CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 32558/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19270/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lazio, n. 6058/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con tre motivi di ricorso; 2. la società contribuente resiste con controricorso chiedendo l’inammissibilità del ricorso o il rigetto del medesimo; 3. con memoria successiva la ricorrente ha rinunciato al ricorso per raggiunti accordi con la contribuente(2021); è stata quindi formulata istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, compensazione delle spese come richiesto nell’atto di rinuncia, relativamente all’accordo delle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Così deciso in Ro