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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41210/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NAvA(2...a.A Fabiovàvverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto perché fondata su valutazioni che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente, sia perché si adduce (per tutti e tre i ricorrenti) la pretermissione di elementi ( la confessione resa dai tre prevenuti in sede di convalida da valorizzare quanto alle generiche non riconosciute ai primi due ricorrenti e al giudizio di prevalenza tra circostanze quanto al Navarro) evocati in termini di assoluta genericità (così da impedire a monte alla corte di verificarne l'incidenza decisoria), sia perchè prospetta profili di asserita intrinseca contraddittorietà nel valutare le posizioni del Catalanotti e del Giovannoni che, piuttosto che incrinare la tenuta logica della motivazione resa in sentenza, si risolvono in una sostanziale sollecitazione a una rivalutazione nel merito del tema inerente la congruità della pena, all'evidenza eccentrica rispetto alla verifica di legittimità rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NAvA(2...a.A Fabiovàvverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto perché fondata su valutazioni che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente, sia perché si adduce (per tutti e tre i ricorrenti) la pretermissione di elementi ( la confessione resa dai tre prevenuti in sede di convalida da valorizzare quanto alle generiche non riconosciute ai primi due ricorrenti e al giudizio di prevalenza tra circostanze quanto al Navarro) evocati in termini di assoluta genericità (così da impedire a monte alla corte di verificarne l'incidenza decisoria), sia perchè prospetta profili di asserita intrinseca contraddittorietà nel valutare le posizioni del Catalanotti e del Giovannoni che, piuttosto che incrinare la tenuta logica della motivazione resa in sentenza, si risolvono in una sostanziale sollecitazione a una rivalutazione nel merito del tema inerente la congruità della pena, all'evidenza eccentrica rispetto alla verifica di legittimità rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembr