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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 02669/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19184/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE E RESPONSABILOITA' LIMITATA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] appresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1184/2020 depositata il 04/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1.-La E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. aveva chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la nullità di due contratti di swap conclusi il primo 16.10.2006 e il secondo il 28.1.2008 con [OSCURATO:SOCIETA]., di accertare gravi inadempimenti contrattuali dell'intermediario finanziario e la condanna del medesimo al pagamento dell'importo di 1.381.425,07 euro oltre al risarcimento del danno.

La banca chiedeva la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito a favore del collegio arbitrale quanto al primo contratto ,il rigetto della domanda per il secondo e, in via riconvenzionale la condanna della società alla restituzione di tutte le somme ricevute in esecuzione dei contratti contestati.

2. La sentenza con cui il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in relazione al primo contratto swap e rigettava ogni altra domanda con riguardo al secondo, appellata dal ELF solo quanto a questa seconda decisione, è stata confermato dalla Corte d’Appello di Venezia. 4.- Avverso detta sentenza, E.L.F. ha presentato ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

5. ― Con atto depositato in data 31.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione «con compensazione totale delle spese» non avendovi i più interesse in quanto le parti hanno transatto la lite.

La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito.

6. ─ Il ricorso pertanto, in mancanza di accettazione della rinuncia, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della ricorrente alle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente liquidate nell'importo di euro 8.200,0 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Cosí decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19184/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE E RESPONSABILOITA' LIMITATA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] appresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1184/2020 depositata il 04/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.-La E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. aveva chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la nullità di due contratti di swap conclusi il primo 16.10.2006 e il secondo il 28.1.2008 con [OSCURATO:SOCIETA]., di accertare gravi inadempimenti contrattuali dell'intermediario finanziario e la condanna del medesimo al pagamento dell'importo di 1.381.425,07 euro oltre al risarcimento del danno. La banca chiedeva la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito a favore del collegio arbitrale quanto al primo contratto ,il rigetto della domanda per il secondo e, in via riconvenzionale la condanna della società alla restituzione di tutte le somme ricevute in esecuzione dei contratti contestati. 2. La sentenza con cui il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in relazione al primo contratto swap e rigettava ogni altra domanda con riguardo al secondo, appellata dal ELF solo quanto a questa seconda decisione, è stata confermato dalla Corte d’Appello di Venezia. 4.- Avverso detta sentenza, E.L.F. ha presentato ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 5. ― Con atto depositato in data 31.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione «con compensazione totale delle spese» non avendovi i più interesse in quanto le parti hanno transatto la lite. La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. 6. ─ Il ricorso pertanto, in mancanza di accettazione della rinuncia, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della ricorrente alle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente liquidate nell'importo di euro 8.200,0 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. Cosí decis
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