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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2024

Cassazione n. 34673/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata rideterminando la pena come concordata dalle parti.

Ricorre l'imputato deducendo violazione del diritto di difesa dell'imputato poiché avendo disposto la traduzione del predetto in udienza ha impedito lo svolgimento utile della ricognizione formale del predetto.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 — 01).

Nel caso in esame le censure deducono asserite violazioni di legge che avrebbero impedito di dimostrare l'assunto difensivo dello scambio di persona e di articolare argomenti a sostegno dell'estraneità dell'imputato al fatto contestato, mentre i motivi relativi al giudizio di responsabilità sono stati espresso oggetto di rinunzia .

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 24 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL i 3 SEI 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione del diritto di difesa dell'imputato poiché avendo disposto la traduzione del predetto in udienza ha impedito lo svolgimento utile della ricognizione formale del predetto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 — 01). Nel caso in esame le censure deducono asserite violazioni di legge che avrebbero impedito di dimostrare l'assunto difensivo dello scambio di persona e di articolare argomenti a sostegno dell'estraneità dell'imputato al fatto contestato, mentre i motivi relativi al giudizio di responsabilità sono stati espresso oggetto di rinunzia . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 24 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL i 3 SEI 2024
Sentenza Cassazione n. 34673/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris