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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17296/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40205/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. in quanto il fatto contestato doveva essere, al più, considerato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

I giudici di appello hanno ritenuto condivisibilmente configurabile il reato di tentata estorsione in relazione alle gravi minacce poste in essere dall'imputato il quale, a seguito di un sinistro stradale, aveva cercato di indurre la vittima a non avanzare richiesta di risarcimento del danno e, poi, a rinunziare al risarcimento, all' evidente scopo di conseguire un ingiusto profitto consistente nel rimanere indenne dalle conseguenze patrimoniali dell' incidente di cui egli era certamente responsabile.

Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente, con le censure avanzate, mira in modo del tutto inammissibile a sollecitare una lettura alternativa degli accadimenti.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40205/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. in quanto il fatto contestato doveva essere, al più, considerato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. I giudici di appello hanno ritenuto condivisibilmente configurabile il reato di tentata estorsione in relazione alle gravi minacce poste in essere dall'imputato il quale, a seguito di un sinistro stradale, aveva cercato di indurre la vittima a non avanzare richiesta di risarcimento del danno e, poi, a rinunziare al risarcimento, all' evidente scopo di conseguire un ingiusto profitto consistente nel rimanere indenne dalle conseguenze patrimoniali dell' incidente di cui egli era certamente responsabile. Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente, con le censure avanzate, mira in modo del tutto inammissibile a sollecitare una lettura alternativa degli accadimenti. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il