CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata risulta c:ongruamente e logicamente motivata nella parte in cui esclude il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce del significativo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto (grammi 101,20 di cocaina e grammi 59,18 di metadone),dell'elevato principio attivo estraibile, dei precedenti penali del prevenuto ( peraltr ottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico a causa di un precedente arresto per detenzione illecita di sostanza 21 stupefacente (nel caso di specie oltre 500 grammi di eroina), giustificando, sulla scorta di tali elementi, anche il lieve discostannento dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]