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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48201/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in composizione monocratica del 25/02/2022, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 12, comma 5 e 22 comma 12 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo un motivo unico, teso alla critica al trattamento sanzionatorio.

3. Trattasi di un profilo di doglianza che non è stato sottoposto al vaglio dei giudici d'appello, mediante specifica menzione nel relativo gravame, laddove era stata domandata, invece, l'assoluzione del prevenuto per carenza del necessario coefficiente psicologico del reato; consequenziale a tale mancata deduzione è la preclusione, al riguardo, rispetto alla prospettazione di vizi della motivazione e di violazioni di legge.

3.1. Attraverso il ricorso in esame, in sostanza, il ricorrente introduce - per la prima volta all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato la medesima questione in sede di gravame - la postulazione di una non consentita rivisitazione quoad poenam.

Trattasi di operazione che, però, non è consentita nel giudizio di legittimità.

3.2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto affidato a una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale possono solamente essere denunciati vizi del provvedimento impugnato, purché rientranti tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, nella quale non è consentito un nuovo esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952).

Risulta preclusa, quindi, la deduzione di pretesi vizi che non siano stati censurati mediante l'impugnazione di merito e che non siano stati sottoposti, in alcun modo, alla cognizione del giudice di secondo grado, che quindi, correttamente, non li ha riesaminati e che, dunque, non possono essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in composizione monocratica del 25/02/2022, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 12, comma 5 e 22 comma 12 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo un motivo unico, teso alla critica al trattamento sanzionatorio. 3. Trattasi di un profilo di doglianza che non è stato sottoposto al vaglio dei giudici d'appello, mediante specifica menzione nel relativo gravame, laddove era stata domandata, invece, l'assoluzione del prevenuto per carenza del necessario coefficiente psicologico del reato; consequenziale a tale mancata deduzione è la preclusione, al riguardo, rispetto alla prospettazione di vizi della motivazione e di violazioni di legge. 3.1. Attraverso il ricorso in esame, in sostanza, il ricorrente introduce - per la prima volta all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato la medesima questione in sede di gravame - la postulazione di una non consentita rivisitazione quoad poenam. Trattasi di operazione che, però, non è consentita nel giudizio di legittimità. 3.2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto affidato a una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale possono solamente essere denunciati vizi del provvedimento impugnato, purché rientranti tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, nella quale non è consentito un nuovo esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952). Risulta preclusa, quindi, la deduzione di pretesi vizi che non siano stati censurati mediante l'impugnazione di merito e che non siano stati sottoposti, in alcun modo, alla cognizione del giudice di secondo grado, che quindi, correttamente, non li ha riesaminati e che, dunque, non possono essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26
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