CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 26463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31201/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 953/2020 depositata il 06/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.-La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce che aveva confermato quella con cui il Tribunale di lecce aveva respinto la domanda proposta dall’odierna ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente ad oggetto un rapporto di mutuo; [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione in quanto inammissibile e infondata nel merito. 2. - Con memoria ex art. 380 bis c.p.c., depositata in data 9/11/24 la ricorrente rappresentava a questa Corte che le parti erano in procinto di formalizzare un accordo globale di diverse posizioni, tra cui il ricorso in oggetto e chiedeva un rinvio a tale fine. Il giudizio, a seguito dell’impossibilità di un componente del Collegio a partecipare all’adunanza fissata, veniva tolto dal ruolo con decreto del 25/11/24 per essere rifissato successivamente per l’adunanza del 29/9/25. 3. – Con memoria 15.09.2025 la ricorrente comunicava che era stato formalizzato tra la società ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e i suoi cessionari (Aposti/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]) un accordo transattivo tombale in data 3.12.24, regolarmente adempiuto, con compensazione di tutte le spese, ed ha pertanto dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 31201/2020 [OSCURATO:PERSONA], con compensazione totale delle spese. L’atto di rinuncia è stato comunicato ad [OSCURATO:PERSONA]. 4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Le spese del grado possono dichiararsi interamente compensate come da accordo transattivo allegato alla rinuncia. P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera