CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a - Assessorato dell’istruzione e della FormazioneProfessionale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, inpersona dei rispettivi legali rappresentanti- ricorrenti -controI.R.E.S. Istituto di Studi e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 168/2024 depositatail 31/01/2024;Numero registro generale 7127/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 20745/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza n. 168 del 31/01/2024 della Corte d’appellodi Palermo. Il giudice dell’impugnazione di merito ha dichiaratoinammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo,qualificandola come resa su opposizione agli atti esecutivi e pertantosuscettibile esclusivamente di ricorso per cassazione, poiché la causa diopposizione formale, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., è decisa in unicogrado.2. La causa in primo grado era stata proposta dall’IRES nelle formedell’opposizione a cartella esattoriale, notificata all’Istituto in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - Agenzia di Trapani, per ilpagamento della somma di euro centosessantatremila (€ 163.000,00).Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento in quantoformata dall’Agenzia del Concessionario per la riscossione della provincia diTrapani invece di quella, che sarebbe stata competente in relazione allasede legale dell’ente, di Palermo.3. Risponde con controricorso l’Istituto di Studi e Ricerche EconomicoSociali, IRES.4. Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizioneaccelerata del Consigliere a tal fine delegato.5. L’Avvocatura erariale, per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, hachiesto la decisione in sede collegiale.6. Il ricorso è stato, conseguentemente, fissato in adunanza cameraleper la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.7. All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio ha trattenuto ilricorso in decisione, con termine di sessanta giorni per il depositodell’ordinanza.r.g. 7127/2024;ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 6Numero registro generale 7127/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 20745/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato su di un unico motivo, del seguente testualetenore: «violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4) c.p.c.; violazionedegli artt. 615, 617 e 618 c.p.c.; entrambi in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c. Nullità della sentenza per omessa motivazionein punto di qualificazione del motivo di opposizione ai sensi dell’art.617 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 615 c.p.c.». Le censure, comefatto palese dall’intestazione del motivo, si incentrano sulla mancanzadi una effettiva motivazione in ordine all’essere, quella propostadall’IRES, un’opposizione agli atti esecutivi, ossia formale, invece cheun’opposizione di merito, ossia all’esecuzione. La secondaqualificazione avrebbe reso ammissibile l’impugnazione di merito, laprima l’ha esclusa.2. La proposta di definizione accelerata è del seguente tenore testuale: «Ilricorso presenta evidenti profili di infondatezza. Posto che il primogiudice non aveva qualificato l’opposizione spiegata dall’odiernacontroricorrente, del tutto correttamente il giudice d’appello - conmotivazione ineccepibile - ha rilevato l’inammissibilità del gravame exart. 618 c.p.c., atteso che è fuori discussione che il vizio accolto dalTribunale (per essere stata emessa, la cartella impugnata, dastruttura territoriale di AdER non competente per territorio) attiene alquomodo dell’esecuzione preannunciata con la cartella stessa, non giàall’an exequatur, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente.»3. [OSCURATO:PERSONA] non reputa adeguata la motivazione resa dalla Corteterritoriale: e ciò non consente di ritenere suscettibile di conferma laproposta di definizione accelerata, poiché essa costituisce unaqualificazione dell’azione proposta pure basata su dati non risultantidal provvedimento impugnato.4. La motivazione della Corte d’appello non consente di ritenere superatoil cd. minimo costituzionale (Sez. U. 7/04/2014 n. 8053; Cass.8/10/2014 n. 21257) in quanto essa consiste in un’unicar.g. 7127/2024;ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 6Numero registro generale 7127/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 20745/2026Data pubblicazione 18/06/2026affermazione, di carattere apodittico, dell’essere quella propostadall’IRES una opposizione agli atti esecutivi e non un’opposizioneall’esecuzione, senza alcuna altra effettiva spiegazione che possa farcomprendere in base a quali parametri l’opzione viene preferita. Nonvi è, invero, neppure accennato, nella motivazione, che sul punto sicompone di tre righe «Nel caso in esame l’appello attieneindubbiamente alla materia dell’opposizione agli atti esecutivi, postoche l’unica questione che ne costituisce oggetto riguarda la regolaritàformale della cartella di pagamento».5. Detta motivazione, sostanzialmente tautologica (poiché tutto ciò cheriguarda irregolarità formali degli atti esecutivi è, in effetti, materia diopposizione formale; ma non si spiega perché la questione diun’incompetenza dell’agente della riscossione attenga ad un viziomeramente formale e non piuttosto sostanziale in ordine al poteredell’agente stesso di azionare il credito) non richiama, neppure, lasentenza di primo grado, in modo tale che si possa rinvenire unamotivazione cd. per relationem (sui cui presupposti e limiti si veda daultimo, con perspicua motivazione Cass. 23/04/2026 n. 10809) e nonriesce, quindi, a far comprendere adeguatamente quale fosse il rilievodi irregolarità formale, o di illegittimità formale, dal quale il giudicedell’impugnazione di merito ha ritenuto che fosse affetta la cartella dipagamento. Giova sul punto ribadire che gli atti della proceduraesecutiva possono essere impugnati, sovente, con entrambi i mezzi,ossia con l’opposizione di merito e con quella formale e ciò vale ancheper l’atto ad essa prodromico, quale il precetto. A tanto consegue chela qualificazione dell’opposizione, che, come correttamente affermatodalla sentenza impugnata, va fatta dal giudice dell’impugnazione,qualora il primo giudice non vi abbia provveduto, deve specificare perquali ragioni il giudice ritiene che si sia in presenza dell’uno o dell’altrotipo di opposizione nei confronti di un atto utilmente impugnabile conentrambe le opposizioni. La stessa sentenza in esame fa menzione dir.g. 7127/2024;ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 6Numero registro generale 7127/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 20745/2026Data pubblicazione 18/06/2026detto necessario distinguo, laddove afferma che « qualora unaopposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplicecontenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e inparte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione dellaconseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per idistinti tipi di opposizione, ossia deve avvenire mediante proposizionedi appello per la parte attinente alla opposizione alla esecuzione emediante ricorso per cassazione nella parte riguardante l’opposizioneagli atti esecutivi (Cass. Civ., sez. VI, n. 3722/2020; sez. III, n.18312/2014).» cosicché il giudice dell’opposizione, e quellodell’impugnazione, nell’esercitare il potere di qualificazione, devonospiegare, ossia motivare, per quale ragione ritengano proposta l’unao l’altra, o entrambe, le opposizioni. In carenza di utili indicazioni ofinanco accenni sul punto la sentenza impugnata deve ritenersi affettada nullità per motivazione apparente.6. Il ricorso è, pertanto, accolto.7. La sentenza impugnata è cassata e poiché sono necessari accertamentidi fatto e comunque una esaustiva e logica motivazione sullaqualificazione della domanda, la causa è rinviata, per il seguito dicompetenza, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizionepersonale, che provvederà pure alla regolazione delle spese di questafase di legittimità.8. La rilevata carenza di motivazione impedisce di esaminare il merito delledoglianze, che potrà essere preso in considerazione soltanto ove ilgiudice del rinvio, comunque motivando adeguatamente, nonconfermi la qualificazione della domanda quale opposizione formale.Tanto esime dal rilievo che la Corte d’appello di Palermo, al momentodella decisione, risalente al 22/01/2024, data della camera diconsiglio, risultante dal provvedimento impugnato, non poteva,verosimilmente, già essere a conoscenza della decisione di questaCorte, resa con ordinanza n. 1950 del 18/01/2024, giorno dellar.g. 7127/2024;ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 6Numero registro generale 7127/2024Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 20745/2026Data pubblicazione 18/06/2026pubblicazione, la cui massima ufficiale è stata, tuttavia, solosuccessivamente, e comunque dopo il 22/01/2024, data dideliberazione della sentenza impugnata, resa disponibile. La dettaordinanza di questa Corte ha disatteso uno specifico motivo di ricorsoconcerne la questione di competenza territoriale all’emissione dicartella esattoriale da parte del Concessionario per la Sicilia, sullabase della seguente affermazione: l’ambito territoriale - e, cioè, lacircoscrizione territoriale entro cui può legittimamente operarel’agente della riscossione - già affidato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(alla quale è poi succeduta, in forza dell’art. 76 del d.l. n. 73 del 2021,convertito dalla l. n. 106 del 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) coincide con l’intera regione siciliana in base all’art. 2,commi 1, 2 e 10, della l.r. Sicilia n. 19 del 2005 in forza della disciplinavigente dal 1° ottobre 2006.Di tanto non mancherà di tener conto il giudice di rinvio nel procederea rinnovato scrutinio, ove giungesse, ma esplicitandone le ragioni inmodo adeguato, ad esaminare il merito del gravame. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Cortedi appello di Palermo in diversa composizione personale, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 6/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 7127/2024;ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6 di 6