napoli da parte della [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, la difesa ha richiamato la decisione relativa alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] per sostenere l’estraneità del ricorrente alla associazione oggetto della contestazione di cui al capo 1) della rubrica.

10.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 416-bis, comma quarto, cod. proc. pen. per come contestata al capo 1) della rubrica; la Corte di appello si era limitata sul punto a richiamare precedenti giudicati, che attestavano la disponibilità di armi in capo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], e l’esito di alcune captazioni ritenute risolutive in tal senso, senza alcuno specifico riferimento in concreto alla posizione del ricorrente, che dimostrasse in capo allo stesso l’effettiva disponibilità di armi.

10.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di appello limitata ad utilizzare formule di stile ed inserendo un vago riferimento alla gravità del fatto in modo non consentito, senza considerare in alcun modo le caratteristiche specifiche della posizione del ricorrente e il suo ruolo di mero partecipe.

11. [OSCURATO:PERSONA].

11.1. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].

11.2. Vizio della motivazione perché illogica e basata sul travisamento evidente della prova in relazione agli artt. 110, 416-bis cod. pen., artt. 125, 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., artt. 27 e 111 Cost.; la difesa ha sostenuto in via preliminare come nel caso di specie, nonostante la decisione avesse avuto un impatto esclusivamente sul trattamento sanzionatorio avendo delimitato temporalmente la condotta ascritta, non si potesse ritenere la ricorrenza di una decisione conforme dei giudici di merito, essendo stata omessa l’effettiva individuazione del pactum sceleris e del contributo causale posto in essere dal ricorrente quale concorrente esterno.

In tal senso, sono state richiamate le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento alla captazione ambientale del 03/10/2013 presso il casolare in contrada [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed è stata contestata la conclusione della Corte di appello (mai sostenuta dal giudice di primo grado) quanto ad un accordo preelettorale del ricorrente con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] in epoca 2010, in contrasto anche con la data oggetto di contestazione nel capo 1).

Il travisamento emerge dall’inserimento di tale dato del tutto estraneo al materiale probatorio e agli esiti del dibattimento (a supporto di tale conclusione venivano richiamate le emergenze captative quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erroneamente considerate nella loro portata dal giudice di appello).

Si è, inoltre, evidenziato come l’accordo elettorale era in realtà intercorso tra due parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non con l’associazione di stampo mafioso, in mancanza di qualsiasi elemento che si potesse ritenere significativo di un effettivo controllo della cosca sulle iniziative dell’ente mediante la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

11.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e carente nell’individuazione del contributo fornito dal ricorrente quale concorrente esterno ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen.; la difesa ha ritenuto la motivazione del tutto generica nel descrivere la serietà degli impegni assunti sulla base di una verifica ex post che riscontri l’efficacia causale della condotta ascritta, non apparendo sufficiente a tal fine richiamare, in modo tra l’altro non riscontrato dalle emergenze probatorie e dibattimentali (richiamate a pag. 10 del ricorso) i pregressi rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], ricadendo anche in questo caso in un travisamento della prova. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva omesso di rispondere alle plurime censure difensive che evidenziavano come diversi fossero i soggetti indicati con il nome [OSCURATO:PERSONA], senza certa identificazione del [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha infine sostenuto che, dalla motivazione della Corte di appello, sembra piuttosto emergere un concorso esterno invertito, dove è l’associazione mafiosa che interviene per rafforzare la posizione del ricorrente nel contrasto con i [OSCURATO:PERSONA], mancando qualsiasi prova quanto al contributo causale del ricorrente per rafforzare la associazione; risultava del tutto omessa la identificazione del pactum sceleris, considerato che le parti coinvolte alla fine dell’incontro non prendevano alcuna decisione.

La sentenza non ha individuato quando e in che modo si sia concluso l’accordo tra le parti, né ha saputo indicare, mediante una analisi postuma, quale sarebbe stato il contributo fornito dal ricorrente all’associazione, valorizzando invece rapporti di vicinanza e disponibilità ascrivibili all’area dei traffici personali di influenza e non al concorso esterno.

11.4. Vizio della motivazione in relazione all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. in ordine al riconoscimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] della aggravante della associazione armata; la motivazione si doveva ritenere apparente, non apparendo sufficiente a tal fine il mero richiamo alla captazione del 08/10/2013, utilizzata indistintamente per tutti gli imputati, soprattutto in considerazione del ruolo di concorrente esterno del ricorrente e della sua assenza all’incontro e alla captazione evocata a tal fine.

È mancata, secondo la prospettazione difensiva, una verifica istruttoria adeguata e in concreto e i supposti, non provati e comunque risalenti, rapporti di conoscenza tra il ricorrente ed esponenti qualificati della consorteria non rappresentano elementi sufficienti a motivare l’ignoranza incolpevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio.

11.5. Vizio della motivazione perché apparente e sostanzialmente omessa in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non apparendo sufficiente a tal fine il richiamo alla spregiudicatezza dei comportamenti, oltre alle costanti relazioni con esponenti apicali della cosca, a fronte dello stato di incensuratezza e del comportamento processuale tenuto dal ricorrente.

11.6. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].

11.7. Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità a carico del ricorrente quale concorrente esterno ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.; la difesa dopo aver ampiamente richiamato l’andamento del procedimento e numerosi elementi di prova, con particolare riferimento alle captazioni dell’incontro presso la masseria di proprietà [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato come la motivazione non avesse in alcun modo riscontrato la presenza degli elementi tipici del concorso esterno, con particolare riferimento: - alla costante interazione del concorrente esterno per realizzare finalità personali concorrenti e attività strumentali all’associazione; - alla continuatività della condotta, che non può essere intesa in termini meramente episodici, in presenza di un unico contatto accertato per come dichiarato dalla stessa polizia giudiziaria nel corso del giudizio; - alla serietà degli impegni assunti con conseguente effettiva incisione sulla conservazione e rafforzamento della associazione; - alla mancata individuazione della specificità dei contenuti quanto al pactum sceleris intervenuto tra concorrente esterno e associazione, non apparendo a tal fine sufficiente un atteggiamento meramente accondiscendente.

La difesa ha inoltre sostenuto la sostanziale apparenza della motivazione quanto all’affermata ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato contestato come volontà univoca di propiziare il rafforzamento del sodalizio mafioso, mentre tale elemento era tato richiamato in modo generico, con ragionamento presuntivo mediante un richiamo del tutto atipico al dolo eventuale, basato sulla caratura criminale degli interlocutori nell’unica captazione che lo aveva interessato.

11.8. Violazione di legge e vizio della motivazione in quanto apodittica e sostanzialmente omessa in ordine alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. ritenuta ricorrente anche in questo caso sulla base di un meccanismo meramente presuntivo, attesa la mancata frequentazione del ricorrente con gli altri imputati, in mancanza di qualsiasi captazione rilevante in tal senso, con inammissibile ricorso, specie in considerazione della riconosciuta figura di concorrente esterno, al c.d. fatto notorio, risultando di contro necessario riferire la valutazione al contributo causale asseritamente posto in essere dal ricorrente.

11.9. Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa ed affidata ad affermazioni apodittiche quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della condotta contestata, relativa ad una sola vicenda, per il tramite di un unico contatto accertato, in assenza di ulteriori esiti captativi a carico del ricorrente, soggetto incensurato.

11.10. In data 05/01/2025 sono stati presentati motivi nuovi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo nuovo è stata dedotta, ad integrazione del primo e secondo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge, oltre alla manifesta illogicità della motivazione e al travisamento della prova con riferimento alla datazione del preteso accordo tra il ricorrente e la consorteria criminale, che, in considerazione delle captazioni acquisite (rit 1667/2013), non poteva in alcun modo essere riferito all’anno 2010 come ritenuto in sentenza, né tanto meno caratterizzato dal coinvolgimento degli [OSCURATO:PERSONA]; si è sostenuta la ricorrenza di illogicità tra i due dati evidenziati, atteso che da un lato la Corte di appello ha ancorato il sostegno politico della cosca in favore del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della cena del 2013, mentre dall’altro sembra retrodatare tale accordo ad un momento di molto precedente.

Con il secondo motivo nuovo è stata dedotta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d), ed e) cod. proc. pen., quanto all’evento costitutivo della fattispecie di concorso esterno nella associazione di stampo mafioso, atteso il vuoto probatorio ed argomentativo che ha caratterizzato la decisione sul punto, in assenza di qualsiasi riscontro concreto quanto ad atti assunti nell’esercizio delle funzioni che hanno in concreto favorito la associazione per delinquere indagata, non apparendo sufficiente a tal fine sostenere in modo apodittico la consegna della macchina amministrativa a tale consorteria, in mancanza di qualsiasi effettivo ancoraggio a fatti rafforzativi della stessa.

12. Memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha chiesto che il ricorso della Procura generale venga rigettato perché non consentito, essendosi il ricorrente limitato a contestare nel merito la valutazione della Corte di appello, proponendo una parziale ed erronea rilettura delle captazioni ritenute rilevanti quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], basandosi tra l’altro su di una erronea considerazione della condotta allo stessa ascritta (capo 1-bis).

13. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento con rinvio sul punto, nonché chiedendo che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue l’annullamento con rinvio sul punto della decisione impugnata.

È parzialmente fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla statuizione sulle circostanze attenuanti generiche: ne deriva l’annullamento con rinvio limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e all’eventuale consequenziale trattamento sanzionatorio.

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con affermazione irrevocabile di responsabilità.

2. Risultano, invece, interamente inammissibili, in quanto proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati, i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Considerazioni generali.

Vale la pena premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuna, alcune questioni di diritto, inerenti a plurimi motivi di ricorso proposti dai difensori con argomentazioni sovrapponibili.

3.1. La doppia conforme pronuncia di condanna.

Si deve precisare come, per la maggior parte dei ricorrenti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ricorre la Procura generale), ci si trovi di fronte ad un’affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito (essendo stato inciso, solo parzialmente, il regime circostanziale per alcuni dei ricorrenti e per altri ricorrenti la sola forbice edittale in relazione alla accertata epoca di commissione del fatto imputato).

Dunque, per quanto attiene al nucleo portante dell’ipotesi accusatoria, occorre registrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto operate dal Tribunale di Palmi da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che giunge a conclusioni sostanzialmente analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio.

I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti.

In tal senso, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Pertanto, in presenza di una c.d.

“doppia conforme” anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità̀ della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità̀ possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò̀ è proprio quanto riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali.

In sede di legittimità̀, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01).

3.2. Inoltre, è stata sostenuta in alcuni ricorsi la ricorrenza di una situazione riconducibile al paradigma del travisamento della prova.

In tal senso, si deve ricordare che, nel caso di specie, in presenza di decisioni che, nei due gradi di giudizio, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

Vero, poi, che, tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vi è quello del “travisamento”, che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul “significante” e non sul “significato” della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01).

In altri termini, come si è chiarito, il “travisamento” deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo significato, ma come detto, dal suo significante), che venga individuata specificamente e “puntualmente” e che, infine, sia idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata.

È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Sez. 5, n. 8188/2017, cit.; Sez. 2, n. 27929/2019, cit.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l’errore per l’appunto “revocatorio”, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito.

Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01).

3.3. Deduzioni e allegazioni non consentite ed enunciazione dei motivi di ricorso in forma alternativa o perplessa.

In relazione a tutti gli odierni ricorsi, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione; precedentemente, Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254328-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01).

Costituisce, pertanto, onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. indicare espressamente - a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali parti sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; e ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Orbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se - congiuntamente - ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione, necessariamente da indicare in modo specifico, gli stessi vadano riferiti.

3.4. Riproposizione di motivi già disattesi e rilettura del compendio probatorio.

Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti da taluni ricorrenti si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello.

In pratica, gli stessi hanno riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l’ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi.

Le difese hanno sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Dev’essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).

Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).

3.5. Violazione di legge eccepita per censurare vizi della motivazione.

Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza di violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice.

In tal senso, si deve richiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo cui le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01).

Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, cit., in motivazione; nello stesso senso, anche quanto alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02).

3.6. Il delitto associativo.

3.6.1. La condotta partecipativa.

I ricorsi hanno, inoltre, ampiamente affrontato il tema della riconosciuta partecipazione alla associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetistico ex art. 416-bis cod. pen.

Ai fini di una più chiara illustrazione delle argomentazioni e delle decisioni di questa Corte, appare opportuno considerare unitariamente i profili di doglianza proposti dai ricorrenti concernenti la partecipazione all’associazione di tipo mafioso nelle articolazioni locali oggetto di scrutinio.

Invero, il sindacato sollecitato a questa Corte, pur sfociando sovente in una non consentita rivalutazione del merito – che non verrà dunque considerata ai fini della verifica di legittimità – coinvolge i profili, spesso connessi, del contributo minimo necessario ad integrare la condotta partecipativa e del relativo standard probatorio.

Sul punto, occorre partire dal fondamentale principio, affermato dalle Sezioni Unite “Mannino” nel 2005, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, che, in motivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d'onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia – idonei, senza alcun automatismo probatorio, alla certa dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (successivamente, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180- 01).

Ancòra, si deve ricordare che le Sezioni Unite “Modaffari” hanno ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889- 01) e che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.

In particolare, va rilevato – per quanto qui di interesse – che le Sezioni Unite “Modaffari” hanno sottolineato che «La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in una affermazione di status; essa, al contrario, implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel “prendere parte”.

L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa “fa parte” di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa».

Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa, pertanto, l’affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali, rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (v., in precedenza, Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205- 01).

Nel sintetico quadro così delineato rimane del tutto attuale l’insegnamento di Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01, secondo cui «Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso: nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata “mafiosità”, frequentava il “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva, con i medesimi, movimentazioni di denaro».

Nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata verso un “diritto penale del fatto”, e non dell’ “autore”, deve comunque essere ribadito il principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente” così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscano comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325-01; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953-01).

3.6.2. Fermo quanto precede, occorre tuttavia considerare che tutti i ricorsi hanno, con argomentazioni almeno in parte sovrapponibili, contestato la continuità associativa con la cosca [OSCURATO:PERSONA] (quanto alle condotte oggetto di imputazione nel presente procedimento), consorteria criminale oggetto di numerose pronunce richiamate dalla Corte di appello ed evocate anche dalle difese come non significative (atteso che gli accertamenti espletati avrebbero dovuto condurre ad ipotizzare semplici forme di concorso nel reato, poste in essere in ambito familiare, in assenza di qualsiasi prova della ricorrenza della associazione per delinquere contestata).

Sul punto si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che, in tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo. (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di una neoformazione, in quanto il sodalizio, facente capo ad un esponente di spicco di un clan mafioso, operava in continuità con quest'ultimo, utilizzandone le stesse strutture, servendosi dell'identico metodo e perseguendone le medesime finalità; nello stesso senso, Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01).

In tal senso, si è costantemente ritenuta la continuità tra un sodalizio ed un altro, la cui esistenza sia già stata accertata con sentenza irrevocabile, quando emerga lo sfruttamento di rendita derivante dalla acclarata notorietà della compagine criminale sul territorio di riferimento, con conseguente diffuso stato di intimidazione ed evidente condizione di omertà nella popolazione sottoposta al controllo della stessa, con chiaro sfruttamento dell’acquisito capitale intimidatorio riferibile al sodalizio oggetto di accertamento irrevocabile, attraverso l’evidente sviluppo della fama criminale e delle modalità operative del clan già oggetto di accertamento, non ricorrendo, dunque, una nuova associazione, ma una prosecuzione della associazione già indagata nella sua nuova connotazione (Sez. 6, n. 32612 del 03/07/2025, Bava, Rv. 288783-01).

Sul punto si è chiarito, in modo condivisibile, che quando oggetto del giudizio sia l’accertamento relativo alla ricorrenza di una nuova formazione, in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di accertamenti irrevocabili, può prescindersi dall’accertamento specifico in ordine all’esteriorizzazione del metodo mafioso quando ricorrano univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità, nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza - anche solo parziale - dei soggetti coinvolti, e come tale continui ad operare in un determinato territorio, replicando o comunque sfruttando un contesto riconducibile all’alveo dell’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199-04; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01).

Quanto poi al caso di specie, occorre considerare come la piena operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la sua continuità storica, sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo, la sua rilevante collocazione nel corposo contesto ‘ndranghetista sia emersa in numerose altre decisioni definitive, oltre a quelle richiamate dalla Corte di appello ed evocate anche dalle difese, così emergendo una considerazione della costante e reiterata presenza della azione della compagine indagata anche in questa sede (con particolare riferimento al procedimento Euphymos, che ha ricostruito le diverse articolazioni anche nel territorio oggetto di indagine nel presente procedimento, i rapporti gerarchici sussistenti tra le diverse articolazioni territoriali, tutte riferite come vertice alla estesa composizione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], verso la quale è stata riscontrata la sussistenza di un costante canale informativo per la gestione delle attività di interesse della consorteria criminale indagata; nonché gli oltre modo noti esiti dei processi Crimine e Infinito nella ricostruzione, ormai acquisita come dato giudiziario definitivo, della organizzazione ‘ndranghetista in un direttorio centrale e la divisione dei tre mandamenti del Tirreno, dello Ionio e del centro della città di [OSCURATO:PERSONA], all’interno di ciascuno dei quali si collocano le articolazioni c.d. locali, con funzione di capillare controllo del territorio, con previsione inoltre di funzioni di vigilanza, tra le diverse locali, a livello orizzontale, affidate alla c.d. provincia, con acclarata verifica della sussistenza e costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] e di diversi sottogruppi familiari tra loro fortemente coesi nel territorio di Sinopoli e zone limitrofe, come emerso in modo inequivoco nel procedimento Prima, che certificava l’esistenza e perduranza della cosca [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi diversi ceppi familiari carni ai cani, paiechii, merrii pallunari, testazza, codalunga, oltre ai noti procedimenti identificati come Cent’anni di storia e Arca che, insieme ai procedimenti Meta e Sinopoli, avevano attestato e ricostruito la perdurante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], nonostante le numerose iniziative giudiziarie, anche con progressiva estensione delle aree di azione e di interesse in collegamento con cosche di rilievo come i Piromalli, per giungere infine alla indagine c.d.

Iris posta a base delle decisioni di merito in questa sede contestate).

Ciò premesso, sebbene per sintesi, al fine di chiarire la portata delle conclusioni sul punto richiamate della Corte di appello, appare importante richiamare la storia giudiziaria dell’organizzazione ‘ndranghetistica.

La “notorietà” di un fatto quale l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso ben può desumersi in modo certo, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, dalle decisioni irrevocabili dell’autorità giudiziaria, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253653-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 50057 del 11/11/2009, Gullo, Rv. 245831-01).

Successivamente, Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269039-01 ha ulteriormente precisato, proprio in tema di ‘ndrangheta, come tale meccanismo istruttorio operi a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l’oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (sostanzialmente in termini anche Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01, secondo cui l’accertamento dell’esistenza e del radicamento territoriale di un’associazione mafiosa sulla base contenuto in una decisione irrevocabile è utilizzabile, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., qualora il sodalizio criminale oggetto di prova coincida, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo risulti pressoché identico in entrambi i procedimenti).

Nel caso di specie, le due sentenze di merito, coerentemente con questi princìpi di diritto, hanno richiamato quanto accertato dalle precedenti sentenze definitive, rese in particolare nei procedimenti cosiddetti Prima, Xenopolis e Virus, ricostruendo in modo specifico operatività, estensione territoriale di riferimento, àmbito di azione, caratteri organizzativi e persone coinvolte, tutte parte del medesimo gruppo familiare, così ricostruendo in modo logico ed argomentato la attuale connotazione della consorteria criminale indagata quale evoluzione storica di quella la cui esistenza è stata storicamente accertata in modo definitivo con le decisioni richiamate.

3.6.3. Infine, quanto al tema della partecipazione alla associazione, preso atto della richiamata e motivata considerazione da parte della Corte di appello, in modo esplicito e argomentato, della continuità della associazione oggetto del presente procedimento con la storica cosca [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare come molti ricorrenti abbiano censurato tale esplicita conclusione (pag. 4 e segg.) proponendo come alternativa soluzione valutativa la possibilità di ipotizzare un inquadramento dei fatti ascritti quale mere ipotesi di concorso in reati maturati in ambito familiare, per la risoluzione di questioni appunto interne al nucleo familiare.

Sul punto, richiamate le conclusioni che saranno articolate in relazione a ciascun ricorrente, occorre ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principio che si condivide, applicabile al caso di specie e che qui si intende ribadire, che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184–01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426– 01), atteso che una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dell'attività criminosa e dalla predisposizione di una struttura operativa riscontrata e costante, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato, in prevalenza, intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più incidente proprio in considerazione della portata del legame familiare (Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250773-01; Sez. 6, n. 2772 del 09/01/1995, Lacedra, Rv. 201353-01).

3.6.4. L’associazione armata.

Anche il tema della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. è stato oggetto di costante censura da parte dei ricorrenti.

In tal senso si è affermato che, in riferimento alla circostanza aggravante dell'associazione armata, l’orientamento di questa Corte è assolutamente univoco nell’affermare che la predetta è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01), come certamente riscontrato nel caso in esame, anche in considerazione del già richiamato rapporto di continuità con la cosca [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto degli elementi già evidenziati (àmbito territoriale, parziale identità soggettiva, condivisione delle finalità associative con medesimo contesto operativo).

Ciò vale, a maggior ragione, in riferimento alle mafie storiche, le cui dotazioni ed i cui arsenali sono restituite dalla pluriennale elaborazione casistica e dalle correlative massime di esperienza, queste ultime intese nella definizione (precisata da Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312-01) in positivo di «giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi», e, in negativo, in quanto distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sul quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibili di verifica empirica.

La medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761-01) ha anche affermato, con principio che si condivide e che si intende ribadire, come, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi, non sia richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma sia sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743- 01).

Quello che più rileva tuttavia è che, per riconoscere l’aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche è possibile fare ricorso ad elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (cfr., Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177-01; Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149-01).

Si riafferma, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata vagliata l’effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838-01, Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579-01).

Tali princìpi sono stati riaffermati di recente, in modo condivisibile, da Sez. 2, n. 11772 del 22/02/2024, Bello, non mass., che ha precisato che, ai fini della ricorrenza dell’aggravante in parola, occorre la riconducibilità della disponibilità di armi al gruppo e non ai singoli e che la partecipazione corale e coesa di tutti i consociati alle vicende interessanti il gruppo stesso fa derivare la consapevolezza di ciascuno dei partecipi circa la disponibilità delle armi ovvero l’ignoranza colpevole circa tale evenienza (Sez. 2, n. 49944 del 25/10/2023, Benigno, non mass.).

In senso conforme è stato, inoltre, affermato che (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01): «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio».

Nel caso di specie, trattandosi di un’articolazione, formalizzatasi da tempo, di una mafia storica (espressamente riconosciuta come tale dal legislatore nel 2010, con inserimento nel corpo dell’art. 416-bis, ottavo comma, cod. pen., di un espresso riferimento al nomen di ‘ndrangheta), operante nel territorio di origine, la stabile dotazione di un armamento è pienamente desumibile anche dalle insuperabili risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, sulla scorta delle quali si può ritenere ampiamente dimostrato che tali associazioni dispongano di armi per realizzare le proprie finalità (cfr. Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, dep. 2014, Corso, Rv. 260919-01), oltre che dalla corposa e consistente valutazione, mediante analisi delle captazioni e articolazione di una strutturata e non censurabile prova logica, degli elementi di prova emersi oggettivamente nel presente procedimento.

D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).

Per attribuire, secondo il criterio imputativo di cui all’art.59 cod. pen., la conoscenza o la colpevole ignoranza della natura armata del sodalizio, non può dunque che assumere preminente rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte dell’associazione di tipo mafioso (cfr., proprio in tema di ‘ndrangheta, Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01).

Deve, in conclusione, escludersi che possa invocarsi da parte dei singoli sodali, ancorché aggregati a cellule locali (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-01), la incolpevole ignoranza del dato fattuale su cui la circostanza si fonda, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti – quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti – di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403-01).

Per quanto qui rileva, i suddetti indicatori concreti, puntualmente richiamati nelle due sentenze di merito, si rinvengono nella piattaforma probatoria evocata, come emerge nitidamente anche dalla ampia ricostruzione delle vicende del sodalizio indagato.

Né vale a disarticolare l’ampio ragionamento articolato dalla Corte di appello il richiamo, effettuato da alcune difese, ad una decisione di questa Corte, che ponendosi nel solco dei principi di diritto appena richiamati, ha, nel caso specificamente sottoposto ad esame, riscontrato uno standard probatorio insufficiente nella soluzione del caso concreto per poter ritenere integrata la aggravante in questione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-02).

3.6.5. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.

È stata anche contestata la sussistenza dell’aggravante speciale prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen.

Il primo comma della suddetta disposizione prevede che, per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sono così delineate due distinte fattispecie circostanziali, tradizionalmente definite come “del metodo mafioso” e “dell’agevolazione mafiosa”.

La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01).

La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01: pronunce tutte concordi nel precisare che l’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria).

3.7. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche.

Anche il tema della dosimetria della pena irrogata, della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione relativa all’insieme di circostanze aggravanti ed attenuanti contestate è stato oggetto di numerosi motivi di ricorso.

Sul punto è bene premettere e richiamare costanti princìpi interpretativi sanciti da questa Corte di legittimità, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad un’analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (così, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01).

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorre inoltre considerare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01).

Nel caso di specie, la valutazione complessiva delle varie posizioni, oggetto di plurime censure, laddove evidenzia un generale appiattimento delle peculiarità delle singole vicende personali, riposa, coerentemente con la giurisprudenza sopra richiamata, con un forte ed esplicito richiamo da parte del giudice di appello all’eclatante gravità delle condotte, inserite in un articolato meccanismo caratterizzato da un evidente e riconosciuto radicamento e controllo del territorio, iper- valorizzando il perdurante vantaggio di posizione derivante dal metodo mafioso riferibile quanto meno indirettamente all’appartenenza di quasi tutti i ricorrenti, per legami diretti o meno, ad un ampio gruppo familiare la cui portata e rilevanza quale consorteria di stampo mafioso è stata riconosciuta dalle sentenze definitive richiamate, in modo non contestato neanche dalle difese, nell’incipit della sentenza impugnata.

In tal senso, si è affermato in giurisprudenza che anche la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01).

4. Ricorso del Procuratore generale.

4.1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Ricorre la lamentata violazione di legge, emergente dalla motivazione quanto all’applicazione del disposto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

La motivazione, infatti, si appalesa per oggettiva apoditticità, ed in parte risulta del tutto omessa, in considerazione dell’onere motivazionale che incombe sul giudice di appello, anche quando si giunga ad una assoluzione a seguito di una precedente condanna in primo grado.

Sul punto, la parte pubblica ricorrente, ha proposto censure specifiche, evidenziando l’omesso confronto non solo con l’imputazione ascritta, ma anche con le plurime argomentazioni spese dal giudice di primo grado quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], così riscontrando, sulla base di puntuali richiami, l’omessa motivazione su elementi di prova ritenuti decisivi quanto alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, è bene sottolineare come questa Corte abbia ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, ma deve svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634-01).

Occorre dunque che, nel giungere ad una pronuncia assolutoria, il giudice di appello dia puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, mediante un confronto diretto, costruttivo e logicamente articolato quanto alla propria difforme decisione, così chiarendo perché una prova ritenuta elemento di prova a sostegno della affermazione di responsabilità assuma valenza dimostrativa del tutto diversa, utilizzando a tal fine un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi agli istituti di diritto sostanziale o processuali utilizzati al fine di giungere ad una diversa conclusione, in modo da conferire adeguato riscontro della forza persuasiva della diversa decisione rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612-01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01).

4.2. Dalla motivazione della Corte di appello emerge il vizio della motivazione nel senso lamentato, emergendo un’insanabile contraddittorietà e illogicità manifesta nelle conclusioni raggiunte, attesa l’evidente mancanza di confronto con i plurimi elementi emergenti dalla decisione di primo grado, con la quale è mancato il serrato confronto richiesto per la nuova e diversa considerazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA] (con particolare riferimento, a mero titolo esemplificativo, ai qualificati contatti del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA] e soggetti di rilievo nell’ambito del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]; al ruolo di paciere dallo stesso svolto nel suo àmbito territoriale di riferimento, ruolo riconosciuto e sostenuto anche mediante la condotta del [OSCURATO:PERSONA] soggetto in diretta e riconosciuta relazione con gli [OSCURATO:PERSONA]; alle caratteristiche dell’associazione per delinquere oggetto di contestazione per come evidenziate dalla stessa decisione in modo adeguato nella parte introduttiva della decisione impugnata ed alle modalità di manifestazione della stessa, per le sue specifiche articolazioni ed organigramma; alla verifica e riscontro del rispetto della attività sul territorio anche degli altri sodali quanto agli interessi perseguiti dalla cosca; alla piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della pluralità dei soggetti coinvolti nella consorteria criminale alla quale si riferiva costantemente, con continuità, nel senso di seguire e supportare le potenzialità operative sul territorio nel senso evidenziato nei principi di diritto applicabili al caso di specie di cui ai § 3.6, 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3).

Il giudice del rinvio dovrà, dunque, giungere sul punto ad una nuova valutazione, nell’àmbito della propria piena discrezionalità, tenendo conto che, per orientamento costante di questa Corte (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso.

Sul punto deve altresì essere chiarito che, anche qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale del singolo all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative, non necessariamente illecite, nell’interesse dell’associazione mafiosa (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897-01; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169-01; Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698-01).

Le considerazioni della difesa del [OSCURATO:PERSONA], formalizzate nella memoria depositata e ribadite in sede di discussione orale, non superano (con la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso) anche per la loro genericità, le censure della parte ricorrente e il riscontrato vizio della motivazione e la conseguente violazione di legge riscontrata nel caso di specie.

5. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959).

5.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.

Tali motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto effettivo con la motivazione del giudice di secondo grado (che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente in senso conforme al giudice di primo grado), al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01).

I motivi si caratterizzano, inoltre, per la loro manifesta infondatezza.

Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale in modo sovrapponibile, tutti i ricorrenti hanno contestato la sussistenza della associazione di cui al capo 1), allegando diversi profili di critica, si deve osservare come la Corte di appello, con motivazione persuasiva, logicamente articolata e del tutto priva di travisamenti o manifesta illogicità ha correttamente applicato i principi di diritto, che qui si devono ribadire, di cui al § 3.6 (in particolare § 3.6.1.,

3.6.2. e 3.6.3.) in ordine all’effettiva ricostruzione della continuità associativa nel caso di specie, tenuto conto non solo delle precedenti decisioni, ma anche di una corposa presenza di elementi prova, specificamente valutati in relazione alle plurime doglianze introdotte dalla difesa.

La costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la diretta partecipazione alla stessa del ricorrente, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) di una serie di comportamenti concludenti idonei a configurare una stabile ed organica compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo della consorteria criminale (con possibilità costante di confrontarsi direttamente, mediante il contatto con soggetti tutti noti per la loro comprovata mafiosità, la frequentazione di luoghi di incontro tra questi, la conoscenza e diretta proposizione di soluzioni in ordine a questioni di diretto interesse della associazione per delinquere indagata) rappresentano elementi univoci a carico dello stesso e che, nell’ambito di una valutazione globale e non parcellizzata (come quella inoltrata dalla difesa anche in questa sede, in modo del tutto sovrapponibile ai motivi di appello), rappresentano un’adeguata motivazione sui punti devoluti, con esplicita considerazione anche delle censure difensive, smentite ampiamente da una corposa considerazione, anche in termini di prova logica, di elementi a carico dalla portata univoca, con i quali il ricorrente non si confronta. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha adeguatamente motivato sul punto, ricostruendo portata ed elementi individualizzanti la condotta ascritta, che, come già evidenziato, si caratterizza per essere a forma libera e si può realizzare con modalità e contributi diversi, che sono stati chiaramente individuati nel caso di specie (in particolare si vedano pag. 37 e seg.) essendosi valorizzato: - il ruolo, comunque indispensabile, del ricorrente; - la rilevanza dei comportamenti posti in essere e la raccomandazione ad essere cauti rispetto alle attività delle forze dell’ordine; - la preoccupazione manifestata per l’impossibilità di agire con la consueta libertà di azione a causa della progressiva intensificazione delle attività di controllo del territorio di interesse, tema sul quale la decisione ha chiarito che nessun motivo avrebbe avuto a dolersene il ricorrente se non perché direttamente partecipe ed interessato al sostegno della associazione per delinquere; - la totale messa a disposizione del ricorrente in favore della associazione per delinquere indagata, anche tenuto conto del riscontro della disponibilità prestata per un tempo considerevole come emergente anche dalle captazioni del 08/10/2013, 27/05/2014, 23/08/2014; - la piena conoscenza delle situazione delle armi e del loro occultamento; - la predisposizione di strategie al fine di evitare che le armi fossero rivenute, per il tramite di diverse forme di azione volte ad intimorire in modo chiaro ed inequivoco chi frequentava la zona dove le armi erano state occultate, con piena condivisione del progetto di spedizione punitiva; - il linguaggio del tutto inequivoco, indicativo di un dominio incontrollato del territorio che doveva rimanere incontestato e indisturbato; - il riconosciuto ruolo di risolutore di problematiche e controversie, come quella evocata dal Callea, indicando modi e mezzi per comunicare al fine di non essere captati o osservati; - l’assenza di valide versioni alternative, esplicitamente prese in considerazione della Corte di appello, con esplicita valutazione sul punto e rilevata non coerenza delle allegazioni difensive, attesa la mancanza assoluta di riscontri a sostegno.

È, dunque, emersa una piena considerazione del ruolo del ricorrente, del suo inserimento a pieno titolo nella compagine criminale oggetto di imputazione, la realizzazione da parte dello stesso di una partecipazione fattiva nell’ambito di quello che viene descritto come un concreto e costante legame fideistico con l’associazione per delinquere in relazione di oggettiva continuità con la cosca [OSCURATO:PERSONA] oggetto dei precedenti accertamenti giudiziari (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416- 01), ritenendo in tal senso risolutiva anche la riscontrata ricorrenza di un fortissimo legame familiare, che si risolve in un chiaro giudizio di affidabilità del ricorrente, posto a conoscenza e capace di gestire direttamente aspetti essenziali per l’azione dell’associazione (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184–01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426–01).

5.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito per la sua evidente aspecificità, in quanto totalmente reiterativo della censura sul punto devoluta in appello, in assenza di confronto con la logica motivazione del giudice di secondo grado, che ha correttamente applicato i principi richiamati al §

3.6.4. che qui si devono ribadire.

Invero, la Corte di appello, ha ampiamente ricostruito i dati relativi alla natura di associazione armata della ‘ndrangheta, nella quale si inserisce sulla base dei molteplici accertamenti giudiziari definitivi la cosca [OSCURATO:PERSONA], ed ha specificamente ricostruito il ruolo e la piena consapevolezza da parte del ricorrente su questo specifico profilo caratterizzante la consorteria criminale indagata, tanto che era egli stesso a preoccuparsi della migliore protezione e gestione del luogo di occultamento delle armi, anche esplicitamente confutando le versioni alternative della difesa.

Ciò, in particolare, emerge dall’analisi approfondita e logicamente articolata che la Corte di appello realizza delle tre conversazioni captate (si vedano sul punto gli elementi valorizzati a pag. 33 e seg.) quanto alla diversa destinazione dei tubi di pvc, elemento questo sostenuto in senso risolutivo da quasi tutti i ricorrenti, che, pur tuttavia, non si confrontano con i molteplici elementi valutativi, e in termini di prova logica, resi sul tema dalla Corte di appello, che ha chiarito, con riferimento a tale argomentazione, come non potesse ritenersi in alcun modo verosimile l’idea di un riferimento ai tubi di pvc quale elemento necessario per irrigare una piantagione di canapa indiana, attesa la narrazione complessivamente emergente dalle dichiarazioni del Catella, che non si potevano ritenere in alcun modo conciliabili con il requisito della staticità di un impianto di irrigazione (atteso che è lo stesso Catella a:- lamentare di non poter nascondere il tubo nella pineta; - valutare l’ipotesi di nascondere il tubo a casa, elemento questo ritenuto del tutto incompatibile con la struttura di irrigazione di una piantagione; - richiamare avvenimenti simili avvenuti l’anno precedente e che si erano risolti grazie alla attivazione immediata del [OSCURATO:PERSONA]; - preoccuparsi perché qualcuno avrebbe potuto portarsi via il tubo; - preoccuparsi che non mancasse nulla e a ricevere rassicurazioni da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) che aveva descritto la possibilità di una capienza per due unità, ma di avere riscontrato la presenza di una sola unità).

In conclusione, la difesa si limita a reiterare le proprie doglianze e a proporre una propria lettura alternativa del portato delle captazioni evocate, non ammissibile in questa sede, mentre si deve rilevare che gli elementi emersi sono stati logicamente considerati e la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, con specifico riferimento alle captazioni (tra l’altro richiamate in ricorso solo parzialmente) secondo il quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, anche nel caso non vi abbia partecipato l’imputato, costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01) come emerso, in modo univoco, nel caso di specie dalla motivazione della Corte di appello.

5.3. Il quarto motivo di ricorso non è parimenti consentito, in quanto anch’esso totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte territoriale che ha specificamente argomentato (pag. 41) in senso conforme al giudice di primo grado, evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e richiamando la oggettiva gravità della condotta, correlata ad una valutazione in senso negativo della personalità del ricorrente, così facendo corretta applicazione dei principi di cui al § 3.7, che qui si devono ribadire.

In realtà, la parte ricorrente mira ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in questa sede, in assenza di qualsiasi arbitrio o illogicità (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01).

6. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971).

6.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01); peraltro lo stesso si rivela anche come manifestamente infondato.

Il tema è sovrapponibile a quello proposto nel primo e terzo motivo di ricorso da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) e in sostanza reiterato da tutti i ricorrenti, che hanno contestato la sussistenza della associazione di cui al capo 1), allegando diversi profili di critica.

Sul punto si deve osservare come la Corte di appello, con motivazione persuasiva, logicamente articolata e del tutto priva di travisamenti o manifesta illogicità abbia correttamente applicato i principi di diritto, che qui si devono ribadire, di cui al § 3.6 (in particolare § 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3.) in ordine alla effettiva ricostruzione della continuità associativa nel caso di specie, tenuto conto non solo delle precedenti decisioni, ma anche di una corposa presenza di elementi prova, specificamente valutati in relazione alle plurime doglianze introdotte dalla difesa, come già evidenziato al §

5.1. La costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la diretta partecipazione alla stessa del ricorrente, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) di una serie di comportamenti concludenti idonei a configurare una stabile ed organica compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo della consorteria criminale (con possibilità costante di confrontarsi direttamente, mediante il contatto con soggetti tutti noti per la loro comprovata mafiosità, la frequentazione di luoghi di incontro tra questi, la conoscenza e diretta proposizione di soluzioni in ordine a questioni di diretto interesse della associazione per delinquere indagata) rappresentano elementi univoci a carico dello stesso, che nell’àmbito di una valutazione globale e non parcellizzata, rappresentano un’adeguata motivazione sui punti devoluti, con esplicita considerazione anche delle censure difensive, smentite ampiamente da una corposa considerazione, anche in termini di prova logica, di elementi a carico dalla portata univoca, con i quali il ricorrente non si confronta, reiterando argomentazioni che sono state ritenute generiche già durante il giudizio di secondo grado. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, quindi, adeguatamente motivato, ricostruendo portata ed elementi individualizzanti la condotta ascritta nell’ambito della riscontrata perduranza della [OSCURATO:PERSONA].

Tale condotta, come già evidenziato, si caratterizza per essere a forma libera e si può realizzare con modalità e contributi diversi, che sono stati chiaramente individuati nel caso di specie e considerati in senso individualizzante, così giungendo alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente (in particolare si vedano pag. 44 e seg. dove si è valorizzata, in senso conforme al giudice di primo grado: - la portata risolutiva ed univoca della captazione inerente la protezione e gestione delle armi interrate; - il livello di vertice e la particolare rilevanza a livello associativo dei soggetti che conversavano con il ricorrente; - la predisposizione, in modo coordinato, di azioni a difesa degli interessi della cosca con l’ausilio di altri appartenenti a gruppi riferibili alla cosca e collocati in diverse zone territoriali per realizzare una spedizione punitiva, mediante accorgimenti adeguati per non essere riconosciuti; - l’essere il ricorrente punto di riferimento sul territorio, proprio in considerazione della attività di occultamento delle armi, dei cacciatori di cinghiali, che avevano provveduto ad avvisarlo tempestivamente nelle occasioni in cui ciò che era stato occultato era emerso dal terreno; - le caratteristiche coincidenti di occultamento delle armi, quale elemento tipico della zona e della consorteria di riferimento, come emersa dalle dichiarazioni dell’operante [OSCURATO:PERSONA], con chiara confutazione delle tesi difensive in ordine alla diversa destinazione dei tubi, quale sistema di irrigazione di piantagione di canapa indiana; - l’attività di confronto, indicativa di continuità della propria condotta e piena messa a disposizione, con [OSCURATO:PERSONA], detto u bruzzise, e [OSCURATO:PERSONA], detto catella, soggetti di riconosciuto spessore criminale e parte della cosca, con i quali venivano articolate strategie difensive a supporto dell’associazione, al fine di evitare passi falsi, così come ad evitare la sollecitazione dell’attenzione delle Forze dell’Ordine, per poter comunque attuare in modo efficace un’attività di intimidazione diffusa al fine di impedire l’accesso nella zona di occultamento delle armi; - l’attività svolta, riportata nelle captazioni dallo stesso ricorrente, anche in epoca precedente, proprio per tutelare il luogo di occultamento delle armi a causa dei lavori di livellamento del terreno, inibendo tale azione mediante trattore; - l’essere stato invitato da [OSCURATO:PERSONA] a verificare se da tale luogo mancasse qualche cosa tra quanto era stato nascosto, con ciò emergendo direttamente la insostenibilità della tesi alternativa della difesa).

Non coglie, dunque, nel segno l’osservazione difensiva secondo la quale l’affermazione di responsabilità si sarebbe basata su un automatismo valutativo, sul pregiudizio rappresentato dai legami parentali emergenti dalla conversazione, in assenza di una analisi critica della captazione, risolvendosi tale allegazione in una contestazione della lettura ampia e logicamente articolata resa dalla Corte di appello sul punto.

Si deve, in tal senso, ribadire che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza che non ricorre nel caso di specie, attesa la logica argomentazione della Corte di appello che ha disatteso in modo esplicito le versioni alternative della difesa in assenza di travisamenti, richiamando dati significativi ed univoci nel ricostruire la oggettiva e fattiva messa a disposizione del ricorrente (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01), rafforzata dal profondo legame familiare (§ 3.6.3.), dall’affidamento evidente proprio in considerazione di tale presenza del gruppo per legami parentali strettissimi e noti (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184–01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426–01).

6.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, oltre che generico, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che sia nella sua complessiva considerazione e ricostruzione, che con riferimento specifico al ricorrente, ha correttamente applicato i principi di diritto, che qui si devono intendere ribaditi, di cui al §

3.6.4. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha infatti ampiamente ricostruito i caratteri dell’associazione e la piena consapevolezza da parte del ricorrente, proprio per il suo ruolo per come emergente dalla captazione evocata e ampiamente considerato in assenza di illogicità, quanto alla disponibilità di armi.

Al riguardo devono essere sul punto richiamate le considerazioni già spese al § 5.2.

6.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, in quanto reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente argomentato (pag. 45) in senso conforme al giudice di primo grado, evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e richiamando l’oggettiva gravità della condotta, correlata ad una valutazione in senso negativo della personalità del ricorrente, così facendo corretta applicazione dei principi di cui al § 3.7, che qui si devono ribadire.

La parte ricorrente tende ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in questa sede, in assenza di qualsiasi arbitrio o illogicità (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01).

6.4. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro; essi sono incentrati su una critica comune quanto alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, attesa l’esclusione della recidiva originariamente contestata. [OSCURATO:SOCIETA] appello, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ha specificamente motivato, richiamato il regime sanzionatorio applicabile e, in considerazione delle evocate caratteristiche della condotta, per come ampiamente ricostruite, ha applicato nell’ambito della propria piena discrezionalità, la pena detentiva nella misura indicata in assenza di qualsiasi irragionevolezza o arbitrio.

Sul punto la difesa non si confronta con i princìpi di diritto, costantemente affermati da questa Corte, con i quali si è chiarito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819- 01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).

6.5. Le argomentazioni che precedono superano anche le ulteriori allegazioni difensive confluite nei motivi nuovi, che si sono limitati a ribadire argomentazioni già introdotte nei motivi principali quanto alla omessa considerazione delle versioni alternative offerte dalla difesa nell’interpretazione della captazione c.d. dei tubi e hanno nuovamente contestato l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando tuttavia in questo caso elementi non collegati in alcun modo alle originarie censure (durata del procedimento e termine di deposito della decisione come elementi da ritenere rilevanti al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche) in modo non consentito (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata).

7. [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Devono essere trattati previamente, in ordine logico, il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; la trattazione congiunta consegue alla oggettiva ricorrenza di una stretta connessione delle censure proposte.

I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, logica, argomentata e del tutto immune da manifesta illogicità o travisamento, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100- 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01).

Le censure proposte si caratterizzano per la parcellizzazione ed il frazionamento dei plurimi elementi allegati dalla Corte di appello, dalla medesima organicamente considerati e valutati conformemente al giudice di primo grado.

I temi proposti sono omologhi e sovrapponibili a quelli trattati in relazione alle posizioni dei due [OSCURATO:PERSONA] (sia classe 1959, che classe 1971) quanto alla sussistenza e perdurante attività della [OSCURATO:PERSONA] ed alla possibilità di effettivamente poter ritenere provata la partecipazione alla associazione per delinquere oggetto di contestazione, nonché quanto alla sussistenza della aggravante di cui all’art. 416, comma quarto, cod. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello, con una motivazione del tutto priva di aporie, che non si presta a censure in questa sede, ha correttamente applicato i principi di diritto (che qui si devono ribadire) già enunciati ai § 3.6.1, 3.6.2.,

3.6.3. e

3.6.4. quanto alla perdurante sussistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA], della quale è stato ritenuto compiutamente partecipe il ricorrente nella piena consapevolezza della natura armata della stessa, anche tenuto conto del ruolo centrale dell’[OSCURATO:PERSONA] quanto ai fatti oggetto di imputazione nel presente procedimento.

La costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la diretta partecipazione alla stessa del ricorrente, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una serie di comportamenti concludenti idonei ed espliciti, significativi in modo univoco a configurare una stabile ed organica compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo della consorteria criminale (con possibilità costante di confrontarsi direttamente, spesso su sua iniziativa, mediante il contatto con soggetti tutti noti per la loro comprovata mafiosità, la frequentazione di luoghi di incontro tra questi, la conoscenza e diretta proposizione di soluzioni in ordine a questioni di diretto interesse dell’associazione per delinquere indagata) per come esplicitati e valutati dalla Corte di appello, con motivazione incensurabile in questa sede, rappresentano elementi univoci a carico dello stesso, nell’àmbito di una valutazione del tutto unitaria.

La motivazione ha anche tenuto in esplicita considerazione le censure difensive, smentite ampiamente da una corposa considerazione, anche in termini di prova logica, di elementi a carico del ricorrente dalla portata oggettiva ed univoca. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, in conclusione, adeguatamente motivato, ricostruendo portata e caratteristiche individualizzanti la condotta ascritta, che, come già evidenziato, si caratterizza per essere a forma libera e si può realizzare con modalità e contributi diversi, che sono stati chiaramente individuati nel caso di specie (in particolare si vedano pag. 21 e seg.) valorizzandosi: - l’intervenuta condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Prima, il dinamismo del suo agire, da ritenere radicato e continuativo a favore dell’associazione per delinquere, con àmbito di azione esteso a diversi contesti; - il ruolo operativo e attivo dello stesso per come chiaramente emergente dalle captazioni; - l’interlocuzione con soggetti di rango e riconosciuti al fine di intervenire e condizionare i più diversi settori, quali concessioni, autorizzazioni e servizi pubblici, anche sulla base delle relazioni qualificate con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la ricostruzione di contesto, quanto alla fase di destabilizzazione che caratterizzava esattamente quel periodo temporale, con considerazione delle diverse azioni a carattere intimidatorio poste in essere nel territorio oggetto di controllo da parte della cosca, come l’attentato dinamitardo ai danni del comune di Delianuova, l’incendio della Porta del Parco, oltre alle intimidazioni emergenti dallo scontro tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]; - il ruolo svolto dal ricorrente, quale risolutore di controversie in diversi àmbiti, proprio perché esponente riconosciuto e noto della [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento agli incontri intercorsi con i [OSCURATO:PERSONA], insieme al [OSCURATO:PERSONA] in vista della risoluzione della problematiche intervenute con il vice [OSCURATO:PERSONA], con chiara funzione di supporto e protezione dello stesso perché direttamente collegato alla cosca, con conseguente e riscontrata intimidazione, quale effetto tipico del vincolo associativo; - la costante interazione con altri soggetti e componenti del nucleo familiare - come [OSCURATO:PERSONA] (classe 77) condannato nel presente procedimento ad esito di rito abbreviato con pronuncia definitiva, [OSCURATO:PERSONA], detto catella deceduto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 46) giudicato nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] - per la gestione di una serie di attività, con comportamenti speculari e coordinati degli interessi e attività riferibili alla cosca riscontrate dagli esiti captativi; - la gestione, proprio per il ruolo di costante intraneità, di un patrimonio conoscitivo condiviso; - la ricostruzione della particolare autorevolezza del ricorrente proprio per il ruolo ricoperto, in considerazione delle plurime attività dallo stesso svolte e riconosciute dai sodali, anche e con specifica considerazione delle allegazioni difensive quanto al ruolo svolto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla risoluzione della controversia e alla tensione tra il [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], con analisi logica ed argomentata degli esiti probatori del giudizio, nel contesto di una chiara dinamica mafiosa da parte di un soggetto al quale è riconosciuto un ruolo poliedrico e di mediazione in caso di tensioni ed interessi da veicolare all’esterno in favore di soggetti collegati al clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, inoltre, esplicitamente considerato le deduzioni difensive, disattendendole esplicitamente, e ricostruendo sistematicamente il contesto nel quale maturava l’azione del ricorrente, escludendo in modo argomentato che potesse trattarsi di iniziative sporadiche ed irrilevanti, proprio in relazione all’evidente e costante messa a disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] e della capacità di azione e condizionamento dello stesso, basata proprio sulla sua notorietà quale componente della compagine ‘ndranghetista, applicando correttamente i principi di diritto richiamati al §

3.6.3. quanto all’ulteriore rafforzamento del vincolo associativo, collegato alla sua maggiore forza, radicamento e pericolosità derivante dalla compresenza di legami parentali e familiari.

Sono stati, quindi, ampiamente ricostruiti ed analizzati gli elementi relativi alla sussistenza dell’associazione per delinquere imputata al capo 1) con richiamo al ruolo ed alla messa a disposizione del ricorrente nel contesto di una mafia storica riconosciuta e continuamente operante, in assenza di qualsiasi elemento o allegazione valida a configurare una eventuale rescissione del vincolo associativo, anzi emergendo una strategia complessivamente articolata al fine di gestire tutti gli interessi economici dell’ambito territoriale di riferimento, intraprendendo con il [OSCURATO:PERSONA] strategie comuni al fine di avvantaggiare persone amiche senza rendere tale azione manifesta, ma adottando le doverose cautele e chiarendo che qualunque iniziativa, anche imprenditoriale, doveva essere agli stessi riferita e dall’associazione approvata.

Elementi questi tutti chiaramente ricostruiti dalla motivazione, che ha anche sottolineato, in modo logicamente ineccepibile, l’evidente interruzione di qualsiasi ulteriore azione da parte dei [OSCURATO:PERSONA], che smentivano il loro precedente atteggiamento fortemente critico ed oppositivo nei confronti del vice [OSCURATO:PERSONA] una volta contattati dal ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] per rendere conto formalmente del loro atteggiamento (sul punto è stata chiarita, con argomentazioni incensurabili, sulla base di una lettura coordinata e logicamente articolata, la portata delle captazioni e la chiara volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi per timore alla convocazione presso gli [OSCURATO:PERSONA], dei quali riconoscevano incondizionatamente il potere decisionale su qualsiasi questione relativa alla gestione degli appalti nel comune di Delianuova, ritirandosi così dalla controversia con il vice sindaco, e affermando che non sarebbe stato necessario recarsi al confronto perché si sarebbero limitati a stringere le mani, affermazione questa che è stata ritenuta indicativa della sottomissione ad ogni decisione proveniente dalla cosca alla quale, con tale esplicita comunicazione, si sottomettevano esplicitamente).

Infine, ancora una volta si deve osservare, come non sia consentita la critica proposta in ordine alle captazioni evocate nel terzo motivo di ricorso al fine di contestare la riconosciuta aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen, che rappresenta all’evidenza una lettura alternativa della ricostruzione in fatto realizzata dalla Corte di appello, in modo argomentato, sul punto, in assenza di aporie.

In questa sede, come si è detto, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza non ricorrente nel caso di specie.

È infatti riscontrabile un’analisi concreta sul punto delle censure difensive e la corretta applicazione da parte della Corte di appello dei princìpi, che qui si devono ribadire, già enunciati al §

3.6.4. sulla base di un doppio riscontro, ovvero la natura accertata di mafia storica del clan [OSCURATO:PERSONA] (con stabile ed accertata disponibilità di armi), oltre alla portata inequivoca delle captazioni, con chiara enucleazione dell’inconciliabilità dei contenuti delle stesse con la tesi volta a sostenere la ricorrenza di un impianto di irrigazione per una piantagione di canapa indiana (attesa la natura statica di tale impianto, del tutto incompatibile con le affermazioni rese anche da [OSCURATO:PERSONA], pag. 33 e seg.) da correlare con il portato figurato, ma esplicito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], detto catella, classe 1961, ricostruito in modo logico ed argomentato al fine di escludere qualsiasi possibile riferibilità delle dichiarazioni alla piantagione di canapa ed alla sua modalità di irrigazione; il tutto per giungere così a rilevare la coerenza della ricostruzione in considerazione della massima di esperienza richiamata e riscontrata dal sequestro effettuato in altro procedimento, a questo comunque collegato, essendo emerso un evidente interesse di tutti i conversanti al fine di preservare la zona ove erano collocati i tubi anche a costo di giungere a realizzare violente azioni a carattere intimidatorio.

Con tale complesso di argomentazioni il ricorrente non si confronta.

Generica, oltre che manifestamente infondata, infine è la deduzione finale in tema di dissequestro della masseria, ritenuto elemento risolutivo al fine di escludere la sussistenza del fatto ascritto.

La censura si caratterizza per genericità non avendo richiamato i motivi per i quali si era giunti al dissequestro, così non chiarendo la portata e la decisività della circostanza in relazione all’imputazione ascritta, senza, tra l’altro, confrontarsi, con la costante interpretazione di questa Corte, secondo la quale in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-02).

7.2. Il primo e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e relativi alla intervenuta affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per il delitto di cui al capo 3) della rubrica (estorsione aggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA]).

I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, che, dopo avere ricostruito in modo specifico gli elementi di prova quanto alla condotta ascritta, ha esplicitamente disatteso, con motivazione del tutto priva di aporie, le allegazioni della difesa.

Quanto alla estorsione contestata in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare come la Corte di appello abbia preso in considerazione : - il ruolo riconosciuto del ricorrente e del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del clan [OSCURATO:PERSONA]; - l’esito delle captazioni, anche ambientali, che chiarivano la portata della richiesta estorsiva, le ulteriori prestazioni richieste al [OSCURATO:PERSONA], l’incidenza sulla libera determinazione della persona offesa, nell’ambito dei lavori allo stesso affidati; - la ricostruzione della avvenuta consegna della somma di denaro sulla base delle inequivoche dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che effettivamente rendevano conto della condotta posta in essere dallo stesso sulla base della richiesta estorsiva, veicolata con particolare cautela, alla quale si adeguava suo malgrado (in tal senso la conversazione captata in auto con la moglie) e rispetto alla quale forniva una versione ritenuta del tutto non credibile dalla Corte di appello con una argomentazione logica, a carattere incisivo ed obiettivo, con la quale la difesa non si è fatto confrontata (ovvero l’inverosimiglianza della consegna di una somma di denaro in favore di un soggetto terzo, per far consegnare tale somma di denaro ad un asserito creditore nel frattempo scomparso, senza alcun elemento di prova quanto alla ricorrenza e sussistenza del credito); - la caratterizzazione specifica dei dialoghi, il richiamo ad alcune attività di lavorazione ulteriore da porre in essere, in realtà imposte, perché di interesse della cosca, senza alcun collegamento di tali argomenti e richieste con le attività asseritamente svolte dal ricorrente nella sua vita ordinaria; - la chiara emersione del metodo mafioso nell’aver veicolato al [OSCURATO:PERSONA] la necessità di essere più espliciti al fine di ottenere quanto richiesto, proprio con riferimento al ruolo del ricorrente e provenienza della richiesta, elementi che trovavano immediato riscontro nella versione di copertura del [OSCURATO:PERSONA] (che entrava in contatto senza alcun evidente ragionevole motivo con la sorella del [OSCURATO:PERSONA]) e nella implausibilità delle ragioni dallo stesso addotte, seguìte dai dialoghi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente dal contenuto chiaro ed inequivoco, perché appunto collegati alla ricostruzione, logica ed argomentata, dei precedenti contatti intervenuti con il [OSCURATO:PERSONA], confermati dalla captazione ambientale e dal dialogo intercorso tra lo stesso e la moglie.

Con tale complesso ed approfondito insieme di argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a richiamare elementi marginali, sulla base di una lettura parziale degli elementi di prova emersi, concentrandosi su una asserita violazione di norme processuali, atteso il rigetto della richiesta inoltrata ex art. 603 cod. proc. pen., senza effettivamente confrontarsi con la chiara emersione dell’attività di consegna della somma di denaro, attese le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], l’esito delle captazioni ed il chiaro riscontro della consegna del denaro a [OSCURATO:PERSONA], che si somma alla realizzazione di ulteriori lavorazioni non previste, nonostante il credito vantato nei confronti della amministrazione committente da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, quanto a tale profilo di censura, si deve rilevare come la Corte di appello abbia valorizzato la sequenza logica e cronologica dei dialoghi intercettati, ritenendo non necessaria l’ulteriore visione in contraddittorio dei filmati, invece oggetto di visione e verifica in camera di consiglio, senza che si possa ritenere realizzata alcuna lesione del diritto alla difesa o al contraddittorio sul punto (Sez. 2, n. 27089 del 17/0372023, Procopio, Rv. 284795-01) e fornendo una ricostruzione tale da escludere qualsiasi risolutiva rilevanza alla visione in giudizio così come sollecitata in giudizio, attesa, tra l’altro la natura documentale delle video riprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, spettando comunque al giudice l’accertamento dell’autenticità e portata dei filmati (Sez. 2, n. 47875 del 19/10/2023, Held, Rv. 285439-01).

7.3. Il sesto e settimo motivo di ricorso con i quali si contesta sia la dosimetria della pena, che l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, oltre che generici in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha chiaramente richiamato la mancanza di elementi positivamente valorizzabili, sottolineando, in senso ostativo, la accertata e risalente intraneità del ricorrente ad un sistema criminale di tipo mafioso, con chiaro riferimento alla gravità della condotta emergente da un chiaro quadro di ambiente a carattere decisivo (Sez. 5, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 2788742-02), atteso tra l’altro il ruolo particolarmente attivo dell’[OSCURATO:PERSONA], così conseguentemente determinando la pena, mediante il richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in assenza di qualsiasi arbitrio o manifesta illogicità (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01).

8. [OSCURATO:PERSONA].

L’unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per una assoluta genericità delle argomentazioni proposte, senza alcuna specifica allegazione al fine di definire l’interesse dello stesso quanto all’intervenuta riqualificazione della condotta di cui al capo 1) ai sensi dell’art. 379 cod. pen., risolvendosi in sostanza in una aspecifica proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (§

3.1. e 3.4.).

In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia reso una motivazione logica ed argomentata quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed alla condotta allo stesso ascritta per come riqualificata, richiamando la certa identificazione dello stesso, il suo chiaro e causalmente rilevante sostegno alla cosca al momento della avvenuta scoperta dei contenitori, sulla base delle inequivoche affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], figura apicale del sodalizio, le cui dichiarazioni sono state oggetto di captazione in data 08/10/2013 (pag. 46 e seg. dove si è evidenziata la pacifica finalità, esplicitata da parte dei dialoganti, di garantire la custodia delle armi nel territorio di Sinopoli nell’evidente interesse della cosca, così come la portata delle captazioni ambientali, pag. 48 e seg. con specifica considerazione delle censure difensive, pag. 49 e seg.).

Nell’àmbito di tale articolata considerazione degli elementi di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha richiamato l’accertamento definitivo a carico dello stesso quanto alla partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento Prima ed ha connotato l’azione del ricorrente in modo specifico, escludendo nel caso di specie, la presenza di un accertato ruolo dinamico e funzionale dello stesso all’interno della cosca, limitando la portata della contestazione agli elementi emersi dalle captazioni.

Elementi collocati e limitati dal punto di vista spazio-temporale, con chiaro riferimento al supporto prestato, all’attività di occultamento delle armi della cosca sulla base delle chiare emergenze derivanti dalle dichiarazioni del c.d. catella (pag. 49).

Con tale articolata motivazione il ricorrente non si confronta, in presenza, tra l’altro di una doppia decisione conforme.

Devono essere, in tal senso, ribaditi e richiamati i princìpi già enunciati al § 3.

9. [OSCURATO:PERSONA].

9.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e relativi alla affermazione di responsabilità per il reato ascritto al capo 3) della rubrica sia quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto, che quanto alla ricorrenza delle circostanze aggravanti contestate.

I motivi non sono consentiti in quanto reiterativi dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e si caratterizzano, altresì, per evidente genericità, atteso il mancato confronto con la motivazione, che si presenta logicamente articolata e del tutto priva di aporie, sicché le censure proposte si connotano per l’evidente volontà di introdurre in questa sede una lettura alternativa del merito non consentita (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01).

Devono essere richiamati, perché applicabili al caso di specie, i princìpi già enunciati ai § 3.1,

3.3. e

3.4. La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione della Corte di appello ritenendola congetturale ed ha rilevato un’erronea lettura delle captazioni.

Sono tutte censure evidentemente versate in fatto che non si confrontano con la articolata considerazione della Corte di appello, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 3), condotta commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Possono essere qui richiamate le considerazioni già espresse al § 8, sottolineando che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la Corte di appello si è esplicitamente confrontata con le censure difensive (pag. 36 e seg.), disattendendole esplicitamente e rilevando, anche atteso l’esito della captazione ambientale in auto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, l’indubbia emersione della causale estorsiva, del collegamento tra il versamento del denaro e lo stato di avanzamento dei lavori, con esplicita ricostruzione, in modo logico ed incensurabile in questa sede, della volontà ed intenzione di trarre ulteriore profitto dall’aggiunta di nuove lavorazioni non previste; il tutto imponendo così al [OSCURATO:PERSONA] la consegna del denaro ed anche le lavorazioni aggiuntive, nell’impossibilità dello stesso di sottrarsi alla richiesta, attesa la chiara provenienza della stessa e le sue caratteristiche, chiaramente evocative degli interessi del clan e della diretta volontà espressa dalla consorteria criminale al fine gestire con profitto la situazione imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] mediante imposizioni a carico dello stesso, chiara conseguenza della coercizione esercitata. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha anche valutato le ipotesi alternative proposte dalla difesa e, come già evidenziato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha specificamente motivato in ordine all’evidente implausibilità della versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], con un’articolata e corposa prova logica a supporto (pag. 36 dove si è sottolineata la connessione contenutistica, logica e causale, tra la conversazione del 21/05/2014, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la captazione ambientale precedente, in data 12/04/2014, tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, con particolare riferimento all’utilità che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenevano di dover ottenere, in assenza di qualsiasi altro legittimo titolo, dai lavori in corso sul litorale di Cannitello, precisando anche la ricorrenza di una netta frattura dal punto di vista contenutistico, chiaramente percepibile, quanto alla seconda parte della conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha esplicitamente e puntualmente motivato quanto alla ricorrenza delle aggravanti contestate, rilevando la chiara ed evidente consapevolezza da parte del ricorrente dell’appartenenza e del ruolo di particolare spessore del concorrente nel reato, chiaramente inserito e partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA], dato questo da correlare alle caratteristiche dell’azione posta in essere, indicativa della spartizione tra diverse consorterie criminali a livello locale del controllo economico dell’area territoriale di riferimento (circostanza emersa dalla considerazione dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] in contatto non solo con lui, pag. 37).

Sul punto, dunque, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01, Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807-01).

Né si può ritenere fondata la censura nel senso di un’omessa motivazione quanto agli ulteriori profili relativi alla mancanza di intimidazione e assenza di prova del chiaro vantaggio conseguente per la associazione per delinquere rappresentata dalla cosca [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la Corte di appello ha riportato una serie di elementi significativi ed univoci in tal senso, analizzando sia la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che quella del ricorrente, con argomentazioni che sul punto sono del tutto esenti da manifeste illogicità, ricostruendo la diretta riferibilità della condotta agli interessi della cosca e il vantaggio conseguente per la consorteria criminale indagata (con particolare riferimento da una parte all’inequivoco messaggio veicolato alla persona offesa, chiarendo che non aveva a che fare solo con il [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, alla chiara spinta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] proprio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ad essere più esplicito per manifestare l’impossibilità di sottrarsi alle richieste veicolate e gestite in modo abile, attraverso adeguate cautele, tanto da non farle apparire immediatamente riferibili alla cosca [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il sistema della ambasciate e un intermediario per il ritiro della somma di denaro, che successivamente ne curava la consegna al [OSCURATO:PERSONA]).

Con tale motivazione, che ha ricostruito nel rispetto dei princìpi enunciati al § 3.6.5., la ricorrenza anche della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. il ricorrente non si confronta.

9.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha infatti esplicitamente affrontato la questione del regime sanzionatorio e lo ha riformato in relazione alla disciplina ratione temporis vigente, ma, nonostante la proposizione di esplicita censura sul punto, ha omesso di motivare quanto alla critica introdotta in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 37 dove la pena è individuata nella misura di anni sei di reclusione come pena base, aumentata alla pena finale ai sensi dell’art. 7 della l. n. 201 del 1991). [OSCURATO:SOCIETA] appello in sede di rinvio dovrà quindi provvedere ad integrare la motivazione sul punto, tenendo conto dei princìpi di diritto già enunciati al § 3.7., mentre, attesa l’inammissibilità nel resto del ricorso deve essere dichiarata definitiva l’affermazione di responsabilità a carico del ricorrente.

10. [OSCURATO:PERSONA].

10.1. Deve essere in ordine logico affrontato previamente il primo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto all’asserita violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 416-bis cod. pen.

Il motivo di ricorso è non consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha esplicitamente motivato sul punto, in modo logico ed argomentato (pag. 81), facendo corretta applicazione, rispetto al caso concreto, dei princìpi di diritto affermati da questa Corte sul tema proposto, chiarendo, sulla base degli elementi probatori acquisiti e della contestazione elevata, come non violi il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione (Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947-01).

La condotta, nel caso di specie, è stata puntualmente richiamata dal giudice di secondo grado, ed è stata considerata del tutto nota e oggetto di attività difensiva nei suoi elementi essenziali, immutati nella loro portata esplicativa quanto all’addebito mosso nei confronti del ricorrente, per come specificamente riqualificato.

In tal senso, si deve rilevare come neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal Tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138-01, nonché con riferimento a diverse fattispecie, Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, D’Onofrio, Rv. 281040-02; Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022, Talarico, Rv. 282968- 01).

In conclusione, la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato la coincidenza degli elementi a supporto della contestazione, così come riqualificata, in assenza di qualsiasi violazione di legge o di norme processuali per come evocata dalla difesa, anche a livello Convenzionale.

Non vi è infatti alcun dubbio che sia stata garantita, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, la piena informazione del ricorrente sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate in presenza di un’oggettiva prevedibilità della riqualificazione della condotta imputata, rimasta immutata nella sua consistenza e oggetto di piena attività difensiva sia in appello, che con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118-01; Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778-01; Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01), atteso che, come affermato da questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni, come effettivamente emerso nel caso di specie (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-04, n.m. sul punto).

Nel caso di specie la Corte di appello ha ampiamente riscontrato l’identità materiale della condotta contestata in imputazione e quella ritenuta in sentenza, richiamando la ricorrenza di elementi inequivoci affinché l'imputato fosse ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa (Sez. 5, n. 21077 del 25/03/2004, Sciacca, Rv. 229194-01; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138-01; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947-01, nonché in diversa fattispecie, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713-02), evidenziandosi come il concorso esterno non richieda un canone probatorio meno stringente rispetto alla condotta partecipativa non potendo comunque prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770-01).

10.2. Il primo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e basati su considerazioni omologhe e, sostanzialmente, sovrapponibili.

I motivi non sono consentiti, in quanto reiterativi dei motivi di appello e volti ad introdurre, sulla base di una serie di censure in fatto, un’evidente lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

Sul punto devono essere richiamate le considerazioni appena spese al §

10.1. in presenza di una logica ed articolata motivazione della Corte di appello, che non si presta a censure in questa sede, che ha compiutamente ricostruito la condotta ascritta al ricorrente sulla base di una valutazione ampia e approfondita delle emergenze dibattimentali (pag. 81 e seg.) valorizzandosi: - il ruolo del ricorrente in diretto collegamento con il clan [OSCURATO:PERSONA] al fine di creare oggettiva protezione alla azione del vice [OSCURATO:PERSONA]; - la sua fattiva collaborazione in tal senso con il sodalizio, sulla base di un concreto supporto all’azione del [OSCURATO:PERSONA], attesa la rilevanza della figura istituzionale del vice sindaco per gli interessi, emersi in modo del tutto esplicito nell’ambito delle captazioni, della cosca al fine di controllare la gestione degli incarichi affidati a diversi imprenditori dalla amministrazione comunale; - l’oggettivo dispiegamento delle proprie energie come imprenditore a sostegno del [OSCURATO:PERSONA], per così sostenere l’affermazione degli interessi del clan [OSCURATO:PERSONA] nella gestione controllata della amministrazione comunale di Delianuova; - la presenza dell’elemento soggettivo del concorso esterno, mediante una connotazione specifica, che ha escluso la prevalenza di motivi di vicinanza al vice sindaco, invece evidenziando la ricorrenza di uno specifico interesse a mantenere un determinato assetto affaristico; - la realizzazione di tale specifico intento appoggiandosi costantemente ad esponenti della cosca, accompagnando in diversi incontri [OSCURATO:PERSONA], con piena consapevolezza del suo spessore criminale; - la sua rilevante interferenza nel rapporto con i [OSCURATO:PERSONA], per come ricostruita sulla base della captazione presso la masseria in [OSCURATO:PERSONA]; - l’evidente consapevolezza dell’effetto intimidatorio conseguente a tale intervento proprio perché posto in essere a supporto della cosca, per evitare che venisse minato il ruolo del vice sindaco, in evidente contatto con gli [OSCURATO:PERSONA] anche in precedenza, proprio per garantire il controllo della gestione della cosa pubblica, dandone al clan immediato riscontro, tanto che gli imprenditori predetti, pienamente consapevoli della portata di tale intervento, proprio perché identificabile con la consorteria criminale in questione, si ritiravano e evitavano qualunque incontro e contrasto; - la conseguente piena efficacia causale di tale condotta nel rafforzare la potenza espansiva della cosca nella gestione di una pluralità di interessi affaristici sul territorio di riferimento, così eliminandosi qualsiasi forma di disturbo alla azione del [OSCURATO:PERSONA], immediatamente collegata, proprio anche in considerazione delle captazioni, al clan [OSCURATO:PERSONA]; - la piena conoscenza delle prassi poste in essere quanto al versamento di tangenti, in considerazione del dialogo intercorso con il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estremamente significativo quanto al veicolare la potenza intimidatoria di riferimento, richiamando l’interesse di altri a sapere; - il confronto con un personaggio di spicco e noto come il [OSCURATO:PERSONA], con piena condivisione e conoscenza di attività di spartizione degli appalti e delle strategie affaristiche conseguenti, con sostegno garantito alle persone a loro vicine; - la pluralità di incontri con i [OSCURATO:PERSONA] e la comunicazione ad [OSCURATO:PERSONA] delle attività in precedenza svolte per creare pressione sugli stessi, in base a precedenti incontri. [OSCURATO:SOCIETA] appello, nel realizzare tale approfondita ricostruzione, ha correttamente applicato i princìpi di diritto affermati da questa Corte in tema di concorso esterno nella associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., atteso che la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno, ovvero colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a far parte, la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi.

Deve, dunque, essere riscontrato il pieno rispetto dei princìpi sanciti da questa Corte in tema di concorso esterno, atteso che deve essere qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, ma che sia stato più volte contattato, come nel caso in esame, per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni, ampiamente riscontrate nel caso in esame dalle esplicite conversazioni captate, dalle quali emergeva il pieno coinvolgimento del ricorrente (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02).

In tal senso è consolidata, e di recente è stata ribadita, la considerazione ermeneutica secondo la quale «assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e - come detto - privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264625-01; Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-02).

Sul punto occorre ancora ricordare che le Sezioni Unite “Modaffari” hanno chiarito che la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno, che la sentenza "Demitry" (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386-01) definisce come «colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi», elementi questi ampiamente riscontrati dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado sulla base di un compendio captativo, di attività di osservazione e controllo, dalle quali è emerso senza alcun dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] ha inciso su un settore strategico per la consorteria criminale indagata, garantendo con il suo decisivo apporto, l’arretramento dei [OSCURATO:PERSONA] dalle loro pretese, mediante un esplicito riconoscimento da parte degli stessi degli interessi predominanti della cosca, realizzati per il tramite del vice [OSCURATO:PERSONA], che non doveva essere disturbato da pretese che non fossero transitate e gestite esplicitamente sulla base di una sostanziale, ma decisiva, previa conoscenza e autorizzazione da parte del clan nel proprio territorio di riferimento anche quanto alla assegnazione di gare e appalti della amministrazione comunale di Delianuova.

Le difese non si sono effettivamente confrontate con le argomentazioni conformi rese sul punto dalle due sentenze di merito (con applicazione anche al caso di specie dei princìpi già enunciati ai §

3.1. e 3.4.), essendosi invece limitate a proporre una lettura parcellizzata degli elementi emersi in giudizio e della conversazione captata, in modo non consentito (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650- 01) e richiamando una considerazione della Corte di appello, relativa alla possibile presenza di rapporti consolidati anche in precedenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta un dato descrittivo di contesto, che tuttavia non condiziona, né limita in alcun modo, la piena e corretta considerazione degli esiti probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA], la portata incidente causalmente al rafforzamento dell’associazione per delinquere indagata della sua condotta, nella piena consapevolezza dei fini della stessa e del suo organigramma.

In conclusione, la argomentazione difensiva si sostanzia in una critica, che seppur articolata e argomentata, propone come soluzione alternativa la ricorrenza di un erroneo apprezzamento circa la piena comprensione del contesto di riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA], in modo evidentemente non consentito.

Sul punto si deve peraltro ribadire che sono inammissibili le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).

10.3. Il terzo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in quanto del tutto reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione, specifica sul punto (pag. 84) in assenza di qualsiasi manifesta illogicità o violazione di legge.

Devono essere in tal senso richiamate le considerazioni già spese per gli altri ricorrenti (in particolare al § 5.2.) e i princìpi di diritto sul punto correttamente applicati dalla Corte di appello, che devono qui essere ribaditi, richiamati al §

3.6.4. (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01) tenuto conto dei plurimi elementi emersi che attestavano il rapporto e la relazione costante del ricorrente con soggetti in posizione di vertice della consorteria di stampo ‘ndranghetistico oggetto di accertamento, di natura storica e nota per il suo radicamento sul territorio e per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi.

D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).

Con gli elementi così logicamente ricostruiti dalla Corte di appello il ricorrente non si confronta effettivamente.

10.4. Il quarto motivo di ricorso proposto dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in quanto totalmente reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione che ha chiaramente escluso la ricorrenza di elementi positivamente valorizzabili ed ha richiamato la gravità della condotta posta in essere, connotandola specificamente nella sua portata, come elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza.

Devono essere in tal senso ribaditi, perché applicabili, al caso di specie i princìpi già enunciati al § 3.7., atteso che è inammissibile la censura che tende ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01) come nel caso di specie.

11. [OSCURATO:PERSONA].

11.1. Il primo motivo di ricorso è non consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di effettivo confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato.

Il ricorrente ha richiamato in modo ampio ed argomentato le censure già proposte, esattamente negli stessi termini, dinnanzi alla Corte di appello.

La prima parte del motivo qui riproposto si concentra sulla affermata ricorrenza di una violazione di legge in relazione agli artt.267, 268 e 271 cod. proc. pen. perché le scelte di attivazione e disattivazione del c.d. captatore informatico non sarebbero state previamente determinate dal Pubblico Ministero, così impedendo, quale elemento di garanzia, la continuità delle captazioni. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha motivato in modo argomentato sul tema devoluto (pag. 54 e seg.), con considerazioni del tutto esenti da manifeste illogicità ed in assenza di qualsiasi violazione di legge, in particolare rilevando come, nel caso di specie: - non si applichi la disposizione di cui all’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. per come modificato dalla l. n. 217 del 2017; - non sussista alcuna previsione di legge che garantisca un diritto alla continuità della captazione; - la disciplina della durata (quale limite esterno dell’arco temporale oggetto di autorizzazione) della captazione non implica una conseguente continuità interna della stessa; - i presupposti della disciplina successiva sono certamente più specifici, ma comunque l’eventuale inosservanza delle prescrizioni interne alle modalità di espletamento della captazione non è sottoposta a conseguenze sanzionatorie, a maggior ragione da escludere, sulla base di una logica conclusione, per il periodo relativo alla disciplina antecedente in relazione alla quale non erano previste specifiche disposizioni che imponessero le prescrizioni attuative delle captazioni; - il tipo di captazione posto in essere e le sue caratteristiche tecniche si pongono in relazione di ontologica incompatibilità con la sostenuta necessità di una continuità della stessa; - la frammentarietà della captazione rappresenta un elemento che caratterizza l’essenza stessa della captazione.

Il motivo proposto, nella sua formulazione, si caratterizza dunque per l’omesso confronto con le corrette considerazioni della Corte di appello, correlate ad una evidente genericità delle argomentazioni difensive già rilevata in sede di appello.

In questa sede emerge, inoltre, l’evidente aspecificità del motivo proposto sul punto della decisione, atteso che, a fronte dello specifico inquadramento normativo del tema introdotto da parte della Corte di appello, il motivo di ricorso qui riproposto si è limitato a reiterare la versione difensiva, senza confrontarsi con la disciplina di riferimento, né contestando l’inquadramento normativo richiamato e le conseguenti valutazioni in tema di disciplina e prescrizioni in materia di captazioni.

In tal senso, si deve ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, invocando l'applicazione delle regole dettate da una tra le diverse discipline succedutesi nel corso del tempo, ha l'onere di indicare precisamente e allegare specificamente, per evitare il difetto di genericità dell'impugnazione, i dati necessari per individuare sia la categoria dei reati oggetto di intercettazione, sia la data di iscrizione del relativo procedimento, sia la natura delle intercettazioni di cui si tratta se non immediatamente percepibili e rinvenibili nel fascicolo processuale (Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, Rv. 288555-04).

Inoltre, si è condivisibilmente affermato che: “se è vero che la corte di cassazione è giudice del fatto processuale, è del pari incontroverso che: non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328-01); che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione, che incombe su chi solleva l'eccezione, si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale ([OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 244329–01)” (Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, Rv. 288555-04).

La censura rimane, quindi, affidata a considerazioni generiche, aspecifiche e reiterative in assenza di confronto con la doppia valutazione conforme dei giudici di merito, in presenza di una motivazione del tutto priva di aporie e specifica sul tema devoluto, che ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei princìpi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016 (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-03; Sez. 5, n. 35138 del 28/009/2020, Buscicchio, Rv. 279841-01). [OSCURATO:SOCIETA] appello, dopo avere correttamente individuato la disciplina applicabile, ha specificamente motivato quanto al tema delle modalità e della continuità della intercettazione per mezzo di captatore informatico, in modo incensurabile e del tutto esente da manifesta illogicità.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.

La seconda parte del primo motivo di ricorso introduce invece una ulteriore censura, in termini del tutto sovrapponibili al motivo di appello, quanto alla utilizzabilità delle captazioni perché acquisite in modo non consentito in violazione del disposto di cui all’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., richiamando il disposto delle Sezioni Unite “Carli”.

Anche in questo caso le argomentazioni, non consentite in quanto reiterative, si caratterizzano per una decisa genericità per avere omesso il confronto con la motivazione della Corte di appello e per avere del tutto pretermesso il necessario richiamo alla prova di resistenza quanto alle intercettazioni citate. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha reso sul punto devoluto una motivazione specifica (pag. 59 e seg.) chiarendo, con argomentazioni analitiche e tecniche, la differenza tra attività di immagazzinamento, trasmissione e registrazione definitiva, avvenuta sugli impianti della Procura, ed analizzando specificamente le censure difensive, giungendo a disattenderle esplicitamente (in particolare quanto al primo salvataggio su server CSS), esplicitando il concetto risolutivo di server di transito, escludendo recisamente la ricorrenza di una violazione di legge sulla base della asserita previa acquisizione dei contenuti captativi. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, dunque, ritenuto correttamente acquisiti gli esiti captativi, relativi ad altro procedimento, di cui al rit 1603/2016, atteso che i server CSS e HDM rappresentano un mero snodo informativo, descrivendo ruolo e funzione degli stessi in modo specifico, chiarendo come solo a sèguito dell’instradamento al server IVS collocato presso gli uffici della Procura della Repubblica gli esiti captativi vengono registrati nella memoria a disposizione di tali uffici.

Il tema risolutivo della argomentazione della Corte di appello è, dunque, rappresentato dalla portata e operatività del c.d. server di transito.

Nella motivazione si è chiarito che, proprio per le caratteristiche di tale server, i dati informativi non vengono in alcun modo ivi immagazzinati; né possono essere conosciuti nella loro portata contenutistica, richiamando a riscontro proprio la nota evocata dalla difesa, in considerazione del contenuto della stessa (trasferimento presso il server della Procura per il tempo strettamente necessario alle operazioni di registrazione).

Le conclusioni raggiunte risultano ampiamente inquadrate, da un punto di vista sistematico, nell’ambito dei princìpi di diritto elaborati da questa Corte, che qui si intendono ribadire.

In tal senso, si è affermato che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d.

"server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tale sede (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-04; Sez. 6, n. 10611 del 24/10/2023, Tarantino, Rv. 286167-01).

Su questo tema occorre richiamare quanto già affermato da questa Corte in caso sovrapponibile, dove si è chiarito che: “l'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce precipua rilevanza alla registrazione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che «le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale» e precisando, al successivo comma 3, che le operazioni di registrazione «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica».

Tale ultima disposizione si riferisce, cioè, soltanto allo specifico segmento della registrazione; la precedente fase di captazione, infatti, non può che effettuarsi fuori dagli uffici della Procura; i files vocali sono immagazzinati in memorie informatiche centralizzate e lo scaricamento dei dati sui supporti è un segmento dell'intercettazione autonomo rispetto alla registrazione, che consiste nella immissione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati (Sez.

U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395-01).

Anche le successive attività di ascolto, verbalizzazione o eventuale riproduzione dei dati registrati, possono essere eseguite altrove (cd. remotizzazione) (Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427-01; Sez. 6, n. 47504 del 17/11/2015, Accorinti, Rv. 265753-01)” (Sez. 6, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha correttamente richiamato ed applicato tali princìpi ed ha adeguatamente vagliato le eccezioni della difesa, in modo esplicito e logicamente argomentato, disattendendole.

Le captazioni in questione sono state ritenute utilizzabili perché regolarmente acquisite e immagazzinate presso il server della Procura della Repubblica.

Il ricorrente, dunque, non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello ed omette, inoltre, rispetto alle captazioni delle quali si sostiene l’inutilizzabilità, di articolare una adeguata e specifica prova di resistenza.

Si deve ribadire che in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; nello stesso senso, Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328-01; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, n.m.).

Le captazioni evocate si inseriscono in un complesso di elementi probatori e non rappresentano l’unica emergenza in cui si sostanzia la piena prova di responsabilità a carico del ricorrente, come emerge in modo univoco dalle argomentazioni della Corte di appello, che ha ricostruito, in senso conforme al giudice di primo grado, un contesto estremamente significativo a carico del Napoli, richiamando, tra l’altro, per come specificamente analizzate dal giudice di primo grado, anche le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Scionti, quale risolutivo elemento a riscontro, con il quale la difesa non si confronta affatto.

11.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si è sostenuta la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 430, 468 e 507 cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al rit 1603/2017, non è consentito in quanto reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che generico non essendo stata articolata, come già evidenziato, alcuna prova di resistenza, in presenza di profili di manifesta infondatezza.

In tal senso, si deve osservare come, anche quanto a tali specifiche censure, la Corte di appello abbia argomentato in modo approfondito e logicamente articolato (pag. 59 e seg.) non solo evidenziando la genericità del motivo già in sede di appello, attesa la assenza di confronto con la ratio decidendi della decisione di primo grado (pag. 60 quanto alla impossibilità di ostendere le captazioni effettuate nel procedimento Eyphemos in presenza di indagini coperte da segreto, con conseguente legittima tutela del segreto investigativo), ma anche rilevando l’infondatezza in diritto della censura, specificando come si trattasse di intercettazioni disposte in diverso procedimento, a carico di diverso soggetto, e, dunque, non rientranti nella disciplina di cui agli art. 415-bis e 416 cod. proc. pen.

Nel prendere in considerazione, in modo specifico le deduzioni della difesa, la Corte di appello ha rilevato la legittima introduzione delle captazioni, nel pieno rispetto delle prerogative dell’imputato dal punto di vista del diritto di difesa e del pieno contraddittorio tra le parti (in considerazione della sequenza procedimentale deposito/perizia trascrittiva/confronto sugli elementi conseguentemente introdotti in giudizio).

In altri termini, è stata ricostruita la sequenza procedimentale e conseguentemente giustificata la successiva introduzione delle captazioni in relazione alla provenienza da diverso procedimento, attesa la riscontrata sussistenza di segreto investigativo, sottolineando come tale dato, già evidenziato dalla decisione di primo grado in senso conforme, non era stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della difesa, rilevando l’assenza di qualsiasi valida allegazione da parte dell’appellante che potesse anche solo far ipotizzare una strumentalità e illegalità della sequenza procedimentale seguita dall’ufficio della Procura della Repubblica in violazione della disciplina di cui all’art. 468 cod. proc. pen.

Tali elementi non risultano in alcun modo effettivamente considerati dal ricorrente che si è limitato a richiamare la sequenza procedimentale, senza tuttavia contestare la ragione della decisione che aveva richiamato la sussistenza, a supporto della sequela evocata, del segreto investigativo, con conseguente legittima introduzione delle captazioni nel procedimento in corso a carico dello stesso.

In tal senso, occorre osservare come il motivo proposto si caratterizzi anche per aspecificità.

Ciò premesso, quanto al tema reiterato in questa sede, si deve ribadire che l’art. 415-bis cod. proc. pen. prescrive il deposito all’esito delle indagini preliminari degli atti e in genere degli esiti probatori acquisiti nel corso del procedimento conclusosi con la chiusura delle investigazioni preliminari, fermo restando che tale onere non si estende ad atti provenienti da altri procedimenti (Sez. 2, n. 8028 del 22/01/2014, Crea, Rv. 258776-01, non massimata sul punto, in senso conforme Sez. 6, n. 30966 del 16/05/2002, Benedetti, Rv. 222574- 01).

Ne consegue che unica condizione conseguentemente imposta è quella del rispetto del principio del contraddittorio, pienamente ricorrente nel caso di specie (pag. 60), atteso che le nuove acquisizioni costituiscono prove nuove, dal contenuto diverso e innovativo, rispetto alle quali il giudice esplica il proprio potere integrativo o, come nel caso di specie, su sollecitazione delle parti, con legittima acquisizione delle stesse ad esito di importazione dal diverso procedimento mediante la già richiamata perizia e trascrizione delle stesse.

Discende, dagli elementi caratterizzanti tali captazioni, la manifesta infondatezza della ulteriore argomentazione difensiva secondo la quale sarebbe stata così preclusa la possibilità di accedere a riti diversi.

La difesa non si confronta, infatti, con la disciplina evocata anche dalla Corte di appello e con l’oggettiva novità degli elementi introdotti in giudizio, in assenza di qualsiasi illegittimità dell’attività della Procura della Repubblica e della sequenza procedimentale seguita nel realizzare il deposito predetto.

Infine, occorre richiamare quanto già rilevato in relazione al primo motivo di ricorso in tema di prova di resistenza, del tutto omessa, quanto alla asserita decisività delle captazioni evocate anche nell’ambito di questo motivo di ricorso (§ 11.1.).

11.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per il capo 1) della rubrica, non è consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la articolata motivazione del giudice di secondo grado, che ha logicamente considerato, in senso conforme al giudice di primo grado, la portata degli elementi di prova a carico del ricorrente, sicché il motivo si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede.

Devono anche in questo caso essere applicati e ribaditi i principi di diritto di cui ai § 3.1., 3.4.,

3.6.1. e

3.6.2. Nel delineare gli elementi di prova a carico del ricorrente, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito il ruolo dinamico e funzionale del Napoli, la sua capacità di interlocuzione anche con i vertici associativi in un momento di rilevante fibrillazione interna della consorteria criminale, con particolare riferimento al suo gruppo, collocato territorialmente in Sant’[OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte, caratterizzato da un legame decisivo e diretto con gli [OSCURATO:PERSONA].

È stata, inoltre, ricostruita la sua piena messa a disposizione sia sulla base delle intercettazioni già richiamate e disposte in altro procedimento, che, in aggiunta alle captazioni disposte in questo procedimento, sono state ritenute, insieme alle dichiarazioni del teste Scionti, elementi del tutto univoci e convergenti nel ricostruire: - la piena integrazione del Napoli nel contesto ‘ndranghetista di riferimento; - il legame diretto del ricorrente con gli [OSCURATO:PERSONA], tanto da provocare un diretto interessamento degli stessi alla sua gestione imprenditoriale perché fosse adeguatamente protetta; - la protezione alle sue attività emergente a seguito dell’incendio di un suo escavatore in data 07/05/2013, che portava ad un serrato confronto tra i suoi referenti nella associazione per delinquere e il responsabile di zona [OSCURATO:PERSONA]; - la portata univoca dei dialoghi captati in data 28/06/2014 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la presenza del ricorrente nella masseria degli [OSCURATO:PERSONA] e il diretto confronto con gli stessi, nella piena consapevolezza dell’importanza della azione della sua impresa per consolidare e portare sostegno alla associazione per delinquere indagata; - la piena conoscenza delle dinamiche associative, la intraneità dimostrata dal ricorrente e dallo stesso ripetutamente dichiarata, con richiamo a momenti di vita associativa del tutto emblematici ed inequivoci nel loro significato; - la necessità di mantenere nei rapporti tra i sodali un costante rispetto delle regole, arginando dinamiche recenti che avevano creato difficoltà proprio nel suo territorio di riferimento, proponendo strategie di gestione e incidendo su eventuali nuovi assetti organizzativi; - il costante rapporto con soggetti di rilievo, quale il Laurendi (indagato in distinto procedimento), affinché venisse mantenuto un costante canale informativo anche con i vertici; - il riconoscimento di un ruolo assolutamente rilevante del ricorrente anche nella organizzazione delle nuove leve mediante la possibilità di conferire doti, con richiamo al percorso interno, alla progressiva emersione della sua posizione di rilievo in una struttura gerarchicamente organizzata in modo rigido e autoritario; - la conseguente partecipazione alle decisioni associative con ruolo riconosciuto ed incontestato, come emerso in modo inequivoco dalla conversazione intercettata in data 28/06/2014 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa senza alcun dubbio la necessità di ripristinare l’ordine e la protezione del ricorrente sulla base delle direttive degli [OSCURATO:PERSONA].

Nel valutare gli elementi di prova emersi a carico del ricorrente, in modo del tutto esente da manifesta illogicità, contraddittorietà o apparenza, la Corte di appello ha anche esplicitamente tenuto conto delle deduzioni difensive, delle versioni alternative proposte (ricerca di nuovo lavoro, portata neutra della conversazione captata in [OSCURATO:PERSONA]) disattendendole esplicitamente, con ampie argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (pag. 64 e seg.), così ricostruendo la c.d.

«messa a disposizione» realizzata attraverso una serie di comportamenti concludenti, tutti idonei a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale (come l'essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l’essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali: cfr., Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597-01) nel pieno rispetto dei principi ermeneutici sanciti dalle Sezioni Unite “Modaffari” e “Mannino“ per come richiamati in precedenza e da ribadire in questa sede (§ 3.6.1.).

Né vale a smentire tale ampia e logica ricostruzione la finale considerazione della difesa in ordine alla revoca della confisca disposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello nel disporre la revoca della confisca ha ampiamente motivato (pag. 65), in modo incensurabile in questa sede, nel pieno rispetto del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-02).

Tale punto della decisione non vale a limitare, né in alcun modo le allegazioni della difesa appaiono incidere in tal senso, l’affermazione di responsabilità quanto alla condotta di partecipazione all’associazione per delinquere imputata al capo 1).

11.4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello sul punto.

Devono essere applicati e ribaditi anche in questo caso i princìpi di cui §

3.6.4. attesa la completa ricostruzione del ruolo e dell’attività imputabile al ricorrente quale partecipe.

Da ribadire le considerazioni già spese per gli altri ricorrenti (in particolare § 5.2.) e i princìpi di diritto sul punto correttamente applicati dalla Corte di appello, che devono qui essere applicati, per come richiamati al §

3.6.4. (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01), tenuto conto dei plurimi elementi emersi, che attestavano il rapporto e la relazione costante del ricorrente con soggetti in posizione di vertice della consorteria oggetto di accertamento e nota per il suo radicamento sul territorio e per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi.

Con gli elementi così logicamente ricostruiti dalla Corte di appello il ricorrente non si confronta effettivamente.

D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).

11.5. Il quinto motivo di ricorso non è consentito in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato in modo incensurabile non solo l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche la particolare gravità della condotta, emergente da un chiaro quadro di ambiente a carattere decisivo (Sez. 5, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 2788742-02).

Devono essere sul punto applicati i princìpi già richiamati al § 3.7., chiarendo che è inammissibile la censura che tende ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01) come nel caso di specie.

12. [OSCURATO:PERSONA].

12.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e sostanzialmente basati su argomentazioni in parte omologhe e in parte sovrapponibili quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per la condotta richiamata al capo 1) della rubrica e riqualificata come concorso esterno ai sensi degli art. 110, 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen.

I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello.

Dalle considerazioni espresse dalla difesa emerge la volontà di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (§ 3.4.), anche sulla base della asserita ricorrenza di un travisamento (§ 3.2.) rappresentato dall’inserimento del dato non considerato in precedenza quanto alla ricorrenza di un accordo preelettorale da riferire ad epoca 2010 tra il ricorrente e il clan [OSCURATO:PERSONA].

Le censure complessivamente proposte, seppure articolate ed argomentate, si caratterizzano per una evidente lettura parcellizzata degli elementi di prova a carico del ricorrente e si caratterizzano per essere versate in fatto in assenza della violazione di legge evocata, mentre ricorre una motivazione argomentata ed approfondita, del tutto esente da manifesta illogicità, nella ricostruzione del ruolo del ricorrente quale concorrente esterno nel delitto di cui al capo 1).

I giudici di merito, in senso assolutamente conforme tra loro (§ 3.1.) hanno richiamato gli esiti inequivoci a carico del ricorrente con particolare riferimento (pag. 66 e seg.): - alla sua storia politico elettorale (caratterizzata dalla costante vicinanza a consorterie criminali); - alla frequentazione di soggetti di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA], come emergente in modo inequivoco dalla captazione del 03/10/2013, nell’àmbito della quale, con dialoghi espressi e chiari, affatto equivoci, emergeva la realizzazione di una serie di condotte anche in epoca antecedente all’incontro nella masseria per riportare all’ordine i [OSCURATO:PERSONA] (e ciò all’evidente fine per il [OSCURATO:PERSONA] di mantenere il proprio ruolo di potere nella amministrazione comunale di Delianuova e per la cosca [OSCURATO:PERSONA] di ottenere un costante contatto con lo stesso, condizionandone l’azione amministrativa, della quale il ricorrente riferiva elementi strategici e rilevanti da gestire nell’interesse degli amici, sempre cercando tuttavia di non rendere esplicita, mediante le dovute accortezze, la finalità di accrescimento della associazione nel campo economico collegato all’amministrazione comunale di Delianuova); - alla intimazione e convocazione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte degli [OSCURATO:PERSONA] proprio per arginare il contrasto al [OSCURATO:PERSONA] (convocazione posta in essere su stimolo del [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] per rendere evidente la posizione di potere del vice sindaco e il diretto collegamento dello stesso alla cosca [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione delle caratteristiche degli emissari che si confrontavano con i [OSCURATO:PERSONA], che proprio per questa ragione evitavano qualunque confronto, si allineavano affermando che sarebbe stato inutile presenziare perché si sarebbero limitati a stringere le mani in segno di evidente rispetto per la cosca [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riconoscimento e accettazione del ruolo del vice sindaco quanto alla assegnazione dei lavori, proprio perché collegato in una relazione di mutuo supporto ed interesse alla cosca, con richiamo anche ai contatti qualificati con [OSCURATO:PERSONA]); - alla portata inequivoca del linguaggio adoperato (chiaro sintomo di consonanza e condivisione delle finalità da perseguire nell’interesse della associazione per delinquere); - alla conoscenza dei meccanismi caratterizzanti la azione della consorteria indagata nella gestione e controllo del territorio quanto alle attività economico-imprenditoriali in corso (come la situazione evidenziata dal [OSCURATO:PERSONA] e riferibile ai [OSCURATO:PERSONA] che avevano omesso il pagamento della tangente per la realizzazione del traliccio); - alla chiara portata della attività posta in essere prima della riunione e della conversazione captata in contrada [OSCURATO:PERSONA], simbolo della sinergia della azione posta in essere nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della consorteria criminale); - all’utilizzo di espressioni inequivoche (darci conto) nel corso della conversazione captata, indicative della volontà di raggiungere concordati interessi personali reciprocamente rilevanti, in presenza di un rapporto instaurato nel mutuo interesse con connotazione dello stesso, senza alcun travisamento, ma con ricostruzione di contesto, nel senso di un’evidente risalenza e caratterizzazione rilevante dello stesso sin da epoca precedente alla conversazione captata, proprio per la portata della conversazione, per gli argomenti trattati, per la chiara emersione di una volontà congiunta di continuare ad operare proficuamente insieme anche per le nuove attività previste quanto ai nuovi affidamenti di appalti e lavori da parte della autorità comunale; - alla significatività del linguaggio adoperato dal [OSCURATO:PERSONA], quale evidente sintomo della congiunta azione con vantaggi reciprocamente perseguiti e perseguibili (con richiamo alla vicinanza delle persone da favorire, anche tenuto conto delle frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] che chiariva come la sopravvivenza e il mantenimento della attuale situazione dipendeva da loro e il vice sindaco per la propria utilità, anche politica, proponeva soluzioni idonee a supportare l’associazione per delinquere indagata); - all’impossibilità di accedere alle tesi alternative proposte dalla difesa quanto a un solo ed episodico contatto, proprio in considerazione delle conversazioni e delle affermazioni rese dal vice [OSCURATO:PERSONA], che manifestava insofferenza per l’obbligo al quale si era dovuto adeguare quanto alla apposizione di video camere di sorveglianza, al consiglio a non usare i cellulari, da ritenere pericolosi come bombe a mano, con manifestazione esplicita del proprio interesse a sostenere gli obiettivi della associazione (tanto da avere cercato di evitare l’apposizione delle telecamere di sorveglianza nelle zone di azione e di interesse della consorteria criminale riferibile agli [OSCURATO:PERSONA]).

Nel vagliare tale complesso di elementi probatori, sopra riportato solo per sintesi, la Corte di appello ha dato atto in modo argomentato della qualificazione giuridica della condotta, nell’àmbito di una riscontrata serietà e concretezza dell’impegno assunto dal ricorrente nei confronti della associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetistico (pag. 75 e seg.) desunta dalla caratura dei soggetti coinvolti, nonché dal carattere strutturale dell’azione proposta in diretto contatto per l’utilità della cosca, con finalità di supporto alla stessa chiaramente desumibile dal contenuto delle conversazione e dai temi specifici trattati (piano regolatore, nuovi investimenti e attività da appaltare, modalità di gestione delle gare per cercare di favorire le persone vicine senza dare troppo nell’occhio, come avvenuto in precedenza anche per gli stessi [OSCURATO:PERSONA]).

Nel ricostruire, dunque, la relazione tra il ricorrente e l’associazione per delinquere la Corte di appello ha tra l’altro ampiamente ricostruito il contesto, l’evolversi del rapporto, con analisi specifica delle circostanze emerse, indicative di un’evidente fibrillazione interna, gestita con il contributo decisivo del ricorrente, in accordo con i vertici della cosca [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire il mantenimento dello status quo, elemento di equilibrio chiaramente necessario perché articolato nell’interesse della cosca alla quale doveva essere dato conto di ogni attività impostata e gestita nell’ambito della amministrazione comunale, tanto da riscontrare la presenza di un contributo eziologicamente rilevante (pag. 78) per il controllo strategico degli investimenti pubblici e conseguenti vantaggi economici. [OSCURATO:SOCIETA] appello, nel realizzare tale approfondita ricostruzione, anche sulla base di una corposa prova logica, ha correttamente applicato i princìpi di diritto affermati da questa Corte in tema di concorso esterno nella associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., atteso che mentre la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva, al contrario l'intraneo, ovvero colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a far parte, si caratterizza per aver posto in essere una condotta che può risolversi anche in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi.

Deve, dunque, essere riscontrato il pieno rispetto dei principi sanciti da questa Corte in tema di concorso esterno, atteso che deve essere qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, ma che sia stato contattato, come nel caso in esame, per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni, ampiamente riscontrate dalle esplicite conversazioni captate, dalle quali emergeva il pieno coinvolgimento del ricorrente (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02).

In tal senso è consolidata, e di recente è stata ribadita, la considerazione ermeneutica secondo la quale «assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale (chiaramente dimostrata nel caso di specie dall’aver fermato l’opposizione dei [OSCURATO:PERSONA] con chiaro mantenimento del controllo sulle attività comunali riferibili al vice [OSCURATO:PERSONA] da parte della associazione per delinquere) e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come la ‘ndrangheta, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (così Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264625-01; Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-02).

Sul punto, occorre in conclusione ribadire come le Sezioni Unite “Modaffari” abbiano chiarito che la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno, che la sentenza "Demitry" (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386-01) definisce come «colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi», elementi questi ampiamente riscontrati dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado, sulla base di un compendio captativo, di attività di osservazione e controllo, dai quali è emerso senza alcun dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] ha inciso su un settore strategico per la consorteria criminale indagata, garantendo con il suo decisivo apporto, l’arretramento dei [OSCURATO:PERSONA] dalle loro pretese, anche grazie al contributo del [OSCURATO:PERSONA] ed alla chiara attivazione della cosca [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua azione, che non doveva essere messa in dubbio da soggetti esterni e che doveva essere comunque riferita sempre e soltanto ai vertici della associazione per delinquere indagata (tanto da determinare il congiunto intervento del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al fine di veicolare un chiaro messaggio di azione congiunta del vice [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria criminale e nel loro evidente interesse, davanti al quale si imponeva un arretramento rispetto alle non consentite e concordate pretese di altri soggetti, non scelti dalla consorteria) mediante un esplicito riconoscimento da parte degli stessi antagonisti del vice [OSCURATO:PERSONA] degli interessi predominanti della cosca, realizzati proprio per il tramite del vice [OSCURATO:PERSONA], che non doveva essere disturbato da pretese che non fossero transitate e gestite esplicitamente sulla base di una sostanziale, ma decisiva, conoscenza e autorizzazione da parte del clan nel proprio territorio di riferimento anche quanto alla assegnazione di gare e appalti della amministrazione comunale di Delianuova.

Le difese non si sono effettivamente confrontate con le argomentazioni conformi rese sul punto dalle due sentenze di merito (con applicazione anche al caso di specie dei princìpi già enunciati ai §

3.1. e 3.4.) limitandosi ad una lettura parcellizzata degli elementi emersi in giudizio e della conversazione captata, in modo non consentito (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), tra l’altro richiamando come elemento decisivo una considerazione della Corte di appello, relativa alla possibile presenza di rapporti consolidati anche in precedenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta un dato descrittivo di contesto, che tuttavia non condiziona, né limita in alcun modo, la piena e corretta considerazione degli esiti probatori a carico dello stesso, la portata incidente e causalmente diretta della sua condotta al rafforzamento della associazione per delinquere indagata, nella piena consapevolezza dei fini della stessa e del suo organigramma, con la quale si relazionava all’evidenza garantendo una gestione concordata della cosa pubblica comunale, nella parte relativa alla assegnazione di lavori e contratti di appalto, sotto il controllo dei soggetti appartenenti a tale consorteria alla quale veniva costantemente riferito di settori strategici da gestire in modo adeguato e diplomaticamente accorto per non essere individuati dalle forze dell’ordine e autorità preposte al controllo (verso le quali in modo significativo si mostrava insofferenza, ma necessaria capacità di adeguamento, come, a mero titolo esemplificativo, quanto al tema della apposizione nella zona di interesse di telecamere di video sorveglianza su stimolo della Prefettura).

In conclusione, l’argomentazione difensiva si sostanzia in una critica che, seppur approfondita non rappresenta certamente un travisamento (§ 3.2.), mentre si sostanzia nell’affermata ricorrenza di un erroneo apprezzamento circa la piena comprensione del contesto di riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA], in modo evidentemente non consentito.

Sul punto si deve, infatti, ribadire che sono inammissibili le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).

12.2. Il terzo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e caratterizzati da argomentazioni sovrapponibili.

I motivi non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello in assenza di confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello.

Devono essere applicati e ribaditi anche in questo caso i princìpi di cui §

3.6.4. attesa la completa ricostruzione del ruolo e dell’attività imputabile al ricorrente quale concorrente esterno.

Devono essere in tal senso richiamate le considerazioni già spese per gli altri ricorrenti (in particolare §5.2.) e i princìpi di diritto sul punto correttamente applicati dalla Corte di appello, che devono qui essere ribaditi, richiamati al §

3.6.4. (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01) tenuto conto dei plurimi elementi emersi che attestavano il rapporto e la relazione costante del ricorrente con soggetti in posizione di vertice della consorteria oggetto di accertamento e nota per il suo radicamento sul territorio e per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi.

Con gli elementi così logicamente ricostruiti dalla Corte di appello il ricorrente non si confronta effettivamente.

D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (cfr. Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).

12.3. Il quarto motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto introducono censure sovrapponibili in senso critico quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello che, resa in modo logico ed argomentato sul punto, ha evidenziato la recessività di alcuni elementi positivamente valorizzabili, per come richiamati dalla difesa, rispetto alla gravità della condotta e al dato di contesto ambientale valorizzato in modo decisivo (pag. 77) (Sez. 5, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 2788742-02).

Devono essere in tal senso richiamati perché applicabili al caso di specie i princìpi di diritto di cui al § 3.7., chiarendo che è inammissibile la censura che tende ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01) come nel caso di specie.

12.4. Infine, si deve rilevare l’inammissibilità dei motivi nuovi, che hanno allegato circostanze a specificazione (in assenza di elementi decisivi atti a scalfire la portata delle argomentazioni della Corte di appello) dei motivi principali ritenuti complessivamente inammissibili.

In tal senso si deve ricordare che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01).

13. Dalla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deve, invece, essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, attesa la mancata partecipazione della stessa parte civile alla pubblica udienza con trattazione orale (Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911-01; Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03).

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo limitatamente alla statuizione sulle circostanze attenuanti generiche e sull'eventuale consequenziale trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo in relazione al solo punto rilevato, ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dello stesso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] cl. '59, [OSCURATO:PERSONA] cl. '71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore.

Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 90/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36073/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] 2.[OSCURATO:PERSONA] (cl. 59) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] (cl. 71) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con annullamento con rinvio sul punto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; nonché chiedendo che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8566/2026 Roma, lì, 04/03/2026 (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori dei ricorrenti e in particolare: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi articolati nei rispettivi ricorsi, con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con conferma sul punto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 14/07/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 1-bis) della rubrica perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA], classe 1959, in anni 9 di reclusione (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA], classe 1971, previa esclusione della contestata recidiva, in anni 9 di reclusione (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA], classe 1965, in anni 15 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa (capo 1 e capo 3); - [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 4500,00 di multa (capo 1 riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 81, 379, 416-bis.1 cod. pen., nonché artt. 4 e 7 della l. n. 895 del 1967); - [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione ed euro 9000,00 di multa (capo 3); - [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione (capo 1 riqualificato ai sensi degli artt. 110, 416-bis, comma quarto, cod. pen.); - [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata recidiva, in anni 9 di reclusione (capo 1) ed ha revocato la confisca dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e relativo patrimonio aziendale, con conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello. 3.1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché manifestamente illogica, oltre che omessa, in relazione all’art. 416-bis cod. pen. per avere escluso la perdurante esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA], senza considerare le ripetute affermazioni e approdi ermeneutici relativi alle caratteristiche e modalità di articolazione della ‘ndrangheta (con particolare riferimento alle accertate ricostruzioni emerse nei processi Crimine e Meta) e per avere conseguentemente escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una incompleta considerazione degli elementi di prova emersi, in assenza di un effettivo confronto con le diverse affermazioni rese sul punto dal Tribunale, con una motivazione non solo manifestamente illogica sul punto, ma anche carente e, dunque, sostanzialmente omessa. In tal senso, la parte pubblica ricorrente ha evidenziato come la Corte di appello avesse anche erroneamente interpretato il capo di imputazione, senza considerare che all’evidenza la contestazione era da riferire alla partecipazione alla associazione per delinquere denominata ‘ndrangheta, come emergeva tra l’altro dagli elementi di prova acquisiti durante il giudizio, che riscontravano i ripetuti contatti con soggetti di spicco di tale consorteria criminale ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), confermati anche dagli esiti delle captazioni (che chiarivano come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato referente per la zona di Catona, con ruolo di risolutore di controversie tra sodali e attività di costante verifica e controllo del territorio, anche grazie ai suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], con chiara evocazione di metodi e atteggiamenti mafiosi, caratterizzati altresì dall’uso di violenza e armi), oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Infine, la parte pubblica ricorrente ha osservato come la carenza motivazionale sia resa palese dall’aver la Corte di appello totalmente pretermesso le ulteriori condotte accertate e provate a carico del [OSCURATO:PERSONA], sulla base del contenuto inequivoco delle captazioni presso il casolare di contrada [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959). 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, oltre che violazione di norme processuali in relazione al capo 1) della rubrica con particolare riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 238-bis cod. pen. per avere ritenuto la costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle precedenti decisioni definitive nei procedimenti Prima, Virus e Xenopolis. La difesa ha sostenuto come le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, basate su identità soggettiva, comunanza territoriale e finalità illecite, fossero sostanzialmente apodittiche e sintomo di una motivazione: - manifestamente illogica nel collegare i suddetti elementi al mantenimento in vita del sodalizio senza alcun riscontro fattuale; - contraddittoria e carente avendo omesso di confrontarsi con dati decisivi come la lunga cesura temporale tra i fatti oggetto di giudizio e i pregressi accertamenti, in mancanza di qualsiasi collegamento operativo tra le condotte; - viziata da travisamento del fatto per avere attribuito significati erronei ad alcune risultanze dibattimentali, giungendo così ad applicare un automatismo giuridico probatorio inaccettabile, senza effettivamente accertare se nel periodo 2013/2014 esistesse un vincolo associativo operativo e rispetto a tale vincolo potesse effettivamente riscontrarsi la responsabilità del ricorrente quale partecipe. La difesa ha evidenziato come la mera vicinanza familiare e l’avere alcuni dei ricorrenti lo stesso cognome di precedenti soggetti condannati, non potesse assurgere ad elemento sostitutivo in ordine alla certa sussistenza della associazione, mentre la Corte di appello aveva omesso di considerare le plurime allegazioni difensive volte a riscontrare la possibile realizzazione di iniziative criminali sporadiche ed autonome. La notorietà mafiosa pregressa non poteva essere ritenuto un valido elemento di prova della responsabilità del ricorrente e sul punto la motivazione si doveva ritenere manifestamente illogica. [OSCURATO:SOCIETA] appello si era assestata su di un sillogismo implicito conseguente alla mera elencazione di elementi ritenuti rilevanti in assenza di riscontri concreti, basandosi sulla notorietà criminale pregressa e giungendo così al travisamento del fatto in mancanza di qualsiasi evidenza in ordine alla attualità mafiosa. Infine, si è sottolineato come la Corte di appello avesse omesso di considerare la collocazione in ambito familiare delle condotte ascritte, confondendo tale contesto con una vera e propria partecipazione associativa, senza alcuna effettiva emersione del vincolo associativo, della affectio societatis e della attiva messa a disposizione del ricorrente, creando in sostanza una sorta di responsabilità per lignaggio. La contraddittorietà della motivazione era poi evidente considerato l’intervenuto dissequestro, ad esito del giudizio di primo grado, della masseria in contrada [OSCURATO:PERSONA], ritenuta centro operativo della consorteria criminale, eppure restituita agli odierni ricorrenti. 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica nell’aver ritenuto la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. sulla base del travisamento delle risultanze processuali; la difesa ha richiamato la contestazione a carico del ricorrente ed ha sottolineato come la aggravante fosse stata ritenuta dal giudice di primo grado con estrema superficialità, senza neanche aver effettivamente preso cognizione in modo specifico delle captazioni ritenute risolutive in tal senso, mentre la Corte di appello, di fronte alla trascrizione della captazione (1339 rit 1680/13) sulla quale la difesa aveva proposto una serie di censure che tendevano ad evidenziare una portata alternativa, con possibili significanti opposti, aveva di fatto omesso di motivare, limitandosi a trarre una massima di esperienza sulla base di un esito di indagine riferibile ad altro procedimento e ad altri indagati (ovvero l’occultamento di armi in tubi di pvc sotterrati) e senza tenere conto di rilevanti elementi di prova in senso contrario (con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) così dimostrando di avere ritenuto la aggravante in questione sulla base di un mero pregiudizio in violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, con chiara violazione anche del disposto dell’art. 192 cod. proc. pen. Invero, la motivazione non si era attenuta in alcun modo alle regole ermeneutiche sancite dalla giurisprudenza di legittimità nella costruzione del ragionamento indiziario, mentre erano state pretermesse le allegazioni difensive che avevano anche evidenziato come nel caso di specie il dialogo si dovesse riferire al furto di attrezzatura agricola. 4.3. Vizio della motivazione perché illogica, carente e contraddittoria nell’aver ritenuto provata la condotta di partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo 1) della rubrica ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.; la difesa ha ampiamente richiamato i principi sul tema affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle Sezioni Unite “Mannino” e “Modaffari”, nonché la considerazione della Corte di appello quanto al ruolo di minor rilievo del ricorrente rispetto a quello dei fratelli, per poi sottolineare come la partecipazione dello stesso alla associazione per delinquere si fosse basata solo su alcune captazioni del tutto equivoche nel loro portato (consapevolezza quanto all’arsenale di armi occultato nel territorio di riferimento con piena partecipazione alla discussione con altri sodali per difenderlo, le preoccupazioni espresse per l’installazione di telecamere di video sorveglianza come sintomo del timore di sottrare al clan spazi di controllo del territorio, l’avere ascoltato la richiesta di appoggio del Callea per favorire l’assunzione di due autisti presso una impresa locale) in assenza di qualsiasi riscontro concreto o accertamento materiale a sostegno della affermazione di responsabilità. La carenza argomentativa, la contraddittorietà degli elementi valorizzati e la manifesta illogicità appaioni evidenti in assenza di un effettivo contributo concreto del ricorrente, avendo la Corte di appello ritenuto, in mancanza di prova, meri atteggiamenti ideologici come indicatori di mafiosità, in assenza di riscontri esterni e materiali alle captazioni, con argomentazioni, tra l’altro in contraddizione tra loro (minore rilevanza della condotta e assoluta indispensabilità del contributo). 4.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa, in mancanza di qualsiasi specifica caratterizzazione in relazione alla posizione del ricorrente, nell’avere omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; la Corte di appello si è attestata su argomentazioni apodittiche, generalmente collegate alla gravità dei fatti. 5. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971). 5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis cod. pen. quanto al capo 1) della rubrica; la difesa con un articolato motivo di ricorso ha criticato l’opzione interpretativa della Corte di appello (conforme a quella del giudice di primo grado) quanto alla ritenuta operatività della c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2013-2014 perché collegata agli accertamenti che ne riscontravano la piena operatività negli anni 1980 e seguenti, con evidente salto logico in relazione alla posizione del ricorrente, atteso che egli risultava del tutto estraneo a dinamiche associative e non risultava mai condannato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. I giudici di merito avevano desunto la responsabilità del ricorrente sulla base di un vero e proprio pregiudizio basato sulla mera prossimità parentale del ricorrente con altri componenti della sua famiglia invece condannati per il delitto di cui al capo 1). La storicità del sodalizio mafioso non poteva essere considerato elemento sufficiente a riscontrarne l’attualità e la continuità rispetto alla imputazione ascritta al ricorrente, essendo stata del tutto omessa una valutazione specifica e individualizzante, mentre era stato seguìto un ragionamento circolare, caratterizzato da automatismi valutativi, che trovava la sua evidente trasposizione grafica nel generico richiamo ad una sovrapposizione soggettiva tra imputati di diversi procedimenti, nonché nella comunanza di territori e di strategie illecite condivise, senza che possa effettivamente attribuirsi portata risolutiva a vincoli parentali con soggetti già condannati e soprattutto all’unico elemento di prova effettivamente richiamato dalla Corte di appello, rappresentato dalla conversazione del 08/10/2013, il cui contenuto era stato totalmente travisato dai giudici di merito. In tal senso, si è sostenuto come la conversazione avesse portata generica, aspecifica, e si caratterizzasse per un dialogo riferito all’attività di pascolo svolta dal ricorrente, in assenza della pregnanza e significatività ritenuta dalle sentenze di merito. La motivazione è illogica perché in concreto aveva omesso di confrontarsi con le plurime censure sollevate sul punto con l’atto di appello (pag. 10/18 del ricorso) e aveva eluso ogni reale valutazione critica delle conversazioni. 5.2. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. quanto al capo 1) della rubrica per avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenza della circostanza aggravante della associazione armata non solo sulla base di scarni elementi probatori (la conversazione captata evocata nel primo motivo di ricorso), ma anche in contrasto con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, attesa la mancanza di qualsiasi attività di sequestro o rinvenimento delle armi. Ricorre ancora un automatismo valutativo, trasformando l’aggravante in una sorta di presunzione di fatto non prevista per legge, mediante il richiamo al dato storico della natura armata delle associazioni per delinquere di stampo mafioso, mentre non era stata in alcun modo riscontrata la disponibilità immediata delle armi, l’accessibilità concreta alle stesse da parte del ricorrente, la connessione funzionale delle armi con l’attività della associazione. 5.3. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per avere la Corte di appello rigettato la richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione apparente ed apodittica, sostanzialmente sottraendosi al dovere di motivare anche quanto al trattamento sanzionatorio, non apparendo sufficiente a tal fine il richiamo alla complessiva gravità delle condotte ed alla presunta disponibilità del ricorrente a compiere atti intimidatori (per come desunta dalla travisata considerazione della unica captazione a carico dello stesso). La motivazione della Corte di appello si doveva ritenere meramente riproduttiva delle considerazioni del giudice di primo grado in assenza di autonoma valutazione. 5.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 416-bis cod. pen., attesa la rideterminazione del trattamento sanzionatorio sulla base del regime previgente alla l. n. 69 del 2015 e della esclusione della recidiva per giungere tuttavia alla irrogazione di una pena di anni 9 di reclusione, da ritenersi non solo eccessiva, ma del tutto immotivata anche considerato il quadro fattuale accertato e la posizione marginale del ricorrente. 5.5. Violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 125 e 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché totalmente omessa quanto alla dosimetria della pena, in presenza di una pena del tutto sproporzionata, in assenza di qualsiasi specifica giustificazione sulla quantità di pena prescelta, atteso il tempo decorso rispetto ai fatti contestati, la riconosciuta modestia dei precedenti penali, circostanze che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a partire nella propria valutazione dal minimo edittale, senza chiarire il criterio sulla base del quale era stata prescelta una pena così elevata sin nella determinazione della pena base. 5.6. Il ricorrente ha, inoltre, proposto motivi nuovi. Con il primo motivo nuovo, intitolato approfondimento del primo motivo di ricorso, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla condotta associativa ai sensi dell’art. 416-bis, comma primo, cod. pen., attesa la ricostruzione della responsabilità del ricorrente solo ed esclusivamente sulla base della intercettazione c.d. dei tubi, già ampiamente contestata per come recepita dalla Corte di appello e richiamata l’erronea valutazione di tale materiale probatorio sin dal primo grado (pag. 257 quanto al muoversi tutti per contrastare i cercatori di funghi che danneggiavano le coltivazioni e quanto all’asserito occultamento delle armi nei tubi sotterrati, senza alcun riscontro concreto in tal senso). Il ruolo di armiere del ricorrente era stato ritenuto in modo del tutto apodittico, atteso che la partecipazione alle occasioni conviviali presso la casetta [OSCURATO:PERSONA] era dato neutro, neanche a carattere indiziario, il riferimento al maneggio di armi descriveva una mera attività personale non condivisa, il riferimento alle precedenti condanne quanto alla cosca di riferimento non aveva mai coinvolto il ricorrente. Con il secondo motivo, intitolato approfondimento del terzo motivo di ricorso è stata dedotta la non condivisibile negazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., attesa la durata del processo e il tempo lunghissimo che aveva caratterizzato, nel caso di specie, il deposito della decisione. 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Violazione di legge, vizio della motivazione in ogni sua forma e mancata assunzione di prova decisiva quanto al capo 3) della rubrica con riferimento agli artt. 192, 530, 546, comma 1, lett. e), 603 cod. proc. pen., artt. 629, comma primo e secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen. La difesa ha contestato le conclusioni della Corte di appello, che aveva ritenuto provato il fatto ascritto al ricorrente, ovvero l’estorsione contestata al capo 3) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], classe 68 (assolto), quale mandante, nonché con [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale, sulla base della sequenza logico cronologica emergente dalle captazioni, mentre dagli atti del processo non era emerso in alcun modo il passaggio di denaro tra i due interlocutori. In tal senso si è osservato come la conversazione fosse stata video ripresa e tale ripresa escludeva qualsiasi passaggio di denaro. La difesa ha richiamato: - la richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale ex art. 603, cod. proc. pen. per visualizzare tale captazione audio video; - il rigetto della richiesta a fronte della affermazione della Corte di appello quanto alla acquisizione di tale dato ed alla visualizzazione in camera di consiglio da parte della Corte; - la mancanza di qualsiasi passaggio argomentativo sul punto nella motivazione della sentenza, sottolineando la decisività di tale materiale al fine della ricostruzione della condotta ascritta al ricorrente. La motivazione, che aveva affermato la ricorrenza del passaggio della somma di denaro, doveva ritenersi quindi manifestamente illogica, oltre ad avere introdotto un vero e proprio travisamento probatorio. È stata anche contestata la valutazione delle ulteriori emergenze istruttorie con particolare riferimento alle captazioni, che sarebbero state oggetto di una lettura frazionata e parcellizzata, senza considerare plurimi elementi che rendevano chiara la assoluta estraneità del ricorrente al fatto ascritto e la mancata conoscenza del meccanismo estorsivo e degli importi dovuti (pag. 4 del ricorso), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di configurare una responsabilità dello stesso quale mandante, con evidente assenza di prova quanto alla presenza di un effettivo contributo da parte del ricorrente nella condotta ascritta a titolo di concorso, con conseguente violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo stato chiarito in che cosa sarebbe consistita la istigazione posta in essere. Infine, si è affermata la assoluta assenza dell’elemento materiale del delitto ascritto, non essendo emersa nell’occasione alcuna minaccia o pretesa economica tale da determinare un ingiusto profitto. 6.2. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., nonché dell’art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione al capo 1) per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza e la perdurante operatività della c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei precedenti giudiziari richiamati in sentenza e riferibili ai procedimenti c.d. Prima, Virus e Xenopolis, con conseguente violazione anche di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma. La difesa ha ritenuto insufficiente a provare la sussistenza della fattispecie associativa sulla base degli elementi richiamati in sentenza (identità soggettiva di alcuni protagonisti, comunanza territoriale, finalità illecite analoghe) in considerazione dell’ampio lasso temporale intercorrente tra le decisioni evocate e l’associazione oggetto di imputazione, in mancanza di prova effettiva quanto alla continuità della associazione contestata con quella oggetto dei precedenti accertamenti, considerato non solo il tempo trascorso, ma anche le operazioni repressive subìte dal clan evocato in passato. La motivazione è stata ritenuta sul punto manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che viziata da travisamento del fatto per avere considerato la mera appartenenza territoriale e familiare come prova di appartenenza alla associazione mafiosa, applicando un automatismo giuridico probatorio inaccettabile, non potendosi inferire la attualità e sussistenza della associazione da trascorsi giudiziari in mancanza di qualsiasi prova quanto alla ricorrenza di un vincolo associativo effettivamente operativo. Sono state allegate numerose considerazioni in ordine alla manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta continuità del sodalizio mafioso (pag. 12 e seg.) sottolineando come la motivazione abbia del tutto omesso di confrontarsi con la alternativa prospettazione della difesa secondo la quale poteva trattarsi di iniziative criminali sporadiche e autonome, in assenza di qualsiasi prova di un nesso causale operativo tra il vecchio clan e le presunte condotte recenti, in modo non consentito, non essendo sufficiente a tal fine il richiamo alla notorietà mafiosa in assenza di ulteriori riscontri. Nella prospettazione difensiva è del tutto mancata la considerazione di un passaggio definito cruciale, ovvero come si sia mantenuto o rinnovato il pactum sceleris, attesa la decimazione intervenuta della leadership della consorteria criminale oggetto delle sentenze definitive di condanna. Ancòra si è sottolineata l’assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza effettiva di un metodo mafioso, al quale dovrebbe conseguire l’esistenza di una intimidazione diffusa e di un assoggettamento omertoso, essendosi altresì omesso di evidenziare la specifica ricorrenza di una continuità strutturale del clan (mancata indicazione di un organigramma attualmente riconducibile per linea di continuità a quello passato, patrimonio e luoghi di incontro comuni, con scavalcamento indebito della già richiamata cesura temporale). In conclusione, si è osservato come la Corte di appello abbia omesso di motivare, rendendo di fatto una motivazione apparente che ha confuso la sfera familiare con la sfera criminale associativa (pag. 22 e seg.), giungendo così a sanzionare una condizione, ovvero l’essere parte di un nucleo familiare, piuttosto che una condotta. A sostegno delle proprie argomentazioni la difesa ha anche richiamato la decisione in tema di dissequestro della masseria realizzata dal giudice di primo grado (che dunque non aveva ritenuto la natura mafiosa della azienda familiare), rilevando come la Corte di appello avesse in tal senso omesso di confrontarsi con un dato rilevante, nonostante la specifica deduzione sul punto introdotta con i motivi di appello, pur continuando a ritenere la disponibilità della masseria come elemento di contiguità mafiosa. 6.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza della associazione per delinquere armata ai sensi dell’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.; la sentenza di primo grado ha ritenuto la contestata aggravante in considerazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto armiere della cosca indagata, sulla base delle conversazioni captate di cui al rit 1680/13, progressivi 1339, 1340 e 1341, in assenza di qualsiasi effettivo elemento di prova in tal senso e richiamando elementi e soggetti estranei al presente procedimento (pag. 32 del ricorso). [OSCURATO:SOCIETA] appello, nonostante le critiche della difesa quanto alla illegittima e meramente presuntiva estensione al caso in esame delle circostanze accertate su di un terreno in contrada Mojo, disponeva la riapertura della istruttoria realizzando la trascrizione della prima delle tre conversazioni, ma ne travisava completamente i contenuti, muovendo da un pregiudizio sul fatto (ovvero che all’interno di eventuali tubi sotterrati di pvc si dovessero trovare occultate le armi), estendendo al caso di specie le conclusioni relative al diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (classe 59) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 90) in mancanza di qualsiasi correlazione o connessione tra le due condotte, peraltro realizzate in diversi luoghi. Era dunque apodittica la motivazione nell’aver affermato la ricorrenza della associazione armata sulla base di una mera presunzione interpretativa delle captazioni, con estensione delle conclusioni raggiunte in diverso procedimento (ovvero ritenere che normalmente le armi venissero occultate sottoterra in tubi di pvc). La difesa ha, inoltre, sottolineato come la motivazione si dovesse ritenere anche omessa in considerazione dei plurimi elementi allegati dalle difese a sostegno di una logica versione alternativa (pag. 37 e seg. del ricorso), con conseguente travisamento della prova. Sul punto è stata quindi rilevata la violazione dei principi ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ragionamento indiziario, con omessa considerazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, avendo la Corte di appello motivato sulla base di un inammissibile automatismo fra la partecipazione ad una delle mafie storiche e la sussistenza conseguente della circostanza aggravante, soprattutto considerato che dagli elementi acquisiti in giudizio non era emersa alcuna necessità di ricorso alle armi per il raggiungimento degli eventuali obiettivi associativi, né era risultata in alcun modo dimostrata la disponibilità delle armi stesse. 6.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione al capo 1) della rubrica con riferimento all’art. 416- bis, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto. Dopo un ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (pag. 52 e seg.) in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sezioni Unite “Mannino” e “Modaffari”), la difesa ha rilevato come la motivazione sul punto si dovesse ritenere in parte apodittica e, dunque omessa, e in parte contraddittoria, oltre che basata su ragionamenti illogici, attesa la pretermissione di numerosi elementi probatori, senza verificare in modo approfondito se si trattasse della prosecuzione della precedente associazione (oggetto di condanne definitive) o di una nuova associazione, riscontrando la presenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie imputata (capacità intimidatoria del gruppo, assoggettamento del territorio, omertà diffusa). [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva ritenuto che ricorresse una estensione e prosecuzione della [OSCURATO:PERSONA] già oggetto di accertamento nel processo prima senza considerare l’amplissimo iato temporale che aveva caratterizzato questo primo accertamento riferibile a fatti commessi negli anni 1990 e 2000, in assenza di qualsiasi elemento di prova, neanche citato dalla Corte di appello, valido a configurare il contributo effettivo del ricorrente alla vita del sodalizio, il suo inserimento fattivo, il suo ruolo, richiamando in realtà circostanze cariche di ambiguità e non risolutive (pag. 60 e seg. del ricorso). 6.5. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma nel riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma del metodo, in mancanza di qualsiasi accertamento o riscontro effettivo sul punto. 6.6. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la assoluta mancanza di argomentazioni a sostegno di tale scelta nel determinare la dosimetria della pena. 6.7. Violazione di legge ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché dell’art. 49 CDFUE oltre che dell’art. 27, comma terzo, della Costituzione; la difesa ha richiamato la mancanza di una valida motivazione al fine di poter individuare il criterio valutativo applicato nella dosimetria della pena, in presenza di una sanzione decisamente eccessiva, in violazione del principio di proporzionalità. 7. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione alle argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello per ritenere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto, così come riqualificato. La difesa, richiamata la posizione cautelare attuale del ricorrente e l’andamento del giudizio di primo e di secondo grado, ha, a sua volta, sostenuto che la condanna era intervenuta sulla base di un pregiudizio evidente, attribuendo a tutti i ricorrenti la disponibilità di armi sulla base di una lettura fuorviante delle captazioni, basata poi su un evidente travisamento del fatto e violazione dei criteri valutativi nell’ambito di un procedimento indiziario, essendo stata ritenuta, come massima di esperienza, del tutto priva di riscontri, la condotta di occultamento delle armi in tubi di pvc sotterrati, in assenza di qualsiasi effettivo riscontro sul punto, estendendo al caso di specie circostanze che erano emerse a carico di altri soggetti in diverso procedimento, senza confrontarsi con le versioni alternative fornite dalla difesa (quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] classe 71), così violando il principio del ragionevole dubbio. 8. [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione al capo 3) della rubrica, considerata la ricostruzione del tutto congetturale della Corte di appello che si è sostanziata in una acritica adesione alla ipotesi investigativa, senza alcuna considerazione della alternativa versione fornita dalla difesa (quanto alla lecita destinazione della somma di euro 2500,00 come pagamento in favore del ristorante [OSCURATO:PERSONA] di Bacco, nonché quanto alla affermata inverosimiglianza della versione offerta dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine quanto alla interpretazione illogica ed arbitraria delle conversazioni intercettate in data 21/05/2014, dove il termine pensiero è stato apoditticamente identificato con il denaro, il termine giovanotto associato alla persona offesa senza alcun elemento obiettivo di riferimento, i dialoghi sono quasi totalmente inintelligibili). 8.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente quanto alle aggravanti contestate ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.; è mancata qualsiasi considerazione della Corte di appello in ordine alla consapevolezza e volontà del [OSCURATO:PERSONA] di agire per conto e a vantaggio della cosca, anche in considerazione del fatto che non sussistono gli elementi costitutivi dell’estorsione e risulta mancante qualsiasi forma di spendita del vincolo associativo e di prova quanto alla esplicita percezione della minaccia da parte della vittima. Le conclusioni della Corte sono solo supposizioni basate sulla notorietà della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente e sostanzialmente omessa in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna considerazione della posizione marginale del ricorrente e della limitata offensività della condotta. 9. [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 9.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica in relazione al disposto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., in ordine alla connotazione della condotta come concorso esterno e non più partecipazione alla associazione, soprattutto con riferimento alla latitudine della condotta contestata ed alla effettiva ricorrenza di un contributo causale alle dinamiche del sodalizio. La difesa ha ampiamente richiamato l’andamento del giudizio, la riqualificazione del fatto, con incisione delle attività difensive, la diversa connotazione della condotta emergente dalle valutazioni effettuate dai giudici di primo grado rispetto ai giudici di secondo grado. È stata contestata la qualificazione della condotta ascritta al ricorrente, sostenendo l’inoffensività e l’irrilevanza della stessa, in assenza di qualsiasi effettiva capacità di rafforzare il sodalizio mafioso di riferimento, proprio per le caratteristiche della condotta e per l’analitica descrizione di un patto politico elettorale condizionato dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], conclusosi in epoca precedente ai fatti ascritti (anno 2010 rispetto all’anno 2013). Il ricorrente ha richiamato le valutazioni dei due giudici di merito, ne ha sottolineato differenze ed asserite aporie, ritenendo la motivazione della Corte di appello manifestamente illogica proprio per aver ritenuto, in contrasto con i pochi elementi di fatto accertati, un contributo rafforzativo conseguente alla minima condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo la sussistenza di un contributo esterno idoneo ed efficiente, attesa la preesistenza dell’accordo nella gestione del comune di Delianova tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, si è anche sottolineato come fosse manifestamente illogico considerare unitariamente la posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA], attesa la evidente differenziazione delle due situazioni nel corso del giudizio, soprattutto perché la piena consapevolezza in capo al ricorrente del ruolo della cosca emerge esclusivamente in occasione dell’incontro del 3 ottobre 2013, mentre la cosca aveva ben prima acquisito una posizione di primazia e controllo rispetto all’assegnazione dei lavori pubblici da parte del Comune. Richiamata l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’accordo politico elettorale mafioso intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha sottolineato come la affermazione di responsabilità fosse stata tra l’altro basata su una mera valutazione ex ante, in assenza di qualsiasi riscontro in ordine alla efficienza causale della condotta nel senso della presenza di una reale prova in ordine alla natura ed effettività del vantaggio conseguito dalla cosca grazie al contributo del ricorrente, anche attesa l’effettiva ricostruzione da parte della sentenza del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in termini di occasionalità; ruolo individuato nell’aver organizzato un incontro tra le parti del precedente accordo politico elettorale mafioso, nel quale si sarebbe dovuta ribadire la vigenza e attualità degli accordi precedentemente presi. Nessuna considerazione emerge in ordine alla reale incidenza effettuale della condotta del [OSCURATO:PERSONA], sicché sul punto la motivazione si doveva considerare anche omessa, attesa altresì l’evidente accessorietà e sostanziale irrilevanza della sua condotta rispetto alle finalità dei soggetti originariamente parte degli accordi illeciti quanto alla gestione degli appalti e all’assegnazione dei lavori del Comune di Delianuova. 9.3. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 9.4. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 110, 416-bis cod. pen., nonché all’art. 6 Cedu, quanto alla intervenuta qualificazione della condotta originariamente ascritta come partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso esterno alla stessa, essendo di fatto mancata la considerazione da parte della Corte di appello della assoluta diversità delle condotte oggetto di contestazione rispetto a quelle oggetto di riqualificazione, sicché non poteva assolutamente essere considerata presente una contestazione in fatto della condotta per la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato. La difesa ha sottolineato come il ricorrente sia stato condannato, in mancanza di contraddittorio e possibilità di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa per fatto del tutto diverso nella sua dimensione storica, in assenza di effettivo confronto con le doglianze difensive sul punto (pag. 6 e seg. del ricorso, con particolare riferimento alla affermazione resa dalla stessa Corte di appello secondo la quale gli elementi fattuali su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità sarebbero emerse nel corso del giudizio, con totale omissione, mediante verifica ex post, della incidenza eziologica del contributo prestato quale concorrente esterno). 9.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 416-bis cod. pen., nonché all’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; il percorso argomentativo della Corte di appello è manifestamente illogico, perché non riesce ad individuare l’effettiva portata del contributo del ricorrente ed omette di considerare del tutto la sua relazione con il [OSCURATO:PERSONA] e la natura servente della sua posizione rispetto allo stesso. La difesa ha sul punto sottolineato come fosse stato del tutto pretermesso il dato risolutivo di un intervento posto in essere nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e non della consorteria mafiosa, senza alcuna effettiva esplicazione di circostanze dirimenti quanto all’effettivo coinvolgimento del sodalizio nelle vicende amministrative del paese, al vantaggio conseguentemente ottenuto, ai destinatari di tali attività, alla presenza di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio che non aveva in alcun modo coinvolto il ricorrente. Il ruolo e il tipo di condotta posta in essere sono elementi carichi di ambiguità non esplicitate nel senso del concorso esterno, senza chiarire, quanto alle condotte ritenute rilevanti (evocazione del primo incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mediare con i [OSCURATO:PERSONA] e invito ad intervenire ai [OSCURATO:PERSONA] all’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] presso la masseria [OSCURATO:PERSONA]), quale sarebbe stato il beneficio derivato al sodalizio, attesa la impossibilità di risolvere tali tensioni e la mancata partecipazione dei [OSCURATO:PERSONA] all’incontro al quale erano stati invitati. Era stata quindi omessa la motivazione sul tema centrale della ricorrenza di una piena prova quanto all’accrescimento della potenzialità del sodalizio proprio ad esito della condotta tenuta dal ricorrente. Le condotte ritenute rilevanti dalla Corte di appello non avevano alcuna univocità (pag. 22 del ricorso), mancando la possibilità di ritenere effettivo un rafforzamento del sodalizio anche in forma indiretta. Si è quindi rilevata la sostanziale apparenza della motivazione che, nel tentativo di ricostruire l’elemento oggettivo del reato, si era limitata a richiamare la piena consapevolezza da parte del ricorrente, senza specificare effettivamente a quale profilo riferire tale dato (alla condotta contestata o alla presenza di un precedente accordo politico elettorale del [OSCURATO:PERSONA] con la cosca [OSCURATO:PERSONA]). Era mancata qualsiasi considerazione in ordine all’eventuale ruolo assunto dal ricorrente nella conclusione dell’accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], né - quanto al periodo 2013 - era stato provato che il suo intervento avesse determinato ed innescato una reazione della consorteria mafiosa, elemento questo affermato in termini meramente propositivi. In conclusione, la condotta posta in essere in favore del [OSCURATO:PERSONA] non poteva integrare un contributo al sodalizio, in mancanza, tra l’altro, di qualsiasi forma di intimidazione o richiamo alla capacità criminale riferibile alla associazione per delinquere. Ricorreva un evidente erroneo apprezzamento nell’aver valorizzato la piena consapevolezza del contesto da parte del ricorrente, imputando il fatto per come riqualificato sulla base di un accordo pregresso che non lo vedeva in alcun modo coinvolto. In tal senso la difesa ha sostenuto che la Corte di appello aveva eluso un tema specifico devoluto in appello quanto alla sufficienza della assunzione di un impegno a favore del sodalizio (convocare i [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]) senza che sia stata dimostrata la realizzazione effettiva di tale impegno. 9.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere imputato al ricorrente, nella forma della responsabilità colposa, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il richiamo al fatto notorio della disponibilità di armi in capo a tali associazioni, soprattutto considerato che il fatto ascritto era stato riqualificato come concorso e non come partecipazione alla associazione per delinquere. 9.7. Violazione di legge e vizio della motivazione perché apodittica quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base della mera definizione della condotta come “spregiudicata”, anche attesa l’incensuratezza del ricorrente. 10. Ricorso Napoli. 10.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen. quanto alle intercettazioni ambientali di cui al rit 1603/17, eseguite a mezzo captatore informatico, in quanto non risulta che le scelte di attivazione e disattivazione siano state preventivamente determinate dal Pubblico Ministero, in violazione dell’art. 267 cod. proc. pen.; la disattivazione del dispositivo, inoltre, nella prospettazione della difesa, impedisce la continuità delle captazioni, che sarebbe necessaria per apprezzare la genuinità della prova, invece definitivamente compromessa in mancanza di una considerazione complessiva della portata dei dialoghi. Infine, dopo una ampia ricostruzione tecnica e di sistema, la difesa ha rilevato che le apparecchiature utilizzate per la registrazione non erano quelle installate presso i locali della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ma quelle installate, fino al 04/04/2019, presso i locali privati della società RCS, siti in Napoli, sicché tutte le captazioni dovevano essere ritenute inutilizzabili per violazione del disposto dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. anche tenuto conto della portata inequivoca della nota del 09/06/2021 della Procura di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite “Carli”. 10.2. Violazione di norme processuali in relazione agli artt.430, 468 e 507 cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazione perché apparente, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al rit 1603/2017; la difesa ha sostenuto l’introduzione nel presente procedimento di esiti intercettivi in violazione delle ordinarie sequenze procedimentali, atteso che gli stessi esiti erano a disposizione dell’ufficio di Procura ben prima dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. e, ciò nonostante, non erano stati inseriti nel materiale a disposizione delle parti, così incidendo in modo decisivo sulle scelte di accesso al rito dibattimentale ordinario piuttosto che ad altre forme di giudizio. Le captazioni sono state difatti acquisite in modo scorretto, evocando l’art.430 cod. proc. pen., ma non potevano in alcun modo considerarsi esito di indagine sopravvenuta, ma anzi riferibili ad un procedimento parallelo a quello oggetto di esame e giudizio, con identiche tempistiche. La motivazione della Corte di appello sul punto era erronea e non centrata quanto alle esigenze di garantire la prosecuzione di altre indagini ancora in corso. Le intercettazioni relative al rit citato non erano originariamente comprese nel compendio indiziario a carico del Napoli e rappresentano elemento risolutivo quanto al giudizio espresso dalla Corte di appello. La difesa ha richiamato la sequenza procedimentale relativa al processo Iris (pag. 26 del ricorso) sottolineando come il quadro delle acquisizioni documentali fosse stato modificato dopo che l’imputato aveva definitivamente optato per il rito ordinario, avendo l’ufficio della Procura modificato lo stato degli atti per come cristallizzato al momento del rinvio a giudizio, sicché l’acquisizione di tali captazioni si doveva ritenere illegittima. 10.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 416-bis, cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto provata la condotta partecipativa del ricorrente in violazione dei princìpi statuiti dalle Sezioni Unite “Mannino” e “Modaffari”, attesa non solo l’intervenuta assoluzione del ricorrente dai reati fine, ma anche l’assenza di qualsiasi contributo effettivo, dinamico e reale da parte dello stesso per sostenere l’associazione per delinquere. In tal senso, si è osservato come tale affermazione di responsabilità si basi - quasi esclusivamente - sulle intercettazioni precedentemente richiamate e risulti smentita dalla revoca della confisca imposta sulla impresa riferibile al ricorrente e sul suo patrimonio. Il richiamo alle emergenze dibattimentali si doveva ritenere del tutto insufficiente (pag. 32 del ricorso) in assenza di prova quanto al rafforzamento della associazione conseguente all’asserito contributo del ricorrente, non apparendo a tal fine risolutiva l’attribuzione allo stesso della dote della santa che implicherebbe il possesso una qualifica emblematica quanto ad un elevato livello associativo (anche atteso il mancato sostegno ad interessi personali del Napoli da parte della [OSCURATO:PERSONA]). Infine, la difesa ha richiamato la decisione relativa alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] per sostenere l’estraneità del ricorrente alla associazione oggetto della contestazione di cui al capo 1) della rubrica. 10.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 416-bis, comma quarto, cod. proc. pen. per come contestata al capo 1) della rubrica; la Corte di appello si era limitata sul punto a richiamare precedenti giudicati, che attestavano la disponibilità di armi in capo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], e l’esito di alcune captazioni ritenute risolutive in tal senso, senza alcuno specifico riferimento in concreto alla posizione del ricorrente, che dimostrasse in capo allo stesso l’effettiva disponibilità di armi. 10.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di appello limitata ad utilizzare formule di stile ed inserendo un vago riferimento alla gravità del fatto in modo non consentito, senza considerare in alcun modo le caratteristiche specifiche della posizione del ricorrente e il suo ruolo di mero partecipe. 11. [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 11.2. Vizio della motivazione perché illogica e basata sul travisamento evidente della prova in relazione agli artt. 110, 416-bis cod. pen., artt. 125, 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., artt. 27 e 111 Cost.; la difesa ha sostenuto in via preliminare come nel caso di specie, nonostante la decisione avesse avuto un impatto esclusivamente sul trattamento sanzionatorio avendo delimitato temporalmente la condotta ascritta, non si potesse ritenere la ricorrenza di una decisione conforme dei giudici di merito, essendo stata omessa l’effettiva individuazione del pactum sceleris e del contributo causale posto in essere dal ricorrente quale concorrente esterno. In tal senso, sono state richiamate le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento alla captazione ambientale del 03/10/2013 presso il casolare in contrada [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed è stata contestata la conclusione della Corte di appello (mai sostenuta dal giudice di primo grado) quanto ad un accordo preelettorale del ricorrente con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] in epoca 2010, in contrasto anche con la data oggetto di contestazione nel capo 1). Il travisamento emerge dall’inserimento di tale dato del tutto estraneo al materiale probatorio e agli esiti del dibattimento (a supporto di tale conclusione venivano richiamate le emergenze captative quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erroneamente considerate nella loro portata dal giudice di appello). Si è, inoltre, evidenziato come l’accordo elettorale era in realtà intercorso tra due parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non con l’associazione di stampo mafioso, in mancanza di qualsiasi elemento che si potesse ritenere significativo di un effettivo controllo della cosca sulle iniziative dell’ente mediante la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 11.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e carente nell’individuazione del contributo fornito dal ricorrente quale concorrente esterno ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen.; la difesa ha ritenuto la motivazione del tutto generica nel descrivere la serietà degli impegni assunti sulla base di una verifica ex post che riscontri l’efficacia causale della condotta ascritta, non apparendo sufficiente a tal fine richiamare, in modo tra l’altro non riscontrato dalle emergenze probatorie e dibattimentali (richiamate a pag. 10 del ricorso) i pregressi rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], ricadendo anche in questo caso in un travisamento della prova. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva omesso di rispondere alle plurime censure difensive che evidenziavano come diversi fossero i soggetti indicati con il nome [OSCURATO:PERSONA], senza certa identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha infine sostenuto che, dalla motivazione della Corte di appello, sembra piuttosto emergere un concorso esterno invertito, dove è l’associazione mafiosa che interviene per rafforzare la posizione del ricorrente nel contrasto con i [OSCURATO:PERSONA], mancando qualsiasi prova quanto al contributo causale del ricorrente per rafforzare la associazione; risultava del tutto omessa la identificazione del pactum sceleris, considerato che le parti coinvolte alla fine dell’incontro non prendevano alcuna decisione. La sentenza non ha individuato quando e in che modo si sia concluso l’accordo tra le parti, né ha saputo indicare, mediante una analisi postuma, quale sarebbe stato il contributo fornito dal ricorrente all’associazione, valorizzando invece rapporti di vicinanza e disponibilità ascrivibili all’area dei traffici personali di influenza e non al concorso esterno. 11.4. Vizio della motivazione in relazione all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. in ordine al riconoscimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] della aggravante della associazione armata; la motivazione si doveva ritenere apparente, non apparendo sufficiente a tal fine il mero richiamo alla captazione del 08/10/2013, utilizzata indistintamente per tutti gli imputati, soprattutto in considerazione del ruolo di concorrente esterno del ricorrente e della sua assenza all’incontro e alla captazione evocata a tal fine. È mancata, secondo la prospettazione difensiva, una verifica istruttoria adeguata e in concreto e i supposti, non provati e comunque risalenti, rapporti di conoscenza tra il ricorrente ed esponenti qualificati della consorteria non rappresentano elementi sufficienti a motivare l’ignoranza incolpevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio. 11.5. Vizio della motivazione perché apparente e sostanzialmente omessa in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non apparendo sufficiente a tal fine il richiamo alla spregiudicatezza dei comportamenti, oltre alle costanti relazioni con esponenti apicali della cosca, a fronte dello stato di incensuratezza e del comportamento processuale tenuto dal ricorrente. 11.6. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 11.7. Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità a carico del ricorrente quale concorrente esterno ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.; la difesa dopo aver ampiamente richiamato l’andamento del procedimento e numerosi elementi di prova, con particolare riferimento alle captazioni dell’incontro presso la masseria di proprietà [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato come la motivazione non avesse in alcun modo riscontrato la presenza degli elementi tipici del concorso esterno, con particolare riferimento: - alla costante interazione del concorrente esterno per realizzare finalità personali concorrenti e attività strumentali all’associazione; - alla continuatività della condotta, che non può essere intesa in termini meramente episodici, in presenza di un unico contatto accertato per come dichiarato dalla stessa polizia giudiziaria nel corso del giudizio; - alla serietà degli impegni assunti con conseguente effettiva incisione sulla conservazione e rafforzamento della associazione; - alla mancata individuazione della specificità dei contenuti quanto al pactum sceleris intervenuto tra concorrente esterno e associazione, non apparendo a tal fine sufficiente un atteggiamento meramente accondiscendente. La difesa ha inoltre sostenuto la sostanziale apparenza della motivazione quanto all’affermata ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato contestato come volontà univoca di propiziare il rafforzamento del sodalizio mafioso, mentre tale elemento era tato richiamato in modo generico, con ragionamento presuntivo mediante un richiamo del tutto atipico al dolo eventuale, basato sulla caratura criminale degli interlocutori nell’unica captazione che lo aveva interessato. 11.8. Violazione di legge e vizio della motivazione in quanto apodittica e sostanzialmente omessa in ordine alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. ritenuta ricorrente anche in questo caso sulla base di un meccanismo meramente presuntivo, attesa la mancata frequentazione del ricorrente con gli altri imputati, in mancanza di qualsiasi captazione rilevante in tal senso, con inammissibile ricorso, specie in considerazione della riconosciuta figura di concorrente esterno, al c.d. fatto notorio, risultando di contro necessario riferire la valutazione al contributo causale asseritamente posto in essere dal ricorrente. 11.9. Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa ed affidata ad affermazioni apodittiche quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della condotta contestata, relativa ad una sola vicenda, per il tramite di un unico contatto accertato, in assenza di ulteriori esiti captativi a carico del ricorrente, soggetto incensurato. 11.10. In data 05/01/2025 sono stati presentati motivi nuovi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo nuovo è stata dedotta, ad integrazione del primo e secondo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge, oltre alla manifesta illogicità della motivazione e al travisamento della prova con riferimento alla datazione del preteso accordo tra il ricorrente e la consorteria criminale, che, in considerazione delle captazioni acquisite (rit 1667/2013), non poteva in alcun modo essere riferito all’anno 2010 come ritenuto in sentenza, né tanto meno caratterizzato dal coinvolgimento degli [OSCURATO:PERSONA]; si è sostenuta la ricorrenza di illogicità tra i due dati evidenziati, atteso che da un lato la Corte di appello ha ancorato il sostegno politico della cosca in favore del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della cena del 2013, mentre dall’altro sembra retrodatare tale accordo ad un momento di molto precedente. Con il secondo motivo nuovo è stata dedotta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d), ed e) cod. proc. pen., quanto all’evento costitutivo della fattispecie di concorso esterno nella associazione di stampo mafioso, atteso il vuoto probatorio ed argomentativo che ha caratterizzato la decisione sul punto, in assenza di qualsiasi riscontro concreto quanto ad atti assunti nell’esercizio delle funzioni che hanno in concreto favorito la associazione per delinquere indagata, non apparendo sufficiente a tal fine sostenere in modo apodittico la consegna della macchina amministrativa a tale consorteria, in mancanza di qualsiasi effettivo ancoraggio a fatti rafforzativi della stessa. 12. Memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha chiesto che il ricorso della Procura generale venga rigettato perché non consentito, essendosi il ricorrente limitato a contestare nel merito la valutazione della Corte di appello, proponendo una parziale ed erronea rilettura delle captazioni ritenute rilevanti quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], basandosi tra l’altro su di una erronea considerazione della condotta allo stessa ascritta (capo 1-bis). 13. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento con rinvio sul punto, nonché chiedendo che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue l’annullamento con rinvio sul punto della decisione impugnata. È parzialmente fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla statuizione sulle circostanze attenuanti generiche: ne deriva l’annullamento con rinvio limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e all’eventuale consequenziale trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con affermazione irrevocabile di responsabilità. 2. Risultano, invece, interamente inammissibili, in quanto proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati, i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Considerazioni generali. Vale la pena premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuna, alcune questioni di diritto, inerenti a plurimi motivi di ricorso proposti dai difensori con argomentazioni sovrapponibili. 3.1. La doppia conforme pronuncia di condanna. Si deve precisare come, per la maggior parte dei ricorrenti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ricorre la Procura generale), ci si trovi di fronte ad un’affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito (essendo stato inciso, solo parzialmente, il regime circostanziale per alcuni dei ricorrenti e per altri ricorrenti la sola forbice edittale in relazione alla accertata epoca di commissione del fatto imputato). Dunque, per quanto attiene al nucleo portante dell’ipotesi accusatoria, occorre registrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto operate dal Tribunale di Palmi da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che giunge a conclusioni sostanzialmente analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. In tal senso, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Pertanto, in presenza di una c.d. “doppia conforme” anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità̀ della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità̀ possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò̀ è proprio quanto riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità̀, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01). 3.2. Inoltre, è stata sostenuta in alcuni ricorsi la ricorrenza di una situazione riconducibile al paradigma del travisamento della prova. In tal senso, si deve ricordare che, nel caso di specie, in presenza di decisioni che, nei due gradi di giudizio, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Vero, poi, che, tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vi è quello del “travisamento”, che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul “significante” e non sul “significato” della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). In altri termini, come si è chiarito, il “travisamento” deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo significato, ma come detto, dal suo significante), che venga individuata specificamente e “puntualmente” e che, infine, sia idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Sez. 5, n. 8188/2017, cit.; Sez. 2, n. 27929/2019, cit.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l’errore per l’appunto “revocatorio”, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01). 3.3. Deduzioni e allegazioni non consentite ed enunciazione dei motivi di ricorso in forma alternativa o perplessa. In relazione a tutti gli odierni ricorsi, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione; precedentemente, Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254328-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01). Costituisce, pertanto, onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. indicare espressamente - a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali parti sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; e ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Orbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se - congiuntamente - ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione, necessariamente da indicare in modo specifico, gli stessi vadano riferiti. 3.4. Riproposizione di motivi già disattesi e rilettura del compendio probatorio. Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti da taluni ricorrenti si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello. In pratica, gli stessi hanno riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l’ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi. Le difese hanno sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Dev’essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 3.5. Violazione di legge eccepita per censurare vizi della motivazione. Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza di violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. In tal senso, si deve richiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo cui le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, cit., in motivazione; nello stesso senso, anche quanto alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02). 3.6. Il delitto associativo. 3.6.1. La condotta partecipativa. I ricorsi hanno, inoltre, ampiamente affrontato il tema della riconosciuta partecipazione alla associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetistico ex art. 416-bis cod. pen. Ai fini di una più chiara illustrazione delle argomentazioni e delle decisioni di questa Corte, appare opportuno considerare unitariamente i profili di doglianza proposti dai ricorrenti concernenti la partecipazione all’associazione di tipo mafioso nelle articolazioni locali oggetto di scrutinio. Invero, il sindacato sollecitato a questa Corte, pur sfociando sovente in una non consentita rivalutazione del merito – che non verrà dunque considerata ai fini della verifica di legittimità – coinvolge i profili, spesso connessi, del contributo minimo necessario ad integrare la condotta partecipativa e del relativo standard probatorio. Sul punto, occorre partire dal fondamentale principio, affermato dalle Sezioni Unite “Mannino” nel 2005, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, che, in motivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d'onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia – idonei, senza alcun automatismo probatorio, alla certa dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (successivamente, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180- 01). Ancòra, si deve ricordare che le Sezioni Unite “Modaffari” hanno ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889- 01) e che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. In particolare, va rilevato – per quanto qui di interesse – che le Sezioni Unite “Modaffari” hanno sottolineato che «La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in una affermazione di status; essa, al contrario, implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel “prendere parte”. L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa “fa parte” di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa». Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa, pertanto, l’affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali, rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (v., in precedenza, Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205- 01). Nel sintetico quadro così delineato rimane del tutto attuale l’insegnamento di Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01, secondo cui «Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso: nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata “mafiosità”, frequentava il “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva, con i medesimi, movimentazioni di denaro». Nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata verso un “diritto penale del fatto”, e non dell’ “autore”, deve comunque essere ribadito il principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente” così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscano comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325-01; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953-01). 3.6.2. Fermo quanto precede, occorre tuttavia considerare che tutti i ricorsi hanno, con argomentazioni almeno in parte sovrapponibili, contestato la continuità associativa con la cosca [OSCURATO:PERSONA] (quanto alle condotte oggetto di imputazione nel presente procedimento), consorteria criminale oggetto di numerose pronunce richiamate dalla Corte di appello ed evocate anche dalle difese come non significative (atteso che gli accertamenti espletati avrebbero dovuto condurre ad ipotizzare semplici forme di concorso nel reato, poste in essere in ambito familiare, in assenza di qualsiasi prova della ricorrenza della associazione per delinquere contestata). Sul punto si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che, in tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo. (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di una neoformazione, in quanto il sodalizio, facente capo ad un esponente di spicco di un clan mafioso, operava in continuità con quest'ultimo, utilizzandone le stesse strutture, servendosi dell'identico metodo e perseguendone le medesime finalità; nello stesso senso, Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01). In tal senso, si è costantemente ritenuta la continuità tra un sodalizio ed un altro, la cui esistenza sia già stata accertata con sentenza irrevocabile, quando emerga lo sfruttamento di rendita derivante dalla acclarata notorietà della compagine criminale sul territorio di riferimento, con conseguente diffuso stato di intimidazione ed evidente condizione di omertà nella popolazione sottoposta al controllo della stessa, con chiaro sfruttamento dell’acquisito capitale intimidatorio riferibile al sodalizio oggetto di accertamento irrevocabile, attraverso l’evidente sviluppo della fama criminale e delle modalità operative del clan già oggetto di accertamento, non ricorrendo, dunque, una nuova associazione, ma una prosecuzione della associazione già indagata nella sua nuova connotazione (Sez. 6, n. 32612 del 03/07/2025, Bava, Rv. 288783-01). Sul punto si è chiarito, in modo condivisibile, che quando oggetto del giudizio sia l’accertamento relativo alla ricorrenza di una nuova formazione, in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di accertamenti irrevocabili, può prescindersi dall’accertamento specifico in ordine all’esteriorizzazione del metodo mafioso quando ricorrano univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità, nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza - anche solo parziale - dei soggetti coinvolti, e come tale continui ad operare in un determinato territorio, replicando o comunque sfruttando un contesto riconducibile all’alveo dell’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199-04; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01). Quanto poi al caso di specie, occorre considerare come la piena operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la sua continuità storica, sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo, la sua rilevante collocazione nel corposo contesto ‘ndranghetista sia emersa in numerose altre decisioni definitive, oltre a quelle richiamate dalla Corte di appello ed evocate anche dalle difese, così emergendo una considerazione della costante e reiterata presenza della azione della compagine indagata anche in questa sede (con particolare riferimento al procedimento Euphymos, che ha ricostruito le diverse articolazioni anche nel territorio oggetto di indagine nel presente procedimento, i rapporti gerarchici sussistenti tra le diverse articolazioni territoriali, tutte riferite come vertice alla estesa composizione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], verso la quale è stata riscontrata la sussistenza di un costante canale informativo per la gestione delle attività di interesse della consorteria criminale indagata; nonché gli oltre modo noti esiti dei processi Crimine e Infinito nella ricostruzione, ormai acquisita come dato giudiziario definitivo, della organizzazione ‘ndranghetista in un direttorio centrale e la divisione dei tre mandamenti del Tirreno, dello Ionio e del centro della città di [OSCURATO:PERSONA], all’interno di ciascuno dei quali si collocano le articolazioni c.d. locali, con funzione di capillare controllo del territorio, con previsione inoltre di funzioni di vigilanza, tra le diverse locali, a livello orizzontale, affidate alla c.d. provincia, con acclarata verifica della sussistenza e costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] e di diversi sottogruppi familiari tra loro fortemente coesi nel territorio di Sinopoli e zone limitrofe, come emerso in modo inequivoco nel procedimento Prima, che certificava l’esistenza e perduranza della cosca [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi diversi ceppi familiari carni ai cani, paiechii, merrii pallunari, testazza, codalunga, oltre ai noti procedimenti identificati come Cent’anni di storia e Arca che, insieme ai procedimenti Meta e Sinopoli, avevano attestato e ricostruito la perdurante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], nonostante le numerose iniziative giudiziarie, anche con progressiva estensione delle aree di azione e di interesse in collegamento con cosche di rilievo come i Piromalli, per giungere infine alla indagine c.d. Iris posta a base delle decisioni di merito in questa sede contestate). Ciò premesso, sebbene per sintesi, al fine di chiarire la portata delle conclusioni sul punto richiamate della Corte di appello, appare importante richiamare la storia giudiziaria dell’organizzazione ‘ndranghetistica. La “notorietà” di un fatto quale l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso ben può desumersi in modo certo, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, dalle decisioni irrevocabili dell’autorità giudiziaria, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253653-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 50057 del 11/11/2009, Gullo, Rv. 245831-01). Successivamente, Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269039-01 ha ulteriormente precisato, proprio in tema di ‘ndrangheta, come tale meccanismo istruttorio operi a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l’oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (sostanzialmente in termini anche Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01, secondo cui l’accertamento dell’esistenza e del radicamento territoriale di un’associazione mafiosa sulla base contenuto in una decisione irrevocabile è utilizzabile, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., qualora il sodalizio criminale oggetto di prova coincida, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo risulti pressoché identico in entrambi i procedimenti). Nel caso di specie, le due sentenze di merito, coerentemente con questi princìpi di diritto, hanno richiamato quanto accertato dalle precedenti sentenze definitive, rese in particolare nei procedimenti cosiddetti Prima, Xenopolis e Virus, ricostruendo in modo specifico operatività, estensione territoriale di riferimento, àmbito di azione, caratteri organizzativi e persone coinvolte, tutte parte del medesimo gruppo familiare, così ricostruendo in modo logico ed argomentato la attuale connotazione della consorteria criminale indagata quale evoluzione storica di quella la cui esistenza è stata storicamente accertata in modo definitivo con le decisioni richiamate. 3.6.3. Infine, quanto al tema della partecipazione alla associazione, preso atto della richiamata e motivata considerazione da parte della Corte di appello, in modo esplicito e argomentato, della continuità della associazione oggetto del presente procedimento con la storica cosca [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare come molti ricorrenti abbiano censurato tale esplicita conclusione (pag. 4 e segg.) proponendo come alternativa soluzione valutativa la possibilità di ipotizzare un inquadramento dei fatti ascritti quale mere ipotesi di concorso in reati maturati in ambito familiare, per la risoluzione di questioni appunto interne al nucleo familiare. Sul punto, richiamate le conclusioni che saranno articolate in relazione a ciascun ricorrente, occorre ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principio che si condivide, applicabile al caso di specie e che qui si intende ribadire, che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184–01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426– 01), atteso che una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dell'attività criminosa e dalla predisposizione di una struttura operativa riscontrata e costante, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato, in prevalenza, intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più incidente proprio in considerazione della portata del legame familiare (Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250773-01; Sez. 6, n. 2772 del 09/01/1995, Lacedra, Rv. 201353-01). 3.6.4. L’associazione armata. Anche il tema della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. è stato oggetto di costante censura da parte dei ricorrenti. In tal senso si è affermato che, in riferimento alla circostanza aggravante dell'associazione armata, l’orientamento di questa Corte è assolutamente univoco nell’affermare che la predetta è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01), come certamente riscontrato nel caso in esame, anche in considerazione del già richiamato rapporto di continuità con la cosca [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto degli elementi già evidenziati (àmbito territoriale, parziale identità soggettiva, condivisione delle finalità associative con medesimo contesto operativo). Ciò vale, a maggior ragione, in riferimento alle mafie storiche, le cui dotazioni ed i cui arsenali sono restituite dalla pluriennale elaborazione casistica e dalle correlative massime di esperienza, queste ultime intese nella definizione (precisata da Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312-01) in positivo di «giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi», e, in negativo, in quanto distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sul quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibili di verifica empirica. La medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761-01) ha anche affermato, con principio che si condivide e che si intende ribadire, come, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi, non sia richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma sia sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743- 01). Quello che più rileva tuttavia è che, per riconoscere l’aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche è possibile fare ricorso ad elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (cfr., Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177-01; Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149-01). Si riafferma, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata vagliata l’effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838-01, Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579-01). Tali princìpi sono stati riaffermati di recente, in modo condivisibile, da Sez. 2, n. 11772 del 22/02/2024, Bello, non mass., che ha precisato che, ai fini della ricorrenza dell’aggravante in parola, occorre la riconducibilità della disponibilità di armi al gruppo e non ai singoli e che la partecipazione corale e coesa di tutti i consociati alle vicende interessanti il gruppo stesso fa derivare la consapevolezza di ciascuno dei partecipi circa la disponibilità delle armi ovvero l’ignoranza colpevole circa tale evenienza (Sez. 2, n. 49944 del 25/10/2023, Benigno, non mass.). In senso conforme è stato, inoltre, affermato che (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01): «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio». Nel caso di specie, trattandosi di un’articolazione, formalizzatasi da tempo, di una mafia storica (espressamente riconosciuta come tale dal legislatore nel 2010, con inserimento nel corpo dell’art. 416-bis, ottavo comma, cod. pen., di un espresso riferimento al nomen di ‘ndrangheta), operante nel territorio di origine, la stabile dotazione di un armamento è pienamente desumibile anche dalle insuperabili risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, sulla scorta delle quali si può ritenere ampiamente dimostrato che tali associazioni dispongano di armi per realizzare le proprie finalità (cfr. Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, dep. 2014, Corso, Rv. 260919-01), oltre che dalla corposa e consistente valutazione, mediante analisi delle captazioni e articolazione di una strutturata e non censurabile prova logica, degli elementi di prova emersi oggettivamente nel presente procedimento. D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01). Per attribuire, secondo il criterio imputativo di cui all’art.59 cod. pen., la conoscenza o la colpevole ignoranza della natura armata del sodalizio, non può dunque che assumere preminente rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte dell’associazione di tipo mafioso (cfr., proprio in tema di ‘ndrangheta, Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01). Deve, in conclusione, escludersi che possa invocarsi da parte dei singoli sodali, ancorché aggregati a cellule locali (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-01), la incolpevole ignoranza del dato fattuale su cui la circostanza si fonda, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti – quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti – di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403-01). Per quanto qui rileva, i suddetti indicatori concreti, puntualmente richiamati nelle due sentenze di merito, si rinvengono nella piattaforma probatoria evocata, come emerge nitidamente anche dalla ampia ricostruzione delle vicende del sodalizio indagato. Né vale a disarticolare l’ampio ragionamento articolato dalla Corte di appello il richiamo, effettuato da alcune difese, ad una decisione di questa Corte, che ponendosi nel solco dei principi di diritto appena richiamati, ha, nel caso specificamente sottoposto ad esame, riscontrato uno standard probatorio insufficiente nella soluzione del caso concreto per poter ritenere integrata la aggravante in questione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-02). 3.6.5. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. È stata anche contestata la sussistenza dell’aggravante speciale prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Il primo comma della suddetta disposizione prevede che, per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Sono così delineate due distinte fattispecie circostanziali, tradizionalmente definite come “del metodo mafioso” e “dell’agevolazione mafiosa”. La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01: pronunce tutte concordi nel precisare che l’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria). 3.7. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche. Anche il tema della dosimetria della pena irrogata, della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione relativa all’insieme di circostanze aggravanti ed attenuanti contestate è stato oggetto di numerosi motivi di ricorso. Sul punto è bene premettere e richiamare costanti princìpi interpretativi sanciti da questa Corte di legittimità, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad un’analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (così, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorre inoltre considerare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01). Nel caso di specie, la valutazione complessiva delle varie posizioni, oggetto di plurime censure, laddove evidenzia un generale appiattimento delle peculiarità delle singole vicende personali, riposa, coerentemente con la giurisprudenza sopra richiamata, con un forte ed esplicito richiamo da parte del giudice di appello all’eclatante gravità delle condotte, inserite in un articolato meccanismo caratterizzato da un evidente e riconosciuto radicamento e controllo del territorio, iper- valorizzando il perdurante vantaggio di posizione derivante dal metodo mafioso riferibile quanto meno indirettamente all’appartenenza di quasi tutti i ricorrenti, per legami diretti o meno, ad un ampio gruppo familiare la cui portata e rilevanza quale consorteria di stampo mafioso è stata riconosciuta dalle sentenze definitive richiamate, in modo non contestato neanche dalle difese, nell’incipit della sentenza impugnata. In tal senso, si è affermato in giurisprudenza che anche la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto ed alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773-01). 4. Ricorso del Procuratore generale. 4.1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ricorre la lamentata violazione di legge, emergente dalla motivazione quanto all’applicazione del disposto di cui all’art. 416-bis cod. pen. La motivazione, infatti, si appalesa per oggettiva apoditticità, ed in parte risulta del tutto omessa, in considerazione dell’onere motivazionale che incombe sul giudice di appello, anche quando si giunga ad una assoluzione a seguito di una precedente condanna in primo grado. Sul punto, la parte pubblica ricorrente, ha proposto censure specifiche, evidenziando l’omesso confronto non solo con l’imputazione ascritta, ma anche con le plurime argomentazioni spese dal giudice di primo grado quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], così riscontrando, sulla base di puntuali richiami, l’omessa motivazione su elementi di prova ritenuti decisivi quanto alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, è bene sottolineare come questa Corte abbia ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, ma deve svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634-01). Occorre dunque che, nel giungere ad una pronuncia assolutoria, il giudice di appello dia puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, mediante un confronto diretto, costruttivo e logicamente articolato quanto alla propria difforme decisione, così chiarendo perché una prova ritenuta elemento di prova a sostegno della affermazione di responsabilità assuma valenza dimostrativa del tutto diversa, utilizzando a tal fine un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi agli istituti di diritto sostanziale o processuali utilizzati al fine di giungere ad una diversa conclusione, in modo da conferire adeguato riscontro della forza persuasiva della diversa decisione rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612-01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01). 4.2. Dalla motivazione della Corte di appello emerge il vizio della motivazione nel senso lamentato, emergendo un’insanabile contraddittorietà e illogicità manifesta nelle conclusioni raggiunte, attesa l’evidente mancanza di confronto con i plurimi elementi emergenti dalla decisione di primo grado, con la quale è mancato il serrato confronto richiesto per la nuova e diversa considerazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA] (con particolare riferimento, a mero titolo esemplificativo, ai qualificati contatti del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA] e soggetti di rilievo nell’ambito del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]; al ruolo di paciere dallo stesso svolto nel suo àmbito territoriale di riferimento, ruolo riconosciuto e sostenuto anche mediante la condotta del [OSCURATO:PERSONA] soggetto in diretta e riconosciuta relazione con gli [OSCURATO:PERSONA]; alle caratteristiche dell’associazione per delinquere oggetto di contestazione per come evidenziate dalla stessa decisione in modo adeguato nella parte introduttiva della decisione impugnata ed alle modalità di manifestazione della stessa, per le sue specifiche articolazioni ed organigramma; alla verifica e riscontro del rispetto della attività sul territorio anche degli altri sodali quanto agli interessi perseguiti dalla cosca; alla piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della pluralità dei soggetti coinvolti nella consorteria criminale alla quale si riferiva costantemente, con continuità, nel senso di seguire e supportare le potenzialità operative sul territorio nel senso evidenziato nei principi di diritto applicabili al caso di specie di cui ai § 3.6, 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3). Il giudice del rinvio dovrà, dunque, giungere sul punto ad una nuova valutazione, nell’àmbito della propria piena discrezionalità, tenendo conto che, per orientamento costante di questa Corte (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso. Sul punto deve altresì essere chiarito che, anche qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale del singolo all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative, non necessariamente illecite, nell’interesse dell’associazione mafiosa (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897-01; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169-01; Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698-01). Le considerazioni della difesa del [OSCURATO:PERSONA], formalizzate nella memoria depositata e ribadite in sede di discussione orale, non superano (con la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso) anche per la loro genericità, le censure della parte ricorrente e il riscontrato vizio della motivazione e la conseguente violazione di legge riscontrata nel caso di specie. 5. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959). 5.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Tali motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto effettivo con la motivazione del giudice di secondo grado (che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente in senso conforme al giudice di primo grado), al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). I motivi si caratterizzano, inoltre, per la loro manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale in modo sovrapponibile, tutti i ricorrenti hanno contestato la sussistenza della associazione di cui al capo 1), allegando diversi profili di critica, si deve osservare come la Corte di appello, con motivazione persuasiva, logicamente articolata e del tutto priva di travisamenti o manifesta illogicità ha correttamente applicato i principi di diritto, che qui si devono ribadire, di cui al § 3.6 (in particolare § 3.6.1., 3.6.2. e 3.6.3.) in ordine all’effettiva ricostruzione della continuità associativa nel caso di specie, tenuto conto non solo delle precedenti decisioni, ma anche di una corposa presenza di elementi prova, specificamente valutati in relazione alle plurime doglianze introdotte dalla difesa. La costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la diretta partecipazione alla stessa del ricorrente, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) di una serie di comportamenti concludenti idonei a configurare una stabile ed organica compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo della consorteria criminale (con possibilità costante di confrontarsi direttamente, mediante il contatto con soggetti tutti noti per la loro comprovata mafiosità, la frequentazione di luoghi di incontro tra questi, la conoscenza e diretta proposizione di soluzioni in ordine a questioni di diretto interesse della associazione per delinquere indagata) rappresentano elementi univoci a carico dello stesso e che, nell’ambito di una valutazione globale e non parcellizzata (come quella inoltrata dalla difesa anche in questa sede, in modo del tutto sovrapponibile ai motivi di appello), rappresentano un’adeguata motivazione sui punti devoluti, con esplicita considerazione anche delle censure difensive, smentite ampiamente da una corposa considerazione, anche in termini di prova logica, di elementi a carico dalla portata univoca, con i quali il ricorrente non si confronta. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha adeguatamente motivato sul punto, ricostruendo portata ed elementi individualizzanti la condotta ascritta, che, come già evidenziato, si caratterizza per essere a forma libera e si può realizzare con modalità e contributi diversi, che sono stati chiaramente individuati nel caso di specie (in particolare si vedano pag. 37 e seg.) essendosi valorizzato: - il ruolo, comunque indispensabile, del ricorrente; - la rilevanza dei comportamenti posti in essere e la raccomandazione ad essere cauti rispetto alle attività delle forze dell’ordine; - la preoccupazione manifestata per l’impossibilità di agire con la consueta libertà di azione a causa della progressiva intensificazione delle attività di controllo del territorio di interesse, tema sul quale la decisione ha chiarito che nessun motivo avrebbe avuto a dolersene il ricorrente se non perché direttamente partecipe ed interessato al sostegno della associazione per delinquere; - la totale messa a disposizione del ricorrente in favore della associazione per delinquere indagata, anche tenuto conto del riscontro della disponibilità prestata per un tempo considerevole come emergente anche dalle captazioni del 08/10/2013, 27/05/2014, 23/08/2014; - la piena conoscenza delle situazione delle armi e del loro occultamento; - la predisposizione di strategie al fine di evitare che le armi fossero rivenute, per il tramite di diverse forme di azione volte ad intimorire in modo chiaro ed inequivoco chi frequentava la zona dove le armi erano state occultate, con piena condivisione del progetto di spedizione punitiva; - il linguaggio del tutto inequivoco, indicativo di un dominio incontrollato del territorio che doveva rimanere incontestato e indisturbato; - il riconosciuto ruolo di risolutore di problematiche e controversie, come quella evocata dal Callea, indicando modi e mezzi per comunicare al fine di non essere captati o osservati; - l’assenza di valide versioni alternative, esplicitamente prese in considerazione della Corte di appello, con esplicita valutazione sul punto e rilevata non coerenza delle allegazioni difensive, attesa la mancanza assoluta di riscontri a sostegno. È, dunque, emersa una piena considerazione del ruolo del ricorrente, del suo inserimento a pieno titolo nella compagine criminale oggetto di imputazione, la realizzazione da parte dello stesso di una partecipazione fattiva nell’ambito di quello che viene descritto come un concreto e costante legame fideistico con l’associazione per delinquere in relazione di oggettiva continuità con la cosca [OSCURATO:PERSONA] oggetto dei precedenti accertamenti giudiziari (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416- 01), ritenendo in tal senso risolutiva anche la riscontrata ricorrenza di un fortissimo legame familiare, che si risolve in un chiaro giudizio di affidabilità del ricorrente, posto a conoscenza e capace di gestire direttamente aspetti essenziali per l’azione dell’associazione (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184–01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426–01). 5.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito per la sua evidente aspecificità, in quanto totalmente reiterativo della censura sul punto devoluta in appello, in assenza di confronto con la logica motivazione del giudice di secondo grado, che ha correttamente applicato i principi richiamati al § 3.6.4. che qui si devono ribadire. Invero, la Corte di appello, ha ampiamente ricostruito i dati relativi alla natura di associazione armata della ‘ndrangheta, nella quale si inserisce sulla base dei molteplici accertamenti giudiziari definitivi la cosca [OSCURATO:PERSONA], ed ha specificamente ricostruito il ruolo e la piena consapevolezza da parte del ricorrente su questo specifico profilo caratterizzante la consorteria criminale indagata, tanto che era egli stesso a preoccuparsi della migliore protezione e gestione del luogo di occultamento delle armi, anche esplicitamente confutando le versioni alternative della difesa. Ciò, in particolare, emerge dall’analisi approfondita e logicamente articolata che la Corte di appello realizza delle tre conversazioni captate (si vedano sul punto gli elementi valorizzati a pag. 33 e seg.) quanto alla diversa destinazione dei tubi di pvc, elemento questo sostenuto in senso risolutivo da quasi tutti i ricorrenti, che, pur tuttavia, non si confrontano con i molteplici elementi valutativi, e in termini di prova logica, resi sul tema dalla Corte di appello, che ha chiarito, con riferimento a tale argomentazione, come non potesse ritenersi in alcun modo verosimile l’idea di un riferimento ai tubi di pvc quale elemento necessario per irrigare una piantagione di canapa indiana, attesa la narrazione complessivamente emergente dalle dichiarazioni del Catella, che non si potevano ritenere in alcun modo conciliabili con il requisito della staticità di un impianto di irrigazione (atteso che è lo stesso Catella a:- lamentare di non poter nascondere il tubo nella pineta; - valutare l’ipotesi di nascondere il tubo a casa, elemento questo ritenuto del tutto incompatibile con la struttura di irrigazione di una piantagione; - richiamare avvenimenti simili avvenuti l’anno precedente e che si erano risolti grazie alla attivazione immediata del [OSCURATO:PERSONA]; - preoccuparsi perché qualcuno avrebbe potuto portarsi via il tubo; - preoccuparsi che non mancasse nulla e a ricevere rassicurazioni da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) che aveva descritto la possibilità di una capienza per due unità, ma di avere riscontrato la presenza di una sola unità). In conclusione, la difesa si limita a reiterare le proprie doglianze e a proporre una propria lettura alternativa del portato delle captazioni evocate, non ammissibile in questa sede, mentre si deve rilevare che gli elementi emersi sono stati logicamente considerati e la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, con specifico riferimento alle captazioni (tra l’altro richiamate in ricorso solo parzialmente) secondo il quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, anche nel caso non vi abbia partecipato l’imputato, costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01) come emerso, in modo univoco, nel caso di specie dalla motivazione della Corte di appello. 5.3. Il quarto motivo di ricorso non è parimenti consentito, in quanto anch’esso totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte territoriale che ha specificamente argomentato (pag. 41) in senso conforme al giudice di primo grado, evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e richiamando la oggettiva gravità della condotta, correlata ad una valutazione in senso negativo della personalità del ricorrente, così facendo corretta applicazione dei principi di cui al § 3.7, che qui si devono ribadire. In realtà, la parte ricorrente mira ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in questa sede, in assenza di qualsiasi arbitrio o illogicità (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). 6. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971). 6.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01); peraltro lo stesso si rivela anche come manifestamente infondato. Il tema è sovrapponibile a quello proposto nel primo e terzo motivo di ricorso da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959) e in sostanza reiterato da tutti i ricorrenti, che hanno contestato la sussistenza della associazione di cui al capo 1), allegando diversi profili di critica. Sul punto si deve osservare come la Corte di appello, con motivazione persuasiva, logicamente articolata e del tutto priva di travisamenti o manifesta illogicità abbia correttamente applicato i principi di diritto, che qui si devono ribadire, di cui al § 3.6 (in particolare § 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3.) in ordine alla effettiva ricostruzione della continuità associativa nel caso di specie, tenuto conto non solo delle precedenti decisioni, ma anche di una corposa presenza di elementi prova, specificamente valutati in relazione alle plurime doglianze introdotte dalla difesa, come già evidenziato al § 5.1. La costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la diretta partecipazione alla stessa del ricorrente, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) di una serie di comportamenti concludenti idonei a configurare una stabile ed organica compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo della consorteria criminale (con possibilità costante di confrontarsi direttamente, mediante il contatto con soggetti tutti noti per la loro comprovata mafiosità, la frequentazione di luoghi di incontro tra questi, la conoscenza e diretta proposizione di soluzioni in ordine a questioni di diretto interesse della associazione per delinquere indagata) rappresentano elementi univoci a carico dello stesso, che nell’àmbito di una valutazione globale e non parcellizzata, rappresentano un’adeguata motivazione sui punti devoluti, con esplicita considerazione anche delle censure difensive, smentite ampiamente da una corposa considerazione, anche in termini di prova logica, di elementi a carico dalla portata univoca, con i quali il ricorrente non si confronta, reiterando argomentazioni che sono state ritenute generiche già durante il giudizio di secondo grado. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, quindi, adeguatamente motivato, ricostruendo portata ed elementi individualizzanti la condotta ascritta nell’ambito della riscontrata perduranza della [OSCURATO:PERSONA]. Tale condotta, come già evidenziato, si caratterizza per essere a forma libera e si può realizzare con modalità e contributi diversi, che sono stati chiaramente individuati nel caso di specie e considerati in senso individualizzante, così giungendo alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente (in particolare si vedano pag. 44 e seg. dove si è valorizzata, in senso conforme al giudice di primo grado: - la portata risolutiva ed univoca della captazione inerente la protezione e gestione delle armi interrate; - il livello di vertice e la particolare rilevanza a livello associativo dei soggetti che conversavano con il ricorrente; - la predisposizione, in modo coordinato, di azioni a difesa degli interessi della cosca con l’ausilio di altri appartenenti a gruppi riferibili alla cosca e collocati in diverse zone territoriali per realizzare una spedizione punitiva, mediante accorgimenti adeguati per non essere riconosciuti; - l’essere il ricorrente punto di riferimento sul territorio, proprio in considerazione della attività di occultamento delle armi, dei cacciatori di cinghiali, che avevano provveduto ad avvisarlo tempestivamente nelle occasioni in cui ciò che era stato occultato era emerso dal terreno; - le caratteristiche coincidenti di occultamento delle armi, quale elemento tipico della zona e della consorteria di riferimento, come emersa dalle dichiarazioni dell’operante [OSCURATO:PERSONA], con chiara confutazione delle tesi difensive in ordine alla diversa destinazione dei tubi, quale sistema di irrigazione di piantagione di canapa indiana; - l’attività di confronto, indicativa di continuità della propria condotta e piena messa a disposizione, con [OSCURATO:PERSONA], detto u bruzzise, e [OSCURATO:PERSONA], detto catella, soggetti di riconosciuto spessore criminale e parte della cosca, con i quali venivano articolate strategie difensive a supporto dell’associazione, al fine di evitare passi falsi, così come ad evitare la sollecitazione dell’attenzione delle Forze dell’Ordine, per poter comunque attuare in modo efficace un’attività di intimidazione diffusa al fine di impedire l’accesso nella zona di occultamento delle armi; - l’attività svolta, riportata nelle captazioni dallo stesso ricorrente, anche in epoca precedente, proprio per tutelare il luogo di occultamento delle armi a causa dei lavori di livellamento del terreno, inibendo tale azione mediante trattore; - l’essere stato invitato da [OSCURATO:PERSONA] a verificare se da tale luogo mancasse qualche cosa tra quanto era stato nascosto, con ciò emergendo direttamente la insostenibilità della tesi alternativa della difesa). Non coglie, dunque, nel segno l’osservazione difensiva secondo la quale l’affermazione di responsabilità si sarebbe basata su un automatismo valutativo, sul pregiudizio rappresentato dai legami parentali emergenti dalla conversazione, in assenza di una analisi critica della captazione, risolvendosi tale allegazione in una contestazione della lettura ampia e logicamente articolata resa dalla Corte di appello sul punto. Si deve, in tal senso, ribadire che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza che non ricorre nel caso di specie, attesa la logica argomentazione della Corte di appello che ha disatteso in modo esplicito le versioni alternative della difesa in assenza di travisamenti, richiamando dati significativi ed univoci nel ricostruire la oggettiva e fattiva messa a disposizione del ricorrente (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01), rafforzata dal profondo legame familiare (§ 3.6.3.), dall’affidamento evidente proprio in considerazione di tale presenza del gruppo per legami parentali strettissimi e noti (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184–01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426–01). 6.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, oltre che generico, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che sia nella sua complessiva considerazione e ricostruzione, che con riferimento specifico al ricorrente, ha correttamente applicato i principi di diritto, che qui si devono intendere ribaditi, di cui al § 3.6.4. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha infatti ampiamente ricostruito i caratteri dell’associazione e la piena consapevolezza da parte del ricorrente, proprio per il suo ruolo per come emergente dalla captazione evocata e ampiamente considerato in assenza di illogicità, quanto alla disponibilità di armi. Al riguardo devono essere sul punto richiamate le considerazioni già spese al § 5.2. 6.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, in quanto reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente argomentato (pag. 45) in senso conforme al giudice di primo grado, evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e richiamando l’oggettiva gravità della condotta, correlata ad una valutazione in senso negativo della personalità del ricorrente, così facendo corretta applicazione dei principi di cui al § 3.7, che qui si devono ribadire. La parte ricorrente tende ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in questa sede, in assenza di qualsiasi arbitrio o illogicità (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). 6.4. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro; essi sono incentrati su una critica comune quanto alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, attesa l’esclusione della recidiva originariamente contestata. [OSCURATO:SOCIETA] appello, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ha specificamente motivato, richiamato il regime sanzionatorio applicabile e, in considerazione delle evocate caratteristiche della condotta, per come ampiamente ricostruite, ha applicato nell’ambito della propria piena discrezionalità, la pena detentiva nella misura indicata in assenza di qualsiasi irragionevolezza o arbitrio. Sul punto la difesa non si confronta con i princìpi di diritto, costantemente affermati da questa Corte, con i quali si è chiarito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819- 01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). 6.5. Le argomentazioni che precedono superano anche le ulteriori allegazioni difensive confluite nei motivi nuovi, che si sono limitati a ribadire argomentazioni già introdotte nei motivi principali quanto alla omessa considerazione delle versioni alternative offerte dalla difesa nell’interpretazione della captazione c.d. dei tubi e hanno nuovamente contestato l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando tuttavia in questo caso elementi non collegati in alcun modo alle originarie censure (durata del procedimento e termine di deposito della decisione come elementi da ritenere rilevanti al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche) in modo non consentito (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 7. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Devono essere trattati previamente, in ordine logico, il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; la trattazione congiunta consegue alla oggettiva ricorrenza di una stretta connessione delle censure proposte. I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, logica, argomentata e del tutto immune da manifesta illogicità o travisamento, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100- 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). Le censure proposte si caratterizzano per la parcellizzazione ed il frazionamento dei plurimi elementi allegati dalla Corte di appello, dalla medesima organicamente considerati e valutati conformemente al giudice di primo grado. I temi proposti sono omologhi e sovrapponibili a quelli trattati in relazione alle posizioni dei due [OSCURATO:PERSONA] (sia classe 1959, che classe 1971) quanto alla sussistenza e perdurante attività della [OSCURATO:PERSONA] ed alla possibilità di effettivamente poter ritenere provata la partecipazione alla associazione per delinquere oggetto di contestazione, nonché quanto alla sussistenza della aggravante di cui all’art. 416, comma quarto, cod. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello, con una motivazione del tutto priva di aporie, che non si presta a censure in questa sede, ha correttamente applicato i principi di diritto (che qui si devono ribadire) già enunciati ai § 3.6.1, 3.6.2., 3.6.3. e 3.6.4. quanto alla perdurante sussistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA], della quale è stato ritenuto compiutamente partecipe il ricorrente nella piena consapevolezza della natura armata della stessa, anche tenuto conto del ruolo centrale dell’[OSCURATO:PERSONA] quanto ai fatti oggetto di imputazione nel presente procedimento. La costante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], la diretta partecipazione alla stessa del ricorrente, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una serie di comportamenti concludenti idonei ed espliciti, significativi in modo univoco a configurare una stabile ed organica compenetrazione rispetto al tessuto organizzativo della consorteria criminale (con possibilità costante di confrontarsi direttamente, spesso su sua iniziativa, mediante il contatto con soggetti tutti noti per la loro comprovata mafiosità, la frequentazione di luoghi di incontro tra questi, la conoscenza e diretta proposizione di soluzioni in ordine a questioni di diretto interesse dell’associazione per delinquere indagata) per come esplicitati e valutati dalla Corte di appello, con motivazione incensurabile in questa sede, rappresentano elementi univoci a carico dello stesso, nell’àmbito di una valutazione del tutto unitaria. La motivazione ha anche tenuto in esplicita considerazione le censure difensive, smentite ampiamente da una corposa considerazione, anche in termini di prova logica, di elementi a carico del ricorrente dalla portata oggettiva ed univoca. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, in conclusione, adeguatamente motivato, ricostruendo portata e caratteristiche individualizzanti la condotta ascritta, che, come già evidenziato, si caratterizza per essere a forma libera e si può realizzare con modalità e contributi diversi, che sono stati chiaramente individuati nel caso di specie (in particolare si vedano pag. 21 e seg.) valorizzandosi: - l’intervenuta condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Prima, il dinamismo del suo agire, da ritenere radicato e continuativo a favore dell’associazione per delinquere, con àmbito di azione esteso a diversi contesti; - il ruolo operativo e attivo dello stesso per come chiaramente emergente dalle captazioni; - l’interlocuzione con soggetti di rango e riconosciuti al fine di intervenire e condizionare i più diversi settori, quali concessioni, autorizzazioni e servizi pubblici, anche sulla base delle relazioni qualificate con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la ricostruzione di contesto, quanto alla fase di destabilizzazione che caratterizzava esattamente quel periodo temporale, con considerazione delle diverse azioni a carattere intimidatorio poste in essere nel territorio oggetto di controllo da parte della cosca, come l’attentato dinamitardo ai danni del comune di Delianuova, l’incendio della Porta del Parco, oltre alle intimidazioni emergenti dallo scontro tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]; - il ruolo svolto dal ricorrente, quale risolutore di controversie in diversi àmbiti, proprio perché esponente riconosciuto e noto della [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento agli incontri intercorsi con i [OSCURATO:PERSONA], insieme al [OSCURATO:PERSONA] in vista della risoluzione della problematiche intervenute con il vice [OSCURATO:PERSONA], con chiara funzione di supporto e protezione dello stesso perché direttamente collegato alla cosca, con conseguente e riscontrata intimidazione, quale effetto tipico del vincolo associativo; - la costante interazione con altri soggetti e componenti del nucleo familiare - come [OSCURATO:PERSONA] (classe 77) condannato nel presente procedimento ad esito di rito abbreviato con pronuncia definitiva, [OSCURATO:PERSONA], detto catella deceduto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 46) giudicato nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] - per la gestione di una serie di attività, con comportamenti speculari e coordinati degli interessi e attività riferibili alla cosca riscontrate dagli esiti captativi; - la gestione, proprio per il ruolo di costante intraneità, di un patrimonio conoscitivo condiviso; - la ricostruzione della particolare autorevolezza del ricorrente proprio per il ruolo ricoperto, in considerazione delle plurime attività dallo stesso svolte e riconosciute dai sodali, anche e con specifica considerazione delle allegazioni difensive quanto al ruolo svolto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla risoluzione della controversia e alla tensione tra il [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], con analisi logica ed argomentata degli esiti probatori del giudizio, nel contesto di una chiara dinamica mafiosa da parte di un soggetto al quale è riconosciuto un ruolo poliedrico e di mediazione in caso di tensioni ed interessi da veicolare all’esterno in favore di soggetti collegati al clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, inoltre, esplicitamente considerato le deduzioni difensive, disattendendole esplicitamente, e ricostruendo sistematicamente il contesto nel quale maturava l’azione del ricorrente, escludendo in modo argomentato che potesse trattarsi di iniziative sporadiche ed irrilevanti, proprio in relazione all’evidente e costante messa a disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] e della capacità di azione e condizionamento dello stesso, basata proprio sulla sua notorietà quale componente della compagine ‘ndranghetista, applicando correttamente i principi di diritto richiamati al § 3.6.3. quanto all’ulteriore rafforzamento del vincolo associativo, collegato alla sua maggiore forza, radicamento e pericolosità derivante dalla compresenza di legami parentali e familiari. Sono stati, quindi, ampiamente ricostruiti ed analizzati gli elementi relativi alla sussistenza dell’associazione per delinquere imputata al capo 1) con richiamo al ruolo ed alla messa a disposizione del ricorrente nel contesto di una mafia storica riconosciuta e continuamente operante, in assenza di qualsiasi elemento o allegazione valida a configurare una eventuale rescissione del vincolo associativo, anzi emergendo una strategia complessivamente articolata al fine di gestire tutti gli interessi economici dell’ambito territoriale di riferimento, intraprendendo con il [OSCURATO:PERSONA] strategie comuni al fine di avvantaggiare persone amiche senza rendere tale azione manifesta, ma adottando le doverose cautele e chiarendo che qualunque iniziativa, anche imprenditoriale, doveva essere agli stessi riferita e dall’associazione approvata. Elementi questi tutti chiaramente ricostruiti dalla motivazione, che ha anche sottolineato, in modo logicamente ineccepibile, l’evidente interruzione di qualsiasi ulteriore azione da parte dei [OSCURATO:PERSONA], che smentivano il loro precedente atteggiamento fortemente critico ed oppositivo nei confronti del vice [OSCURATO:PERSONA] una volta contattati dal ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] per rendere conto formalmente del loro atteggiamento (sul punto è stata chiarita, con argomentazioni incensurabili, sulla base di una lettura coordinata e logicamente articolata, la portata delle captazioni e la chiara volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi per timore alla convocazione presso gli [OSCURATO:PERSONA], dei quali riconoscevano incondizionatamente il potere decisionale su qualsiasi questione relativa alla gestione degli appalti nel comune di Delianuova, ritirandosi così dalla controversia con il vice sindaco, e affermando che non sarebbe stato necessario recarsi al confronto perché si sarebbero limitati a stringere le mani, affermazione questa che è stata ritenuta indicativa della sottomissione ad ogni decisione proveniente dalla cosca alla quale, con tale esplicita comunicazione, si sottomettevano esplicitamente). Infine, ancora una volta si deve osservare, come non sia consentita la critica proposta in ordine alle captazioni evocate nel terzo motivo di ricorso al fine di contestare la riconosciuta aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen, che rappresenta all’evidenza una lettura alternativa della ricostruzione in fatto realizzata dalla Corte di appello, in modo argomentato, sul punto, in assenza di aporie. In questa sede, come si è detto, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza non ricorrente nel caso di specie. È infatti riscontrabile un’analisi concreta sul punto delle censure difensive e la corretta applicazione da parte della Corte di appello dei princìpi, che qui si devono ribadire, già enunciati al § 3.6.4. sulla base di un doppio riscontro, ovvero la natura accertata di mafia storica del clan [OSCURATO:PERSONA] (con stabile ed accertata disponibilità di armi), oltre alla portata inequivoca delle captazioni, con chiara enucleazione dell’inconciliabilità dei contenuti delle stesse con la tesi volta a sostenere la ricorrenza di un impianto di irrigazione per una piantagione di canapa indiana (attesa la natura statica di tale impianto, del tutto incompatibile con le affermazioni rese anche da [OSCURATO:PERSONA], pag. 33 e seg.) da correlare con il portato figurato, ma esplicito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], detto catella, classe 1961, ricostruito in modo logico ed argomentato al fine di escludere qualsiasi possibile riferibilità delle dichiarazioni alla piantagione di canapa ed alla sua modalità di irrigazione; il tutto per giungere così a rilevare la coerenza della ricostruzione in considerazione della massima di esperienza richiamata e riscontrata dal sequestro effettuato in altro procedimento, a questo comunque collegato, essendo emerso un evidente interesse di tutti i conversanti al fine di preservare la zona ove erano collocati i tubi anche a costo di giungere a realizzare violente azioni a carattere intimidatorio. Con tale complesso di argomentazioni il ricorrente non si confronta. Generica, oltre che manifestamente infondata, infine è la deduzione finale in tema di dissequestro della masseria, ritenuto elemento risolutivo al fine di escludere la sussistenza del fatto ascritto. La censura si caratterizza per genericità non avendo richiamato i motivi per i quali si era giunti al dissequestro, così non chiarendo la portata e la decisività della circostanza in relazione all’imputazione ascritta, senza, tra l’altro, confrontarsi, con la costante interpretazione di questa Corte, secondo la quale in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-02). 7.2. Il primo e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e relativi alla intervenuta affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per il delitto di cui al capo 3) della rubrica (estorsione aggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA]). I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, che, dopo avere ricostruito in modo specifico gli elementi di prova quanto alla condotta ascritta, ha esplicitamente disatteso, con motivazione del tutto priva di aporie, le allegazioni della difesa. Quanto alla estorsione contestata in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare come la Corte di appello abbia preso in considerazione : - il ruolo riconosciuto del ricorrente e del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del clan [OSCURATO:PERSONA]; - l’esito delle captazioni, anche ambientali, che chiarivano la portata della richiesta estorsiva, le ulteriori prestazioni richieste al [OSCURATO:PERSONA], l’incidenza sulla libera determinazione della persona offesa, nell’ambito dei lavori allo stesso affidati; - la ricostruzione della avvenuta consegna della somma di denaro sulla base delle inequivoche dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che effettivamente rendevano conto della condotta posta in essere dallo stesso sulla base della richiesta estorsiva, veicolata con particolare cautela, alla quale si adeguava suo malgrado (in tal senso la conversazione captata in auto con la moglie) e rispetto alla quale forniva una versione ritenuta del tutto non credibile dalla Corte di appello con una argomentazione logica, a carattere incisivo ed obiettivo, con la quale la difesa non si è fatto confrontata (ovvero l’inverosimiglianza della consegna di una somma di denaro in favore di un soggetto terzo, per far consegnare tale somma di denaro ad un asserito creditore nel frattempo scomparso, senza alcun elemento di prova quanto alla ricorrenza e sussistenza del credito); - la caratterizzazione specifica dei dialoghi, il richiamo ad alcune attività di lavorazione ulteriore da porre in essere, in realtà imposte, perché di interesse della cosca, senza alcun collegamento di tali argomenti e richieste con le attività asseritamente svolte dal ricorrente nella sua vita ordinaria; - la chiara emersione del metodo mafioso nell’aver veicolato al [OSCURATO:PERSONA] la necessità di essere più espliciti al fine di ottenere quanto richiesto, proprio con riferimento al ruolo del ricorrente e provenienza della richiesta, elementi che trovavano immediato riscontro nella versione di copertura del [OSCURATO:PERSONA] (che entrava in contatto senza alcun evidente ragionevole motivo con la sorella del [OSCURATO:PERSONA]) e nella implausibilità delle ragioni dallo stesso addotte, seguìte dai dialoghi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente dal contenuto chiaro ed inequivoco, perché appunto collegati alla ricostruzione, logica ed argomentata, dei precedenti contatti intervenuti con il [OSCURATO:PERSONA], confermati dalla captazione ambientale e dal dialogo intercorso tra lo stesso e la moglie. Con tale complesso ed approfondito insieme di argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a richiamare elementi marginali, sulla base di una lettura parziale degli elementi di prova emersi, concentrandosi su una asserita violazione di norme processuali, atteso il rigetto della richiesta inoltrata ex art. 603 cod. proc. pen., senza effettivamente confrontarsi con la chiara emersione dell’attività di consegna della somma di denaro, attese le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], l’esito delle captazioni ed il chiaro riscontro della consegna del denaro a [OSCURATO:PERSONA], che si somma alla realizzazione di ulteriori lavorazioni non previste, nonostante il credito vantato nei confronti della amministrazione committente da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, quanto a tale profilo di censura, si deve rilevare come la Corte di appello abbia valorizzato la sequenza logica e cronologica dei dialoghi intercettati, ritenendo non necessaria l’ulteriore visione in contraddittorio dei filmati, invece oggetto di visione e verifica in camera di consiglio, senza che si possa ritenere realizzata alcuna lesione del diritto alla difesa o al contraddittorio sul punto (Sez. 2, n. 27089 del 17/0372023, Procopio, Rv. 284795-01) e fornendo una ricostruzione tale da escludere qualsiasi risolutiva rilevanza alla visione in giudizio così come sollecitata in giudizio, attesa, tra l’altro la natura documentale delle video riprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, spettando comunque al giudice l’accertamento dell’autenticità e portata dei filmati (Sez. 2, n. 47875 del 19/10/2023, Held, Rv. 285439-01). 7.3. Il sesto e settimo motivo di ricorso con i quali si contesta sia la dosimetria della pena, che l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, oltre che generici in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha chiaramente richiamato la mancanza di elementi positivamente valorizzabili, sottolineando, in senso ostativo, la accertata e risalente intraneità del ricorrente ad un sistema criminale di tipo mafioso, con chiaro riferimento alla gravità della condotta emergente da un chiaro quadro di ambiente a carattere decisivo (Sez. 5, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 2788742-02), atteso tra l’altro il ruolo particolarmente attivo dell’[OSCURATO:PERSONA], così conseguentemente determinando la pena, mediante il richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in assenza di qualsiasi arbitrio o manifesta illogicità (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). 8. [OSCURATO:PERSONA]. L’unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per una assoluta genericità delle argomentazioni proposte, senza alcuna specifica allegazione al fine di definire l’interesse dello stesso quanto all’intervenuta riqualificazione della condotta di cui al capo 1) ai sensi dell’art. 379 cod. pen., risolvendosi in sostanza in una aspecifica proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (§ 3.1. e 3.4.). In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia reso una motivazione logica ed argomentata quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed alla condotta allo stesso ascritta per come riqualificata, richiamando la certa identificazione dello stesso, il suo chiaro e causalmente rilevante sostegno alla cosca al momento della avvenuta scoperta dei contenitori, sulla base delle inequivoche affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], figura apicale del sodalizio, le cui dichiarazioni sono state oggetto di captazione in data 08/10/2013 (pag. 46 e seg. dove si è evidenziata la pacifica finalità, esplicitata da parte dei dialoganti, di garantire la custodia delle armi nel territorio di Sinopoli nell’evidente interesse della cosca, così come la portata delle captazioni ambientali, pag. 48 e seg. con specifica considerazione delle censure difensive, pag. 49 e seg.). Nell’àmbito di tale articolata considerazione degli elementi di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha richiamato l’accertamento definitivo a carico dello stesso quanto alla partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento Prima ed ha connotato l’azione del ricorrente in modo specifico, escludendo nel caso di specie, la presenza di un accertato ruolo dinamico e funzionale dello stesso all’interno della cosca, limitando la portata della contestazione agli elementi emersi dalle captazioni. Elementi collocati e limitati dal punto di vista spazio-temporale, con chiaro riferimento al supporto prestato, all’attività di occultamento delle armi della cosca sulla base delle chiare emergenze derivanti dalle dichiarazioni del c.d. catella (pag. 49). Con tale articolata motivazione il ricorrente non si confronta, in presenza, tra l’altro di una doppia decisione conforme. Devono essere, in tal senso, ribaditi e richiamati i princìpi già enunciati al § 3. 9. [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e relativi alla affermazione di responsabilità per il reato ascritto al capo 3) della rubrica sia quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto, che quanto alla ricorrenza delle circostanze aggravanti contestate. I motivi non sono consentiti in quanto reiterativi dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e si caratterizzano, altresì, per evidente genericità, atteso il mancato confronto con la motivazione, che si presenta logicamente articolata e del tutto priva di aporie, sicché le censure proposte si connotano per l’evidente volontà di introdurre in questa sede una lettura alternativa del merito non consentita (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). Devono essere richiamati, perché applicabili al caso di specie, i princìpi già enunciati ai § 3.1, 3.3. e 3.4. La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione della Corte di appello ritenendola congetturale ed ha rilevato un’erronea lettura delle captazioni. Sono tutte censure evidentemente versate in fatto che non si confrontano con la articolata considerazione della Corte di appello, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 3), condotta commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Possono essere qui richiamate le considerazioni già espresse al § 8, sottolineando che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la Corte di appello si è esplicitamente confrontata con le censure difensive (pag. 36 e seg.), disattendendole esplicitamente e rilevando, anche atteso l’esito della captazione ambientale in auto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, l’indubbia emersione della causale estorsiva, del collegamento tra il versamento del denaro e lo stato di avanzamento dei lavori, con esplicita ricostruzione, in modo logico ed incensurabile in questa sede, della volontà ed intenzione di trarre ulteriore profitto dall’aggiunta di nuove lavorazioni non previste; il tutto imponendo così al [OSCURATO:PERSONA] la consegna del denaro ed anche le lavorazioni aggiuntive, nell’impossibilità dello stesso di sottrarsi alla richiesta, attesa la chiara provenienza della stessa e le sue caratteristiche, chiaramente evocative degli interessi del clan e della diretta volontà espressa dalla consorteria criminale al fine gestire con profitto la situazione imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] mediante imposizioni a carico dello stesso, chiara conseguenza della coercizione esercitata. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha anche valutato le ipotesi alternative proposte dalla difesa e, come già evidenziato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha specificamente motivato in ordine all’evidente implausibilità della versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], con un’articolata e corposa prova logica a supporto (pag. 36 dove si è sottolineata la connessione contenutistica, logica e causale, tra la conversazione del 21/05/2014, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la captazione ambientale precedente, in data 12/04/2014, tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, con particolare riferimento all’utilità che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenevano di dover ottenere, in assenza di qualsiasi altro legittimo titolo, dai lavori in corso sul litorale di Cannitello, precisando anche la ricorrenza di una netta frattura dal punto di vista contenutistico, chiaramente percepibile, quanto alla seconda parte della conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha esplicitamente e puntualmente motivato quanto alla ricorrenza delle aggravanti contestate, rilevando la chiara ed evidente consapevolezza da parte del ricorrente dell’appartenenza e del ruolo di particolare spessore del concorrente nel reato, chiaramente inserito e partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA], dato questo da correlare alle caratteristiche dell’azione posta in essere, indicativa della spartizione tra diverse consorterie criminali a livello locale del controllo economico dell’area territoriale di riferimento (circostanza emersa dalla considerazione dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] in contatto non solo con lui, pag. 37). Sul punto, dunque, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01, Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807-01). Né si può ritenere fondata la censura nel senso di un’omessa motivazione quanto agli ulteriori profili relativi alla mancanza di intimidazione e assenza di prova del chiaro vantaggio conseguente per la associazione per delinquere rappresentata dalla cosca [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la Corte di appello ha riportato una serie di elementi significativi ed univoci in tal senso, analizzando sia la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che quella del ricorrente, con argomentazioni che sul punto sono del tutto esenti da manifeste illogicità, ricostruendo la diretta riferibilità della condotta agli interessi della cosca e il vantaggio conseguente per la consorteria criminale indagata (con particolare riferimento da una parte all’inequivoco messaggio veicolato alla persona offesa, chiarendo che non aveva a che fare solo con il [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, alla chiara spinta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] proprio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ad essere più esplicito per manifestare l’impossibilità di sottrarsi alle richieste veicolate e gestite in modo abile, attraverso adeguate cautele, tanto da non farle apparire immediatamente riferibili alla cosca [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il sistema della ambasciate e un intermediario per il ritiro della somma di denaro, che successivamente ne curava la consegna al [OSCURATO:PERSONA]). Con tale motivazione, che ha ricostruito nel rispetto dei princìpi enunciati al § 3.6.5., la ricorrenza anche della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. il ricorrente non si confronta. 9.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha infatti esplicitamente affrontato la questione del regime sanzionatorio e lo ha riformato in relazione alla disciplina ratione temporis vigente, ma, nonostante la proposizione di esplicita censura sul punto, ha omesso di motivare quanto alla critica introdotta in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 37 dove la pena è individuata nella misura di anni sei di reclusione come pena base, aumentata alla pena finale ai sensi dell’art. 7 della l. n. 201 del 1991). [OSCURATO:SOCIETA] appello in sede di rinvio dovrà quindi provvedere ad integrare la motivazione sul punto, tenendo conto dei princìpi di diritto già enunciati al § 3.7., mentre, attesa l’inammissibilità nel resto del ricorso deve essere dichiarata definitiva l’affermazione di responsabilità a carico del ricorrente. 10. [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Deve essere in ordine logico affrontato previamente il primo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto all’asserita violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 416-bis cod. pen. Il motivo di ricorso è non consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha esplicitamente motivato sul punto, in modo logico ed argomentato (pag. 81), facendo corretta applicazione, rispetto al caso concreto, dei princìpi di diritto affermati da questa Corte sul tema proposto, chiarendo, sulla base degli elementi probatori acquisiti e della contestazione elevata, come non violi il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione (Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947-01). La condotta, nel caso di specie, è stata puntualmente richiamata dal giudice di secondo grado, ed è stata considerata del tutto nota e oggetto di attività difensiva nei suoi elementi essenziali, immutati nella loro portata esplicativa quanto all’addebito mosso nei confronti del ricorrente, per come specificamente riqualificato. In tal senso, si deve rilevare come neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal Tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138-01, nonché con riferimento a diverse fattispecie, Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, D’Onofrio, Rv. 281040-02; Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022, Talarico, Rv. 282968- 01). In conclusione, la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato la coincidenza degli elementi a supporto della contestazione, così come riqualificata, in assenza di qualsiasi violazione di legge o di norme processuali per come evocata dalla difesa, anche a livello Convenzionale. Non vi è infatti alcun dubbio che sia stata garantita, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, la piena informazione del ricorrente sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate in presenza di un’oggettiva prevedibilità della riqualificazione della condotta imputata, rimasta immutata nella sua consistenza e oggetto di piena attività difensiva sia in appello, che con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118-01; Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778-01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01), atteso che, come affermato da questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni, come effettivamente emerso nel caso di specie (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-04, n.m. sul punto). Nel caso di specie la Corte di appello ha ampiamente riscontrato l’identità materiale della condotta contestata in imputazione e quella ritenuta in sentenza, richiamando la ricorrenza di elementi inequivoci affinché l'imputato fosse ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa (Sez. 5, n. 21077 del 25/03/2004, Sciacca, Rv. 229194-01; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138-01; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947-01, nonché in diversa fattispecie, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713-02), evidenziandosi come il concorso esterno non richieda un canone probatorio meno stringente rispetto alla condotta partecipativa non potendo comunque prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770-01). 10.2. Il primo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e basati su considerazioni omologhe e, sostanzialmente, sovrapponibili. I motivi non sono consentiti, in quanto reiterativi dei motivi di appello e volti ad introdurre, sulla base di una serie di censure in fatto, un’evidente lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). Sul punto devono essere richiamate le considerazioni appena spese al § 10.1. in presenza di una logica ed articolata motivazione della Corte di appello, che non si presta a censure in questa sede, che ha compiutamente ricostruito la condotta ascritta al ricorrente sulla base di una valutazione ampia e approfondita delle emergenze dibattimentali (pag. 81 e seg.) valorizzandosi: - il ruolo del ricorrente in diretto collegamento con il clan [OSCURATO:PERSONA] al fine di creare oggettiva protezione alla azione del vice [OSCURATO:PERSONA]; - la sua fattiva collaborazione in tal senso con il sodalizio, sulla base di un concreto supporto all’azione del [OSCURATO:PERSONA], attesa la rilevanza della figura istituzionale del vice sindaco per gli interessi, emersi in modo del tutto esplicito nell’ambito delle captazioni, della cosca al fine di controllare la gestione degli incarichi affidati a diversi imprenditori dalla amministrazione comunale; - l’oggettivo dispiegamento delle proprie energie come imprenditore a sostegno del [OSCURATO:PERSONA], per così sostenere l’affermazione degli interessi del clan [OSCURATO:PERSONA] nella gestione controllata della amministrazione comunale di Delianuova; - la presenza dell’elemento soggettivo del concorso esterno, mediante una connotazione specifica, che ha escluso la prevalenza di motivi di vicinanza al vice sindaco, invece evidenziando la ricorrenza di uno specifico interesse a mantenere un determinato assetto affaristico; - la realizzazione di tale specifico intento appoggiandosi costantemente ad esponenti della cosca, accompagnando in diversi incontri [OSCURATO:PERSONA], con piena consapevolezza del suo spessore criminale; - la sua rilevante interferenza nel rapporto con i [OSCURATO:PERSONA], per come ricostruita sulla base della captazione presso la masseria in [OSCURATO:PERSONA]; - l’evidente consapevolezza dell’effetto intimidatorio conseguente a tale intervento proprio perché posto in essere a supporto della cosca, per evitare che venisse minato il ruolo del vice sindaco, in evidente contatto con gli [OSCURATO:PERSONA] anche in precedenza, proprio per garantire il controllo della gestione della cosa pubblica, dandone al clan immediato riscontro, tanto che gli imprenditori predetti, pienamente consapevoli della portata di tale intervento, proprio perché identificabile con la consorteria criminale in questione, si ritiravano e evitavano qualunque incontro e contrasto; - la conseguente piena efficacia causale di tale condotta nel rafforzare la potenza espansiva della cosca nella gestione di una pluralità di interessi affaristici sul territorio di riferimento, così eliminandosi qualsiasi forma di disturbo alla azione del [OSCURATO:PERSONA], immediatamente collegata, proprio anche in considerazione delle captazioni, al clan [OSCURATO:PERSONA]; - la piena conoscenza delle prassi poste in essere quanto al versamento di tangenti, in considerazione del dialogo intercorso con il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estremamente significativo quanto al veicolare la potenza intimidatoria di riferimento, richiamando l’interesse di altri a sapere; - il confronto con un personaggio di spicco e noto come il [OSCURATO:PERSONA], con piena condivisione e conoscenza di attività di spartizione degli appalti e delle strategie affaristiche conseguenti, con sostegno garantito alle persone a loro vicine; - la pluralità di incontri con i [OSCURATO:PERSONA] e la comunicazione ad [OSCURATO:PERSONA] delle attività in precedenza svolte per creare pressione sugli stessi, in base a precedenti incontri. [OSCURATO:SOCIETA] appello, nel realizzare tale approfondita ricostruzione, ha correttamente applicato i princìpi di diritto affermati da questa Corte in tema di concorso esterno nella associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., atteso che la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno, ovvero colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a far parte, la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi. Deve, dunque, essere riscontrato il pieno rispetto dei princìpi sanciti da questa Corte in tema di concorso esterno, atteso che deve essere qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, ma che sia stato più volte contattato, come nel caso in esame, per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni, ampiamente riscontrate nel caso in esame dalle esplicite conversazioni captate, dalle quali emergeva il pieno coinvolgimento del ricorrente (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02). In tal senso è consolidata, e di recente è stata ribadita, la considerazione ermeneutica secondo la quale «assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e - come detto - privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264625-01; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-02). Sul punto occorre ancora ricordare che le Sezioni Unite “Modaffari” hanno chiarito che la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno, che la sentenza "Demitry" (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386-01) definisce come «colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi», elementi questi ampiamente riscontrati dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado sulla base di un compendio captativo, di attività di osservazione e controllo, dalle quali è emerso senza alcun dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] ha inciso su un settore strategico per la consorteria criminale indagata, garantendo con il suo decisivo apporto, l’arretramento dei [OSCURATO:PERSONA] dalle loro pretese, mediante un esplicito riconoscimento da parte degli stessi degli interessi predominanti della cosca, realizzati per il tramite del vice [OSCURATO:PERSONA], che non doveva essere disturbato da pretese che non fossero transitate e gestite esplicitamente sulla base di una sostanziale, ma decisiva, previa conoscenza e autorizzazione da parte del clan nel proprio territorio di riferimento anche quanto alla assegnazione di gare e appalti della amministrazione comunale di Delianuova. Le difese non si sono effettivamente confrontate con le argomentazioni conformi rese sul punto dalle due sentenze di merito (con applicazione anche al caso di specie dei princìpi già enunciati ai § 3.1. e 3.4.), essendosi invece limitate a proporre una lettura parcellizzata degli elementi emersi in giudizio e della conversazione captata, in modo non consentito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650- 01) e richiamando una considerazione della Corte di appello, relativa alla possibile presenza di rapporti consolidati anche in precedenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta un dato descrittivo di contesto, che tuttavia non condiziona, né limita in alcun modo, la piena e corretta considerazione degli esiti probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA], la portata incidente causalmente al rafforzamento dell’associazione per delinquere indagata della sua condotta, nella piena consapevolezza dei fini della stessa e del suo organigramma. In conclusione, la argomentazione difensiva si sostanzia in una critica, che seppur articolata e argomentata, propone come soluzione alternativa la ricorrenza di un erroneo apprezzamento circa la piena comprensione del contesto di riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA], in modo evidentemente non consentito. Sul punto si deve peraltro ribadire che sono inammissibili le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 10.3. Il terzo motivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in quanto del tutto reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione, specifica sul punto (pag. 84) in assenza di qualsiasi manifesta illogicità o violazione di legge. Devono essere in tal senso richiamate le considerazioni già spese per gli altri ricorrenti (in particolare al § 5.2.) e i princìpi di diritto sul punto correttamente applicati dalla Corte di appello, che devono qui essere ribaditi, richiamati al § 3.6.4. (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01) tenuto conto dei plurimi elementi emersi che attestavano il rapporto e la relazione costante del ricorrente con soggetti in posizione di vertice della consorteria di stampo ‘ndranghetistico oggetto di accertamento, di natura storica e nota per il suo radicamento sul territorio e per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi. D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01). Con gli elementi così logicamente ricostruiti dalla Corte di appello il ricorrente non si confronta effettivamente. 10.4. Il quarto motivo di ricorso proposto dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in quanto totalmente reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione che ha chiaramente escluso la ricorrenza di elementi positivamente valorizzabili ed ha richiamato la gravità della condotta posta in essere, connotandola specificamente nella sua portata, come elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi forma di arbitrio o irragionevolezza. Devono essere in tal senso ribaditi, perché applicabili, al caso di specie i princìpi già enunciati al § 3.7., atteso che è inammissibile la censura che tende ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01) come nel caso di specie. 11. [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Il primo motivo di ricorso è non consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di effettivo confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente ha richiamato in modo ampio ed argomentato le censure già proposte, esattamente negli stessi termini, dinnanzi alla Corte di appello. La prima parte del motivo qui riproposto si concentra sulla affermata ricorrenza di una violazione di legge in relazione agli artt.267, 268 e 271 cod. proc. pen. perché le scelte di attivazione e disattivazione del c.d. captatore informatico non sarebbero state previamente determinate dal Pubblico Ministero, così impedendo, quale elemento di garanzia, la continuità delle captazioni. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha motivato in modo argomentato sul tema devoluto (pag. 54 e seg.), con considerazioni del tutto esenti da manifeste illogicità ed in assenza di qualsiasi violazione di legge, in particolare rilevando come, nel caso di specie: - non si applichi la disposizione di cui all’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. per come modificato dalla l. n. 217 del 2017; - non sussista alcuna previsione di legge che garantisca un diritto alla continuità della captazione; - la disciplina della durata (quale limite esterno dell’arco temporale oggetto di autorizzazione) della captazione non implica una conseguente continuità interna della stessa; - i presupposti della disciplina successiva sono certamente più specifici, ma comunque l’eventuale inosservanza delle prescrizioni interne alle modalità di espletamento della captazione non è sottoposta a conseguenze sanzionatorie, a maggior ragione da escludere, sulla base di una logica conclusione, per il periodo relativo alla disciplina antecedente in relazione alla quale non erano previste specifiche disposizioni che imponessero le prescrizioni attuative delle captazioni; - il tipo di captazione posto in essere e le sue caratteristiche tecniche si pongono in relazione di ontologica incompatibilità con la sostenuta necessità di una continuità della stessa; - la frammentarietà della captazione rappresenta un elemento che caratterizza l’essenza stessa della captazione. Il motivo proposto, nella sua formulazione, si caratterizza dunque per l’omesso confronto con le corrette considerazioni della Corte di appello, correlate ad una evidente genericità delle argomentazioni difensive già rilevata in sede di appello. In questa sede emerge, inoltre, l’evidente aspecificità del motivo proposto sul punto della decisione, atteso che, a fronte dello specifico inquadramento normativo del tema introdotto da parte della Corte di appello, il motivo di ricorso qui riproposto si è limitato a reiterare la versione difensiva, senza confrontarsi con la disciplina di riferimento, né contestando l’inquadramento normativo richiamato e le conseguenti valutazioni in tema di disciplina e prescrizioni in materia di captazioni. In tal senso, si deve ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, invocando l'applicazione delle regole dettate da una tra le diverse discipline succedutesi nel corso del tempo, ha l'onere di indicare precisamente e allegare specificamente, per evitare il difetto di genericità dell'impugnazione, i dati necessari per individuare sia la categoria dei reati oggetto di intercettazione, sia la data di iscrizione del relativo procedimento, sia la natura delle intercettazioni di cui si tratta se non immediatamente percepibili e rinvenibili nel fascicolo processuale (Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, Rv. 288555-04). Inoltre, si è condivisibilmente affermato che: “se è vero che la corte di cassazione è giudice del fatto processuale, è del pari incontroverso che: non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328-01); che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione, che incombe su chi solleva l'eccezione, si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale ([OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 244329–01)” (Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, Rv. 288555-04). La censura rimane, quindi, affidata a considerazioni generiche, aspecifiche e reiterative in assenza di confronto con la doppia valutazione conforme dei giudici di merito, in presenza di una motivazione del tutto priva di aporie e specifica sul tema devoluto, che ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei princìpi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016 (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-03; Sez. 5, n. 35138 del 28/009/2020, Buscicchio, Rv. 279841-01). [OSCURATO:SOCIETA] appello, dopo avere correttamente individuato la disciplina applicabile, ha specificamente motivato quanto al tema delle modalità e della continuità della intercettazione per mezzo di captatore informatico, in modo incensurabile e del tutto esente da manifesta illogicità. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. La seconda parte del primo motivo di ricorso introduce invece una ulteriore censura, in termini del tutto sovrapponibili al motivo di appello, quanto alla utilizzabilità delle captazioni perché acquisite in modo non consentito in violazione del disposto di cui all’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., richiamando il disposto delle Sezioni Unite “Carli”. Anche in questo caso le argomentazioni, non consentite in quanto reiterative, si caratterizzano per una decisa genericità per avere omesso il confronto con la motivazione della Corte di appello e per avere del tutto pretermesso il necessario richiamo alla prova di resistenza quanto alle intercettazioni citate. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha reso sul punto devoluto una motivazione specifica (pag. 59 e seg.) chiarendo, con argomentazioni analitiche e tecniche, la differenza tra attività di immagazzinamento, trasmissione e registrazione definitiva, avvenuta sugli impianti della Procura, ed analizzando specificamente le censure difensive, giungendo a disattenderle esplicitamente (in particolare quanto al primo salvataggio su server CSS), esplicitando il concetto risolutivo di server di transito, escludendo recisamente la ricorrenza di una violazione di legge sulla base della asserita previa acquisizione dei contenuti captativi. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, dunque, ritenuto correttamente acquisiti gli esiti captativi, relativi ad altro procedimento, di cui al rit 1603/2016, atteso che i server CSS e HDM rappresentano un mero snodo informativo, descrivendo ruolo e funzione degli stessi in modo specifico, chiarendo come solo a sèguito dell’instradamento al server IVS collocato presso gli uffici della Procura della Repubblica gli esiti captativi vengono registrati nella memoria a disposizione di tali uffici. Il tema risolutivo della argomentazione della Corte di appello è, dunque, rappresentato dalla portata e operatività del c.d. server di transito. Nella motivazione si è chiarito che, proprio per le caratteristiche di tale server, i dati informativi non vengono in alcun modo ivi immagazzinati; né possono essere conosciuti nella loro portata contenutistica, richiamando a riscontro proprio la nota evocata dalla difesa, in considerazione del contenuto della stessa (trasferimento presso il server della Procura per il tempo strettamente necessario alle operazioni di registrazione). Le conclusioni raggiunte risultano ampiamente inquadrate, da un punto di vista sistematico, nell’ambito dei princìpi di diritto elaborati da questa Corte, che qui si intendono ribadire. In tal senso, si è affermato che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tale sede (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-04; Sez. 6, n. 10611 del 24/10/2023, Tarantino, Rv. 286167-01). Su questo tema occorre richiamare quanto già affermato da questa Corte in caso sovrapponibile, dove si è chiarito che: “l'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce precipua rilevanza alla registrazione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che «le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale» e precisando, al successivo comma 3, che le operazioni di registrazione «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica». Tale ultima disposizione si riferisce, cioè, soltanto allo specifico segmento della registrazione; la precedente fase di captazione, infatti, non può che effettuarsi fuori dagli uffici della Procura; i files vocali sono immagazzinati in memorie informatiche centralizzate e lo scaricamento dei dati sui supporti è un segmento dell'intercettazione autonomo rispetto alla registrazione, che consiste nella immissione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395-01). Anche le successive attività di ascolto, verbalizzazione o eventuale riproduzione dei dati registrati, possono essere eseguite altrove (cd. remotizzazione) (Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427-01; Sez. 6, n. 47504 del 17/11/2015, Accorinti, Rv. 265753-01)” (Sez. 6, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha correttamente richiamato ed applicato tali princìpi ed ha adeguatamente vagliato le eccezioni della difesa, in modo esplicito e logicamente argomentato, disattendendole. Le captazioni in questione sono state ritenute utilizzabili perché regolarmente acquisite e immagazzinate presso il server della Procura della Repubblica. Il ricorrente, dunque, non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello ed omette, inoltre, rispetto alle captazioni delle quali si sostiene l’inutilizzabilità, di articolare una adeguata e specifica prova di resistenza. Si deve ribadire che in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328-01; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, n.m.). Le captazioni evocate si inseriscono in un complesso di elementi probatori e non rappresentano l’unica emergenza in cui si sostanzia la piena prova di responsabilità a carico del ricorrente, come emerge in modo univoco dalle argomentazioni della Corte di appello, che ha ricostruito, in senso conforme al giudice di primo grado, un contesto estremamente significativo a carico del Napoli, richiamando, tra l’altro, per come specificamente analizzate dal giudice di primo grado, anche le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Scionti, quale risolutivo elemento a riscontro, con il quale la difesa non si confronta affatto. 11.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si è sostenuta la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 430, 468 e 507 cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al rit 1603/2017, non è consentito in quanto reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che generico non essendo stata articolata, come già evidenziato, alcuna prova di resistenza, in presenza di profili di manifesta infondatezza. In tal senso, si deve osservare come, anche quanto a tali specifiche censure, la Corte di appello abbia argomentato in modo approfondito e logicamente articolato (pag. 59 e seg.) non solo evidenziando la genericità del motivo già in sede di appello, attesa la assenza di confronto con la ratio decidendi della decisione di primo grado (pag. 60 quanto alla impossibilità di ostendere le captazioni effettuate nel procedimento Eyphemos in presenza di indagini coperte da segreto, con conseguente legittima tutela del segreto investigativo), ma anche rilevando l’infondatezza in diritto della censura, specificando come si trattasse di intercettazioni disposte in diverso procedimento, a carico di diverso soggetto, e, dunque, non rientranti nella disciplina di cui agli art. 415-bis e 416 cod. proc. pen. Nel prendere in considerazione, in modo specifico le deduzioni della difesa, la Corte di appello ha rilevato la legittima introduzione delle captazioni, nel pieno rispetto delle prerogative dell’imputato dal punto di vista del diritto di difesa e del pieno contraddittorio tra le parti (in considerazione della sequenza procedimentale deposito/perizia trascrittiva/confronto sugli elementi conseguentemente introdotti in giudizio). In altri termini, è stata ricostruita la sequenza procedimentale e conseguentemente giustificata la successiva introduzione delle captazioni in relazione alla provenienza da diverso procedimento, attesa la riscontrata sussistenza di segreto investigativo, sottolineando come tale dato, già evidenziato dalla decisione di primo grado in senso conforme, non era stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della difesa, rilevando l’assenza di qualsiasi valida allegazione da parte dell’appellante che potesse anche solo far ipotizzare una strumentalità e illegalità della sequenza procedimentale seguita dall’ufficio della Procura della Repubblica in violazione della disciplina di cui all’art. 468 cod. proc. pen. Tali elementi non risultano in alcun modo effettivamente considerati dal ricorrente che si è limitato a richiamare la sequenza procedimentale, senza tuttavia contestare la ragione della decisione che aveva richiamato la sussistenza, a supporto della sequela evocata, del segreto investigativo, con conseguente legittima introduzione delle captazioni nel procedimento in corso a carico dello stesso. In tal senso, occorre osservare come il motivo proposto si caratterizzi anche per aspecificità. Ciò premesso, quanto al tema reiterato in questa sede, si deve ribadire che l’art. 415-bis cod. proc. pen. prescrive il deposito all’esito delle indagini preliminari degli atti e in genere degli esiti probatori acquisiti nel corso del procedimento conclusosi con la chiusura delle investigazioni preliminari, fermo restando che tale onere non si estende ad atti provenienti da altri procedimenti (Sez. 2, n. 8028 del 22/01/2014, Crea, Rv. 258776-01, non massimata sul punto, in senso conforme Sez. 6, n. 30966 del 16/05/2002, Benedetti, Rv. 222574- 01). Ne consegue che unica condizione conseguentemente imposta è quella del rispetto del principio del contraddittorio, pienamente ricorrente nel caso di specie (pag. 60), atteso che le nuove acquisizioni costituiscono prove nuove, dal contenuto diverso e innovativo, rispetto alle quali il giudice esplica il proprio potere integrativo o, come nel caso di specie, su sollecitazione delle parti, con legittima acquisizione delle stesse ad esito di importazione dal diverso procedimento mediante la già richiamata perizia e trascrizione delle stesse. Discende, dagli elementi caratterizzanti tali captazioni, la manifesta infondatezza della ulteriore argomentazione difensiva secondo la quale sarebbe stata così preclusa la possibilità di accedere a riti diversi. La difesa non si confronta, infatti, con la disciplina evocata anche dalla Corte di appello e con l’oggettiva novità degli elementi introdotti in giudizio, in assenza di qualsiasi illegittimità dell’attività della Procura della Repubblica e della sequenza procedimentale seguita nel realizzare il deposito predetto. Infine, occorre richiamare quanto già rilevato in relazione al primo motivo di ricorso in tema di prova di resistenza, del tutto omessa, quanto alla asserita decisività delle captazioni evocate anche nell’ambito di questo motivo di ricorso (§ 11.1.). 11.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per il capo 1) della rubrica, non è consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la articolata motivazione del giudice di secondo grado, che ha logicamente considerato, in senso conforme al giudice di primo grado, la portata degli elementi di prova a carico del ricorrente, sicché il motivo si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. Devono anche in questo caso essere applicati e ribaditi i principi di diritto di cui ai § 3.1., 3.4., 3.6.1. e 3.6.2. Nel delineare gli elementi di prova a carico del ricorrente, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito il ruolo dinamico e funzionale del Napoli, la sua capacità di interlocuzione anche con i vertici associativi in un momento di rilevante fibrillazione interna della consorteria criminale, con particolare riferimento al suo gruppo, collocato territorialmente in Sant’[OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte, caratterizzato da un legame decisivo e diretto con gli [OSCURATO:PERSONA]. È stata, inoltre, ricostruita la sua piena messa a disposizione sia sulla base delle intercettazioni già richiamate e disposte in altro procedimento, che, in aggiunta alle captazioni disposte in questo procedimento, sono state ritenute, insieme alle dichiarazioni del teste Scionti, elementi del tutto univoci e convergenti nel ricostruire: - la piena integrazione del Napoli nel contesto ‘ndranghetista di riferimento; - il legame diretto del ricorrente con gli [OSCURATO:PERSONA], tanto da provocare un diretto interessamento degli stessi alla sua gestione imprenditoriale perché fosse adeguatamente protetta; - la protezione alle sue attività emergente a seguito dell’incendio di un suo escavatore in data 07/05/2013, che portava ad un serrato confronto tra i suoi referenti nella associazione per delinquere e il responsabile di zona [OSCURATO:PERSONA]; - la portata univoca dei dialoghi captati in data 28/06/2014 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la presenza del ricorrente nella masseria degli [OSCURATO:PERSONA] e il diretto confronto con gli stessi, nella piena consapevolezza dell’importanza della azione della sua impresa per consolidare e portare sostegno alla associazione per delinquere indagata; - la piena conoscenza delle dinamiche associative, la intraneità dimostrata dal ricorrente e dallo stesso ripetutamente dichiarata, con richiamo a momenti di vita associativa del tutto emblematici ed inequivoci nel loro significato; - la necessità di mantenere nei rapporti tra i sodali un costante rispetto delle regole, arginando dinamiche recenti che avevano creato difficoltà proprio nel suo territorio di riferimento, proponendo strategie di gestione e incidendo su eventuali nuovi assetti organizzativi; - il costante rapporto con soggetti di rilievo, quale il Laurendi (indagato in distinto procedimento), affinché venisse mantenuto un costante canale informativo anche con i vertici; - il riconoscimento di un ruolo assolutamente rilevante del ricorrente anche nella organizzazione delle nuove leve mediante la possibilità di conferire doti, con richiamo al percorso interno, alla progressiva emersione della sua posizione di rilievo in una struttura gerarchicamente organizzata in modo rigido e autoritario; - la conseguente partecipazione alle decisioni associative con ruolo riconosciuto ed incontestato, come emerso in modo inequivoco dalla conversazione intercettata in data 28/06/2014 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa senza alcun dubbio la necessità di ripristinare l’ordine e la protezione del ricorrente sulla base delle direttive degli [OSCURATO:PERSONA]. Nel valutare gli elementi di prova emersi a carico del ricorrente, in modo del tutto esente da manifesta illogicità, contraddittorietà o apparenza, la Corte di appello ha anche esplicitamente tenuto conto delle deduzioni difensive, delle versioni alternative proposte (ricerca di nuovo lavoro, portata neutra della conversazione captata in [OSCURATO:PERSONA]) disattendendole esplicitamente, con ampie argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (pag. 64 e seg.), così ricostruendo la c.d. «messa a disposizione» realizzata attraverso una serie di comportamenti concludenti, tutti idonei a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale (come l'essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l’essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali: cfr., Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597-01) nel pieno rispetto dei principi ermeneutici sanciti dalle Sezioni Unite “Modaffari” e “Mannino“ per come richiamati in precedenza e da ribadire in questa sede (§ 3.6.1.). Né vale a smentire tale ampia e logica ricostruzione la finale considerazione della difesa in ordine alla revoca della confisca disposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello nel disporre la revoca della confisca ha ampiamente motivato (pag. 65), in modo incensurabile in questa sede, nel pieno rispetto del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-02). Tale punto della decisione non vale a limitare, né in alcun modo le allegazioni della difesa appaiono incidere in tal senso, l’affermazione di responsabilità quanto alla condotta di partecipazione all’associazione per delinquere imputata al capo 1). 11.4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello sul punto. Devono essere applicati e ribaditi anche in questo caso i princìpi di cui § 3.6.4. attesa la completa ricostruzione del ruolo e dell’attività imputabile al ricorrente quale partecipe. Da ribadire le considerazioni già spese per gli altri ricorrenti (in particolare § 5.2.) e i princìpi di diritto sul punto correttamente applicati dalla Corte di appello, che devono qui essere applicati, per come richiamati al § 3.6.4. (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01), tenuto conto dei plurimi elementi emersi, che attestavano il rapporto e la relazione costante del ricorrente con soggetti in posizione di vertice della consorteria oggetto di accertamento e nota per il suo radicamento sul territorio e per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi. Con gli elementi così logicamente ricostruiti dalla Corte di appello il ricorrente non si confronta effettivamente. D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01). 11.5. Il quinto motivo di ricorso non è consentito in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato in modo incensurabile non solo l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche la particolare gravità della condotta, emergente da un chiaro quadro di ambiente a carattere decisivo (Sez. 5, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 2788742-02). Devono essere sul punto applicati i princìpi già richiamati al § 3.7., chiarendo che è inammissibile la censura che tende ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01) come nel caso di specie. 12. [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e sostanzialmente basati su argomentazioni in parte omologhe e in parte sovrapponibili quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per la condotta richiamata al capo 1) della rubrica e riqualificata come concorso esterno ai sensi degli art. 110, 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello. Dalle considerazioni espresse dalla difesa emerge la volontà di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (§ 3.4.), anche sulla base della asserita ricorrenza di un travisamento (§ 3.2.) rappresentato dall’inserimento del dato non considerato in precedenza quanto alla ricorrenza di un accordo preelettorale da riferire ad epoca 2010 tra il ricorrente e il clan [OSCURATO:PERSONA]. Le censure complessivamente proposte, seppure articolate ed argomentate, si caratterizzano per una evidente lettura parcellizzata degli elementi di prova a carico del ricorrente e si caratterizzano per essere versate in fatto in assenza della violazione di legge evocata, mentre ricorre una motivazione argomentata ed approfondita, del tutto esente da manifesta illogicità, nella ricostruzione del ruolo del ricorrente quale concorrente esterno nel delitto di cui al capo 1). I giudici di merito, in senso assolutamente conforme tra loro (§ 3.1.) hanno richiamato gli esiti inequivoci a carico del ricorrente con particolare riferimento (pag. 66 e seg.): - alla sua storia politico elettorale (caratterizzata dalla costante vicinanza a consorterie criminali); - alla frequentazione di soggetti di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA], come emergente in modo inequivoco dalla captazione del 03/10/2013, nell’àmbito della quale, con dialoghi espressi e chiari, affatto equivoci, emergeva la realizzazione di una serie di condotte anche in epoca antecedente all’incontro nella masseria per riportare all’ordine i [OSCURATO:PERSONA] (e ciò all’evidente fine per il [OSCURATO:PERSONA] di mantenere il proprio ruolo di potere nella amministrazione comunale di Delianuova e per la cosca [OSCURATO:PERSONA] di ottenere un costante contatto con lo stesso, condizionandone l’azione amministrativa, della quale il ricorrente riferiva elementi strategici e rilevanti da gestire nell’interesse degli amici, sempre cercando tuttavia di non rendere esplicita, mediante le dovute accortezze, la finalità di accrescimento della associazione nel campo economico collegato all’amministrazione comunale di Delianuova); - alla intimazione e convocazione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte degli [OSCURATO:PERSONA] proprio per arginare il contrasto al [OSCURATO:PERSONA] (convocazione posta in essere su stimolo del [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] per rendere evidente la posizione di potere del vice sindaco e il diretto collegamento dello stesso alla cosca [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione delle caratteristiche degli emissari che si confrontavano con i [OSCURATO:PERSONA], che proprio per questa ragione evitavano qualunque confronto, si allineavano affermando che sarebbe stato inutile presenziare perché si sarebbero limitati a stringere le mani in segno di evidente rispetto per la cosca [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riconoscimento e accettazione del ruolo del vice sindaco quanto alla assegnazione dei lavori, proprio perché collegato in una relazione di mutuo supporto ed interesse alla cosca, con richiamo anche ai contatti qualificati con [OSCURATO:PERSONA]); - alla portata inequivoca del linguaggio adoperato (chiaro sintomo di consonanza e condivisione delle finalità da perseguire nell’interesse della associazione per delinquere); - alla conoscenza dei meccanismi caratterizzanti la azione della consorteria indagata nella gestione e controllo del territorio quanto alle attività economico-imprenditoriali in corso (come la situazione evidenziata dal [OSCURATO:PERSONA] e riferibile ai [OSCURATO:PERSONA] che avevano omesso il pagamento della tangente per la realizzazione del traliccio); - alla chiara portata della attività posta in essere prima della riunione e della conversazione captata in contrada [OSCURATO:PERSONA], simbolo della sinergia della azione posta in essere nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della consorteria criminale); - all’utilizzo di espressioni inequivoche (darci conto) nel corso della conversazione captata, indicative della volontà di raggiungere concordati interessi personali reciprocamente rilevanti, in presenza di un rapporto instaurato nel mutuo interesse con connotazione dello stesso, senza alcun travisamento, ma con ricostruzione di contesto, nel senso di un’evidente risalenza e caratterizzazione rilevante dello stesso sin da epoca precedente alla conversazione captata, proprio per la portata della conversazione, per gli argomenti trattati, per la chiara emersione di una volontà congiunta di continuare ad operare proficuamente insieme anche per le nuove attività previste quanto ai nuovi affidamenti di appalti e lavori da parte della autorità comunale; - alla significatività del linguaggio adoperato dal [OSCURATO:PERSONA], quale evidente sintomo della congiunta azione con vantaggi reciprocamente perseguiti e perseguibili (con richiamo alla vicinanza delle persone da favorire, anche tenuto conto delle frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] che chiariva come la sopravvivenza e il mantenimento della attuale situazione dipendeva da loro e il vice sindaco per la propria utilità, anche politica, proponeva soluzioni idonee a supportare l’associazione per delinquere indagata); - all’impossibilità di accedere alle tesi alternative proposte dalla difesa quanto a un solo ed episodico contatto, proprio in considerazione delle conversazioni e delle affermazioni rese dal vice [OSCURATO:PERSONA], che manifestava insofferenza per l’obbligo al quale si era dovuto adeguare quanto alla apposizione di video camere di sorveglianza, al consiglio a non usare i cellulari, da ritenere pericolosi come bombe a mano, con manifestazione esplicita del proprio interesse a sostenere gli obiettivi della associazione (tanto da avere cercato di evitare l’apposizione delle telecamere di sorveglianza nelle zone di azione e di interesse della consorteria criminale riferibile agli [OSCURATO:PERSONA]). Nel vagliare tale complesso di elementi probatori, sopra riportato solo per sintesi, la Corte di appello ha dato atto in modo argomentato della qualificazione giuridica della condotta, nell’àmbito di una riscontrata serietà e concretezza dell’impegno assunto dal ricorrente nei confronti della associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetistico (pag. 75 e seg.) desunta dalla caratura dei soggetti coinvolti, nonché dal carattere strutturale dell’azione proposta in diretto contatto per l’utilità della cosca, con finalità di supporto alla stessa chiaramente desumibile dal contenuto delle conversazione e dai temi specifici trattati (piano regolatore, nuovi investimenti e attività da appaltare, modalità di gestione delle gare per cercare di favorire le persone vicine senza dare troppo nell’occhio, come avvenuto in precedenza anche per gli stessi [OSCURATO:PERSONA]). Nel ricostruire, dunque, la relazione tra il ricorrente e l’associazione per delinquere la Corte di appello ha tra l’altro ampiamente ricostruito il contesto, l’evolversi del rapporto, con analisi specifica delle circostanze emerse, indicative di un’evidente fibrillazione interna, gestita con il contributo decisivo del ricorrente, in accordo con i vertici della cosca [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire il mantenimento dello status quo, elemento di equilibrio chiaramente necessario perché articolato nell’interesse della cosca alla quale doveva essere dato conto di ogni attività impostata e gestita nell’ambito della amministrazione comunale, tanto da riscontrare la presenza di un contributo eziologicamente rilevante (pag. 78) per il controllo strategico degli investimenti pubblici e conseguenti vantaggi economici. [OSCURATO:SOCIETA] appello, nel realizzare tale approfondita ricostruzione, anche sulla base di una corposa prova logica, ha correttamente applicato i princìpi di diritto affermati da questa Corte in tema di concorso esterno nella associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., atteso che mentre la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva, al contrario l'intraneo, ovvero colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a far parte, si caratterizza per aver posto in essere una condotta che può risolversi anche in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi. Deve, dunque, essere riscontrato il pieno rispetto dei principi sanciti da questa Corte in tema di concorso esterno, atteso che deve essere qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, ma che sia stato contattato, come nel caso in esame, per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni, ampiamente riscontrate dalle esplicite conversazioni captate, dalle quali emergeva il pieno coinvolgimento del ricorrente (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02). In tal senso è consolidata, e di recente è stata ribadita, la considerazione ermeneutica secondo la quale «assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale (chiaramente dimostrata nel caso di specie dall’aver fermato l’opposizione dei [OSCURATO:PERSONA] con chiaro mantenimento del controllo sulle attività comunali riferibili al vice [OSCURATO:PERSONA] da parte della associazione per delinquere) e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come la ‘ndrangheta, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (così Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264625-01; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-02). Sul punto, occorre in conclusione ribadire come le Sezioni Unite “Modaffari” abbiano chiarito che la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno, che la sentenza "Demitry" (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386-01) definisce come «colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi», elementi questi ampiamente riscontrati dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado, sulla base di un compendio captativo, di attività di osservazione e controllo, dai quali è emerso senza alcun dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] ha inciso su un settore strategico per la consorteria criminale indagata, garantendo con il suo decisivo apporto, l’arretramento dei [OSCURATO:PERSONA] dalle loro pretese, anche grazie al contributo del [OSCURATO:PERSONA] ed alla chiara attivazione della cosca [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua azione, che non doveva essere messa in dubbio da soggetti esterni e che doveva essere comunque riferita sempre e soltanto ai vertici della associazione per delinquere indagata (tanto da determinare il congiunto intervento del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al fine di veicolare un chiaro messaggio di azione congiunta del vice [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria criminale e nel loro evidente interesse, davanti al quale si imponeva un arretramento rispetto alle non consentite e concordate pretese di altri soggetti, non scelti dalla consorteria) mediante un esplicito riconoscimento da parte degli stessi antagonisti del vice [OSCURATO:PERSONA] degli interessi predominanti della cosca, realizzati proprio per il tramite del vice [OSCURATO:PERSONA], che non doveva essere disturbato da pretese che non fossero transitate e gestite esplicitamente sulla base di una sostanziale, ma decisiva, conoscenza e autorizzazione da parte del clan nel proprio territorio di riferimento anche quanto alla assegnazione di gare e appalti della amministrazione comunale di Delianuova. Le difese non si sono effettivamente confrontate con le argomentazioni conformi rese sul punto dalle due sentenze di merito (con applicazione anche al caso di specie dei princìpi già enunciati ai § 3.1. e 3.4.) limitandosi ad una lettura parcellizzata degli elementi emersi in giudizio e della conversazione captata, in modo non consentito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), tra l’altro richiamando come elemento decisivo una considerazione della Corte di appello, relativa alla possibile presenza di rapporti consolidati anche in precedenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta un dato descrittivo di contesto, che tuttavia non condiziona, né limita in alcun modo, la piena e corretta considerazione degli esiti probatori a carico dello stesso, la portata incidente e causalmente diretta della sua condotta al rafforzamento della associazione per delinquere indagata, nella piena consapevolezza dei fini della stessa e del suo organigramma, con la quale si relazionava all’evidenza garantendo una gestione concordata della cosa pubblica comunale, nella parte relativa alla assegnazione di lavori e contratti di appalto, sotto il controllo dei soggetti appartenenti a tale consorteria alla quale veniva costantemente riferito di settori strategici da gestire in modo adeguato e diplomaticamente accorto per non essere individuati dalle forze dell’ordine e autorità preposte al controllo (verso le quali in modo significativo si mostrava insofferenza, ma necessaria capacità di adeguamento, come, a mero titolo esemplificativo, quanto al tema della apposizione nella zona di interesse di telecamere di video sorveglianza su stimolo della Prefettura). In conclusione, l’argomentazione difensiva si sostanzia in una critica che, seppur approfondita non rappresenta certamente un travisamento (§ 3.2.), mentre si sostanzia nell’affermata ricorrenza di un erroneo apprezzamento circa la piena comprensione del contesto di riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA], in modo evidentemente non consentito. Sul punto si deve, infatti, ribadire che sono inammissibili le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 12.2. Il terzo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e caratterizzati da argomentazioni sovrapponibili. I motivi non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello in assenza di confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello. Devono essere applicati e ribaditi anche in questo caso i princìpi di cui § 3.6.4. attesa la completa ricostruzione del ruolo e dell’attività imputabile al ricorrente quale concorrente esterno. Devono essere in tal senso richiamate le considerazioni già spese per gli altri ricorrenti (in particolare §5.2.) e i princìpi di diritto sul punto correttamente applicati dalla Corte di appello, che devono qui essere ribaditi, richiamati al § 3.6.4. (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01) tenuto conto dei plurimi elementi emersi che attestavano il rapporto e la relazione costante del ricorrente con soggetti in posizione di vertice della consorteria oggetto di accertamento e nota per il suo radicamento sul territorio e per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi. Con gli elementi così logicamente ricostruiti dalla Corte di appello il ricorrente non si confronta effettivamente. D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione ‘ndrangheta complessivamente intesa (cfr. Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01). 12.3. Il quarto motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quanto introducono censure sovrapponibili in senso critico quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello che, resa in modo logico ed argomentato sul punto, ha evidenziato la recessività di alcuni elementi positivamente valorizzabili, per come richiamati dalla difesa, rispetto alla gravità della condotta e al dato di contesto ambientale valorizzato in modo decisivo (pag. 77) (Sez. 5, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 2788742-02). Devono essere in tal senso richiamati perché applicabili al caso di specie i princìpi di diritto di cui al § 3.7., chiarendo che è inammissibile la censura che tende ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01) come nel caso di specie. 12.4. Infine, si deve rilevare l’inammissibilità dei motivi nuovi, che hanno allegato circostanze a specificazione (in assenza di elementi decisivi atti a scalfire la portata delle argomentazioni della Corte di appello) dei motivi principali ritenuti complessivamente inammissibili. In tal senso si deve ricordare che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01). 13. Dalla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deve, invece, essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, attesa la mancata partecipazione della stessa parte civile alla pubblica udienza con trattazione orale (Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911-01; Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo limitatamente alla statuizione sulle circostanze attenuanti generiche e sull'eventuale consequenziale trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo in relazione al solo punto rilevato, ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dello stesso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] cl. '59, [OSCURATO:PERSONA] cl. '71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08566/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris