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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10680/2026

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IULIA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e POGGIOLIMARCELLO;-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO MILANO n.Data pubblicazione 22/04/20262424/2023, depositato il 5 luglio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHELe parti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione avverso ildecreto della Corte d’appello di Milano n. 2424/2023, che haparzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero dellagiustizia e ha rideterminato il quantum dell’equo indennizzoriconosciuto ai ricorrenti.

La Corte d’appello ha osservato come nelluglio del 2010 il Tribunale di Milano abbia dichiarato il fallimentodella società I [OSCURATO:SOCIETA]., che è stato chiuso condecreto del 19 dicembre 2022, e le parti ricorrenti abbiano ottenutoun parziale pagamento dei loro crediti privilegiati, in quanto i primitre riparti hanno riguardato unicamente crediti in prededuzione e ilquarto riparto parziale ha previsto pagamenti per i creditoriprivilegiati; tutti i ricorrenti hanno beneficiato dell’intervento delcredito vantato da ciascuno.

Con il motivo di opposizione ilMinistero della giustizia aveva rilevato come i crediti ammessi alpassivo siano appunto stati in gran misura soddisfatti, essendointervenuto in loro favore il Fondo di garanzia dell’INPS, cosicchénon sarebbe ravvisabile alcuna situazione di patema d’animo e disofferenza per l’irragionevole durata della procedura. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto parzialmente fondata la censura del Ministero.In relazione al ricorso al Fondo di garanzia gestito dall’INPS, laCorte d’appello ha ritenuto che occorre verificare in quale misural’intervento del Fondo possa concretamente incidere sul patemad’animo causato dalla durata del processo e, al riguardo, haritenuto che l’intervento dell’INPS possa giustificare unoscostamento rispetto ai parametri ordinari, ma, nel caso in esame,l’intervento dell’INPS è avvenuto nel settembre 2022, ossia tre2 di 5Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026mesi prima che venisse chiuso il fallimento stesso, cosicché ilData pubblicazione 22/04/2026soddisfacimento di gran parte del credito ammesso al passivo nonè avvenuto anteriormente al superamento della ragionevole duratadel processo, bensì pressocché al momento della sua chiusura.

LaCorte d’appello ha reputato che, nell’operare la quantificazionedell’indennizzo, si debba nel caso in esame invece tenere contodella eccezionale complessità della procedura fallimentare, che havisto insinuarsi al passivo circa 5.000 creditori, ha impegnato uncollegio di tre curatori che ha esperito numerose cause e conclusotransazioni, così ottenendo somme da distribuire ai creditori, chesono stati soddisfatti, quelli in prededuzione integralmente e quelliprivilegiati quasi nella misura del 50%.

La Corte d’appello hadeterminato l’indennizzo nella misura di euro 300 annui, liquidandoquindi la minore somma complessiva di euro 1.800.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che chiede didichiarare l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso.Memoria è stata depositata dai ricorrenti.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1, della legge 89/2001 in relazione all’art. 6, par. 1CEDU, art. 1 del primo protocollo addizionale, e agli artt. 111 e 117Cost. per avere la Corte d’appello liquidato un indennizzo inferioreal minimo legale inderogabile, in assenza dei presuppostitassativamente previsti dalla legge per una tale riduzione; lacomplessità della procedura fallimentare non può legittimare unaliquidazione inferiore al minimo legale di euro 400 annui, può al piùincidere sulla determinazione della durata ragionevole del processopresupposto eventualmente estendendola.Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità al principio di dirittoaffermato da questa Corte, secondo il quale il giudice, neldeterminare la quantificazione del danno non patrimoniale subito3 di 5Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello diData pubblicazione 22/04/2026"soglia minima" là dove - in considerazione del caratterebagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nelprocesso presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale epersonale del richiedente - l'accoglimento della pretesa azionatarenderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tuttosproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (intal senso vedere Cass. n. 974/2020).

Nel caso in esame, la Corted’appello si è limitata a considerare la particolare complessità dellaprocedura fallimentare, ma non ha valutato in alcun modo il creditofatto valere dai ricorrenti, credito retributivo di lavoratoridipendenti.2.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato e la causa va rinviataalla Corte d’appello di Milano che provvederà alla liquidazionedell’equo indennizzo spettante ai ricorrenti, tenendo presente che,se è possibile per il giudice che quantifica il danno subito a causadella durata irragionevole del processo, nel caso in esamefallimentare, scendere al di sotto della soglia minima indicata dallegislatore, ciò è possibile considerando il carattere della pretesapatrimoniale che deve essere bagatellare o irrisorio e tale carattereva valutato alla stregua del valore del bene oggetto della lite edelle condizioni soggettive della parte che ha subito il dannocausato dall’irragionevole durata del processo.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La Presidente4 di 5Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026Milena FalaschiData pubblicazione 22/04/20265 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IULIA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e POGGIOLIMARCELLO;-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO MILANO n.Data pubblicazione 22/04/20262424/2023, depositato il 5 luglio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHELe parti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione avverso ildecreto della Corte d’appello di Milano n. 2424/2023, che haparzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero dellagiustizia e ha rideterminato il quantum dell’equo indennizzoriconosciuto ai ricorrenti. La Corte d’appello ha osservato come nelluglio del 2010 il Tribunale di Milano abbia dichiarato il fallimentodella società I [OSCURATO:SOCIETA]., che è stato chiuso condecreto del 19 dicembre 2022, e le parti ricorrenti abbiano ottenutoun parziale pagamento dei loro crediti privilegiati, in quanto i primitre riparti hanno riguardato unicamente crediti in prededuzione e ilquarto riparto parziale ha previsto pagamenti per i creditoriprivilegiati; tutti i ricorrenti hanno beneficiato dell’intervento delcredito vantato da ciascuno. Con il motivo di opposizione ilMinistero della giustizia aveva rilevato come i crediti ammessi alpassivo siano appunto stati in gran misura soddisfatti, essendointervenuto in loro favore il Fondo di garanzia dell’INPS, cosicchénon sarebbe ravvisabile alcuna situazione di patema d’animo e disofferenza per l’irragionevole durata della procedura. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto parzialmente fondata la censura del Ministero.In relazione al ricorso al Fondo di garanzia gestito dall’INPS, laCorte d’appello ha ritenuto che occorre verificare in quale misural’intervento del Fondo possa concretamente incidere sul patemad’animo causato dalla durata del processo e, al riguardo, haritenuto che l’intervento dell’INPS possa giustificare unoscostamento rispetto ai parametri ordinari, ma, nel caso in esame,l’intervento dell’INPS è avvenuto nel settembre 2022, ossia tre2 di 5Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026mesi prima che venisse chiuso il fallimento stesso, cosicché ilData pubblicazione 22/04/2026soddisfacimento di gran parte del credito ammesso al passivo nonè avvenuto anteriormente al superamento della ragionevole duratadel processo, bensì pressocché al momento della sua chiusura. LaCorte d’appello ha reputato che, nell’operare la quantificazionedell’indennizzo, si debba nel caso in esame invece tenere contodella eccezionale complessità della procedura fallimentare, che havisto insinuarsi al passivo circa 5.000 creditori, ha impegnato uncollegio di tre curatori che ha esperito numerose cause e conclusotransazioni, così ottenendo somme da distribuire ai creditori, chesono stati soddisfatti, quelli in prededuzione integralmente e quelliprivilegiati quasi nella misura del 50%. La Corte d’appello hadeterminato l’indennizzo nella misura di euro 300 annui, liquidandoquindi la minore somma complessiva di euro 1.800.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che chiede didichiarare l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso.Memoria è stata depositata dai ricorrenti.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1, della legge 89/2001 in relazione all’art. 6, par. 1CEDU, art. 1 del primo protocollo addizionale, e agli artt. 111 e 117Cost. per avere la Corte d’appello liquidato un indennizzo inferioreal minimo legale inderogabile, in assenza dei presuppostitassativamente previsti dalla legge per una tale riduzione; lacomplessità della procedura fallimentare non può legittimare unaliquidazione inferiore al minimo legale di euro 400 annui, può al piùincidere sulla determinazione della durata ragionevole del processopresupposto eventualmente estendendola.Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità al principio di dirittoaffermato da questa Corte, secondo il quale il giudice, neldeterminare la quantificazione del danno non patrimoniale subito3 di 5Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello diData pubblicazione 22/04/2026"soglia minima" là dove - in considerazione del caratterebagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nelprocesso presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale epersonale del richiedente - l'accoglimento della pretesa azionatarenderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tuttosproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (intal senso vedere Cass. n. 974/2020). Nel caso in esame, la Corted’appello si è limitata a considerare la particolare complessità dellaprocedura fallimentare, ma non ha valutato in alcun modo il creditofatto valere dai ricorrenti, credito retributivo di lavoratoridipendenti.2. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato e la causa va rinviataalla Corte d’appello di Milano che provvederà alla liquidazionedell’equo indennizzo spettante ai ricorrenti, tenendo presente che,se è possibile per il giudice che quantifica il danno subito a causadella durata irragionevole del processo, nel caso in esamefallimentare, scendere al di sotto della soglia minima indicata dallegislatore, ciò è possibile considerando il carattere della pretesapatrimoniale che deve essere bagatellare o irrisorio e tale carattereva valutato alla stregua del valore del bene oggetto della lite edelle condizioni soggettive della parte che ha subito il dannocausato dall’irragionevole durata del processo.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La Presidente4 di 5Numero registro generale 4414/2024Numero sezionale 2157/2025Numero di raccolta generale 10680/2026Milena FalaschiData pubblicazione 22/04/20265 di 5
Decreto Cassazione n. 10680/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris