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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13603/2026

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dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Girelli.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2770/2018depositata in data 30 aprile 2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con p.v.c. redatto in data 07.12.2011, la Guardia di Finanza di Romacontestava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli obblighi inNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026materia di monitoraggio fiscale, non avendo la stessa dichiarato né ladetenzione di investimenti all’estero (nella specie, in Svizzera) o di attivitàestere di natura finanziaria d’importo superiore ad euro 10.000,00, né icorrelati trasferimenti da e verso l’estero.

L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Roma, dopo aver invitato la contribuente a fornirechiarimenti e/o documentazione giustificativa in merito ai rilievi formulatinel p.v.c., notificava alla stessa: dapprima, l’atto di contestazione dellesanzioni n.

TK3CO8100791, con il quale lamentava la violazione degliobblighi previsti dagli artt. 2 e 4 del d.l. n. 167/1990, ovvero l’omessacompilazione delle sezioni II e III del quadro RW in relazione alle annualitàdal 2005 al 2009; in seguito, dopo l’esame delle osservazioni dellacontribuente, l’atto di irrogazione delle sanzioni n.

TK3IR8100014, con ilquale comminava alla medesima una sanzione pari ad euro 271.712,36, inrelazione all’omessa compilazione della sola sezione II del quadro e,dunque, alla mancata indicazione di disponibilità di investimenti degliimporti di euro 1.786.663,00 (2005), 2.419.504,00 (2006), 2.297.175,00(2007), 2.384.697,00 (2008) e 2.415.221,00 (2009).2.

Avverso l’avviso di irrogazione delle sanzioni, la contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 18484/2016, rigettava il ricorsodella contribuente.4.

Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r.del Lazio; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appelloe la conferma della sentenza di primo grado.5.

La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 2770/2018, depositata in data 30aprile 2018, accoglieva l’appello della contribuente.6.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.

La contribuente ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 115c.p.c. e 57, d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r., affermando che “non sussistono elementidocumentali”, ha ritenuto implicitamente che le risultanze desumibilidall’esame della “fiche” acquisita dai verificatori (consistente in unascheda attinente al rapporto di conto corrente intrattenuto dallacontribuente presso la banca svizzera HSBC e sulla quale erano riportati isaldi mensili di tale conto, a partire dal mese di novembre 2005 sino alfebbraio 2007) non potessero, in ogni caso, ritenersi un valido supportoprobatorio ai fini della fondatezza della pretesa impositiva, essendo lestesse assolutamente sfornite dei requisiti richiesti per assurgere al rangodi prova; in particolare, la C.t.r., nel caso di specie, non ha tenuto contoche soltanto nel secondo grado di giudizio la contribuente ha contestatol’omessa allegazione della “fiche”, negando, dunque, che l’allegato n. 2 alp.v.c. fosse fedelmente riproduttivo della stessa “fiche” contenuta suapposito supporto informatico trasmesso dall’Autorità fiscale francese e,soprattutto, ponendosi in contrasto con l’insegnamento di codestaSuprema Corte (cfr. Cass., 1 dicembre 2010, n. 24382), secondo cui «ètardiva la contestazione non svolta in primo grado e svolta solo in appello,dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle preclusioni exart. 345, c.p.c.».1.1.

Il motivo è inammissibile.La sentenza della C.t.r. ha fondato l'accoglimento dell'appello dellacontribuente sulla insufficienza probatoria del mero numero "59"(corrispondente all'anno di nascita della parte privata) quale unicoelemento presuntivo di collegamento desumibile dal contenuto della fiche,giudicato troppo debole per fondare l'accertamento, e sull'incoerenza tra ilNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026tenore di vita della contribuente, mai contestato dall'Ufficio, e le ingentisomme oggetto di ripresa a tassazione.La mancata produzione della fiche, di cui il verbale dei verificatori riportaintegralmente il contenuto, non si pone quindi come ratio decidendiautonoma, ma re rilievo rafforzativo della decisione adottata.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art.2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficiolamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. non ha affermato che il contenuto della “fiche” rappresentacircostanza fattuale accertata dai militari verbalizzanti sulla base delladocumentazione in loro possesso (ovvero del supporto informaticopervenuto dall’Amministrazione francese) e dagli stessi contemplata nelprocesso di constatazione, con la conseguenza che tutte le contestazionisvolte dalla parte relativamente al contenuto della “fiche”, in quanto voltea censurare la veridicità di un fatto (e non di una valutazione) descritto daun pubblico ufficiale in un atto pubblico, dovevano esser fatte valereesclusivamente attraverso la proposizione di una querela di falso.Il motivo, con cui l'Agenzia si duole che il P.V.C. non sia stato considerato,in quanto atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso dei fattiin esso attestati dai pubblici ufficiali, incluso il contenuto della "fiche"bancaria da essi visionata e trascritta, è infondato.2.1.

L'Amministrazione ricorrente muove da un erroneo presuppostointerpretativo circa l'oggetto della contestazione e la portata dell'efficaciaprobatoria privilegiata dell'atto pubblico.

La fede privilegiata, ai sensidell'art. 2700 c.c., copre esclusivamente i fatti che il pubblico ufficialeprovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e ledichiarazioni delle parti.

Non si estende, invece, ai giudizi, alle valutazioni,alle deduzioni e alle conclusioni che il pubblico ufficiale trae dai fatti cheha constatato.Numero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026Nel caso in esame, la contribuente non ha mai contestato la veridicitàestrinseca del PVC, né ha mai sostenuto che i verbalizzanti avesseroLa linea difensiva si è incentrata sulla carenza del quadro probatoriocomplessivo e sull'inattendibilità delle conclusioni valutative cui eranopervenuti i verificatori.

In particolare, la C.t.r. ha legittimamente esercitatoil proprio potere-dovere di apprezzamento del materiale probatorio,concludendo per la sua insufficienza a dimostrare la pretesa impositiva.Tale operazione non implica alcuna negazione della fede pubblica del PVC,ma attiene al diverso piano della valutazione della sufficienza e dellagravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Amministrazione.Pertanto, non essendo in discussione la veridicità dei fatti attestatifidefaciente nel PVC, ma la fondatezza delle conclusioni valutative in essocontenute e, soprattutto, la carenza della prova documentale posta a lorofondamento, non era necessario per la contribuente proporre querela difalso.La decisione della C.t.r., che ha rilevato l'assenza di elementi idonei acollegare in modo certo il conto svizzero alla contribuente, è immune dallacensura di violazione dell'art. 2700 c.c.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»,l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. ha fatto malgoverno delle disposizioni indicate inrubrica, in quanto ha omesso la doverosa valutazione analitica e unitariadegli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, ovvero il carattere disistematicità dei dati rappresentati nei files e di attendibilità ad essiconferita dal fatto di essere “copiati” da un ex dipendente dell’istitutobancario svizzero, nonché l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzodella contribuente; in altri termini, la C.t.r. non ha considerato come talielementi fanno sì che i fatti ignoti posti dall’Ufficio a fondamento dellaNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026pretesa fiscale – riconducibilità alla contribuente di un accertato contobancario e possesso di reddito corrispondente alle disponibilità esistenti sutale conto – rientrino nell’ambito delle “conseguenze ragionevolmentepossibili” con un grado di probabilità tale da indurre al convincimento cheessi si siano effettivamente verificati.

Tale conclusione, inoltre, è rafforzatadalla circostanza che le presunzioni adoperate dall’Ufficio presentano irequisiti della gravità, della precisione e della concordanza (i fatti ignoti dacui le presunzioni prendono le mosse sono certi nella loro oggettività enon si contraddicono tra loro) e dal fatto che la contribuente non hafornito alcuna spiegazione alternativa al reperimento del suo nominativo edei suoi dati anagrafici nei files acquisiti dalla GdF e non ha supportatol’affermazione di non possedere alcuna disponibilità finanziaria pressi labanca svizzera con comportamenti idonei a conferire ad essa un minimogrado di plausibilità.Il motivo è fondato.3.1.

Quanto al valore probatorio della [OSCURATO:PERSONA], la Corte hariconosciuto un elevato grado di attendibilità a tali dati.“In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria puòfondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso,cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze dellacd.

"lista Falciani), operando, peraltro, nell'ipotesi di attività finanziarienon dichiarate detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione dievasione di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, conv. nella l. n. 102 del2009”. (Cass. 12/02/2018, n. 3276).

Ancora si è ritenuto che (Cass.13/05/2015, n. 9760) che “esiste []... un alto tasso di probabilità che idati» della Lista «siano conformi al vero" essendo pacifico che ilfunzionario [OSCURATO:PERSONA] operava presso la banca HSBC e chequest'ultimo ha, con violazione dei suoi doveri nei confronti del datore dilavoro, estratto dall'archivio informatico della banca i files checostituiscono la così detta "lista Falciani"; esiste dunque un alto tasso diNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026probabilità che i dati di cui si discute siano conformi al vero.

Questo indiziodeve, come ovvio, essere valutato dal giudice di merito che ben puòcontrapporvi altri indizi che inducano a giungere ad una ricostruzione deifatti difforme dai dati ricavatoli dalla "lista", ed a questo fine è essenziale ilcontraddittorio con l'interessato che può offrire elementi ulteriori perraggiungere la valutazione del "più probabile che non".3.2.

Nel caso di specie, la C.t.r. si è limitata ad affermare l’”insussistenzadi una base conoscitiva idonea" a legittimare la pretesa, senza procederea una valutazione analitica e complessiva degli indizi fornitidall'Amministrazione (dati della lista, nesso con l'anno di nascita, datianagrafici, mancata allegazione di prove contrarie da parte dellacontribuente).

Tale modus operandi si pone in contrasto con i principisopra richiamati, risolvendosi in un'omessa applicazione delle regole sullaprova presuntiva.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere a unnuovo esame del compendio probatorio, valutando se gli elementiindiziari, considerati singolarmente e nel loro complesso, integrino unapresunzione grave, precisa e concordante della titolarità delle attivitàfinanziarie estere in capo alla contribuente.4.

In conclusione, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorsoed accolto il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame attenendosi ai principidi diritto sopra enunciati nonché provveda alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e rigettati i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame attenendosi ai principiNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026di diritto sopra enunciati nonché provveda alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Girelli.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2770/2018depositata in data 30 aprile 2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con p.v.c. redatto in data 07.12.2011, la Guardia di Finanza di Romacontestava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli obblighi inNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026materia di monitoraggio fiscale, non avendo la stessa dichiarato né ladetenzione di investimenti all’estero (nella specie, in Svizzera) o di attivitàestere di natura finanziaria d’importo superiore ad euro 10.000,00, né icorrelati trasferimenti da e verso l’estero. L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Roma, dopo aver invitato la contribuente a fornirechiarimenti e/o documentazione giustificativa in merito ai rilievi formulatinel p.v.c., notificava alla stessa: dapprima, l’atto di contestazione dellesanzioni n. TK3CO8100791, con il quale lamentava la violazione degliobblighi previsti dagli artt. 2 e 4 del d.l. n. 167/1990, ovvero l’omessacompilazione delle sezioni II e III del quadro RW in relazione alle annualitàdal 2005 al 2009; in seguito, dopo l’esame delle osservazioni dellacontribuente, l’atto di irrogazione delle sanzioni n. TK3IR8100014, con ilquale comminava alla medesima una sanzione pari ad euro 271.712,36, inrelazione all’omessa compilazione della sola sezione II del quadro e,dunque, alla mancata indicazione di disponibilità di investimenti degliimporti di euro 1.786.663,00 (2005), 2.419.504,00 (2006), 2.297.175,00(2007), 2.384.697,00 (2008) e 2.415.221,00 (2009).2. Avverso l’avviso di irrogazione delle sanzioni, la contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 18484/2016, rigettava il ricorsodella contribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r.del Lazio; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appelloe la conferma della sentenza di primo grado.5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 2770/2018, depositata in data 30aprile 2018, accoglieva l’appello della contribuente.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. La contribuente ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 115c.p.c. e 57, d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r., affermando che “non sussistono elementidocumentali”, ha ritenuto implicitamente che le risultanze desumibilidall’esame della “fiche” acquisita dai verificatori (consistente in unascheda attinente al rapporto di conto corrente intrattenuto dallacontribuente presso la banca svizzera HSBC e sulla quale erano riportati isaldi mensili di tale conto, a partire dal mese di novembre 2005 sino alfebbraio 2007) non potessero, in ogni caso, ritenersi un valido supportoprobatorio ai fini della fondatezza della pretesa impositiva, essendo lestesse assolutamente sfornite dei requisiti richiesti per assurgere al rangodi prova; in particolare, la C.t.r., nel caso di specie, non ha tenuto contoche soltanto nel secondo grado di giudizio la contribuente ha contestatol’omessa allegazione della “fiche”, negando, dunque, che l’allegato n. 2 alp.v.c. fosse fedelmente riproduttivo della stessa “fiche” contenuta suapposito supporto informatico trasmesso dall’Autorità fiscale francese e,soprattutto, ponendosi in contrasto con l’insegnamento di codestaSuprema Corte (cfr. Cass., 1 dicembre 2010, n. 24382), secondo cui «ètardiva la contestazione non svolta in primo grado e svolta solo in appello,dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle preclusioni exart. 345, c.p.c.».1.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza della C.t.r. ha fondato l'accoglimento dell'appello dellacontribuente sulla insufficienza probatoria del mero numero "59"(corrispondente all'anno di nascita della parte privata) quale unicoelemento presuntivo di collegamento desumibile dal contenuto della fiche,giudicato troppo debole per fondare l'accertamento, e sull'incoerenza tra ilNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026tenore di vita della contribuente, mai contestato dall'Ufficio, e le ingentisomme oggetto di ripresa a tassazione.La mancata produzione della fiche, di cui il verbale dei verificatori riportaintegralmente il contenuto, non si pone quindi come ratio decidendiautonoma, ma re rilievo rafforzativo della decisione adottata.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art.2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficiolamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. non ha affermato che il contenuto della “fiche” rappresentacircostanza fattuale accertata dai militari verbalizzanti sulla base delladocumentazione in loro possesso (ovvero del supporto informaticopervenuto dall’Amministrazione francese) e dagli stessi contemplata nelprocesso di constatazione, con la conseguenza che tutte le contestazionisvolte dalla parte relativamente al contenuto della “fiche”, in quanto voltea censurare la veridicità di un fatto (e non di una valutazione) descritto daun pubblico ufficiale in un atto pubblico, dovevano esser fatte valereesclusivamente attraverso la proposizione di una querela di falso.Il motivo, con cui l'Agenzia si duole che il P.V.C. non sia stato considerato,in quanto atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso dei fattiin esso attestati dai pubblici ufficiali, incluso il contenuto della "fiche"bancaria da essi visionata e trascritta, è infondato.2.1. L'Amministrazione ricorrente muove da un erroneo presuppostointerpretativo circa l'oggetto della contestazione e la portata dell'efficaciaprobatoria privilegiata dell'atto pubblico. La fede privilegiata, ai sensidell'art. 2700 c.c., copre esclusivamente i fatti che il pubblico ufficialeprovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e ledichiarazioni delle parti. Non si estende, invece, ai giudizi, alle valutazioni,alle deduzioni e alle conclusioni che il pubblico ufficiale trae dai fatti cheha constatato.Numero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026Nel caso in esame, la contribuente non ha mai contestato la veridicitàestrinseca del PVC, né ha mai sostenuto che i verbalizzanti avesseroLa linea difensiva si è incentrata sulla carenza del quadro probatoriocomplessivo e sull'inattendibilità delle conclusioni valutative cui eranopervenuti i verificatori. In particolare, la C.t.r. ha legittimamente esercitatoil proprio potere-dovere di apprezzamento del materiale probatorio,concludendo per la sua insufficienza a dimostrare la pretesa impositiva.Tale operazione non implica alcuna negazione della fede pubblica del PVC,ma attiene al diverso piano della valutazione della sufficienza e dellagravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Amministrazione.Pertanto, non essendo in discussione la veridicità dei fatti attestatifidefaciente nel PVC, ma la fondatezza delle conclusioni valutative in essocontenute e, soprattutto, la carenza della prova documentale posta a lorofondamento, non era necessario per la contribuente proporre querela difalso.La decisione della C.t.r., che ha rilevato l'assenza di elementi idonei acollegare in modo certo il conto svizzero alla contribuente, è immune dallacensura di violazione dell'art. 2700 c.c.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»,l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. ha fatto malgoverno delle disposizioni indicate inrubrica, in quanto ha omesso la doverosa valutazione analitica e unitariadegli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, ovvero il carattere disistematicità dei dati rappresentati nei files e di attendibilità ad essiconferita dal fatto di essere “copiati” da un ex dipendente dell’istitutobancario svizzero, nonché l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzodella contribuente; in altri termini, la C.t.r. non ha considerato come talielementi fanno sì che i fatti ignoti posti dall’Ufficio a fondamento dellaNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026pretesa fiscale – riconducibilità alla contribuente di un accertato contobancario e possesso di reddito corrispondente alle disponibilità esistenti sutale conto – rientrino nell’ambito delle “conseguenze ragionevolmentepossibili” con un grado di probabilità tale da indurre al convincimento cheessi si siano effettivamente verificati. Tale conclusione, inoltre, è rafforzatadalla circostanza che le presunzioni adoperate dall’Ufficio presentano irequisiti della gravità, della precisione e della concordanza (i fatti ignoti dacui le presunzioni prendono le mosse sono certi nella loro oggettività enon si contraddicono tra loro) e dal fatto che la contribuente non hafornito alcuna spiegazione alternativa al reperimento del suo nominativo edei suoi dati anagrafici nei files acquisiti dalla GdF e non ha supportatol’affermazione di non possedere alcuna disponibilità finanziaria pressi labanca svizzera con comportamenti idonei a conferire ad essa un minimogrado di plausibilità.Il motivo è fondato.3.1. Quanto al valore probatorio della [OSCURATO:PERSONA], la Corte hariconosciuto un elevato grado di attendibilità a tali dati.“In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria puòfondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso,cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze dellacd. "lista Falciani), operando, peraltro, nell'ipotesi di attività finanziarienon dichiarate detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione dievasione di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, conv. nella l. n. 102 del2009”. (Cass. 12/02/2018, n. 3276). Ancora si è ritenuto che (Cass.13/05/2015, n. 9760) che “esiste []... un alto tasso di probabilità che idati» della Lista «siano conformi al vero" essendo pacifico che ilfunzionario [OSCURATO:PERSONA] operava presso la banca HSBC e chequest'ultimo ha, con violazione dei suoi doveri nei confronti del datore dilavoro, estratto dall'archivio informatico della banca i files checostituiscono la così detta "lista Falciani"; esiste dunque un alto tasso diNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026probabilità che i dati di cui si discute siano conformi al vero. Questo indiziodeve, come ovvio, essere valutato dal giudice di merito che ben puòcontrapporvi altri indizi che inducano a giungere ad una ricostruzione deifatti difforme dai dati ricavatoli dalla "lista", ed a questo fine è essenziale ilcontraddittorio con l'interessato che può offrire elementi ulteriori perraggiungere la valutazione del "più probabile che non".3.2. Nel caso di specie, la C.t.r. si è limitata ad affermare l’”insussistenzadi una base conoscitiva idonea" a legittimare la pretesa, senza procederea una valutazione analitica e complessiva degli indizi fornitidall'Amministrazione (dati della lista, nesso con l'anno di nascita, datianagrafici, mancata allegazione di prove contrarie da parte dellacontribuente). Tale modus operandi si pone in contrasto con i principisopra richiamati, risolvendosi in un'omessa applicazione delle regole sullaprova presuntiva. Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere a unnuovo esame del compendio probatorio, valutando se gli elementiindiziari, considerati singolarmente e nel loro complesso, integrino unapresunzione grave, precisa e concordante della titolarità delle attivitàfinanziarie estere in capo alla contribuente.4. In conclusione, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorsoed accolto il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame attenendosi ai principidi diritto sopra enunciati nonché provveda alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e rigettati i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame attenendosi ai principiNumero registro generale 12860/2019Numero sezionale 3383/2026Numero di raccolta generale 13603/2026Data pubblicazione 10/05/2026di diritto sopra enunciati nonché provveda alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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