CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di CROTONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, dovendosi ribadire che, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Parisi, Rv. 275030); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M