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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28055/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per il reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett. a), comma 3, secondo periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di un incidente stradale (Genova, 26/07/2017).

Considerato che i primi due motivi di ricorso (vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della provocazione di incidente stradale), sono manifestamente infondati, attesa la compiuta e congrua motivazione offerta dall'impugnata sentenza sui rispettivi punti (foglio 4); che, quanto ai motivi terzo e quarto (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, all'invocata riduzione della pena inflitta e della sanzione amministrativa accessoria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche), le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (fogli 4 e 5), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per il reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett. a), comma 3, secondo periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di un incidente stradale (Genova, 26/07/2017). Considerato che i primi due motivi di ricorso (vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della provocazione di incidente stradale), sono manifestamente infondati, attesa la compiuta e congrua motivazione offerta dall'impugnata sentenza sui rispettivi punti (foglio 4); che, quanto ai motivi terzo e quarto (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, all'invocata riduzione della pena inflitta e della sanzione amministrativa accessoria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche), le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (fogli 4 e 5), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]