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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 18450/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28417-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v iale Vaticano n. 48 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendecome da procura speciale allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. , BIANCO VELIAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Salerno, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 28417 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1110/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dei controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 2/5/2002, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i soci Gerarda, Velia e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ottenuto nei loro confronti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di Euro 50.951,39, a titolo di compenso professionale per l’attività professionale stragiudiziale asseritamente svolta in loro favore, consistente nella preparazione e successiva stesura di un contratto di affitto di azienda, con previsione di opzione di acquisto.

Gli opponenti negarono di aver conferito mandato professionale all’avvocato per questa attività, a loro dire svolta per incarico conferito esclusivamente da un terzo legato alla conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. che chiamarono in giudizio; in particolare, rappresentarono che, per la conclusione dell’affitto della loro azienda, erano stati contattati dal terzo indicato che poi aveva prestato fideiussione, che ne avevano parlato con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] perché legale di fiducia e amico di famiglia, che avevano concordato alcuni dettagli e quindi avevano ricevuto via fax una copia della scrittura privatada sottoscrivere.

Con sentenza n. 218/2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’opposizione, rigettando ogni pretesa.

Ric. 2018 n. 28417 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 3 -

2. Con sentenza n. 1110/2018, la Corte d’appello di Salerno, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che dagli elementi istruttori raccolti – che analizzò nuovamente - risultava confermato che l’avvocato aveva redatto il contratto di affitto senza alcun incarico da parte della società concedente e dei suoi soci.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e Gerarda e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 2729, 2697 e 2230 cod. civ. , in riferimento al n. 3 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere la Corte operato una valutazione frammentata del coacervo indiziario sottoposto al suo esame, escludendone la rilevanza, laddove una considerazione sintetica, complessiva e non atomistica dei singoli elementi emersi in istruttoria avrebbe potuto costituire una piena prova del mandato professionale che, per giurisprudenza consolidata, può proprio derivare da presunzioni.

1.1. Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza consolidata, l a denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito abbia affermato di poter fondare il ragionamento presuntivo su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbia proprio fondatola presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera Ric. 2018 n. 28417 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 4 - prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).

Nella specie, dunque, il ricorrente ha sostenuto proprio che il ragionamento presuntivo sia stato svolto erroneamente dalla Corte sulla base di una valutazione atomistica dei singoli indizi: in tali limiti, è consentito a questa Corte sindacare se il Giudice del merito abbia o non rispettato lo schema legale tipicamente articolato in due momenti valutativi e, cioè, abbia compiuto prima una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria per poi compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati,per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

Ebbene, con la sua motivazione, la Corte ha compiuto la valutazione analitica delle dichiarazioni dei testi e dei singoli fatti offerti a indizio e, poi,ha esplicitamente affermato che ciascun indizio raccolto (i pregressi rapporti professionali, la consegna di documenti, lo svolgimento di incontri e riunioni) è unicamente rilevante per ritenere provato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato assistenza legale alle due parti contraenti dell’affitto, ma non da chi egli abbia ricevuto il conferimento «giacché dette circostanze attengono all’espletamento dell’incarico e non al suo conferimento» (così in sentenza).

In tal senso il ragionamento presuntivo non è proprio stato sviluppato fino alla seconda fase della valutazione sintetica perché nessuno degli indizi è stato ritenuto rilevante per la prova dell’avvenuto conferimento del mandato; allo stesso modo sono state valutate le dichiarazioni dei testi.

Ric. 2018 n. 28417 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 5 - Così ricostruito, il ragionamento non risulta perciò viziato, ma soltanto fondato su una valutazione dei fatti differente da quella offerta dal ricorrente, ma la diversa valutazione in merito è preclusa a questa Corte.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di considerare come rilevanti alcuni fatti storici scrutinati e, cioè, i pregressi rapporti professionali intercorsi con gli opponenti Bianco, gli incontri avvenuti presso lo studio, le regole di esperienza, il riconoscimento di un’attività di assistenza svolta in loro favore.

2.1. Il motivo è inammissibile perché, come già rilevato, la considerazione di questi fatti non è stata omessa (e, peraltro, lo stesso ricorrente ne ha lamentato la valutazione atomistica); al contrario, i fatti sono stati giudicati irrilevanti.

3. Con il terzo motivo, l’avvocato ha lamentato la violazione dell’art.111 Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di spiegare perché egli avrebbe dovuto espletare un incarico non conferitogli, ancor più perché risultava incontestato che i Bianco avevano poi utilizzato, sottoscrivendolo, il contratto da lui redatto.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile.

La Corte ha motivato sulla mancanza di prova, di cui l’avvocato istante aveva l’onere, dell’avvenuto conferimento del mandato da parte dei Bianco: l’unico obbligo motivazionale sussisteva e s ussiste rispetto alla negazione o all’affermazione dell’esistenza del fatto (nella specie, il conferimento del mandato) sussumibile sotto la norma che viricollega un dato effetto giuridico voluto con la proposizione della domanda; tale obbligo, Ric. 2018 n. 28417 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 6 - invece, non si estendealla verifica di un’ipotesi plausibile alternativa al fatto negato.

4. Con il quarto motivo, Riccardi ha infine sostenuto la violazione dell’art.115 e 116 cod. proc. civ., in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.per avere la Corte commesso un errore di percezione sostenendo che le dichiarazioni dei testi Bennet e Ferruccio attenessero all’espletamento dell’incarico e non al suo conferimento.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Per principio consolidato, con il ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione ( Cass. Sez. 1 , n. 6774 del 01/03/2022).

Nessuno di questi errori di valutazione è stato prospettato in ricorso con cui invece, ancora una volta, è inammissibilmente chiesta la differente valutazione in merito del materiale probatorio, evidentemente preclusa al giudice di legittimità.

5. Per queste ragioni il ricorso è respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., Gerarda e [OSCURATO:PERSONA].

Nulla va statuito sulle spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività difensiva.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei Ric. 2018 n. 28417 sez.

S2 -ud. 31-05-2023 - 7 - presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., Gerarda e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28417-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v iale Vaticano n. 48 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendecome da procura speciale allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. , BIANCO VELIAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Salerno, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 28417 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1110/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dei controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 2/5/2002, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i soci Gerarda, Velia e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ottenuto nei loro confronti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di Euro 50.951,39, a titolo di compenso professionale per l’attività professionale stragiudiziale asseritamente svolta in loro favore, consistente nella preparazione e successiva stesura di un contratto di affitto di azienda, con previsione di opzione di acquisto. Gli opponenti negarono di aver conferito mandato professionale all’avvocato per questa attività, a loro dire svolta per incarico conferito esclusivamente da un terzo legato alla conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. che chiamarono in giudizio; in particolare, rappresentarono che, per la conclusione dell’affitto della loro azienda, erano stati contattati dal terzo indicato che poi aveva prestato fideiussione, che ne avevano parlato con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] perché legale di fiducia e amico di famiglia, che avevano concordato alcuni dettagli e quindi avevano ricevuto via fax una copia della scrittura privatada sottoscrivere. Con sentenza n. 218/2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’opposizione, rigettando ogni pretesa. Ric. 2018 n. 28417 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 3 - 2. Con sentenza n. 1110/2018, la Corte d’appello di Salerno, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che dagli elementi istruttori raccolti – che analizzò nuovamente - risultava confermato che l’avvocato aveva redatto il contratto di affitto senza alcun incarico da parte della società concedente e dei suoi soci. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e Gerarda e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 2729, 2697 e 2230 cod. civ. , in riferimento al n. 3 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere la Corte operato una valutazione frammentata del coacervo indiziario sottoposto al suo esame, escludendone la rilevanza, laddove una considerazione sintetica, complessiva e non atomistica dei singoli elementi emersi in istruttoria avrebbe potuto costituire una piena prova del mandato professionale che, per giurisprudenza consolidata, può proprio derivare da presunzioni. 1.1. Il motivo è infondato. Per giurisprudenza consolidata, l a denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito abbia affermato di poter fondare il ragionamento presuntivo su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbia proprio fondatola presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera Ric. 2018 n. 28417 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 4 - prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022). Nella specie, dunque, il ricorrente ha sostenuto proprio che il ragionamento presuntivo sia stato svolto erroneamente dalla Corte sulla base di una valutazione atomistica dei singoli indizi: in tali limiti, è consentito a questa Corte sindacare se il Giudice del merito abbia o non rispettato lo schema legale tipicamente articolato in due momenti valutativi e, cioè, abbia compiuto prima una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria per poi compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati,per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Ebbene, con la sua motivazione, la Corte ha compiuto la valutazione analitica delle dichiarazioni dei testi e dei singoli fatti offerti a indizio e, poi,ha esplicitamente affermato che ciascun indizio raccolto (i pregressi rapporti professionali, la consegna di documenti, lo svolgimento di incontri e riunioni) è unicamente rilevante per ritenere provato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato assistenza legale alle due parti contraenti dell’affitto, ma non da chi egli abbia ricevuto il conferimento «giacché dette circostanze attengono all’espletamento dell’incarico e non al suo conferimento» (così in sentenza). In tal senso il ragionamento presuntivo non è proprio stato sviluppato fino alla seconda fase della valutazione sintetica perché nessuno degli indizi è stato ritenuto rilevante per la prova dell’avvenuto conferimento del mandato; allo stesso modo sono state valutate le dichiarazioni dei testi. Ric. 2018 n. 28417 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 5 - Così ricostruito, il ragionamento non risulta perciò viziato, ma soltanto fondato su una valutazione dei fatti differente da quella offerta dal ricorrente, ma la diversa valutazione in merito è preclusa a questa Corte. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di considerare come rilevanti alcuni fatti storici scrutinati e, cioè, i pregressi rapporti professionali intercorsi con gli opponenti Bianco, gli incontri avvenuti presso lo studio, le regole di esperienza, il riconoscimento di un’attività di assistenza svolta in loro favore. 2.1. Il motivo è inammissibile perché, come già rilevato, la considerazione di questi fatti non è stata omessa (e, peraltro, lo stesso ricorrente ne ha lamentato la valutazione atomistica); al contrario, i fatti sono stati giudicati irrilevanti. 3. Con il terzo motivo, l’avvocato ha lamentato la violazione dell’art.111 Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di spiegare perché egli avrebbe dovuto espletare un incarico non conferitogli, ancor più perché risultava incontestato che i Bianco avevano poi utilizzato, sottoscrivendolo, il contratto da lui redatto. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte ha motivato sulla mancanza di prova, di cui l’avvocato istante aveva l’onere, dell’avvenuto conferimento del mandato da parte dei Bianco: l’unico obbligo motivazionale sussisteva e s ussiste rispetto alla negazione o all’affermazione dell’esistenza del fatto (nella specie, il conferimento del mandato) sussumibile sotto la norma che viricollega un dato effetto giuridico voluto con la proposizione della domanda; tale obbligo, Ric. 2018 n. 28417 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 6 - invece, non si estendealla verifica di un’ipotesi plausibile alternativa al fatto negato. 4. Con il quarto motivo, Riccardi ha infine sostenuto la violazione dell’art.115 e 116 cod. proc. civ., in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.per avere la Corte commesso un errore di percezione sostenendo che le dichiarazioni dei testi Bennet e Ferruccio attenessero all’espletamento dell’incarico e non al suo conferimento. 4.1. Il motivo è inammissibile. Per principio consolidato, con il ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione ( Cass. Sez. 1 , n. 6774 del 01/03/2022). Nessuno di questi errori di valutazione è stato prospettato in ricorso con cui invece, ancora una volta, è inammissibilmente chiesta la differente valutazione in merito del materiale probatorio, evidentemente preclusa al giudice di legittimità. 5. Per queste ragioni il ricorso è respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., Gerarda e [OSCURATO:PERSONA]. Nulla va statuito sulle spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività difensiva. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei Ric. 2018 n. 28417 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 7 - presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., Gerarda e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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