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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 16462/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1982 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la decisione impugnata, pronunciata il 21/11/2017 dal Tribunale di Brindisi, con cui [OSCURATO:PERSONA] era era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 699, comma primo, cod. pen., così come qualificata la contravvenzione originariamente contestata, accertato a Brindisi 1'01/04/2016.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato - nel formulare il quale si era motivato per relationem il percorso argomentativo seguito e non si erano considerate le giustificazioni addotte dal ricorrente - e del mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Lecce nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Lecce, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'01/04/2016, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato ascrittagli ex art. 699, comma primo, cod. pen. Né appaiono fondate le censure relative alla motivazione per relationem utilizzata per argomentare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, dovendosi evidenziare che i provvedimenti decisori sottostanti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico, da tempo, consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di Cannalire allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa.

Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01).

In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale leccese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite dell'imputato, nel valutare le quali occorre considerare anche l'elevato potenziale offensivo dell'arma controversa.

Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Cannalire, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1982 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la decisione impugnata, pronunciata il 21/11/2017 dal Tribunale di Brindisi, con cui [OSCURATO:PERSONA] era era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 699, comma primo, cod. pen., così come qualificata la contravvenzione originariamente contestata, accertato a Brindisi 1'01/04/2016. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato - nel formulare il quale si era motivato per relationem il percorso argomentativo seguito e non si erano considerate le giustificazioni addotte dal ricorrente - e del mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Lecce nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Lecce, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'01/04/2016, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato ascrittagli ex art. 699, comma primo, cod. pen. Né appaiono fondate le censure relative alla motivazione per relationem utilizzata per argomentare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, dovendosi evidenziare che i provvedimenti decisori sottostanti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico, da tempo, consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di Cannalire allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01). In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale leccese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite dell'imputato, nel valutare le quali occorre considerare anche l'elevato potenziale offensivo dell'arma controversa. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Cannalire, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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