CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: I14M
Titolo CCNL: CCNL Logistica e Trasporti
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL Logistica e Trasporti
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TRASPORTI
Sottosettori: logistica, trasporto merci e spedizione
Parti datoriali: UCEI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-04-08
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-04-08
Stato: Acquisito
Identificativo: 21031
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242641
--- Testo contratto ---
INTEGRATIVO AL CCNL LOGISTICA E TRASPORTI
CODICE CNEL: I14M
Accordo integrativo in materia di maggiorazioni retributive, previdenza complementare e sanità integrativa
Le Parti stipulanti, al fine di aggiornare e integrare la disciplina economica e normativa prevista dal CCNL
Logistica e Trasporti UCEI (cod. CNEL I14M), convengono il seguente accordo integrativo, volto a:
– ridefinire le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, in coerenza con le esigenze
operative del settore;
– introdurre la previdenza complementare attraverso il Fondo Pensione Aperto Plurifonds di ITAS Vita
S.p.A., nell’ambito della convenzione esclusiva stipulata con Confintesa;
– elevare il livello di sanità integrativa al Piano Oro della SMS Seraphis, con contributo mensile
obbligatorio a carico azienda di € 9,00.
Art. 49 – Lavoro straordinario, festivo e notturno
(nuova formulazione – sostituisce integralmente l’art. 49 del CCNL base)
«Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro. Le
maggiorazioni economiche sono ridefinite come segue:
1. Straordinario diurno
Prestazioni rese oltre il normale orario giornaliero, in fascia diurna.
Maggiorazione: 30%
2. Straordinario festivo
Prestazioni rese durante le giornate festive riconosciute dal CCNL.
Maggiorazione: 65%
3. Straordinario notturno
Prestazioni rese oltre l’orario ordinario, nella fascia 22:00 – 06:00.
Maggiorazione: 50%
4. Lavoro notturno ordinario (non straordinario)
Prestazioni rese nella fascia 22:00 – 06:00, senza superamento dell’orario ordinario.
15% → se compreso in turni avvicendati
25% → se non compreso in turni avvicendati
5. Non cumulabilità
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. In caso di concorrenza di più causali, si applica la
maggiorazione più favorevole.
6. Riposo compensativo
Su richiesta del lavoratore, le ore straordinarie possono essere convertite in riposo compensativo, con
accantonamento nella banca ore, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione.
7. Limiti annuali
Il limite massimo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue, salvo diverse previsioni della
contrattazione di secondo livello.»
Art. 63 bis – Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds
(articolo aggiuntivo al CCNL base)
1. Le Parti convengono di individuare nel Fondo Pensione Aperto Plurifonds, istituito da ITAS Vita S.p.A.
(fondata nel 1821, rating Fitch A–, margine di solvibilità 253%) e gestito in collaborazione con PensPlan
Centrum S.p.A. (iscritto all’Albo COVIP), la forma di previdenza complementare di riferimento per i
lavoratori dipendenti ai quali si applica il presente CCNL.
2. L’adesione al Fondo avviene nell’ambito della Convenzione esclusiva stipulata tra ITAS Vita S.p.A. e
CONFINTESA, che garantisce:
a) l’azzeramento integrale dei costi di adesione (quota una tantum di € 25,82);
b) condizioni tariffarie riservate per la copertura TCM (Temporanea Caso Morte, cod. 6AC1450);
c) condizioni agevolate per la copertura LTC (Long Term Care, tariffa LTCA25);
d) consulente ITAS dedicato tramite agenzia convenzionata.
3. Le Parti convengono di destinare al Fondo Plurifonds le seguenti quote contributive, calcolate sulla
retribuzione mensile composta da paga base e EPA:
a) 0,30% a carico dell’azienda;
b) 0,30% a carico del lavoratore, su base volontaria.
4. In aggiunta ai contributi di cui al comma 3, le Parti convengono di destinare al Fondo Plurifonds le
seguenti quote di TFR:
a) per i lavoratori già occupati alla data di entrata in vigore del presente integrativo: una quota mensile
dell’accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno, nella misura dell’1% della retribuzione utile
al computo di tale istituto;
b) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993: la quota di TFR maturato nel
corso dell’anno nella misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti.
5. Il Fondo Plurifonds offre cinque comparti di investimento – SecurITAS (basso rischio), SerenITAS
(medio-basso), SolidITAS (medio), AequITAS (medio), ActivITAS (alto) – con profili di rischio differenziati,
che consentono al lavoratore di personalizzare la propria strategia previdenziale in funzione dell’orizzonte
temporale e della propensione al rischio.
6. I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore fino al limite annuo di
€ 5.164,57, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005. La tassazione della prestazione finale è agevolata
(aliquota dal 15% al 9% in ragione degli anni di partecipazione).
7. L’adesione alla previdenza complementare è volontaria. Il lavoratore potrà optare per il versamento di
una ulteriore contribuzione a suo esclusivo carico, nei limiti di deducibilità previsti dalla legge.
8. Qualora il lavoratore non aderisca al Fondo Plurifonds, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento
della quota contributiva di cui alla lettera a) del comma 3.
Art. 63 ter – Sanità integrativa – Mutua SMS Seraphis – Piano Oro
(articolo aggiuntivo – modifica e sostituisce l’art. 9 c. «Gestione Speciale» del CCNL base)
1. Le Parti convengono di elevare il livello di assistenza sanitaria integrativa al S.S.N., previsto dall’art. 9
del CCNL base (Gestione Speciale ENBIUC), adottando il Piano Oro della Società di Mutuo Soccorso
Seraphis.
2. Seraphis è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 502/92 e opera in collaborazione con la Società
Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS. I contributi in favore della stessa godono dei benefici
fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di solidarietà del 10% in luogo della contribuzione
ordinaria).
3. Il contributo obbligatorio mensile per il Piano Oro, interamente a carico dell’azienda, è fissato in € 9,00
(nove/00) per ciascun lavoratore dipendente, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o
parziale, ivi compresi gli apprendisti.
4. Il Piano Oro garantisce le seguenti prestazioni:
a) Area chirurgica: rimborso fino all’80–100% delle spese di ricovero e intervento chirurgico, con
massimale annuo di € 15.000,00, indennità giornaliera di € 40,00 per ricovero (max 10 gg);
b) Area specialistica: alta diagnostica strumentale, visite specialistiche con rimborso ticket SSN al
100%, massimale annuo € 8.000,00;
c) Area terapie: cicli riabilitativi post-infortunio con rimborso ticket al 100%;
d) Area maternità e neonatale: copertura interventi neonatali per malformazioni congenite fino a €
10.000,00;
e) Copertura IMA (Invalidità permanente da Malattia e Infortunio) inclusa.
5. Le prestazioni erogate dal Piano Oro di Seraphis costituiscono welfare contrattuale ai sensi dell’art. 51,
comma 2, lettera a), del TUIR. I contributi sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore fino al
limite annuo di € 3.615,20.
6. Il contributo di cui al comma 3 sostituisce integralmente la quota di € 3,00 prevista per la copertura base
dall’art. 9 del CCNL base. Non è dovuto alcun ulteriore contributo per la Gestione Speciale di cui al
medesimo art. 9, restando immutati tutti gli altri obblighi verso l’ENBIUC (Gestione Ordinaria).
7. Il lavoratore ha facoltà, previo accordo con il datore di lavoro, di elevare la copertura sanitaria al Piano
Platino (€ 17,00/mese), con il differenziale a proprio carico ovvero a carico dell’azienda a titolo di welfare
aziendale ai sensi dell’art. 51 TUIR.
8. L’azienda che ometta il versamento dei contributi di cui al comma 3 è responsabile verso i lavoratori
della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con diritto degli stessi al risarcimento del danno subito,
secondo quanto previsto dall’art. 10 del CCNL base.
Decorrenza
Il presente integrativo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del CCNL
Logistica e Trasporti UCEI (cod. CNEL I14M). Le disposizioni in materia di previdenza complementare (art.
63 bis) e di sanità integrativa (art. 63 ter) si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla sottoscrizione.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 08 / 04 / 2026
Per U.C.E.I. – Unione delle Costruzioni, dell’Edilizia e dell’Industria
(Gabriele Tullio – Presidente Nazionale)
Per CONFINTESA – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
(Francesco Prudenzano – Segretario Generale)